§ 1.5.62 - L.R. 9 maggio 2003, n. 13.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003).


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:09/05/2003
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Indebitamento).
Art. 2.  (Disapplicazione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili).
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 10 luglio 1996 n. 29).
Art. 4.  (Patto di stabilità infraregionale).
Art. 5.  (Incentivi alle forme associative tra enti locali).
Art. 6.  (Centralizzazione degli acquisti e Stazione Unica Appaltante
Art. 7.  (Periodo di applicazione).
Art. 8.  (Disposizioni in materia di procedure concorsuali).
Art. 9.  (Specifiche professionalità).
Art. 10.  (Trattamento di trasferta).
Art. 11.  (Fondo Investimenti Regionali).
Art. 12.  (Piano degli interventi).
Art. 13.  (Aumento di capitale Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria S.c.p.A.).
Art. 14.  (Fondo di rotazione per gli interventi di bonifica).
Art. 15.  (Decadenza da contributi per interventi infrastrutturali).
Art. 16.  (Estinzione di crediti).
Art. 17.  (Rinvio di termini).
Art. 18.  (Incentivi alle imprese).
Art. 19.  (Fondi speciali).
Art. 20.  (Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18).
Art. 21.  (Integrazioni all’articolo 10 della legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6).
Art. 22.  (Disposizioni speciali per le consultazioni elettorali e referendarie).
Art. 23.  (Copertura finanziaria).
Art. 24.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 1.5.62 - L.R. 9 maggio 2003, n. 13.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003).

(B.U. 14 maggio 2003, n. 8).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONE DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. (Indebitamento).

     1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l’anno 2003 in 300 milioni di euro.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

 

     Art. 2. (Disapplicazione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è sospesa l’applicazione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all’articolo 90 della legge 21 novembre 2000 n. 342 (misure in materia fiscale).

     2. E’ attribuita ai Comuni dell’intorno aeroportuale la facoltà di applicare l’imposta, nei limiti di cui al Capo IV della l. 342/2000, previa adozione di apposito regolamento comunale.

     3. Contestualmente all’adozione del regolamento il Comune provvede a disciplinare le modalità di riscossione, accertamento, recupero e rimborso.

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 10 luglio 1996 n. 29).

     1. (Omissis) [1].

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

CAPO I

COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLA FINANZA REGIONALE

 

     Art. 4. (Patto di stabilità infraregionale).

     1. I soggetti la gestione dei quali è finanziata dal bilancio regionale, costituenti il settore regionale allargato, concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale per il triennio 2003-2005 enunciati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

     2. Per gli enti del settore regionale allargato sono confermate le disposizioni sul patto di stabilità infraregionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 maggio 2002 n. 20 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2002)). Per l’esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

     3. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità, gli enti del settore regionale allargato trasmettono trimestralmente alla Regione le informazioni riguardanti la gestione sia di competenza che di cassa attraverso un prospetto e con le modalità definite con provvedimento della Giunta regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     4. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a promuovere azioni al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l’efficienza gestionale. Delle economie di spesa conseguite si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti agli enti medesimi per il finanziamento degli investimenti.

 

     Art. 5. (Incentivi alle forme associative tra enti locali).

     1. La Regione effettua una ricognizione dei contributi e dei trasferimenti agli enti locali, distinguendo le funzioni cui sono destinati ed evidenziando gli ambiti ottimali già esistenti per l’esercizio delle stesse.

     2. Sulla base dell’analisi di cui al comma 1, la Regione individua i criteri per il finanziamento di progetti presentati dai Comuni per l’integrazione di funzioni e servizi, sia propri che attribuiti, attribuendo priorità, tra questi, a:

     a) quelli che integrano funzioni e servizi propri;

     b) quelli che integrano più funzioni diverse.

     3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera b), l’approvazione del progetto può prevedere, in via sperimentale, sentito il parere degli organi degli ambiti, la deroga alle diverse discipline vigenti in materia di ambiti ottimali.

     4. I progetti di cui al comma 2 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali.

 

     Art. 6. (Centralizzazione degli acquisti e Stazione Unica Appaltante [2]).

     1. La Regione, quale centrale di committenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni, stipula le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni e integrazioni, alle quali aderiscono i soggetti costituenti il settore regionale allargato, così come individuati con provvedimento della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)), gli enti strumentali e le società in house della Regione, per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli enti medesimi ovvero, per le predette società, di beni e servizi di interesse comune, salvo quanto previsto dal comma 1 octies [3].

     1 bis. Le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, le autorità portuali di cui all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni e integrazioni e le aziende pubbliche di servizi alla persona aventi sede nel territorio regionale possono aderire alle convenzioni di cui al comma 1 [4].

     1 ter. Ai fini della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1 si tiene conto dei parametri prezzo-qualità contenuti nelle convenzioni quadro stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi della vigente normativa [5].

     1 quater. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento linee guida in materia di adesione dei soggetti di cui ai commi 1 e 1 bis alle convenzioni di cui al comma 1, anche concorrendo alla determinazione dei fabbisogni da acquisire in forma centralizzata. La Giunta regionale, unitamente all’elenco dei contratti di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni), approva il programma annuale di razionalizzazione della spesa, concernente beni e servizi comuni, inclusi l’energia elettrica ed il gas. A tale programma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni [6].

     1 quinquies. La centrale di committenza di cui al comma 1 si configura quale Stazione Unica Appaltante (SUA) ai sensi dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e di cui al d.p.c.m. 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie)) e successive modificazioni e integrazioni. Le centrali di committenza di cui ai commi 1 octies e 1 nonies costituiscono articolazioni funzionali della SUA e si raccordano con la Regione, quale SUA, con particolare riguardo alla predisposizione del loro programma di razionalizzazione della spesa ed alla trasmissione dei flussi informativi tra la SUA e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (UTG). In relazione alle gare per i lavori relativi all’edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) e alle altre tipologie edilizie di specifica competenza delle Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia (ARTE), la SUA è articolata su base provinciale e si avvale delle relative strutture esistenti presso le ARTE, tramite apposita convenzione tra la Regione, quale SUA, e le medesime Aziende. In relazione alle gare per i lavori relativi al patrimonio edilizio di competenza dell’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (ARSSU) di cui alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione) e successive modificazioni ed integrazioni, le competenti strutture dell’ARSSU si configurano come articolazioni strumentali della SUA, sulla base di apposita convenzione tra quest’ultima ed il predetto ente [7].

     1 sexies. La Regione, al fine di perseguire l’obiettivo di favorire l’allocazione ottimale delle risorse economiche, finanziarie ed umane, nonché di prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa nelle pubbliche amministrazioni, quale SUA, può procedere agli adempimenti relativi all’affidamento della progettazione e dei lavori, di importo pari o superiore a euro 500.000,00, su richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni e delle autorità portuali di cui all’articolo 6 della l. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni aventi sede sul territorio regionale ligure, che non abbiano già aderito ad altra SUA costituita a livello provinciale, nonché all’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario di interesse dei predetti enti o di uno solo di essi sulla base di convenzioni quadro tra la Regione, quale SUA, e le associazioni di enti locali. La Regione, quale SUA, procede all'espletamento delle gare per lavori a favore degli enti di cui al comma 1, di importo pari o superiore ad euro 40.000,00, con esclusione delle Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale e salvo quanto previsto dal comma 1 nonies, sulla base di apposita convenzione tra i predetti enti e la Regione medesima [8].

     1 septies. L’espletamento della gara d’appalto, di cui al comma 1 sexies, avviene anche sulla base di convenzioni quadro tra la Regione, quale SUA, e le associazioni di enti locali [9].

     1 octies. L’acquisizione di beni e servizi sanitari per conto delle Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale e di beni e servizi informatici per gli enti aderenti al Sistema Informativo Regionale Integrato è effettuata in via esclusiva dalle centrali di committenza di cui all’articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, disciplinate, rispettivamente, dalla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informatico Regionale Integrato per lo sviluppo delle società dell’informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, che stipulano le convenzioni di cui all’articolo 26 della l. 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni. All’acquisizione di energia elettrica e di gas per gli enti del settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, provvede il Consorzio Energia Liguria, centrale di committenza di cui all’articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, che assicura la necessaria assistenza ai propri consorziati nella fase di esecuzione del contratto; le società in house regionali possono aderire ai contratti se a condizioni più favorevoli [10].

     1 nonies. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi, per l’affidamento della progettazione e per l’espletamento di gare di lavori, della società di cui all’articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica), quale centrale di committenza di cui all’articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni [11].

     1 decies. Per le procedure di gara di cui al presente articolo, concernenti contratti di valore pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 29, comma 2, della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è facoltà del dirigente competente in materia di gare e contratti sottoporre il relativo procedimento contrattuale al parere preventivo del Comitato regionale per gli appalti di cui all’articolo 29 della medesima l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni [12].

     1 undecies. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, nonché dell’ottimale organizzazione della SUA, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, impartisce le ulteriori disposizioni concernenti le modalità di funzionamento della SUA, incluse le interazioni con le Prefetture liguri, nonchè l’attribuzione delle competenze della SUA e delle centrali di committenza, rispetto a quelle degli enti che si avvalgono delle medesime [13].

     1 duodecies. Alle procedure di gara di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e al relativo regolamento di attuazione, in quanto compatibili [14].

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

 

     Art. 7. (Periodo di applicazione).

     1. Le disposizioni del presente Capo trovano applicazione fino all'entrata in vigore della legge regionale in materia di personale da adottarsi in coerenza con il nuovo assetto istituzionale.

 

     Art. 8. (Disposizioni in materia di procedure concorsuali).

     1. Con effetto anche sulle eventuali procedure concorsuali non ancora concluse, le seguenti disposizioni sono da considerarsi abrogate in seguito all’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle “Regioni - Autonomie locali” sottoscritto in data 31 marzo 1999:

     i commi 8, 9, 10 e 11 dell’articolo 4 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali);

     le parole “nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previste nella presente legge” contenute nel comma 12 della l.r. 32/1987.

     2. (Omissis) [15].

 

     Art. 9. (Specifiche professionalità).

     1. L’articolo 34 bis del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni si applica esclusivamente per il reclutamento del personale della Regione Liguria per il quale i relativi bandi di concorso non prevedano ulteriori specifici requisiti oltre al titolo di studio ed all’eventuale abilitazione professionale.

 

     Art. 10. (Trattamento di trasferta).

     1. Per le trasferte di durata superiore a dodici ore, al personale dirigente e non dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo a quattro stelle e della spesa per i pasti, nel limite di euro 61,10 al giorno. Per le trasferte di durata non inferiore a otto ore, compete solo il rimborso per il primo pasto nel limite di euro 30,55 o in alternativa il buono pasto.

     2. In caso di trasferta superiore a ventiquattro ore non si applica il vincolo giornaliero di cui al comma 1 e il limite di rimborso è fissato in relazione alla durata della trasferta, ai sensi dello stesso comma 1.

 

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI REGIONALI

 

     Art. 11. (Fondo Investimenti Regionali).

     1. Il Fondo Investimenti Regionali per il finanziamento di programmi di investimenti comunitari, nazionali e regionali è determinato per l’anno 2003 in 40 milioni di euro.

     2. Il Fondo é destinato al finanziamento delle politiche di investimento per la dotazione infrastrutturale e lo sviluppo economico e sociale della Regione.

     3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale la ripartizione del Fondo per aree omogenee di intervento.

 

     Art. 12. (Piano degli interventi).

     1. Il Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi è determinato per l’anno 2003 in 3 milioni di euro.

     2. Le domande di finanziamento devono essere presentate dagli enti locali tramite le Province alla Regione entro il 30 giugno 2003.

     3. La ripartizione del Fondo terrà conto di criteri di premialità al fine di incentivare l’aggregazione fra enti locali per interventi sovracomunali.

     4. Entro venti giorni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale delibera l’avvio dell’istruttoria con gli indirizzi per l’attuazione, secondo criteri perequativi.

 

     Art. 13. (Aumento di capitale Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria S.c.p.A.).

     1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere, in occasione dell’aumento del capitale sociale, azioni della società consortile per azioni Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria fino ad un valore capitale di 100 mila euro.

 

     Art. 14. (Fondo di rotazione per gli interventi di bonifica). [16]

     (Omissis)

 

     Art. 15. (Decadenza da contributi per interventi infrastrutturali).

     1. Nell’attuazione degli interventi infrastrutturali finanziati, con fondi senza vincolo di destinazione dal 2003, si applica il principio della decadenza dal contributo nel caso in cui, entro diciotto mesi dal provvedimento di impegno regionale di spesa, non sia stata effettuata la consegna dei lavori, con conseguente definanziamento automatico.

     2. Il termine di cui al comma 1 può essere differito, con provvedimento della Giunta regionale, per non più di ulteriori diciotto mesi. In caso di differimento del termine i soggetti attuatori non possono richiedere, fino all’avvenuta consegna dei lavori, ulteriori finanziamenti [17].

     3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso per il periodo di tempo relativo all’attuazione delle procedure di esproprio [18].

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 16. (Estinzione di crediti).

     1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, i tributi regionali di importo non superiore ad euro 10,33 in essere alla data del 31 dicembre 2002, sono estinti e non si fa luogo al loro accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione, né a quella degli interessi, delle sanzioni tributarie e delle spese ad essi connesse.

     2. Allo stesso modo, si considera estinto il credito di importo non superiore ad euro 10,33, in essere alla data del 31 dicembre 2002, costituito esclusivamente da sanzioni e/o interessi e non si fa luogo alla sua contestazione, iscrizione a ruolo e riscossione.

 

     Art. 17. (Rinvio di termini).

     1. Il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 2000 alla Regione Liguria viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l’anno 2001, entro il 31 dicembre 2004.

 

     Art. 18. (Incentivi alle imprese).

     1. Le somme e gli incentivi destinati alle imprese e corrispondenti alle diverse U.P.B. del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 sono da ritenersi erogabili alle imprese medesime a condizione che le stesse si attengano all'applicazione dei contratti collettivi di categoria e degli eventuali integrativi nonché all'applicazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro.

     2. Allo scopo la Regione, in collaborazione con gli organi competenti di controllo, verificherà la reale applicazione di quanto previsto al comma 1, e, in caso di inadempienza da parte dei soggetti utilizzatori dei contributi, si procederà alla sospensione dei contributi stessi, al recupero di quanto versato in qualità di contributo nel corso del 2003, nonché alla sospensione di qualunque altro contributo regionale nei successivi tre anni.

 

     Art. 19. (Fondi speciali).

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 27 della l.r. 15/2002, destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell’esercizio 2003, restano determinati nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

TITOLO V

NORME FINALI

 

     Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18).

     1. Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 31 bis della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni e integrazioni è soppresso [19].

     2. (Omissis) [20].

 

     Art. 21. (Integrazioni all’articolo 10 della legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6). [21]

     1. (Omissis) [22].

     2. (Omissis) [23].

 

     Art. 22. (Disposizioni speciali per le consultazioni elettorali e referendarie).

     1. Dal 1° gennaio 2003, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie gestite direttamente dalla Regione, ai dipendenti regionali, anche titolari di posizione organizzativa, appositamente incaricati, sono corrisposti, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, un’indennità elettorale e un compenso per lavoro straordinario.

     2. L’indennità di cui al comma 1 è pari:

     a 30,00 euro per ogni giorno lavorativo;

     alla retribuzione base giornaliera maggiorata del cinquanta per cento per ogni giorno feriale non lavorativo e festivo.

     3. Per i giorni feriali non lavorativi e festivi il compenso per lavoro straordinario viene retribuito con le tariffe previste dai contratti collettivi nazionali vigenti e limitatamente alle ore eccedenti l’orario convenzionale previsto per i giorni lavorativi.

     4. L’espletamento di compiti di supporto all’attività di cui al comma 1 può essere anche affidato a personale con rapporto di lavoro autonomo. Il compenso del predetto incarico viene erogato in coerenza con quanto previsto al comma 2.

     5. I compensi previsti dal presente articolo gravano sugli stanziamenti per la consultazione elettorale o referendaria.

 

     Art. 23. (Copertura finanziaria).

     1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2003.

 

     Art. 24. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

TABELLA A (Art. 19)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO

SPECIALE DI PARTE CORRENTE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI

DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

 

AREA

Competenza 2003

Competenza 2004

Competenza 2005

I – ISTITUZIONALE

577.500,00

577.500,00

577.500,00

III – TERRITORIO

300.000,00

 

 

IV – AMBIENTE

250.000,00

250.000,00

250.000,00

VII – EDILIZIA

500.000,00

 

 

XI – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

920.000,00

920.000,00

920.000,00

XIII – AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA

111.000,00

66.000,00

66.000,00

XVIII – GESTIONALE

25.000,00

25.000,00

25.000,00

TOTALE

2.683.500,00

1.838.500,00

1.838.500,00

 

TABELLA B (Art. 19)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE

DI CONTO CAPITALE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI

DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

 

AREA

Competenza 2003

Competenza 2004

Competenza 2005

III – TERRITORIO

200.000,00

 

 

VI – MOBILITA’ E TRASPORTI

3.861.898,40

1.101.602,57

1.101.602,57

VII – EDILIZIA

1.000.000,00

 

 

XI – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

1.500.000,00

 

 

XIII – AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA

244.000,00

 

 

XIV – INDUSTRIA  E PICCOLA E MEDIA IMPRESA

1.500.000,00

 

 

XVII – TURISMO

9.000.000,00

 

 

TOTALE

17.305.898,40

1.101.602,57

1.101.602,57

 


[1] Sostituisce l’art. 1 della L.R. 10 luglio 1996, n. 29.

[2] Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 51.

[3] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 11 maggio 2009, n. 14, dall'art. 24 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 e così sostituito dall'art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 51.

[4] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 11 maggio 2009, n. 14, modificato dall'art. 24 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 e così sostituito dall'art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 51.

[5] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 11 maggio 2009, n. 14 e così modificato dall'art. 24 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63, già modificato dall'art. 24 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 51.

[7] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37, già modificato dall'art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 51, dall'art. 1 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 2 luglio 2013, n. 18.

[8] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 e così modificato dall'art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 51.

[9] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37.

[10] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 e così sostituito dall'art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 51.

[11] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 51.

[12] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 51.

[13] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 51 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14.

[14] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14.

[15] Modifica l’art. 21 della L.R. 20 giugno 1994, n. 26.

[16] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 24 gennaio 2006, n. 2.

[17] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 4 febbraio 2005, n. 3.

[18] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 4 febbraio 2005, n. 3. Vedi inoltre quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[19] Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 25 giugno 2003, n. 9.

[20] Sostituisce il comma 1 dell’art. 33 della L.R. 5 aprile 1994, n. 18.

[21] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 40. Continua a trovare applicazione per i rapporti di liquidazione dei contributi già concessi, per effetto dell'art. 57 della stessa L.R. 40/2009.

[22] Aggiunge il comma 1 bis e 1 ter all’art. 10 della L.R. 5 febbraio 2002, n. 6.

[23] Sostituisce il comma 2 dell’art. 33 della L.R. 5 febbraio 2002, n. 6.