§ 1.4.84 - L.R. 18 dicembre 2006, n. 42.
Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.4 personale e uffici
Data:18/12/2006
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Ruolo della Regione)
Art. 3.  (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato - SIIR)
Art. 4.  (Componenti tecnologiche e funzionali integrate del SIIR)
Art. 5.  (Componenti tecnologiche e funzionali del SIIR interne ai sistemi informativi propri dei soggetti del sistema)
Art. 6.  (Progetto istituzionale “Liguria in Rete”)
Art. 7.  (Iniziative per il contenimento della spesa pubblica)
Art. 8.  (Comitato di indirizzo del Sistema Informativo Regionale Integrato)
Art. 10.  (Sviluppo e conduzione del SIIR)
Art. 11.  (Modalità operative)
Art. 12.  (Modalità operative per l’area sanitaria e socio-sanitaria)
Art. 13.  (Direttive tecniche operative)
Art. 14.  (Copertura finanziaria)
Art. 15.  (Disposizioni finali)
Art. 16.  (Norma finanziaria)
Art. 17.  (Abrogazione di norme)
Art. 18.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.4.84 - L.R. 18 dicembre 2006, n. 42.

Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria.

(B.U. 27 dicembre 2006, n. 19)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione Liguria promuove lo sviluppo integrato sul territorio regionale delle tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) al fine di favorire:

     a) lo sviluppo organico ed integrato sul territorio regionale della società dell'informazione in coerenza con il contesto normativo comunitario e nazionale;

     b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni e gli enti del territorio ligure favorendo anche forme di cittadinanza attiva;

     c) lo sviluppo economico del territorio favorendo la capacità di competitività del sistema dei soggetti economici regionali;

     d) lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche e degli enti del territorio ligure;

     e) la promozione dell'impiego esteso ed integrato delle tecnologie innovative da parte delle amministrazioni pubbliche liguri nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione dei servizi;

     f) il contenimento e la razionalizzazione della spesa nel settore ICT per il territorio regionale.

     2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, nel rispetto del quadro normativo comunitario e nazionale ed in particolare del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), nonché delle competenze dello Stato e del sistema delle Autonomie, la presente legge:

     a) individua gli obiettivi e le funzioni della Regione;

     b) promuove lo sviluppo coordinato, omogeneo ed integrato  sul territorio regionale di un sistema informativo e telematico che si fondi sulla cooperazione degli enti liguri;

     c) determina le condizioni per lo sviluppo delle tecnologie che assicurino l’integrazione e l’interoperabilità dei sistemi informativi e lo sviluppo della Società dell’Informazione;

     d) definisce le modalità di collaborazione e integrazione fra le amministrazioni pubbliche regionale e locali, enti e organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali.

 

     Art. 2. (Ruolo della Regione)

     1. La Regione:

     a) coordina i propri interventi con quelli della Comunità Europea, dello Stato, delle altre Regioni e degli enti locali liguri mediante la partecipazione ad appositi organismi sovranazionali, nazionali e locali e attua politiche di settore anche attraverso strumenti negoziali;

     b) cura la progettazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo e telematico regionale per le proprie attività istituzionali;

     c) pianifica le azioni e gli interventi necessari  per lo sviluppo della Società dell’Informazione e programma le risorse finanziarie anche attraverso l'utilizzo di fondi statali e comunitari;

     d) coordina il Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) di cui all’articolo 3 ed il Progetto istituzionale “Liguria in Rete” di cui all’articolo 6 per consentire l'interoperabilità e l’integrazione nella costituzione e fruizione delle informazioni e dei dati, per garantire lo sviluppo dei servizi per i cittadini e i soggetti economici in una logica di unificazione dei punti di accesso ai servizi e di semplificazione amministrativa e di trasparenza e controllo della spesa pubblica;

     e) favorisce e coordina lo sviluppo dei progetti di innovazione tecnologica sul territorio regionale anche attraverso la collaborazione tra gli enti ed in raccordo alle iniziative interregionali, nazionali e comunitarie e con l'obiettivo di evitare situazioni di divario tecnologico territoriale;

     f) cura il monitoraggio della diffusione e dello sviluppo delle ICT in Liguria e valuta i risultati raggiunti, sulla base di idonei indicatori di utilizzo e di costi, anche per il confronto con altre realtà regionali, nazionali ed europee;

     g) pianifica, regolamenta e monitora l'interoperabilità e la sicurezza dei sistemi e delle reti telematiche che costituiscono il SIIR anche definendo gli standard di riferimento;

     h) favorisce la partecipazione e l'accesso ai sistemi informativi di tutti i soggetti interessati, nonchè l'accessibilità e la disponibilità dei dati;

     i) implementa infrastrutture telematiche dispiegate sul territorio, infrastrutture di calcolo e piattaforme tecnologiche idonee all’erogazione multicanale dei servizi in rete, alla gestione dell’identità digitale, alla cooperazione applicativa ed all’interoperabilità, anche in una logica di condivisione delle infrastrutture tra enti liguri per il contenimento della spesa complessiva;

     j) attua interventi di utilizzo coordinato e condiviso delle infrastrutture di cui alla lettera i) tra i soggetti appartenenti al SIIR di cui all’articolo 3, in una logica di razionalizzazione e per il perseguimento degli obiettivi di incremento dell’efficienza e contenimento della spesa della pubblica amministrazione ligure.

 

     Art. 3. (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato - SIIR)

     1. La Regione Liguria istituisce e coordina il Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR), mediante l’adozione di architetture informatiche e telematiche condivise e di modalità tecniche ed organizzative per la gestione dei flussi informativi e l’interoperabilità.

     2. Il SIIR si compone dei sistemi informativi, telematici e tecnologici, in particolare del complesso delle base dati, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei soggetti di cui al comma 3 ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi.

     3. Il SIIR è riferito alla Regione Liguria e ai seguenti soggetti appartenenti al sistema regionale:

     a) Aziende Sanitarie ed Ospedaliere liguri;

     b) Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL);

     c) Enti Parco regionali;

     d) Agenzia Liguria Lavoro;

     e) Istituto regionale per la Floricoltura;

     f) Azienda regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (ARSSU);

     g) Consorzio di bonifica del Canale Lunense;

     h) Agenzia regionale per la promozione turistica “In Liguria”;

     i) Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia (ARTE);

     i bis) (Omissis) [1];

     i ter) ARS – Agenzia sanitaria regionale ligure [2];

     i quater) Centrale regionale di acquisto [3];

     i quinquies) Ospedale Evangelico Internazionale (O.E.I.) [4].

 

     Art. 4. (Componenti tecnologiche e funzionali integrate del SIIR)

     1. Il SIIR di cui all’articolo 3, si articola in particolare nelle seguenti componenti tecnologiche e funzionali:

     a) la "Rete telematica regionale” per il sistema pubblico di connettività della Regione Liguria e dei soggetti del sistema regionale, aperta alla comunicazione con i soggetti esterni e dotata degli opportuni servizi infrastrutturali di sicurezza, autenticazione e autorizzazione, firma digitale e fruizione di cooperazione applicativa, delle infrastrutture tecnologiche di accesso ai servizi strutturate in sportelli territoriali e dei “call center” telefonici rivolti all’utenza diffusa o settoriale;

     b) il "Portale Web unificato regionale" per l'erogazione dei servizi per i cittadini ed i soggetti economici;

     c) il "Sistema Informativo Territoriale Regionale" condiviso e basato su tecnologie GIS (Geographical Information System), per uniformare e integrare le informazioni territoriali alfanumeriche e cartografiche prodotte dai singoli enti, a supporto della pianificazione, gestione e monitoraggio dei livelli informativi e dei dati associati al territorio; la Regione definisce e coordina la base dati territoriale unificata e il repertorio cartografico regionale che devono essere alimentati dai soggetti del sistema regionale che appartengono al SIIR e sono aperti agli altri soggetti;

     d) i sistemi di autenticazione e certificazione dell’accesso ai servizi telematici basati anche su carta digitale ed i relativi sistemi di profilazione dell’utenza e degli operatori pubblici;

     e) le “Infrastrutture condivise di calcolo” e le “Piattaforme tecnologiche condivise” idonee all’erogazione multicanale dei servizi telematici,  e per la conduzione dei sistemi informatici degli enti del sistema regionale;

     f) la ”Anagrafe Sanitaria Regionale” e il “Sistema di Governo della Sanità” per la gestione uniforme e coordinata a livello regionale dell’anagrafe degli assistiti, della medicina di base e del monitoraggio della spesa sanitaria nonché i sistemi per la regolamentazione e la prenotazione di accesso ai servizi sanitari per i cittadini basata sulla multicanalità (CUP Liguria); l’Anagrafe Sanitaria Regionale ricomprenderà, laddove possibile, anche l’anagrafe degli animali;

     g) la piattaforma di e-learning per la formazione a distanza.

     2. Le componenti di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g), debbono essere utilizzate dai soggetti del SIIR in via esclusiva e sono aperte agli altri soggetti; la lettera b) é utilizzata obbligatoriamente dai soggetti del SIIR in via non esclusiva ed é aperta all'utilizzo da parte di altri soggetti.

     3. La Regione e gli enti del sistema regionale operano per l’utilizzo unitario e condiviso delle componenti tecnologiche e funzionali del SIIR nella logica dell’economicità di impianto e gestione delle stesse, evitando duplicazioni.

 

     Art. 5. (Componenti tecnologiche e funzionali del SIIR interne ai sistemi informativi propri dei soggetti del sistema)

     1. Il SIIR, sulla base degli indirizzi e degli interventi previsti nel Programma di cui all’articolo 9, integra le specifiche componenti tecnologiche e funzionali dedicate all’informatizzazione interna degli enti appartenenti al SIIR ed, in particolare:

     a) i sistemi gestionali relativi alle funzioni amministrative condivisibili tra soggetti pubblici relativi agli aspetti di gestione finanziaria e contabile, ai flussi documentali, alla protocollazione ed archiviazione, alla gestione del personale e del patrimonio, al monitoraggio dei procedimenti e della spesa, all’iter degli atti amministrativi interni e alla loro pubblicazione, all’esazione di tributi e partecipazioni finanziarie, ai sistemi di vendita e pagamento elettronico;

     b) le procedure applicative relative all’erogazione di servizi propri degli enti stessi, che debbono essere conformi alle direttive tecniche di cui all’articolo 13;

     c) le infrastrutture ed i dispositivi per l’ufficio digitale relativi alle dotazioni di informatica personale ed ai sistemi di posta elettronica, che debbono essere conformi alle direttive tecniche di cui all’articolo 13.

 

     Art. 6. (Progetto istituzionale “Liguria in Rete”)

     1. Il Progetto istituzionale “Liguria in Rete” si attua attraverso specifiche convenzioni tra la Regione, gli enti locali, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti diversi, non appartenenti al SIIR, per collaborare in specifiche iniziative volte allo sviluppo della Società dell’Informazione in Liguria tra cui l’utilizzo coordinato di componenti tecnologiche e funzionali integrate del SIIR di cui all’articolo 4. Attraverso la partecipazione al progetto istituzionale “Liguria in Rete” i soggetti aderenti cooperano alla realizzazione e allo sviluppo del SIIR.

     2. Fanno altresì parte del progetto istituzionale:

     a) il Centro regionale di competenza per l’e-Government e la società dell’informazione “CRC Liguria” come strumento di promozione, di assistenza tecnica, consulenza  ai soggetti del sistema regionale e agli enti locali liguri e di osservatorio della diffusione della Società dell’Informazione;

     b) il Centro Servizi Territoriali “CST Liguria” quale strumento per l’erogazione dei servizi di e-Government sul territorio regionale.

 

     Art. 7. (Iniziative per il contenimento della spesa pubblica)

     1. Al fine del contenimento della spesa pubblica e per il miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi, la Regione svolge attività di coordinamento e integrazione tra gli enti appartenenti al SIIR nell’acquisizione dei servizi tecnologici erogati da soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente, incluso il sistema di trasporto della rete telematica regionale.

 

     Art. 8. (Comitato di indirizzo del Sistema Informativo Regionale Integrato)

     1. Per lo svolgimento delle specifiche funzioni relative al SIIR, è istituito il “Comitato di Indirizzo del sistema informativo regionale integrato” secondo i seguenti criteri di rappresentanza dei soggetti partecipanti al SIIR:

     a) significativa rappresentatività di tutti gli Enti appartenenti al SIIR per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 4;

     b) ampio potere decisionale sull’operatività degli Enti appartenenti al SIIR;

     c) competenza nelle materie oggetto di interventi sia di sviluppo sia gestionali nell’ambito del SIIR;

     d) equilibrio nella rappresentanza degli Enti appartenenti al SIIR e snellezza nell’operatività.

     2. Il Comitato di indirizzo del Sistema Informativo Regionale Integrato è composto da sette membri così individuati:

     a) quattro membri di rappresentanza delle Regione Liguria, tra cui:

     1) l’Assessore a cui fa capo la competenza del Sistema Informativo Regionale con funzioni di coordinamento, l’Assessore a cui fa capo la competenza della Sanità regionale,l’Assessore a cui fa capo la competenza dell’Innovazione;

     2) un componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individuato dallo stesso;

     b) tre membri di rappresentanza dei soggetti partecipanti al SIIR individuati dalla Giunta regionale tra cui:

     1) uno scelto tra i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali;

     2) uno scelto tra i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere;

     3) uno scelto tra i Direttori Generali dei seguenti soggetti partecipanti al SIIR: ARPAL, Enti Parco regionali, Istituto Regionale per la Floricoltura, Consorzio di Bonifica del Canale Lunense, singole ARTE, Agenzia Liguria Lavoro, ARSSU, Agenzia ‘In Liguria’, Centro regionale per la ricerca e l’innovazione, ARS – Agenzia sanitaria regionale ligure, Centrale Regionale di acquisto, Ospedale Evangelico Internazionale (O.E.I.) [5].

     3. Il Comitato, di durata triennale, si riunisce con cadenza almeno semestrale ed opera a titolo gratuito.

     4. Compiti del Comitato sono:

     a) la formulazione di proposte per la definizione degli indirizzi per lo sviluppo del SIIR, compresi i criteri di riparto della spesa, per l’istruttoria di stesura del Programma Triennale di cui all'articolo 9;

     b) la concertazione degli interventi coordinati per l’utilizzo condiviso e il cofinanziamento, per le parti di propria pertinenza, delle componenti tecnologiche e funzionali del SIIR così come disposto dal Programma Triennale da prevedersi nei relativi incarichi  di cui all’articolo 10;

     c) l’esame di tutti i fabbisogni di informatizzazione dei singoli enti, sotto il profilo della coerenza con il Programma Triennale e le direttive tecniche di cui all’articolo 13, elaborando il Piano delle attività da svolgere;

     d) l’analisi dei dati di monitoraggio degli interventi di sviluppo effettuati.

     5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di funzionamento del Comitato.

 

Art. 9. (Linee di indirizzo e programmazione)

     1. La Regione adotta le linee di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo coordinato ed omogeneo sul territorio regionale della Società dell’Informazione, nonché per lo sviluppo del SIIR attraverso l'approvazione, a cadenza triennale, da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, del “Programma Triennale di sviluppo della Società dell'Informazione”.

     2. Il Programma  Triennale recepisce gli indirizzi regionali contenuti nella programmazione generale e di settore e viene adottato in coerenza con il Documento di programmazione economico-finanziaria.

     3. Il Programma Triennale di sviluppo della Società dell'Informazione riporta gli obiettivi strategici per il rafforzamento della Società dell’Informazione in Liguria e gli indirizzi programmatici di sviluppo del SIIR e del progetto istituzionale “Liguria in Rete" attraverso l’identificazione dell’architettura del sistema informativo e telematico regionale integrato, i contenuti e le linee di sviluppo delle aree di automazione ed i risultati attesi nel triennio unitamente all'analisi del monitoraggio dello sviluppo delle ICT nel triennio precedente.

 

     Art. 10. (Sviluppo e conduzione del SIIR)

     1. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del SIIR, costituenti servizi dei interesse generale ai sensi dell’articolo 1, sono improntate a principi di organicità progettuale, efficienza operativa ed economica [6].

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, previa acquisizione del parere dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, apposita Convenzione Quadro da stipularsi  con la società Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A., istituita ai sensi della legge regionale 9 aprile 1985 n. 17 (partecipazione della Regione Liguria ad una Società di progettazione informatica), nella sua qualità di società partecipata e controllata dalla Regione. La Convenzione Quadro, della durata massima di nove anni, definisce, con riguardo agli aspetti generali di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo e telematico della Regione e del SIIR le condizioni e le modalità di attuazione delle attività da affidare, comprensive delle condizioni generali di fornitura a cui la Regione stessa e i soggetti appartenenti al SIIR, fanno riferimento.

     3. La Regione Liguria ed i soggetti appartenenti al SIIR svolgono, in coerenza con il Programma Triennale, le attività di cui al comma 1 per il tramite della Società Datasiel sulla base della Convenzione Quadro prevista al comma 2 e di specifici incarichi di cui ai commi 4, 6 e 7.

     4. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo, conduzione e gestione del proprio sistema informativo e telematico integrato nel SIIR la Regione approva specifici incarichi coerenti con il Programma Triennale di cui all'articolo 9, contenenti l'insieme degli interventi di sviluppo e conduzione svolti dalla Società Datasiel conformemente alla Convenzione Quadro stipulata.

     5. La Regione potrà altresì, mediante appositi atti ricondotti alla Convenzione Quadro, incaricare la società Datasiel per la realizzazione di progetti specifici.

     6. I soggetti appartenenti al SIIR approvano, previo esame del Comitato di cui all’articolo 8, gli specifici incarichi di pertinenza coerenti con il Programma Triennale di cui all'articolo 9, contenenti l'insieme degli interventi di sviluppo, conduzione e gestione svolti dalla Società Datasiel, in conformità alla Convenzione Quadro e relativi agli articoli 4 e 5, comma 1, lettera a).

     7. Gli incarichi dei soggetti appartenenti al SIIR contengono, in coerenza con il Programma triennale di cui all’articolo 9, anche gli interventi relativi ai sistemi informativi e telematici propri dei soggetti appartenenti al SIIR, salvo diversa valutazione del Comitato, di cui all’articolo 8, relativa in particolare alla qualità o al costo del prodotto.

 

     Art. 11. (Modalità operative)

     1. Per lo sviluppo e la conduzione del SIIR, la società Datasiel fornisce prestazioni di servizi, nonché approvvigionamento di beni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, improntando la propria azione ai seguenti criteri:

     a) favorire il contenimento della spesa attuando le più opportune modalità progettuali e realizzative, nonché introducendo economie di scala ed utilizzando procedure di selezione dei fornitori, che si basino anche sull’aggregazione ed omogeneizzazione della domanda;

     b) adottare criteri di progettazione, realizzazione e riuso da parte di altre amministrazioni delle soluzioni tecnologiche appositamente approntate;

     c) assicurare un elevato livello di qualità delle soluzioni informatiche e telematiche realizzate idoneo a soddisfare le esigenze tecnologiche e funzionali.

     2. La Società Datasiel, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, acquisisce i beni e i servizi informatici e telematici per la Regione Liguria e i soggetti appartenenti al SIIR senza oneri relativi alla procedura, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale [7].

     3. La Società Datasiel, sulla base delle esigenze comuni individuate negli incarichi di cui all’articolo 10:

     a) realizza un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi uniformi al fine di ottenere economie di scala;

     b) promuove il ricorso a procedure telematiche di acquisto di beni e servizi, realizzate sia attraverso gare telematiche, sia attraverso il mercato elettronico.

 

     Art. 12. (Modalità operative per l’area sanitaria e socio-sanitaria)

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 11 comma 1 lettere b) e c) nell’ambito dell’area sanitaria e socio-sanitaria finalizzata alla ricerca nel settore dell’ICT in Sanità la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Informatica, costituisce un “Centro di competenza per la ricerca e l’applicazione dell’ICT in sanità – (Connected health)” individuando le risorse tra le competenze tecnico-informatiche presenti nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Liguri.

     2. Nell’ambito di quanto previsto al comma 1 gli specifici interventi informatici, che verranno definiti nel Programma Triennale di Sviluppo della Società dell’Informazione di cui all’articolo 9, saranno affidati alla Società Datasiel secondo le modalità ed i termini indicati dall’articolo 10.

     3. La Società Datasiel, per la realizzazione di un sistema informativo sanitario e socio-sanitario omogeneo e uniforme su tutto il territorio ligure, come indicato al comma 1, sulla base delle disposizioni approvate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di indirizzo e nel rispetto delle direttive tecniche operative di cui all’articolo 13, si avvarrà delle risorse e delle competenze del suddetto Centro di Competenza.

     4. L’utilizzo da parte della Società Datasiel delle competenze e delle risorse del suddetto Centro di Competenza dovrà essere coordinato da Regione Liguria in conformità a quanto disposto dall’articolo 2, e potrà permettere di contenere la spesa potendo fruire di esperienze già maturate nella materia specifica.

 

     Art. 13. (Direttive tecniche operative)

     1. La Regione Liguria emana specifiche direttive tecniche operative, conformi alla normativa vigente, in materia di standard e documentazione tecnica idonea ad assicurare l’interoperabilità e la cooperazione applicativa basata su tecnologie ICT tra gli enti ed i diversi soggetti, in particolare in materia di:

     a) sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

     b) caratteristiche strutturali dei servizi on line;

     c) cooperazione applicativa tra sistemi informativi e telematici;

     d) modalità di scambio e fruizione di dati trattati digitalmente e dei relativi flussi;

     e) modalità di condivisione per lo sviluppo e l'aggiornamento della base dati territoriale unificata e del repertorio cartografico regionale;

     f) introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche all'interno della pubblica amministrazione regionale;

     g) criteri e modalità di scambio e riuso delle soluzioni tecnologiche ed organizzative adottate.

 

     Art. 14. (Copertura finanziaria)

     1. La Regione provvede agli oneri finanziari connessi alla realizzazione del proprio sistema informativo e telematico regionale integrato nel SIIR con la dotazione delle necessarie disponibilità finanziarie su specifiche unità previsionali di base. Sono altresì utilizzate risorse finanziarie provenienti da normativa di settore regionale e nazionale, Accordi istituzionali di programma, Piani e Programmi regionali, nazionali e comunitari e fondi strutturali.

     2. I soggetti del sistema regionale provvedono alla copertura degli oneri finanziari connessi alla realizzazione del proprio sistema informativo e telematico integrato nel SIIR. Partecipano, inoltre, per le parti di propria pertinenza, a quota parte della spesa per le componenti tecnologiche e funzionali del SIIR individuate all'articolo 4 sulla base del criterio di riparto di spesa definito nell’ambito del Programma triennale di cui all’articolo 9 e adottato dai soggetti del sistema regionale nei relativi incarichi.

     3. I soggetti non partecipanti al SIIR, coinvolti in progetti attuativi del progetto istituzionale "Liguria in rete" provvedono, con proprie risorse, agli oneri finanziari connessi alla partecipazione alle iniziative condivise.

 

     Art. 15. (Disposizioni finali)

     1. Entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale costituisce il Comitato di cui all’articolo 8.

     2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 9, l’adeguamento del Piano Operativo Triennale di Informatizzazione 2006-2008, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2006 n. 5.

     3. Nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio regionale, il Programma Triennale adottato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 costituisce riferimento per i successivi adempimenti della presente legge.

     4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, previa acquisizione del parere dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l’adeguamento, alla luce delle disposizioni della presente legge, della vigente Convenzione con la società Datasiel di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2006 n. 575.

     5. La Convenzione tra Regione e Società Datasiel approvata con deliberazione della Giunta regionale 575/2006, come adeguata ai sensi del comma 4, costituisce la Convenzione Quadro di cui all’articolo 10, comma 2.

     6. Nelle more dell’approvazione dell’adeguamento di cui al comma 4, la vigente Convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale 575/2006 costituisce riferimento per la Regione e per i soggetti aderenti al SIIR per la stipula dei rispettivi incarichi.

     7. Per l’anno 2007, la Regione approva gli specifici incarichi contenenti gli interventi e le azioni di sviluppo del SIIR per la Regione Liguria. Gli incarichi costituiscono, altresì, sede di raccordo e recepimento dei progetti in corso precedentemente definiti nella vigente Convenzione come Progetti Annuali.

     8. Fatti salvi i rapporti contrattuali in corso fino alla nomina ed all’entrata in funzione del Comitato di cui all’articolo 8, nonché all’approvazione del Programma Triennale di cui all’articolo 9, le attività di cui all’articolo 10, comma 1, sono svolte per il tramite della Società Datasiel.

 

     Art. 16. (Norma finanziaria)

      (Omissis)

 

     Art. 17. (Abrogazione di norme)

     1. La legge regionale 22 agosto 1989, n. 30 (realizzazione, sviluppo e gestione del sistema informativo elettronico della Regione) è abrogata.

 

     Art. 18. (Dichiarazione d’urgenza)

      (Omissis)


[1] Lettera inserita dall'art. 40 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 e abrogata dall'art. 10 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

[2] Lettera inserita dall'art. 19 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[3] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 11 maggio 2009, n. 14.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 28 giugno 2011, n. 15.

[5] Numero modificato dall'art. 40 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10, dall'art. 19 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 giugno 2011, n. 15.

[6] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[7] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 novembre 2012, n. 34.