§ 1.2.6 - L.R. 9 aprile 1985, n. 17.
Partecipazione della Regione Liguria ad una Società di progettazione informatica.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.2 programmazione e partecipazione regionale
Data:09/04/1985
Numero:17


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 1.2.6 - L.R. 9 aprile 1985, n. 17. [1]

Partecipazione della Regione Liguria ad una Società di progettazione informatica.

(B.U. 8 maggio 1985, n. 19 – S.O.).

 

Art. 1.

     Al fine di favorire la nascita di valide iniziative di servizio rivolte a stimolare e agevolare l'ammodernamento gestionale dei soggetti operanti nell'ambito delle materie di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, la Regione Liguria promuove, ai sensi dell'art. 61 del proprio Statuto e unitamente all'IRI - Istituto per la Ricostruzione Industriale e alla S.p.A. FINSIEL, sulla base di intese all'uopo predisposte, la costituzione di una società per azioni che abbia lo scopo di produrre sistemi di informatica e di elaborazione automatica dei dati adattabili alle esigenze dei vari soggetti.

 

     Art. 2.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a formalizzare gli atti relativi alla costituzione della società per azioni con l'osservanza delle seguenti condizioni:

     a) il capitale della costituenda società per azioni sia inizialmente fissato in L. 5.000.000.000 e sottoscritto dalla Regione Liguria per una quota pari al 49 per cento, dalla FINSIEL S.p.A. per una quota pari al 49 per cento, e dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale - IRI - per una quota pari al 2 per cento.

     b) ai sensi dell'art. 2449 Cod. Civ. deve essere riservata alla Regione la nomina di un numero di consiglieri di amministrazione della società proporzionale alla partecipazione azionaria, di un numero di membri del Collegio sindacale equivalente alla maggioranza dei membri effettivi e di un membro supplente [2].

     La Regione sarà rappresentata nel Consiglio di amministrazione da membri nominati dal Consiglio regionale, assicurando la rappresentanza della minoranza [3].

     I membri nominati dalla Regione nel Collegio sindacale saranno scelti secondo le vigenti disposizioni in materia [4].

 

     Art. 3. [5]

     (Omissis).

 

     Art. 4. [6]

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 5 agosto 2014, n. 20, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera così modificata dall'art. 36 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[3] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[4] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[5] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[6] Reca disposizioni finanziarie.