§ 1.2.34 - L.R. 5 agosto 2014, n. 20.
Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.2 programmazione e partecipazione regionale
Data:05/08/2014
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Principi)
Art. 3.  (Definizioni)
Art. 4.  (Conferma delle partecipazioni regionali)
Art. 5.  (Organi delle società)
Art. 6.  (Reclutamento del personale delle società partecipate)
Art. 7.  (Divieti o limitazioni dell’assunzione e del trattamento del personale)
Art. 8.  (Affidamenti diretti fra società partecipate)
Art. 9.  (Divieto di trasferimenti o finanziamenti a società in perdita)
Art. 10.  (Penalità per gli organi delle società in perdita)
Art. 11.  (Messa in liquidazione delle società in perdita)
Art. 12.  (Trasformazione della natura societaria di Datasiel S.p.A.)
Art. 13.  (Trasformazioni società partecipate)
Art. 14.  (Modifica della l.r. 48/1973)
Art. 15.  (Norma transitoria)
Art. 16.  (Norme finali)
Art. 17.  (Abrogazione di norme)
Art. 18.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.2.34 - L.R. 5 agosto 2014, n. 20. [1]

Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione

(B.U. 6 agosto 2014, n. 10)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta disposizioni di riordino e riforma della partecipazione della Regione a soggetti di diritto privato anche in attuazione e recepimento dei principi della vigente normativa nazionale in materia ed è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) garantire la qualità dello svolgimento delle proprie funzioni anche assicurando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed il rispetto dei principi di tutela della concorrenza di cui alla normativa statale di riferimento;

b) razionalizzare le attività ed i costi delle società partecipate;

c) semplificare il sistema delle partecipazioni della Regione Liguria.

 

     Art. 2. (Principi)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, la Regione Liguria può:

a) assumere o mantenere il controllo diretto o indiretto di società aventi le caratteristiche di società in house che, in coerenza con gli obiettivi strategici delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione, svolgano o producano:

1) servizi di interesse generale, anche a rilevanza economica ovvero servizi necessari per il perseguimento delle proprie attività istituzionali;

2) prevalentemente compiti di centrale di committenza;

3) servizi finanziari per la Regione;

b) assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in società nelle quali la partecipazione si renda necessaria, nel rispetto del principio di sussidiarietà, per il perseguimento di interessi di rilievo regionale connessi alle proprie finalità istituzionali.

2. Per le società controllate direttamente o indirettamente che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 1, la Regione adotta misure volte alla dismissione della propria partecipazione azionaria ovvero di messa in liquidazione delle società. Qualora nelle attività svolte dalle anzidette società vi siano rami di attività che presentino le caratteristiche di cui al comma 1, gli stessi sono acquisiti dalle società di cui all’articolo 4 con caratteristiche più analoghe.

3. Il processo di semplificazione del sistema delle quote azionarie della Regione possedute direttamente o indirettamente in società non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, è completato mediante la cessione delle quote o la liquidazione di tali società.

4. La Giunta regionale individua ed aggiorna annualmente le partecipazioni azionarie da dismettere per il venir meno delle caratteristiche di cui al comma 1.

 

     Art. 3. (Definizioni)

1. Ai fini dell’articolo 2:

a) per servizi di interesse generale, anche a rilevanza economica, si intendono, sulla base di quanto desumibile dagli atti della Comunità Europea, sia servizi di mercato che non di mercato, volti a soddisfare bisogni diffusi dei cittadini, degli enti locali o delle imprese da rendere secondo principi di continuità, parità di accesso e di trattamento di tutti gli utenti;

b) per centrali di committenza si intendono le società che, come amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni, svolgano le attività indicate dall'articolo 3, comma 34, del citato d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

c) per servizi finanziari svolti per la regione, si intendono la detenzione di partecipazioni azionarie, la gestione di fondi, la concessione di finanziamenti ed agevolazioni, l’emissione di strumenti finanziari, la concessione di garanzie ed altre operazioni finanziarie, volti al perseguimento delle finalità di interesse regionale.

 

     Art. 4. (Conferma delle partecipazioni regionali)

1. In applicazione dei principi di cui all’articolo 2, la Regione conferma il controllo diretto o indiretto sulle seguenti società:

a) Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A. di cui alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A.) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) Società Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A. di cui alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 (Partecipazione della Regione Liguria ad una Società di progettazione informatica) e successive modificazioni e integrazioni;

c) Società regionale della Liguria per l'internazionalizzazione delle imprese - Liguria International Soc. Cons.p.A. di cui alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 28 (Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri);

d) Società Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale ligure – I.R.E S.p.A. di cui alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica);

e) Ligurcapital S.p.A.;

f) I.P.S. S.c.p.A. Insediamenti Produttivi Savonesi, di cui all'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) e successive modificazioni e integrazioni;

g) Liguria Ricerche S.p.A., società unipersonale costituita per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 48/1973 e successive modificazioni e integrazioni.

 

TITOLO II

ORGANI E PERSONALE DELLE SOCIETÀ

 

     Art. 5. (Organi delle società)

1. Per quanto concerne le società di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e quelle comunque a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, qualora sia previsto come organo di governo il Consiglio di Amministrazione, la composizione degli organi e la determinazione degli emolumenti da corrispondere è disciplinata dalle vigenti disposizioni nazionali.

2. Tenuto conto della tipologia dell’attività svolta e della finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale può emanare indirizzi alle società di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), che prevedano modifiche statutarie volte alla nomina di un amministratore unico.

 

     Art. 6. (Reclutamento del personale delle società partecipate)

1. Le società di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e quelle di cui la Regione abbia comunque il controllo diretto o indiretto adottano criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi avuto riguardo alla capacità professionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2. La Regione adotta, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità fra sue società partecipate, anche ai sensi della normativa nazionale vigente in materia.

 

     Art. 7. (Divieti o limitazioni dell’assunzione e del trattamento del personale)

1. Le società partecipate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e quelle di cui la Regione abbia comunque il controllo diretto o indiretto si attengono ai principi di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni del personale, previsti da disposizioni nazionali vigenti in materia.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale emana atti di indirizzo con i quali, tenuto conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale e ferme restando le esclusioni previste dalla normativa nazionale vigente in materia, definisce specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le società adottano i provvedimenti attuativi degli atti di indirizzo e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello, fermo restando i contratti nazionali in vigore secondo le disposizioni della normativa statale di riferimento.

3. La Regione verifica il rispetto dei vincoli di cui al presente articolo. In caso di violazione dei suddetti vincoli trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

     Art. 8. (Affidamenti diretti fra società partecipate)

1. Le società di cui all’articolo 2, cui possa essere riconosciuto il requisito di organismi di diritto pubblico, possono procedere fra di loro all'affidamento diretto di incarichi, previa comunicazione alla Regione.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI INERENTI SOCIETÀ IN PERDITA

 

     Art. 9. (Divieto di trasferimenti o finanziamenti a società in perdita)

1. In applicazione dei principi nazionali vigenti in materia, la Regione non può, salvo quanto previsto dall’articolo 2447 del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite, anche infra annuali, se non a fronte della realizzazione di programmi di investimento supportati da piani di risanamento preventivamente approvati dalla Regione stessa.

 

     Art. 10. (Penalità per gli organi delle società in perdita)

1. A decorrere dall'esercizio 2015 le società di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e quelle comunque di cui la Regione abbia il controllo diretto o indiretto titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'Ente controllante.

 

     Art. 11. (Messa in liquidazione delle società in perdita)

1. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, le società di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e quelle di cui la Regione abbia comunque il controllo diretto o indiretto sono poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale.

2. La Regione promuove la messa in liquidazione delle società di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), delle quali non abbia la maggioranza azionaria ovvero provvede alla cessione delle relative quote di proprietà.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

     Art. 12. (Trasformazione della natura societaria di Datasiel S.p.A.)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, la Giunta regionale procede alla trasformazione della natura societaria della Società Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica, di cui alla l.r. 17/1985 e successive modificazioni e integrazioni, da Società per Azioni a Consorzio o Società consortile.

1 bis. L’organo amministrativo del Consorzio o Società consortile è costituito da un Amministratore Unico designato dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria a maggioranza assoluta.

2. Alla nuova forma societaria partecipano gli enti del Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR), di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni e possono aderire gli enti pubblici di cui all'articolo 6 della medesima legge.

3. Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse ed attività della società, totalmente partecipata dall’Azienda sanitaria locale n. 4 - Chiavarese, Tetig, s.r.l., che svolge in prevalenza servizi strumentali alla ricerca e sperimentazione in tecnologie per l’amministrazione sanitaria, l’Azienda sanitaria locale n. 4 - Chiavarese adotta i provvedimenti necessari a far confluire tale società nella nuova forma societaria. Tale operazione si realizza nei modi e con le garanzie previste dall’articolo 2112 del codice civile.

4. Dalla data di effetto della trasformazione di Datasiel da S.p.A. a Consorzio o Società consortile lo stesso esercita le funzioni assegnate a Datasiel S.p.A. dalla l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

5. La trasformazione della natura societaria di Datasiel S.p.A. si realizza nei modi e con le garanzie previste dall’articolo 2498 del codice civile; in particolare proseguono senza variazioni i rapporti di lavoro in essere.

 

     Art. 13. (Trasformazioni società partecipate)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare le attività propedeutiche all'innovazione ed allo sviluppo, nonché di contenere i costi e le spese generali, la Giunta regionale può prevedere la confluenza nell'istituendo Consorzio o Società consortile, di cui all’articolo 12, di altre società di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sulla base di apposito piano industriale.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, la Giunta regionale può prevedere, tramite i necessari indirizzi nel caso di società a controllo indiretto, la trasformazione in Consorzio o Società consortile anche di altre società di cui all’articolo 2.

 

TITOLO V

MODIFICAZIONI DI NORME, NORME TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONE DI NORME

 

     Art. 14. (Modifica della l.r. 48/1973)

1. Al comma 2, dell’articolo 10, della l.r. 48/1973 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: ”quattro” è sostituita dalla seguente: “tre”.

 

     Art. 15. (Norma transitoria)

1. In fase di prima attuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la Giunta regionale, adotta con propria deliberazione i provvedimenti attuativi di cui all’articolo 12, comma 1;

b) l’Azienda sanitaria locale n. 4 - Chiavarese adotta i provvedimenti di cui all’articolo 12, comma 3.

 

     Art. 16. (Norme finali)

1. Le denominazioni Datasiel S.p.A. e Tetig S.r.l. contenute negli atti si intendono riferite al Consorzio o alla Società consortile di cui all'articolo 12.

2. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge trova applicazione la normativa nazionale in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni. Restano ferme le esclusioni di cui all’articolo 1, comma 550, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)).

 

     Art. 17. (Abrogazione di norme)

1. L’articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)) è abrogato.

1 bis. La legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 (Partecipazione della Regione Liguria ad una società di progettazione informatica) è abrogata a far data dal 1° gennaio 2015.

 

     Art. 18. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 29 dicembre 2014, n. 41.