§ 4.10.34 - L.R. 12 aprile 2011, n. 6.
Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.10 viabilità, acquedotti e lavori pubblici
Data:12/04/2011
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità e natura giuridica)
Art. 2.  (Oggetto della Società)
Art. 3.  (Soci)
Art. 4.  (Soggetti destinatari)
Art. 5.  (Criteri di gestione)
Art. 6.  (Organi della società)
Art. 7.  (Programmazione degli interventi)
Art. 8.  (Fusione di Infrastrutture Liguria S.r.l., A.R.E. Liguria S.p.A. ed A.R.R.ED. S.p.A.)
Art. 9.  (Abrogazione di norme)
Art. 10.  (Norme transitorie e finali)


§ 4.10.34 - L.R. 12 aprile 2011, n. 6.

Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica

(B.U. 13 aprile 2011, n. 7)

 

Art. 1. (Finalità e natura giuridica)

     1. Al fine della riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale (viaria, sanitaria, energetica, edilizia) della Liguria, anche attraverso l’ottimizzazione delle procedure di scelta degli appaltatori pubblici per la realizzazione di opere di interesse strategico regionale, nonché della razionalizzazione della spesa pubblica riorganizzando le partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia nei campi dello sviluppo economico, dell’energia, dell’ambiente, delle politiche abitative e dell’innovazione tecnologica la Regione affida alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. di cui alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico – FI.L.S.E. S.p.A.) e successive modificazioni ed integrazioni l’incarico della fusione della società unipersonale Infrastrutture Liguria S.r.l., di cui all’articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010) e successive modificazioni ed integrazioni, dell’Agenzia regionale per l’Energia della Liguria (A.R.E. Liguria S.p.A.), di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni ed integrazioni, dell’Agenzia regionale per il Recupero Edilizio (A.R.R.ED. S.p.A.), di cui alla legge regionale 14 luglio 1988, n. 33 (Costituzione della Agenzia regionale per il Recupero Edilizio S.p.A.) e successive modificazioni ed integrazioni in una nuova società a cui attribuire le funzioni di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, nonché di strumento operativo nell’ambito del settore energetico e dell’edilizia residenziale pubblica.

     2. La società per azioni di cui al comma 1 si configura quale società di committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, in house della Regione, tramite FI.L.S.E. S.p.A., e sottoposta all’esercizio del controllo analogo ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 38 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2. (Oggetto della Società)

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la società svolge attività di centrale di committenza per gli interventi di interesse regionale così come individuati nel Programma di cui all’articolo 7 con specifico riferimento alla:

     a) redazione degli studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere all’appalto, nonché, qualora previsto nel Programma stesso, effettuazione delle ulteriori fasi di progettazione e direzione lavori;

     b) gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi attinenti agli interventi di cui alla lettera a) ed effettuazione di tutte le connesse attività tecnico amministrative e strumentali.

     2. La società, quale strumento di intervento regionale, svolge:

     a) attività di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, al fine di favorire l’avvio e la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, con particolare riferimento al settore dell’edilizia sanitaria, nonché attività di conservazione e gestione dei beni di interesse regionale nei settori oggetto della società, compresa la valorizzazione delle ulteriori opportunità di sviluppo che essi consentono;

     b) attività nell’ambito del settore energetico al fine di supportare la Regione e le amministrazioni pubbliche per gli interventi di pianificazione energetica e per la creazione e l’attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie, gestionali e formative atte a introdurre in Liguria nuove norme e metodi di applicazione di politiche energetiche ed al fine di promuovere e partecipare direttamente alla realizzazione di iniziative e progetti coerenti con le politiche energetiche regionali [1];

     c) attività di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio e urbano, dei lavori pubblici e del sistema abitativo, finalizzate all’analisi dei fenomeni in atto in Liguria e all’elaborazione degli strumenti di programmazione regionale, nonché attività finalizzate alla creazione delle condizioni tecniche, urbanistiche, giuridiche, finanziarie e gestionali atte a favorire e promuovere la configurazione e l’attuazione di iniziative di trasformazione urbana e di recupero edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche;

     d) attività di reperimento di finanziamenti europei e nazionali al fine di massimizzare l’efficacia e la portata degli interventi, nonché di integrare gli investimenti diretti regionali [2].

 

     Art. 3. (Soci)

     1. La FI.L.S.E. S.p.A. detiene la maggioranza assoluta del capitale della società di cui all’articolo 1, interamente sottoscritto da soggetti pubblici o da società a totale capitale pubblico.

 

     Art. 4. (Soggetti destinatari)

     1. La società di cui all’articolo 1 svolge la sua attività in favore della Regione, dei soggetti facenti parte del settore regionale allargato ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2006) e successive modificazioni ed integrazioni, delle Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia di cui alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei soci.

     2. Per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione ed i soggetti facenti parte del settore regionale allargato devono ricorrere alla società per gli interventi individuati nella programmazione di cui all'articolo 7.

     3. La Regione e i soggetti di cui al comma 1 possono ricorrere alla società anche per interventi non inclusi nella programmazione di cui all'articolo 7.

     4. Le convenzioni di affidamento degli incarichi definiscono le specifiche funzioni affidate alla società e regolano i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali.

 

     Art. 5. (Criteri di gestione)

     1. Nell'espletamento delle sue funzioni la società opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale.

     2. Nella realizzazione della sua attività la società opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse in termini anche di innovazione tecnologica, di processo e di prodotto per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico-finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.

 

     Art. 6. (Organi della società)

     1. Gli organi della società sono disciplinati dallo Statuto sociale sulla base di quanto previsto dall’articolo 32 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 7. (Programmazione degli interventi)

     1. In attuazione della programmazione pluriennale dei vari settori d'intervento la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, individua con propria deliberazione il Programma delle attività di interesse regionale da assegnare alla società di cui all’articolo 1.

     2. Per l'elaborazione del Programma degli interventi di cui al comma 1, la Regione e i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono richiedere alla società la redazione di appositi studi di fattibilità sulla base di specifiche convenzioni.

 

     Art. 8. (Fusione di Infrastrutture Liguria S.r.l., A.R.E. Liguria S.p.A. ed A.R.R.ED. S.p.A.)

     1. La Giunta regionale approva il progetto elaborato da FI.L.S.E. S.p.A. per la fusione di Infrastrutture Liguria S.r.l., A.R.E. Liguria S.p.A. e A.R.R.ED. S.p.A. autorizzando i necessari successivi adempimenti procedurali.

 

     Art. 9. (Abrogazione di norme)

     1. A far data dalla costituzione della società di cui all’articolo 1 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

     a) la l.r. n. 33/1988 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) l’articolo 20 della l.r. n. 9/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) l’articolo 7 della l.r. n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) l’articolo 21 della l.r. n. 63/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 10. (Norme transitorie e finali)

     1. In fase di prima attuazione la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con propria deliberazione la prima programmazione degli interventi di interesse regionale da affidare alla società di cui all’articolo 1.

     2. Le denominazioni dell’Agenzia regionale per l’Energia della Liguria S.p.A., dell’Agenzia regionale per il Recupero Edilizio S.p.A. e di Infrastrutture Liguria S.r.l. contenute negli atti si intendono riferite alla società di cui all’articolo 1.


[1] Lettera così sostituita con Avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 4 maggio 2011, n. 8.

[2] Lettera così sostituita con Avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 4 maggio 2011, n. 8.