§ 4.2.14 - L.R. 14 luglio 1988, n. 33.
Costituzione della «Agenzia regionale per il recupero edilizio S.p.A.».


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia sociale
Data:14/07/1988
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Costituzione della «Agenzia regionale per il recupero edilizio S.p.A.»).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Modalità per l'attuazione del progetto da parte della FI.L.S.E. S.p.A.).
Art. 4.      (Omissis)


§ 4.2.14 - L.R. 14 luglio 1988, n. 33. [1]

Costituzione della «Agenzia regionale per il recupero edilizio S.p.A.».

(B.U. 3 agosto 1988, n. 31).

 

Art. 1. (Costituzione della «Agenzia regionale per il recupero edilizio S.p.A.»).

     1. La Regione Liguria, nell'ambito delle proprie competenze e ad ulteriore sostegno delle azioni contemplate dall'articolo 1 primo comma della legge regionale 25 giugno 1984, n. 35, «Contributi regionali per attività strumentali alla programmazione dell'edilizia residenziale» affida alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E. S.p.A.) ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 l'attuazione del progetto di costituzione della «Agenzia regionale per il recupero edilizio S.p.A.» per gli scopi e con le modalità di intervento definiti dalla presente legge.

     2. A tal fine la Regione assegna alla FI.L.S.E. S.p.A. un finanziamento di lire 200.000.000 per la sottoscrizione, all'atto della costituzione della predetta Agenzia, di una quota di azioni fino al 30 per cento del capitale sociale.

     3. La Regione promuove la partecipazione a detta società di enti pubblici territoriali e non, loro consorzi, società finanziarie, istituti di credito, istituti e centri di ricerca specializzati, associazioni di categoria rappresentative del settore edilizio, imprese di costruzione pubbliche e private, loro consorzi, nonché di organismi scientifici e culturali che operano in materia di edilizia residenziale. La partecipazione degli enti pubblici, territoriali e non, loro consorzi, nonché della FI.L.S.E. e di altre società a prevalente partecipazione pubblica, non dovrà essere, nel complesso, inferiore al 51 per cento del capitale sociale.

 

     Art. 2. (Finalità). [2]

 

     Art. 3. (Modalità per l'attuazione del progetto da parte della FI.L.S.E. S.p.A.).

     1. La partecipazione della FI.L.S.E. S.p.A. alla costituzione dell'Agenzia regionale per il recupero edilizio S.p.A. è autorizzata con deliberazione del Consiglio regionale, previa verifica di conformità dello Statuto dell'Agenzia medesima agli scopi e alle modalità di intervento di cui all'articolo 2.

     2. Con apposita convenzione, il cui schema è approvato dal Consiglio regionale contestualmente alla deliberazione di cui al primo comma, vengono definite le condizioni di partecipazione e le modalità con le quali la Regione esercita il controllo sull'intervento affidato alla FI.L.S.E. S.p.A.

     3. Tali modalità riguardano in particolare:

     a) l'emanazione delle direttive programmatiche della Giunta regionale alla FI.L.S.E. S.p.A. che possono essere aggiornate ed integrate anche in relazione ai documenti di cui alle lettere b) e c);

     b) la presentazione da parte della FI.L.S.E. S.p.A. di una relazione previsionale, da allegare alla relazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48;

     c) la presentazione da parte della FI.L.S.E. S.p.A. di una relazione annuale al Consiglio regionale che consenta la verifica dell'attuazione degli interventi.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 12 aprile 2011, n. 6, a far data dalla costituzione della società di cui all’art. 1 della stessa L.R. 6/2011.

[2] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 12 marzo 1998, n. 9.

[3] Reca disposizioni finanziarie.