§ 1.5.110 - L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:28/12/2009
Numero:63


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e successive modificazioni e [...]
Art. 2.  (Modifica alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2003) e successive modificazioni e [...]
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale) e successive modificazioni e integrazioni)
Art. 4.  (Compenso per specifiche responsabilità)
Art. 5.  (Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione)
Art. 6.  (Procedure selettive per la progressione verticale nel sistema di classificazione)
Art. 7.  (Disposizioni sulle trasferte)
Art. 8.  (Personale in servizio presso la sede di Bruxelles)
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) e successive modificazioni e integrazioni)
Art. 10.  (Finalizzazione valutazione attuale complesso ospedaliero S. Andrea della Spezia)
Art. 11.  (Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni)
Art. 12.  (Modifica alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni)
Art. 13.  (Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))
Art. 14.  (Interventi a favore delle imprese cooperative)
Art. 15.  (Sostituzione dell’articolo 35 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modificazioni e integrazioni)
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2009, n. 39 (Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria))
Art. 17.  (Applicazione dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) convertito, con [...]
Art. 18.  (Applicazione dell’articolo 104, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e [...]
Art. 19.  (Modifica alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) e successive modificazioni e integrazioni)
Art. 20.  (Proroga straordinaria dei termini di consegna lavori per gli interventi di edilizia scolastica)
Art. 21.  (Infrastrutture Liguria S.r.l.)
Art. 22.  (Modifica alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) e successive modifiche e integrazioni)
Art. 23.  (Integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2004, n. 25 (Interventi per la riorganizzazione ed aggregazione dei confidi liguri))
Art. 24.  (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni e [...]
Art. 25.  (Modifica alla legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta Statutaria) e successive modificazioni e integrazioni)
Art. 26.  (Modifica alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)) e successive modificazioni e integrazioni)
Art. 27.  (Modifica alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 28.  (Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modificazioni e [...]
Art. 29.  (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni)
Art. 30.  (Modifica alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e [...]
Art. 31.  (Modifica alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della memoria del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati))
Art. 32.  (Copertura finanziaria)
Art. 33.  (Entrata in vigore)


§ 1.5.110 - L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010

(B.U. 30 dicembre 2009, n. 24)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA’ CONTRATTUALI REGIONALI

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e successive modificazioni e integrazioni)

     1. (Omissis) [1].

     2. (Omissis) [2].

     3. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “si ridetermina l’impegno di spesa e” sono soppresse.

     4. (Omissis) [3].

     5. (Omissis) [4].

     6. (Omissis) [5].

 

     Art. 2. (Modifica alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2003) e successive modificazioni e integrazioni)

     1. (Omissis) [6].

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale) e successive modificazioni e integrazioni) [7]

     1. (Omissis) [8].

 

     Art. 4. (Compenso per specifiche responsabilità) [9]

     1. Il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, previsto dall’articolo 17, comma 2, lettera f) del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei livelli del comparto Regioni – Autonomie locali, sottoscritto in data 1° aprile 1999, può essere corrisposto alla generalità dei dipendenti di categoria B e C a cui è attribuita la responsabilità del procedimento ai sensi della vigente normativa.

     2. Nell’ambito delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, previste dal predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, e sulla base della contrattazione decentrata sono definiti i criteri e le condizioni per l’erogazione del compenso, tenendo presenti le specifiche condizioni organizzative dell’ente.

 

     Art. 5. (Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione) [10]

     1. Per la copertura di posti vacanti nella dotazione in organico sono banditi concorsi pubblici riservati per titoli ed esami per soggetti che siano in possesso contestualmente dei seguenti requisiti:

     a) almeno un anno di attività maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Regione Liguria;

     b) presenza in servizio presso la Regione Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge;

     c) titolarità di uno dei seguenti rapporti con la Regione Liguria:

     - contratto di somministrazione di lavoro;

     - contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

     - contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In tale fattispecie non operano i divieti previsti dall’articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 6. (Procedure selettive per la progressione verticale nel sistema di classificazione) [11]

     1. Le procedure selettive per la progressione verticale nel sistema di classificazione già bandite entro il 31 gennaio 2010 sono portate a conclusione, i candidati vincitori sono riclassificati e le relative graduatorie sono utilizzabili per tutto il periodo di validità delle stesse previsto dalla legge regionale 23 novembre 2001, n. 40 (Norme straordinarie sulla copertura dei posti vacanti).

 

     Art. 7. (Disposizioni sulle trasferte) [12]

     1. Per il personale in trasferta il tempo occorrente per il viaggio è utile ai fini del completamento dell’orario di lavoro e per il calcolo del lavoro straordinario per il personale cui può essere corrisposto il relativo compenso.

 

     Art. 8. (Personale in servizio presso la sede di Bruxelles) [13]

     1. E’ corrisposta un’indennità di servizio di euro tredicimila lordi annui per tredici mensilità al personale dipendente dalla Giunta con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che abbia sede di lavoro a Bruxelles.

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) e successive modificazioni e integrazioni)

     1. Nella rubrica dell’articolo 13 della l.r. 44/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “per l’anno 2009” sono soppresse.

     2. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 44/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “per l’anno 2009” sono soppresse.

 

     Art. 10. (Finalizzazione valutazione attuale complesso ospedaliero S. Andrea della Spezia)

     1. I proventi derivanti dalla valutazione attuale del complesso ospedaliero Sant’Andrea della Spezia sono destinati al finanziamento del nuovo ospedale della Spezia.

 

     Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni)

     1. (Omissis) [14].

     2. (Omissis) [15].

 

     Art. 12. (Modifica alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni)

     1. (Omissis) [16].

 

     Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))

     1. (Omissis) [17].

     2. (Omissis) [18].

     3. (Omissis) [19].

     4. (Omissis) [20].

     5. (Omissis) [21].

 

     Art. 14. (Interventi a favore delle imprese cooperative) [22]

     (Omissis)

 

     Art. 15. (Sostituzione dell’articolo 35 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modificazioni e integrazioni)

     1. (Omissis) [23].

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2009, n. 39 (Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria))

     1. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 39/2009 è abrogato.

     2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 39/2009 prima delle parole: “geosito interessato da danneggiamento o distruzione” sono soppresse le seguenti: “ogni metro cubo di”.

 

     Art. 17. (Applicazione dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31)

     1. L’articolo 20, comma 3, del decreto legge 248/2007 convertito dalla legge 31/2008 si applica anche agli interventi edilizi per i quali entro la data del 30 giugno 2009 sia stata presentata al Comune denuncia di inizio attività o domanda per il rilascio del permesso di costruire, nell’osservanza dei vigenti principi e disposizioni statali e regionali in materia.

 

     Art. 18. (Applicazione dell’articolo 104, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni)

     1. L’accertamento, ai sensi dell’articolo 104, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, da parte degli uffici tecnici competenti sul territorio regionale, dell’idoneità statica delle costruzioni in corso d’esecuzione all’entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2008, n. 1308 (D.P.C.M. 3519/2006. Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria) può essere effettuato sulla base della dichiarazione del progettista, depositata presso i sopraccitati uffici, che attesta la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell’allegato B al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni). Della dichiarazione è dato atto nel Certificato di Collaudo Statico.

 

     Art. 19. (Modifica alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) e successive modificazioni e integrazioni)

     1. (Omissis) [24].

 

     Art. 20. (Proroga straordinaria dei termini di consegna lavori per gli interventi di edilizia scolastica)

     1. Per gli interventi di edilizia scolastica è concessa ai soggetti attuatori che ne facciano richiesta una proroga fino al 30 giugno 2011 per la consegna lavori, ancorché diversamente localizzati e per i quali non si è ancora concluso il procedimento di revoca dell’impegno contabile, anche a fronte degli adempimenti conseguenti alle procedure di verifica sullo stato di consistenza e conservazione degli edifici scolastici disposte dalla normativa statale [25].

     1 bis. La richiesta di proroga di cui al comma 1 deve essere trasmessa alla Regione entro il 1° marzo 2011 e deve essere corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la concreta fattibilità della consegna dei lavori o della progettazione definitiva, in caso di ricorso all’appalto integrato, entro il 30 giugno 2011 [26].

 

     Art. 21. (Infrastrutture Liguria S.r.l.) [27]

     [1. La Regione, tramite la FI.L.S.E. S.p.A., partecipa alla società unipersonale Infrastrutture Liguria S.r.l. società in house ai sensi della normativa vigente, avente quale finalità la riqualificazione, la gestione, la valorizzazione e lo sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria.

     2. Ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, Infrastrutture Liguria S.r.l. svolge attività di centrale di committenza per conto della Regione Liguria nonché, sulla base di rapporti convenzionali, di enti, aziende, agenzie regionali.

     3. In particolare Infrastrutture Liguria S.r.l. nell’espletamento di tale attività svolge le funzioni relative:

     a) alla redazione di studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere all’appalto delle opere pubbliche di interesse regionale e locale;

     b) alla gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori, appalti di forniture e/o di servizi attinenti alle medesime opere e tutte le attività anche tecnico amministrative e strumentali relative.

     4. E’ abrogato l’articolo 34 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) così come modificato dalla legge regionale 20 ottobre 2008, n. 37, dalla legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 e dalla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44.]

 

     Art. 22. (Modifica alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) e successive modifiche e integrazioni)

     1. (Omissis) [28].

 

     Art. 23. (Integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2004, n. 25 (Interventi per la riorganizzazione ed aggregazione dei confidi liguri))

     1. (Omissis) [29].

     2. (Omissis) [30].

 

     Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni).

     1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “e cessa dalla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale o del suo anticipato scioglimento” sono soppresse.

     2. (Omissis) [31].

     3. (Omissis) [32].

     4. (Omissis) [33].

 

     Art. 25. (Modifica alla legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta Statutaria) e successive modificazioni e integrazioni)

     1. (Omissis) [34].

 

     Art. 26. (Modifica alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)) e successive modificazioni e integrazioni) [35]

     1. (Omissis) [36].

 

     Art. 27. (Modifica alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico) e successive modificazioni e integrazioni.

     1. (Omissis) [37].

 

     Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modificazioni e integrazioni.

     1. (Omissis) [38].

     2. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “e all’articolo 7” sono soppresse.

     3. (Omissis) [39].

     4. (Omissis) [40].

     5. (Omissis) [41].

     6. (Omissis) [42].

     7. (Omissis) [43].

     8. (Omissis) [44].

     9. (Omissis) [45].

     10. (Omissis) [46].

     11. L’articolo 6 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

     12. (Omissis) [47].

     13. (Omissis) [48].

     14. (Omissis) [49].

     15. (Omissis) [50].

     16. (Omissis) [51].

     17. (Omissis) [52].

     18. (Omissis) [53].

 

     Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni)

     1. (Omissis) [54].

     2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.

 

     Art. 30. (Modifica alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive modificazioni e integrazioni)

     1. (Omissis) [55].

 

     Art. 31. (Modifica alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della memoria del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati))

     1. (Omissis) [56].

 

     Art. 32. (Copertura finanziaria)

     1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2010.

 

     Art. 33. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.


[1] Modifica il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5.

[2] Aggiunge i commi 5 bis e 5 ter all'art. 4 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5.

[3] Modifica il comma 2 dell'art. 20 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5.

[4] Modifica il comma 2 dell'art. 24 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5.

[5] Inserisce l'art. 27 bis nella L.R. 11 marzo 2008, n. 5. La Corte costituzionale, con sentenza 5 gennaio 2011, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[6] Aggiunge il comma 1 quater all'art. 6 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13.

[7] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 2.

[8] Modificava il comma 3 dell'art. 14 della L.R. 29 maggio 2007, n. 21.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 5 gennaio 2011, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 5 gennaio 2011, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 5 gennaio 2011, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 5 gennaio 2011, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[13] La Corte costituzionale, con sentenza 5 gennaio 2011, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[14] Sostituisce i commi 3 e 4 dell'art. 45 della L.R. 26 marzo 2002, n. 15.

[15] Modifica il comma 1 dell'art. 56 della L.R. 26 marzo 2002, n. 15.

[16] Modifica il comma 4 dell'art. 2 della L.R. 13 agosto 2007, n. 30.

[17] Modifica la lettera a) del comma 2 dell'art. 19 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30.

[18] Modifica il comma 2 dell'art. 36 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30.

[19] Modifica il comma 6 dell'art. 36 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30.

[20] Inserisce il comma 7 bis nell'art. 49 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30.

[21] Inserisce il comma 3 bis nell'art. 55 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30.

[22] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 19.

[23] Sostituisce l'art. 35 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 4.

[24] Modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 23 bis della L.R. 12 giugno 1989, n. 15.

[25] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23.

[26] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23.

[27] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 12 aprile 2011, n. 6, a far data dalla costituzione della società di cui all’art. 1 della stessa L.R. 6/2011.

[28] Sostituisce il comma 5 bis e aggiunge i commi 5 ter e 5 quater all'art. 6 bis della L.R. 4 luglio 2007, n. 24.

[29] Modifica il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 30 novembre 2004, n. 25.

[30] Inserisce l'art. 2 bis nella L.R. 30 novembre 2004, n. 25.

[31] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 7 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[32] Inserisce il comma 6 bis nell'art. 30 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[33] Modifica il comma 1 bis dell'art. 40 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[34] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 7 della L.R. 24 luglio 2006, n. 19.

[35] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 25 marzo 2013, n. 8.

[36] Aggiungeva il comma 4 bis all'art. 11 della L.R. 24 gennaio 2001, n. 5.

[37] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 10 della L.R. 5 agosto 1986, n. 17.

[38] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[39] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 3 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[40] Modifica il comma 2 bis dell'art. 3 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[41] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[42] Modifica il comma 1 dell'art. 4 bis della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[43] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 4 bis della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[44] Sostituisce il comma 2 dell'art. 4 bis della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[45] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[46] Sostituisce l'art. 5 bis della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[47] Modifica il comma 1 dell'art. 7 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[48] Modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[49] Modifica il comma 1 dell'art. 8 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[50] Modifica il comma 2 dell'art. 8 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[51] Modifica il comma 3 dell'art. 8 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[52] Modifica il comma 4 dell'art. 8 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[53] Inserisce l'art. 8 bis nella L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[54] Sostituisce l'art. 19 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[55] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 3 della L.R. 16 aprile 2004, n. 9.

[56] Modifica il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.