§ 2.2.25 - L.R. 4 luglio 2007, n. 24.
Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.2 igiene e veterinaria
Data:04/07/2007
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Cremazione)
Art. 3.  (Affidamento delle ceneri)
Art. 4.  (Dispersione delle ceneri)
Art. 5.  (Informazioni ai cittadini)
Art. 5 bis.  (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Art. 6.  (Disposizioni attuative)
Art. 6 bis.  (Attività funebri)


§ 2.2.25 - L.R. 4 luglio 2007, n. 24.

Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri

(B.U. 11 luglio 2007, n. 13)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La presente legge disciplina, in attuazione dei principi generali e criteri direttivi dettati dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), la cremazione, l’affidamento e la dispersione delle ceneri.

 

     Art. 2. (Cremazione)

     1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

     2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a seguito di:

     a) disposizione testamentaria del defunto;

     b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati;

     c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al Comune di decesso o di residenza;

     d) volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.

     3. In presenza di volontà testamentaria espressa dal defunto l’esecutore testamentario è tenuto, anche contro la volontà dei familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.

     4. Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l’esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato.

     5. Il Comune competente autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, su richiesta dei famigliari o dopo trenta giorni dalla pubblicazione, con le forme stabilite dal Comune, di apposito avviso, senza necessità di acquisire il certificato di cui al comma 1 [1].

     6. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dal Comune sul cui territorio è ubicato il cimitero [2].

     7. Ai fini di ridurre l'emissione di inquinanti solidi e gassosi in atmosfera e i tempi di cremazione, per le ossa contenute nell'ossario comune occorre usare una cassa di legno non verniciata e con caratteristiche di facilità di combustione, fatte salve ulteriori norme tecniche elaborate dai Ministeri competenti ai sensi dell'articolo 8 della l. 130/2001.

 

     Art. 3. (Affidamento delle ceneri)

     1. Le ceneri derivate dalla cremazione sono raccolte in una apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.

     2. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l’interramento nel cimitero, l’affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla presente legge.

     3. In caso di affidamento dell’urna ad uno dei soggetti di cui al comma 2, il Comune provvede all’annotazione in un apposito registro delle generalità dell’affidatario unico che deve garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.

     4. Nel caso in cui l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5.

     5. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.

 

     Art. 4. (Dispersione delle ceneri)

     1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta.

     2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso.

     3. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso oltre all'autorizzazione di cui al comma 2 occorre il nullaosta del Comune in cui viene effettuata la dispersione.

     4. La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 o da un differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.

     5. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione  in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall'Autorità amministrativa competente [3].

     6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della strada).

     7. In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo è scelto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale indicazione, trascorsi novanta giorni dalla cremazione, il Comune autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del cimitero del Comune di residenza del defunto.

     8. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo le modalità previste dal presente articolo.

 

     Art. 5. (Informazioni ai cittadini)

     1. I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall’ordinamento anche con riguardo ai profili economici.

     2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

 

     Art. 5 bis. (Sanzioni amministrative pecuniarie) [4]

     1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l’autorizzazione alla cremazione dall’articolo 2 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 6, comma 1 comporta l’applicazione ai soggetti che svolgono l’attività di cremazione e agli aventi titolo di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c) e d), della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1800,00.

     2. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l’affidamento delle ceneri dall’articolo 3 e delle relative disposizioni  previste dal regolamento di cui all’articolo 6, comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1500,00.

     3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per la dispersione delle ceneri dall’articolo 4 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 6, comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00.

     4. L’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 è attribuita ai Comuni competenti per territorio che introitano i relativi importi a copertura delle spese di esercizio di tali funzioni.

     5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 6. (Disposizioni attuative)

     1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta uno specifico regolamento al fine di garantirne l'applicazione coordinata ed uniforme sul territorio della Regione.

     2. I Comuni adeguano, entro sessanta giorni dall'approvazione del regolamento regionale di cui al comma 1, il regolamento di polizia mortuaria vigente sul territorio di propria competenza.

 

     Art. 6 bis. (Attività funebri) [5]

     1. Per attività funebre si intende il servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni [6]:

     a) disbrigo delle pratiche amministrative, inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

     b) vendita di casse e altri articoli funebri in occasione del funerale;

     c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.

     2. L’attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede il soggetto esercente.

     3. E’ vietata l’attività di procacciamento ai fini del conferimento dell’incarico per lo svolgimento dell’attività funebre negli obitori, all’interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate, nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali.

     4. I soggetti autorizzati all’esercizio di attività funebre non possono:

     a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all’interno di strutture sanitarie e sociosanitarie;

     b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;

     c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.

     5. I servizi mortuari delle strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre di cui al presente articolo.

     5 bis. Le Aziende sanitarie e gli Enti equiparati possono gestire i servizi mortuari mediante:

     a) gestione diretta;

     b) appalto di servizi;

     c) costituzione di consorzio o altra forma societaria tra le stesse aziende;

     d) sperimentazione gestionale con soggetti pubblici e privati, diversi da quelli indicati dal comma 4, ai sensi dell’articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo unico della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni [7].

     5 ter. La gestione dei servizi mortuari secondo le modalità di cui al comma 5 bis dovrà essere avviata entro e non oltre il 30 giugno 2010. In caso di inadempimento, la Giunta regionale eserciterà il potere sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, comma 6 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni [8].

     5 quater. Sarà comunque assicurata la tutela dei lavoratori dipendenti dei soggetti la cui attività è incompatibile con la gestione dei servizi mortuari ai sensi dei commi 4 e 5, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro pubblico e privato [9].

     6. Il Comune assicura la più ampia informazione sull’attività funebre e sulle imprese operanti nel proprio territorio, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e ai relativi profili economici, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta nell’ambito dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 34.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 2008, n. 4.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 2008, n. 4.

[4] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 2008, n. 4.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 2008, n. 4.

[6] Alinea così modificato dall'art. 30 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[7] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2009, n. 34 e così sostituito dall'art. 22 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[8] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[9] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.