§ 1.1.82 - L.R. 25 marzo 2013, n. 8.
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:25/03/2013
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Natura e funzioni)
Art. 3.  (Composizione e durata in carica)
Art. 4.  (Incompatibilità)
Art. 5.  (Decadenza)
Art. 6.  (Dimissioni)
Art. 7.  (Comunicazioni)
Art. 8.  (Funzioni del Presidente)
Art. 9.  (Regolamento interno)
Art. 10.  (Indennità di funzione, rimborsi spese e missioni)
Art. 11.  (Modalità di esercizio delle funzioni)
Art. 12.  (Funzioni proprie)
Art. 13.  (Funzioni delegate)
Art. 14.  (Programmazione delle attività del Co.Re.Com.)
Art. 15.  (Adempimenti a carico dei comuni)
Art. 16.  (Dotazione organica)
Art. 17.  (Gestione economica e finanziaria)
Art. 18.  (Norma transitoria)
Art. 19.  (Norma finanziaria)
Art. 20.  (Abrogazione di norme)
Art. 21.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.1.82 - L.R. 25 marzo 2013, n. 8.

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)

(B.U. 27 marzo 2013, n. 3)

 

Art. 1. (Oggetto)

     1. In attuazione della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 73 dello Statuto regionale è istituito, presso il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Liguria.

 

     Art. 2. (Natura e funzioni)

     1. Il Co.Re.Com. è organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

     2. Ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto regionale, il Co.Re.Com. è autorità indipendente di garanzia con funzioni di consulenza e di gestione nei confronti della Regione, secondo le disposizioni della presente legge.

     3. Il Co.Re.Com., oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

 

     Art. 3. (Composizione e durata in carica)

     1. Il Co.Re.Com. è composto dal Presidente e da altri due componenti scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza anche nel settore delle comunicazioni, che diano garanzia di indipendenza sia dal sistema politico istituzionale sia dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni.

     2. Il Presidente del Co.Re.Com. è individuato dal Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa, d’intesa col Presidente della Giunta regionale.

     3. I tre componenti sono eletti dal Consiglio regionale - Assemblea Legislativa, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

     4. I componenti del Co.Re.Com., tra cui il Presidente, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili limitatamente ad un solo mandato.

     5. In caso di morte, di dimissioni, di decadenza o di impedimento permanente di uno dei componenti del Co.Re.Com., il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa procede all'elezione del sostituto che resta in carica fino alla scadenza del Co.Re.Com..

     6. Nel caso in cui il Co.Re.Com. si riduca a meno di due componenti, si procede al rinnovo integrale dello stesso.

     7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Co.Re.Com. si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di un membro, si procede entro sessanta giorni dalla presa d’atto delle dimissioni da parte del Presidente del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa o dal verificarsi dell’evento, in caso di morte o impedimento permanente. In caso di decadenza del componente, si procede contestualmente all’adozione da parte del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della deliberazione relativa alla decadenza medesima.

     8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale in materia di nomine.

 

     Art. 4. (Incompatibilità)

     1. Le cariche di Presidente e di componente del Co.Re.Com. sono incompatibili con le seguenti situazioni:

     a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

     b) componente del Governo nazionale;

     c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, Consigliere regionale;

     d) Sindaco, Presidente di amministrazione provinciale, Assessore comunale o provinciale, Consigliere comunale o provinciale;

     e) Presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

     f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

     g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazione di incompatibilità;

     h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);

     i) dipendente regionale.

     2. Ciascun componente del Co.Re.Com. è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Co.Re.Com. ed al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

 

     Art. 5. (Decadenza)

     1. Il Presidente e gli altri componenti del Co.Re.Com. decadono dall’incarico:

     a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;

     b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

     2. Il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d’ufficio o su segnalazione del Presidente del Co.Re.Com. che è tenuto a comunicare il fatto di cui al comma 1, lettera a), nonché, se ne è a conoscenza, l’esistenza di altre cause di decadenza.

     3. Il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa, entro sette giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all’interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L’interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa provvede all’archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale - Assemblea Legislativa l’adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi, secondo le procedure di cui all’articolo 3.

 

     Art. 6. (Dimissioni)

     1. Le dimissioni dei componenti del Co.Re.Com. sono presentate, tramite il Presidente dello stesso, al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa. Le dimissioni del Presidente del Co.Re.Com. sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa che ne prende atto e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei dimissionari.

     2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all’elezione dei successori.

 

     Art. 7. (Comunicazioni)

     1. Il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Co.Re.Com. e la nomina del suo Presidente, il relativo insediamento, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Co.Re.Com. stesso.

 

     Art. 8. (Funzioni del Presidente)

     1. Il Presidente del Co.Re.Com.:

     a) rappresenta il Co.Re.Com. e cura l’esecuzione delle sue deliberazioni;

     b) convoca il Co.Re.Com., determina l’ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

     c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l’Autorità.

     2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente più anziano.

 

     Art. 9. (Regolamento interno)

     1. Il Co.Re.Com. adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

     a) l’organizzazione ed il funzionamento del Co.Re.Com., compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

     b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell’informazione.

     2. Il Co.Re.Com. approva, altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un “codice etico” volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e degli eventuali consulenti.

 

     Art. 10. (Indennità di funzione, rimborsi spese e missioni)

     1. Al Presidente ed agli altri componenti del Co.Re.Com. è attribuita un’indennità di funzione, per dodici mensilità, pari, rispettivamente, al 22,5 per cento e al 18 per cento dell’indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali.

     2. Può essere riconosciuto al Presidente, secondo modalità stabilite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa, il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti nella misura prevista per il trattamento economico di missione dei dirigenti regionali anche nelle giornate in cui questi si rechi nel luogo delle riunioni per le necessarie attività preparatorie delle sedute ufficiali.

     3. Ai componenti che, su incarico del Co.Re.Com. e autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa, si rechino in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione, comprensivo delle eventuali spese di soggiorno, previsto per i dirigenti regionali.

     4. I componenti del Co.Re.Com., nell’esercizio delle funzioni istituzionali, sono assicurati contro i rischi di morte o di invalidità temporanea o permanente conseguenti ad infortunio, compresi i rischi derivanti dagli eventi in itinere od in occasione di missioni o trasferte preventivamente autorizzate.

 

     Art. 11. (Modalità di esercizio delle funzioni)

     1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Co.Re.Com. dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 16. Per l’esercizio delle funzioni delegate si avvale, inoltre, dell’Ispettorato del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs 177/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Nell’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità, il Co.Re.Com. può avvalersi di tutti gli organi periferici dell’amministrazione statale di cui può avvalersi l’Autorità.

 

     Art. 12. (Funzioni proprie)

     1. Il Co.Re.Com. esercita come funzioni proprie quelle conferitegli dalla normativa nazionale e regionale e da provvedimenti dell’Autorità ed in particolare:

     a) vigila, nel periodo elettorale, sull’applicazione della normativa in materia di parità di accesso e svolge gli adempimenti previsti dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) svolge le attività istruttorie necessarie con predisposizione della graduatoria per l’attribuzione e l’erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali che il Ministero competente assegna annualmente ai sensi dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) svolge attività di indagine, studio e ricerca in materia di informazione e comunicazione in ambito regionale;

     d) formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, o esprimano autonomamente, pareri all’Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie.

 

     Art. 13. (Funzioni delegate)

     1. Il Co.Re.Com. esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall’Autorità ai sensi della l. 249/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, del d.lgs. 177/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento adottato dall’Autorità stessa in applicazione della sopracitata normativa.

     2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Co.Re.Com. nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall’Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.
     3. L’esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria e dal Presidente del Co.Re.Com., nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse economiche e strumentali assegnate per il loro esercizio.

     4. Le risorse assegnate e trasferite dall’Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato “Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com.” inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale - Assemblea Legislativa. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), sono inserite apposite voci di spesa per l’attività e le funzioni, proprie e delegate, del Co.Re.Com..

     5. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del Co.Re.Com. nell’esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all’effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Co.Re.Com. e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l’omissione e per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l’Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa.

 

     Art. 14. (Programmazione delle attività del Co.Re.Com.)

     1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Co.Re.Com. presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa il programma di attività per l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, con l’indicazione delle connesse spese, è presentata anche all’Autorità.

     2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Co.Re.Com., esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa e da porre a disposizione del Co.Re.Com..

     3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.Re.Com. presenta al Consiglio regionale - Assemblea Legislativa e all'Autorità:

     a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

     b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa.

     4. Il Co.Re.Com., d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a).

 

     Art. 15. (Adempimenti a carico dei comuni)

     1. I comuni trasmettono al Co.Re.Com., entro trenta giorni dall'adozione, i provvedimenti concernenti:

     a) le postazioni emittenti radiotelevisive;

     b) gli impianti di radiotrasmissione o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile.

 

     Art. 16. (Dotazione organica)

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa, d'intesa con l'Autorità, individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, la struttura di supporto al Co.Re.Com.. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Co.Re.Com. ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza e il Presidente del Co.Re.Com., dall'apporto permanente o speciale di altri uffici del Consiglio.

     2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità ed è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione. Al reclutamento del personale occorrente si provvede a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 249/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Co.Re.Com. può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

 

     Art. 17. (Gestione economica e finanziaria)

     1. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Co.Re.Com. ha autonomia decisionale e operativa. Al fine dell’effettuazione delle spese deliberate, il Co.Re.Com. trasmette, attraverso il dirigente della struttura funzionalmente dipendente, le conseguenti richieste ai competenti uffici del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa affinché provvedano con le ordinarie procedure. Le conseguenti funzioni amministrativo-contabili sono esercitate dalle competenti strutture del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa.

     2. Il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal Co.Re.Com., o un suo delegato, può altresì assumere, su proposta del Co.Re.Com. medesimo e con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme del regolamento di contabilità del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa.

     3. Le spese di cui al comma 1 sono imputate ad apposito capitolo del bilancio di previsione del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa relativo all’esecuzione del programma annuale di attività del Co.Re.Com..

 

     Art. 18. (Norma transitoria)

     1. In sede di prima applicazione, il Co.Re.Com. viene eletto entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino all’insediamento del nuovo Co.Re.Com. le funzioni continuano a essere esercitate dall’organismo attualmente in carica.

 

     Art. 19. (Norma finanziaria)

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria.

 

     Art. 20. (Abrogazione di norme)

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

     a) legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.));

     b) legge regionale 13 agosto 2007, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.));

     c) legge regionale 12 novembre 2007, n. 35 (Riduzione del numero di componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) e ulteriori modificazioni alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)));

     d) gli articoli 21 e 22 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);

     e) l’articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010).

 

     Art. 21. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)