§ 4.6.44 - L.R. 6 ottobre 2009, n. 39.
Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:06/10/2009
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Catasto regionale delle grotte)
Art. 4.  (Catasto regionale dei geositi)
Art. 5.  (Disciplina dei catasti regionali)
Art. 6.  (Disciplina delle aree carsiche)
Art. 7.  (Disciplina delle grotte e dei geositi)
Art. 8.  (Programma di interventi ed attività per la tutela e valorizzazione delle grotte, delle aree carsiche, dei geositi e della geodiversità nonché per lo sviluppo della speleologia)
Art. 9.  (Vigilanza)
Art. 10.  (Sanzioni)
Art. 11.  (Norma finanziaria)
Art. 12.  (Norma transitoria)
Art. 13.  (Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche di siti contaminati))
Art. 14.  (Abrogazioni)
Art. 15.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.6.44 - L.R. 6 ottobre 2009, n. 39.

Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria

(B.U. 7 ottobre 2009, n. 17)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione Liguria, nell’ambito delle proprie competenze ed in attuazione delle politiche regionali che perseguono l’obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali e nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e statali in materia:

     a) riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità del territorio regionale e dei geositi ad essa collegati;

     b) riconosce il valore strategico ed il pubblico interesse alla tutela degli acquiferi carsici;

     c) riconosce la specificità delle aree carsiche, in considerazione dell’elevato valore ambientale, idrogeologico, estetico-culturale, paleontologico e paletnologico;

     d) riconosce la funzione scientifica, culturale, nonché di rappresentanza e coordinamento della Delegazione speleologica ligure, in seguito denominata DSL, associazione federativa dei Gruppi speleologici liguri e rappresentanza regionale della Società speleologica italiana;

     e) promuove la conoscenza, la fruizione sostenibile e l’utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico, delle aree carsiche e delle grotte.

     2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), la Regione favorisce e sostiene nell’ambito dell’attività speleologica:

     a) l’organizzazione delle attività di esplorazione, studio, ricerca e tutela delle grotte e delle aree carsiche;

     b) la formazione tecnica e culturale degli speleologi nell’ambito dei gruppi appartenenti alla DSL.

 

     Art. 2. (Definizioni)

     1. Ai fini della presente legge si intendono per:

     a) geodiversità: la varietà o la specificità del substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico e pedologico;

     b) geositi: qualsiasi località, area o territorio, sia superficiale sia sotterraneo, caratterizzato da un particolare interesse geologico-geomorfologico, idrogeologico, pedologico e speleologico;

     c) aree carsiche: le zone, di norma caratterizzate dall’affioramento di rocce carsificabili, in cui si riscontrino evidenze geomorfologiche di genesi carsica sia superficiali sia sotterranee o che, comunque, presentino un collegamento fisico o idrogeologico con fenomeni carsici sotterranei;

     d) grotte: le cavità sotterranee di origine naturale di sviluppo lineare superiore ai 5 metri o inferiore, se di particolare interesse scientifico o storico-archeologico;

     e) acquiferi carsici: i serbatoi idrici sotterranei dotati di permeabilità per fessurazione, fratturazione e carsismo, tipici delle rocce fessurate e carsificate, che contengono, di norma, pochi vuoti;

     f) area di ricarica di un acquifero carsico: l’area che raccoglie le acque di precipitazione e ruscellamento anche provenienti da territori limitrofi non carsici, al cui interno si distinguono:

     1. aree di infiltrazione diffusa: porzione di territorio caratterizzata dall’affioramento di rocce carsificabili, coperte da depositi detritici, su cui si sia sviluppata una copertura vegetale;

     2. aree di infiltrazione concentrata: porzione di territorio caratterizzata dall’affioramento di rocce carsificabili denudate o dalla presenza di morfologie carsiche superficiali, che condizionano le modalità di infiltrazione delle acque nel sottosuolo, quali doline, inghiottitoi, polje, valli cieche o asciutte;

     g) area sorgiva: l’area interessata dalla presenza di sorgenti carsiche perenni o temporanee.

 

     Art. 3. (Catasto regionale delle grotte)

     1. La Regione istituisce e gestisce il catasto regionale delle grotte, costituito dall'elenco delle grotte del territorio regionale. Per ciascuna grotta sono indicati la descrizione, l'indicazione dei dati topografici e metrici, i rilievi speleologici eseguiti nonché ogni altra notizia utile.

     2. La gestione del catasto regionale delle grotte può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, alla DSL, che garantisce la conformità ed il coordinamento con il catasto speleologico nazionale della Società speleologica italiana. La convenzione prevede le modalità di acquisizione e di aggiornamento dei dati catastali, la loro consultazione gratuita da parte di chiunque, nonché le connesse attività scientifiche e divulgative.

 

     Art. 4. (Catasto regionale dei geositi)

     1. Al fine di valorizzare i geositi presenti sul territorio regionale la Regione istituisce e gestisce il catasto regionale dei geositi.

     2. La Giunta regionale approva criteri e linee guida ai fini dell’individuazione e della perimetrazione dei geositi. Per ciascun geosito sono indicate l’individuazione cartografica, la descrizione ed ogni altra notizia utile alla definizione della valenza geologico-geomorfologica, idrogeologica, pedologica e speleologica.

 

     Art. 5. (Disciplina dei catasti regionali)

     1. I catasti, di cui gli articoli 3 e 4, sono approvati dalla Giunta regionale e sono soggetti ad aggiornamento annuale.

     2. I catasti, di cui al comma 1, costituiscono elementi del sistema conoscitivo ed informativo regionale e sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

 

     Art. 6. (Disciplina delle aree carsiche)

     1. La Regione, nell’ambito del Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, definisce le misure dirette ad assicurare la tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi, garantendo che siano individuate e tutelate, in particolare, le aree di ricarica della falda, le sue emergenze naturali ed artificiali e le zone di riserva.

     2. Ai fini del comma 1 la Regione individua le aree carsiche di rilevante importanza idrogeologica, ambientale, paesaggistica ed acquisisce ogni altra notizia utile, quale l’andamento degli acquiferi carsici presenti nell’area, ove indagati, ed il relativo grado di vulnerabilità. All’interno delle aree carsiche sono, in particolare, perimetrate:

     a) le aree di ricarica suddivise in:

     1) aree soggette ad infiltrazione diffusa;

     2) aree soggette ad infiltrazione concentrata;

     b) le aree sorgive.

     3. Nelle aree carsiche non è consentito realizzare discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso di discariche di inerti il divieto è limitato alle aree di alimentazione soggette ad infiltrazione concentrata e a quelle sorgive.

     4. Nelle aree carsiche come definite dall’articolo 2 comma 1 lettera c) ed individuate ai sensi del comma 2, ricadenti all’interno di aree parco o riserva naturale o di aree protette istituite ovvero all’interno di aree sottoposte dal vigente piano territoriale di coordinamento paesistico al regime normativo di “Conservazione” (CE) relativamente all’assetto geomorfologico o all’assetto insediativo, non sono consentiti interventi che alterino l’assetto idro-geomorfologico dei luoghi, ancorché ricompresi tra le “Indicazioni di tipo propositivo” del Piano stesso.

 

     Art. 7. (Disciplina delle grotte e dei geositi)

     1. Al fine di garantire l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1 è vietato occludere, danneggiare e distruggere le grotte, nonché danneggiare o distruggere i geositi.

     2. All’ingresso e all'interno delle grotte è vietato:

     a) abbandonare rifiuti solidi o liquidi;

     b) alterare il regime idrico carsico, effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per l'esplorazione, ivi compresa la disostruzione di cavità in superficie;

     c) effettuare colorazioni delle acque mediante traccianti, fatti salvi i casi relativi alle attività di studio programmate ai sensi dell’articolo 8 ivi compreso il tracciamento di perdite di corsi d’acqua superficiali;

     d) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici o paletnologici.

     3. L’accesso ai geositi ed alle grotte è da intendersi libero, fatte salve diverse disposizioni di legge e fatti salvi i diritti dei terzi proprietari dei fondi in cui ricadono i siti.

     4. Il Sindaco del Comune interessato provvede a vietare il libero accesso alle grotte in presenza di situazioni di pericolo, salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica e speleologica effettuata da gruppi speleologici appartenenti alla DSL o, comunque, riconosciuti dalla Società speleologica italiana.

     5. La Regione può affidare la gestione dei geositi e delle grotte al Comune territorialmente competente secondo criteri, indirizzi e linee guida approvati dalla Giunta regionale.

     6. Nel caso di geositi e grotte che ricadano all’interno di aree naturali protette, spetta agli enti gestori la valorizzazione e la gestione secondo criteri, indirizzi e linee guida approvati dalla Giunta regionale.

     7. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela delle grotte, il loro utilizzo è subordinato ad una preventiva autorizzazione regionale, sentita la sezione per la valutazione di impatto ambientale del Comitato tecnico regionale per il territorio, di cui alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di un progetto corredato da una relazione esplicativa sulla situazione in atto, sulle variazioni che si intendono apportare e sull'impatto ambientale delle forme di utilizzazione previste. La Giunta regionale può definire criteri e linee guida per l’elaborazione dei progetti di fruizione a fini economici, turistici e sanitari delle grotte.

     8. La Giunta regionale può determinare ulteriori specifiche forme di tutela per i geositi e le grotte aventi particolare interesse e necessità di salvaguardia.

 

     Art. 8. (Programma di interventi ed attività per la tutela e valorizzazione delle grotte, delle aree carsiche, dei geositi e della geodiversità nonché per lo sviluppo della speleologia)

     1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, individua i settori di azione e definisce le priorità, sulla base delle quali le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli enti gestori di aree naturali protette, in cui ricadono le grotte e le aree carsiche, nonché la DSL, a nome proprio e dei gruppi speleologici ad essa aderenti, presentano le proposte di intervento ed attività da ammettere a finanziamento nei limiti di disponibilità di bilancio.

     2. Ai fini di cui al comma 1 le tipologie di interventi e di attività corrispondono, in particolare, alle categorie di seguito elencate:

     a) progetti di interventi finalizzati a:

     1) messa in sicurezza di grotte a rischio;

     2) protezione e difesa da inquinamento degli acquiferi carsici;

     3) tutela dei geositi;

     4) fruizione turistica delle aree carsiche e dei geositi;

     5) allestimento di itinerari escursionistici in aree ad elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi.

     b) attività di studio, ricerca o divulgazione delle conoscenze finalizzate a:

     1) protezione e difesa da inquinamento degli acquiferi carsici;

     2) caratterizzazione geologica, geografica, idrogeologica, chimica, fisica, biologica, paletnologica e storica dei sistemi carsici;

     3) stampa di pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo;

     4) esplorazione speleologica;

     5) iniziative di divulgazione scientifica e di aggiornamento tecnico-scientifico;

     6) tutela dei geositi;

     7) predisposizione e stampa di materiale divulgativo e pubblicazioni finalizzate alla fruizione turistica dei geositi e di itinerari escursionistici in aree ad elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;

     8) realizzazione di eventi di promozione delle attività di cui ai punti precedenti.

     3. La Giunta regionale definisce criteri ed indirizzi in merito alle modalità di presentazione delle proposte di cui al comma 1.

     4. (Omissis) [1].

     5. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva il programma annuale di interventi e di attività.

 

     Art. 9. (Vigilanza)

     1. Le Province sono delegate a provvedere alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercitano le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

     2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni procedono i soggetti di cui all'articolo 6 della l.r. 45/1982, nonché il Corpo forestale dello Stato.

     3. I soggetti accertatori possono avvalersi della collaborazione di gruppi speleologici appartenenti alla DSL.

     4. Qualora gli organi o agenti incaricati della sorveglianza constatino la violazione di norme, la cui vigilanza è demandata ad altri enti od organismi, provvedono ad informare tempestivamente l'ente o l'organismo competente.

     5. Le Province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

     6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle Province a copertura delle spese di esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 10. (Sanzioni)

     1. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da euro 500 ad euro 5.000 per l'alterazione del regime idrico carsico;

     b) da euro 100 ad euro 1.500 per ogni metro cubo di grotta interessato da occlusione, danneggiamento o distruzione e per geosito interessato da danneggiamento o distruzione [2];

     c) da euro 200 ad euro 1.200 per l'abbandono di rifiuti pericolosi o non pericolosi nelle grotte;

     d) da euro 100 ad euro 1.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti;

     e) da euro 250 ad euro 2.500 per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, animali, vegetali, fossili, reperti;

     f) da euro 100 ad euro 1.000 per la violazione del divieto di accesso ove previsto ai sensi dell’articolo 7;

     g) da euro 500 ad euro 2.500 nel caso di utilizzazione delle grotte svolta in assenza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 7;

     h) da euro 250 ad euro 1.500 nel caso di utilizzazione delle grotte effettuata o mantenuta senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione di cui all’articolo 7.

     2. L’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 comporta l’obbligo di procedere alla rimozione, all’avvio al recupero od allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, ove possibile.

     3. L'accertamento e la contestazione della violazione delle norme di cui alla presente legge comportano, in ogni caso, l'immediata cessazione dell'attività vietata.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 12. (Norma transitoria)

     1. Nelle more dell’approvazione del catasto di cui all’articolo 3 conserva efficacia il catasto formato ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 14 (Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia) e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Nelle more dell’individuazione delle aree carsiche, di cui all’articolo 6, conserva efficacia la deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 1994, n. 6665 (L.r. 14/1990. Art. 4. Approvazione dell’elenco delle principali aree carsiche). A tali aree si applicano le disposizioni di cui al comma 3, lettera a).

     3. Nelle more dell’approvazione del Piano di tutela delle acque o della sua integrazione ai sensi dell’articolo 6, ai fini della tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi:

     a) è vietato l’insediamento di:

     1) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

     2) pozzi perdenti;

     3) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

     4) stoccaggio di sostanze chimiche pericolose o radioattive;

     b) nelle aree di alimentazione soggette ad infiltrazione concentrata ed in quelle sorgive, di cui all’articolo 6, comma 2, sono, altresì, vietate le seguenti azioni:

     1) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

     2) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

     3) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

     4) realizzazione di aree cimiteriali;

     5) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

     6) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

     7) gestione di rifiuti;

     8) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

 

     Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche di siti contaminati))

     1. (Omissis) [3].

 

     Art. 14. (Abrogazioni)

     1. È abrogata la legge regionale 3 aprile 1990, n. 14 (Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 15. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[2] Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[3] Sostituisce il comma 1 dell’art. 19 della L.R. 9 aprile 2009, n. 10.