§ 1.3.22 - L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.
Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari
Data:19/12/1990
Numero:38


Sommario
Art. 1.      1. All'assegnazione dei mezzi finanziari e del personale necessario per il funzionamento dei Gruppi consiliari si provvede, in attuazione dell'articolo 28 dello Statuto della Regione Liguria e [...]
Art. 2.  (Contributi in favore dei Gruppi consiliari)
Art. 3.  (Decorrenze dei contributi)
Art. 4.  (Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente dell’Assemblea e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza).
Art. 4 bis.  (Uffici di Segreteria istituzionale e dotazione di servizi)
Art. 4 ter.  (Rendicontazione dei Gruppi)
Art. 4 quater.  (Collegio interno dei Revisori dei Conti)
Art. 4 quinquies.  (Disposizioni di monitoraggio e contenimento della spesa del personale dei Gruppi o ad essi assegnato)
Art. 5.  (Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale).
Art. 5 bis.  (Disposizioni comuni riferite agli articoli precedenti)
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 8 bis.  (Norma transitoria)
Art. 9. 
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 1991 e da tale data sono abrogate le seguenti norme:


§ 1.3.22 - L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

(B.U. 2 gennaio 1991, n. 1).

 

Art. 1.

     1. All'assegnazione dei mezzi finanziari e del personale necessario per il funzionamento dei Gruppi consiliari si provvede, in attuazione dell'articolo 28 dello Statuto della Regione Liguria e degli articoli 2, punto 5, e 3 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), secondo le modalità stabilite dalla presente legge [1].

 

     Art. 2. (Contributi in favore dei Gruppi consiliari) [2]

     1. Per il funzionamento, per le iniziative politiche e per le attività collegate ai lavori del Consiglio di ciascun Gruppo consiliare è previsto un contributo complessivo costituito da:

     a) una quota annuale fissa pari ad euro 5.000,00 moltiplicata per il numero dei Consiglieri, nonché un importo di ulteriori cinque centesimi di euro moltiplicato per il numero degli abitanti della regione sulla base dei dati ufficiali dell’ultimo censimento generale della popolazione residente, da destinare, secondo quanto definito nel modello “A” allegato alla presente legge, alle spese di funzionamento del Gruppo per scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale quali:

     1) svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio regionale e alle iniziative dei Gruppi o dei Consiglieri o comunque connesse all’attività dei Consiglieri regionali;

     2) funzioni di studio;

     3) funzioni di editoria;

     4) funzioni di comunicazione;

     b) una quota annuale, da destinare alle spese per il personale dei Gruppi, nel limite massimo del costo relativo al trattamento economico annualmente riconosciuto dal contratto nazionale applicato ai Consigli regionali ad una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, comprensivo di una quota di salario accessorio mediamente attribuibile e degli oneri a carico dell’Ente moltiplicato per il numero di Consiglieri [3].

     2. Il finanziamento complessivo di cui al comma 1 è ripartito dall’Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione.

     3. È esclusa, in ogni caso, la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per Gruppi composti da un solo Consigliere, salvo per quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni o che, costituitisi all’esito delle elezioni, si siano ridotti ad un unico componente, nonché per il Gruppo misto costituitosi in corso di legislatura.

     4. Il contributo di cui al comma 1, lettera b), può essere utilizzato esclusivamente per le spese del personale preposto allo svolgimento delle attività del Gruppo, comprese le spese di amministrazione e gestione del medesimo personale. A tal fine, nei limiti del suddetto finanziamento, ciascun Gruppo si può avvalere:

     a) di personale assunto mediante contratti a tempo determinato, con convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni occasionali o di lavoro autonomo o con contratti temporanei di qualsiasi natura comunque denominati secondo le leggi vigenti. Per il personale di cui alla presente lettera i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento;

     b) di dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni a tal fine collocati in aspettativa senza assegni, fermo restando che i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione economica e di carriera;

     c) di dipendenti di altri enti pubblici comandati presso il Consiglio regionale per essere assegnati ai Gruppi consiliari, per un periodo massimo corrispondente alla legislatura, anche al di fuori dei limiti di cui all’articolo 8 bis, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio – Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

     5. Il personale comandato da altro ente ed assegnato al Gruppo o al Consigliere facente parte dell’Ufficio di Presidenza riduce, in misura corrispondente al trattamento economico sostenuto dall’Assemblea, i finanziamenti relativi alla spesa di personale previsti per i Gruppi consiliari e per gli uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 3. (Decorrenze dei contributi) [4]

     1. I contributi di cui all’articolo 2 sono erogati a rate anticipate con cadenza definita dall’Ufficio di Presidenza.

     2. I contributi di cui all’articolo 2 cessano a decorrere dal giorno antecedente la seduta di insediamento di ogni nuova Assemblea Legislativa.

     3. In caso di variazione nel corso dell'anno finanziario del numero e della consistenza dei Gruppi consiliari, l'Ufficio di Presidenza fissa il nuovo contributo con effetto dal mese successivo a quello della variazione.

     4. L'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni anno finanziario e, entro il mese successivo, ogni qualvolta vari la consistenza numerica di un Gruppo o intervengano modificazioni nella composizione dell’Ufficio di Presidenza o nelle iscrizioni ai Gruppi di suoi componenti, stabilisce l'importo, determinato in trecentosessantacinquesimi, spettante a ciascun Gruppo per le spese di funzionamento e di personale.

 

     Art. 4. (Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente dell’Assemblea e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza). [5]

     1. Per il funzionamento delle Segreterie politiche e particolari è previsto un ulteriore contributo complessivo costituito da una quota massima pari al 25 per cento del finanziamento riconosciuto ai Gruppi. Tale ulteriore contributo può essere destinato esclusivamente per spese per il personale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b). L’Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, può ripartire, nel limite massimo di tale disponibilità, tra i componenti dell’Ufficio di Presidenza, le risorse e le assegna, unitamente ai finanziamenti di cui all’articolo 2, ai Gruppi ai quali i medesimi Consiglieri aderiscono. Il Presidente del Gruppo pone immediatamente a disposizione dell’eventuale componente dell’Ufficio di Presidenza, iscritto al proprio Gruppo, il finanziamento attribuito sulla base del presente comma. Le determinazioni e la rendicontazione in ordine alle destinazioni di detta somma competono in via esclusiva al componente dell’Ufficio di Presidenza [6].

     2. Le Segreterie politiche e particolari svolgono esclusivamente funzioni di supporto e di raccordo con l’Amministrazione, provvedono all’organizzazione degli impegni, curano l’agenda e la corrispondenza privata del componente dell’Ufficio di Presidenza, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale. Per il personale di cui al presente articolo i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento.

     3. Ciascun Consigliere componente dell’Ufficio di Presidenza si avvale delle tipologie contrattuali di cui all’articolo 2, comma 4.

     4. Al termine dell’esercizio finanziario ciascun componente del Gruppo che rivesta cariche all’interno dell’Ufficio di Presidenza, redige un rendiconto delle spese ad esso riferite. Il medesimo rendiconto è sottoposto, entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio, al controllo del Collegio interno dei revisori dei conti istituito ai sensi della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni che verifica la corrispondenza tra le entrate e le spese effettuate sulla base della documentazione probatoria. Il componente dell’Ufficio di Presidenza a cui le spese si riferiscono se ne assume la responsabilità. Il rendiconto di tali spese è allegato al rendiconto del Gruppo consiliare di appartenenza.

 

     Art. 4 bis. (Uffici di Segreteria istituzionale e dotazione di servizi) [7]

     1. All’inizio di ogni legislatura e/o all’inizio di ogni anno finanziario, l’Ufficio di Presidenza individua il personale da porre a disposizione dei propri componenti per le ordinarie funzioni di Segreteria istituzionale secondo il seguente schema:

     a) Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria: fino a tre unità di personale, di cui una di categoria D o inferiore e due di categoria C o inferiore;

     b) Vice Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria: due unità di categoria C o inferiore;

     c) Consigliere Segretario del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria: una unità di categoria C o inferiore.

     2. Entro i limiti di cui all’articolo 8 bis, comma 2, della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il personale di cui al comma 1 può essere scelto anche tra il personale a tal fine comandato presso il Consiglio regionale, per un periodo massimo corrispondente alla legislatura.

     3. Al di fuori dei contributi di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, a ciascun Consigliere facente parte del Gruppo sono garantiti spazi, arredi, utenze telefoniche, attrezzature d’ufficio ed informatiche in misura analoga ai dirigenti di cui all’articolo 23 bis, comma 2, della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni ovvero, nel caso in cui al Consigliere facente parte del Gruppo siano affidate anche funzioni istituzionali in seno all’Ufficio di Presidenza, in misura analoga ai dirigenti di cui all’articolo 23 bis, comma 1, della medesima l.r. 25/2006. Per fini istituzionali e di rappresentanza al Presidente del Consiglio regionale può essere riconosciuta, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, una particolare dotazione superiore a quella riconosciuta ai dirigenti di cui all’articolo 23 bis, comma 1. Al personale assunto dai Gruppi o dal Consigliere facente parte del Gruppo a cui siano affidate anche funzioni istituzionali in seno all’Ufficio di Presidenza sono garantite le medesime dotazioni riconosciute al personale non dirigente che opera presso il Consiglio regionale.

 

     Art. 4 ter. (Rendicontazione dei Gruppi) [8]

     1. Ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale che evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

     2. Il rendiconto è articolato secondo il modello “A” allegato alla presente legge, definito sulla base delle linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     3. Per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, a corredo del rendiconto è allegata la documentazione idonea a rilevare i dati relativi ai pagamenti effettuati.

     4. Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo, entro cinquanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, al Presidente del Consiglio che lo trasmette al Presidente della Regione.

     5. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

     6. La delibera con cui la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità del rendiconto di ciascun Gruppo, trasmessa dal Presidente della Giunta regionale al Presidente del Consiglio, è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     7. Qualora la Corte dei conti ravvisi irregolarità ovvero il rendiconto sia trasmesso oltre i termini, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 11 e 12, del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012.

     8. I rendiconti delle spese dei Gruppi, successivamente ai controlli da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sono pubblicati, in allegato al rendiconto del bilancio del Consiglio regionale, nel sito istituzionale della Regione e sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 4 quater. (Collegio interno dei Revisori dei Conti) [9]

     1. Per la verifica delle spese effettuate con i contributi e secondo le categorie di cui all’articolo 2 ciascun Gruppo si avvale del Collegio interno dei Revisori dei Conti istituito ai sensi della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Il Collegio, ai fini della rendicontazione di ciascun Gruppo, effettua, ogni quadrimestre, un controllo concomitante e, annualmente, un controllo successivo secondo tempi e modalità dal medesimo definite.

     3. Il Collegio interno dei Revisori dei Conti, sulla base del modello di rendiconto approvato ai sensi dell’articolo 1 del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012, definisce modalità e argomentazioni esplicative in merito alle spese di funzionamento.

 

     Art. 4 quinquies. (Disposizioni di monitoraggio e contenimento della spesa del personale dei Gruppi o ad essi assegnato) [10]

     1. Fermi restando, per la IX legislatura, i limiti già individuati, ai sensi degli articoli 2, punto 4, e 3 della l. 853/1973, di cui alla l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di monitorare la spesa del personale addetto ai Gruppi e, nel contempo, garantire il concorso dell’Assemblea agli obiettivi di finanza pubblica e coordinare i limiti di spesa già fissati, con le nuove disposizioni previste dall’articolo 2, comma 2, lettera h), del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012, per le legislature successive a quella in corso, la spesa per il personale derivante dall’ammontare complessivo dei rapporti contrattuali posti in essere direttamente da ciascun Gruppo o dall’Assemblea per comandi di personale da assegnare ai Gruppi stessi o da ciascun componente dell’Ufficio di Presidenza, non può essere superiore, rispettivamente, al finanziamento individuato all’articolo 2, comma 1, lettera b), e all’articolo 4, comma 1, così come determinato in seguito alla definizione del parametro omogeneo che tiene conto del numero dei Consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi della Regione.

 

     Art. 5. (Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale). [11]

     1. Per l’esercizio delle loro funzioni il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale si avvalgono di personale che compone le rispettive Segreterie politiche e particolari le quali svolgono esclusivamente funzioni di supporto e di raccordo in ragione del loro incarico istituzionale.

     2. E’ messo a disposizione del Presidente della Giunta regionale un finanziamento occorrente allo svolgimento delle funzioni di Segreteria politica e particolare. Tale finanziamento è determinato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nella misura massima del 6 per cento del costo della dotazione organica della Dirigenza in essere alla data di entrata in vigore.

     3. Per quanto disposto al comma 1 è messo a disposizione un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale, determinato sulla base degli elementi indicati all’articolo 7 e nel numero definito, con propria regolamentazione, dalla Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

 

     Art. 5 bis. (Disposizioni comuni riferite agli articoli precedenti) [12]

     1. Per le finalità previste dall’articolo 5 possono essere stipulati contratti a termine ed instaurati rapporti di collaborazione, consulenza o di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, anche in deroga agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Nel caso di deroga ai criteri di cui agli articoli 7 e 36 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la prevalente o esclusiva natura fiduciaria dell’incarico, si tiene conto dei seguenti criteri alternativi comprovanti la professionalità del personale individuato per svolgere le funzioni di cui all’articolo 5:

     a) il possesso di una particolare competenza derivante dall’aver ricoperto incarichi istituzionali pluriennali in qualità di parlamentare, consigliere regionale, sindaco, presidente di provincia, componente degli esecutivi o dei consigli degli enti locali o circoscrizionali o altri incarichi di pari o superiore responsabilità;

     b) il possesso di una particolare professionalità maturata in incarichi di responsabilità o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, di durata almeno triennale, presso altri enti pubblici o privati, comprese le società, le fondazioni o le associazioni;

     c) per le sole funzioni di Segreteria particolare, il possesso di comprovata esperienza, almeno triennale, nel settore pubblico o privato in analoghe funzioni.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 possono trovare anche applicazione nei confronti dei dipendenti regionali o dei dipendenti di altri enti pubblici comandati presso la Regione che abbiano richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa senza assegni prevista a tal fine dalla presente legge; per i dipendenti regionali i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera [13].

     4. Non trova applicazione l’articolo 26, commi 1 e 2, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni) e successive modificazioni e integrazioni.

     5. I rapporti instaurati ai sensi del comma 1 cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento.

     6. Il personale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e all’articolo 5, fatta eccezione per quello messo a disposizione dei componenti dell’Ufficio di Presidenza per le loro Segreterie istituzionali di cui all’articolo 4, comma 1, può essere anche scelto:

     a) tra i dipendenti regionali di ruolo che a tal fine sono collocati in aspettativa senza assegni, fermo restando che i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera;

     b) tra i dipendenti di altri enti pubblici, a tal fine comandati presso la Regione Liguria, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsi.

     7. Per i Gruppi o gli Amministratori che si avvalgono del personale di cui al comma 6, il finanziamento previsto rispettivamente dall’articolo 2, comma 1, lettera b), e dall’articolo 5 è ridotto dell’importo corrispondente al costo del personale dipendente della Regione o comandato.

 

     Art. 6. [14]

     (Omissis)

 

     Art. 7. [15]

     1. Ai fini della determinazione del finanziamento di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) sono computati gli oneri complessivi al lordo, per l’Ente, derivanti dai sottoelencati elementi [16]:

     a) retribuzione base composta dalle seguenti voci definite dal contratto valevole per i dipendenti della Regione: stipendio base, eventuali somme per vacanza contrattuale, indennità integrativa speciale per i relativi livelli assegnati;

     b) straordinario su un monte ore massimo annuale previsto per i dipendenti della Regione, rapportato ai dipendenti di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 5 e quantificato mensilmente [17];

     c) ferie e permessi pari a quelli previsti per i dipendenti regionali, divisore mensile ai fini INPS pari a 26 ore, divisore orario pari a 156 ore-mese, divisore mensile non ai fini INPS pari a 30 ore come per i dipendenti regionali;

     d) accantonamenti al fondo di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice Civile:

     e) 13 mensilità riconosciute;

     f) ogni onere a carattere contributivo e fiscale a carico del datore di lavoro;

     g) buono mensa [18];

     g bis) indennità di comparto [19];

     g ter) indennità di posizione organizzativa [20].

     2. - 8. [21]

 

     Art. 8. [22]

     1. Ai dipendenti assegnati ai Gruppi consiliari o alle Segreterie politiche e particolari, ivi compresi i dipendenti a tal fine comandati da altri Enti pubblici, le norme relative al lavoro straordinario ed alle spese ed indennità di missione si applicano, nei limiti fissati per i dipendenti di ruolo della Regione, con le modalità di cui ai commi successivi [23].

     2. Il Presidente del Gruppo, il componente dell’Ufficio di Presidenza o l'Amministratore sovraintende all'osservanza dell'orario di lavoro [24].

     3. Gli oneri relativi alle spese ed indennità per missioni affidate dai Gruppi consiliari ai propri dipendenti sono totalmente a carico dei Gruppi stessi [25].

     4. Il personale dei Gruppi consiliari può svolgere la propria funzione anche fuori sede, sotto la diretta responsabilità del Presidente del Gruppo o del componente dell’Ufficio di Presidenza qualora il personale dipenda da questi; tali rapporti, qualora instaurati con personale dipendente, presuppongono il collocamento in aspettativa senza assegni dello stesso. I periodi di attività prestati sono validi ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera [26].

 

          Art. 8 bis. (Norma transitoria) [27]

     1. A seguito di apposito atto ricognitivo deliberato rispettivamente dall’Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale, i rapporti già instaurati ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 1, della presente legge ed i conseguenti contratti in essere, nel medesimo atto singolarmente evidenziati, sono fatti salvi e confermati fino al termine della ottava legislatura, così come definiti sulla base della normativa vigente al tempo delle indicazioni nominative formulate dai soggetti di cui all’articolo 5 bis, comma 3, con particolare e specifico riferimento agli adottati criteri di scelta del collaboratore, agli elementi del corrispettivo individuato ed alla scadenza dei contratti stessi.

 

     Art. 9. [28]

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     (Omissis) [29].

 

     Art. 11.

     1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 1991 e da tale data sono abrogate le seguenti norme:

     a) l.r. 5 luglio 1973, n. 23;

     b) l.r. 18 luglio 1977, n. 30;

     c) l.r. 13 novembre 1981, n. 29;

     d) l.r. 30 ottobre 1984, n. 49;

     e) l.r. 6 marzo 1990, n. 9;

     f) l.r. 17 aprile 1990, n. 20.

 

 

TABELLA

(Omissis) [30]

 

 

Allegato “A” [31]

(Articoli 2 e 4 ter l.r. 38/1990)

 

Consiglio regionale……………………………………

 

 

 

 

 

LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gruppo consiliare



___________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

ALTRE ENTRATE

(specificare)

 

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE

 

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI

 

 

 

 

 

PER SPESE DI PERSONALE

 

 

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE

 

 

 

 

 

DEL PERSONALE DEL GRUPPO

 

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO

 

 

 

 

 

 

DEL PERSONALE DEL GRUPPO

 

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)

SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

 

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)

SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)

SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI

 

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)

SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA

 

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)

SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12)

SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, CONVEGNI E

 

 

 

 

 

ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO

 

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)

SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI

 

 

 

 

 

PER IL GRUPPO

 

 

 

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14)

SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15)

SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE

 

 

 

 

 

E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16)

ALTRE SPESE

 

 

 

 

 

 

 

 

(specificare)

 

 

 

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE USCITE

 

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

euro

 

 

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE riscosse nell'esercizio

 

 

euro

0,00

 

USCITE pagate nell'esercizio

 

 

euro

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

euro

0,00

 

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE

 

euro

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Comma già modificato dall'art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25, come modificato dall’art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 1992, n. 12 e dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 1996, n. 9, modificato dall'art. 1 della L.R. 24 febbraio 1999, n. 6, dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2001, n. 23, dagli artt. 1 e 2 della L.R. 12 novembre 2001, n. 35, dall'art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25, dall’art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38, dall'art. 11 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44, sostituito dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 2. (Contributi ai Gruppi consiliari) 1. Per il funzionamento, per le iniziative politiche e per le attività collegate ai lavori del Consiglio di ciascun Gruppo consiliare, è previsto un contributo complessivo costituito da: a) una quota mensile fissa per ogni Gruppo pari ad euro 1.550,00 aumentata di euro 775,00 per ogni Consigliere iscritto al Gruppo; b) un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale determinato ai sensi dell’articolo 7 nella misura di due unità di personale di categoria non dirigenziale per ciascun Gruppo, aumentata di due unità di personale di categoria non dirigenziale per ogni componente del Gruppo che rivesta cariche all’interno dell’Ufficio di Presidenza. L’Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, integra detto finanziamento sulla base degli elementi indicati all’articolo 7 e nel numero di unità definito con propria regolamentazione nei limiti delle disponibilità di bilancio. 2. A partire dalla nona legislatura, al Gruppo misto compete un finanziamento pari al 50 per cento del finanziamento che competerebbe ad un Gruppo di pari consistenza ai sensi del presente articolo, fatta eccezione per il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), che viene attribuito per intero, in caso di presenza nello stesso Gruppo misto di componenti dell’Ufficio di Presidenza, per la sola parte riferita alle loro Segreterie.".

[3] La presente lettera entra in vigore con la decorrenza prevista dall'art. 12 della L.R. 48/2012 e fatto salvo, altresì, quanto previsto dall’art. 10 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "b) un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale determinato ai sensi dell’articolo 7 nella misura di due unità di personale di categoria non dirigenziale per ciascun Gruppo, aumentata di due unità di personale di categoria non dirigenziale per ogni componente del Gruppo che rivesta cariche all’interno dell’Ufficio di Presidenza. L’Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, integra detto finanziamento sulla base degli elementi indicati all’articolo 7 e nel numero di unità definito con propria regolamentazione nei limiti delle disponibilità di bilancio.".

[4] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 4, dall'art. 5 della L.R. 3 agosto 2001, n. 23, dall'art. 3 della L.R. 12 novembre 2001, n. 35, dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63, già sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 3. 1. I contributi di cui all’articolo 2 sono erogati a rate anticipate con cadenza definita dall’Ufficio di Presidenza. 1 bis. Il Presidente del Gruppo pone immediatamente a disposizione dell’eventuale componente dell’Ufficio di Presidenza iscritto al proprio Gruppo l’intero importo a tal fine individuato dal medesimo Ufficio di Presidenza. Le determinazioni in ordine alle destinazioni di detta somma competono in esclusiva al citato componente dell’Ufficio di Presidenza. 2. In caso di variazione nel corso dell'anno finanziario del numero e della consistenza dei Gruppi consiliari, l'Ufficio di Presidenza fissa il nuovo contributo con effetto dal mese successivo a quello della variazione. 2 bis. L'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni anno finanziario e ogni qualvolta vari la consistenza numerica di un Gruppo, o intervengano modificazioni nella composizione dell’Ufficio di Presidenza o nelle iscrizioni ai Gruppi di suoi componenti entro il mese successivo, stabilisce l'importo relativo all'anno o frazione d'anno spettante a ciascun Gruppo per le spese di funzionamento.".

[5] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 marzo 1996, n. 9, modificato dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 4, dall'art. 4 della L.R. 12 novembre 2001, n. 35, dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 32, dall'art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25, dall’art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38, dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23, dall'art. 3 della L.R. 12 aprile 2011, n. 8, sostituito dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 4. (Attrezzature e servizi) 1. All’inizio di ogni legislatura e/o all’inizio di ogni anno finanziario, l’Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, delibera le attrezzature e i servizi necessari per lo svolgimento delle funzioni dei Gruppi consiliari e dello stesso Ufficio di Presidenza. Contestualmente, l’Ufficio di Presidenza individua il personale da porre a disposizione dei propri componenti per le ordinarie funzioni di Segreteria Istituzionale secondo il seguente schema: a) Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: fino a tre unità di personale, di cui una di categoria D o inferiore e due di categoria C o inferiore; b) Vice Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: due unità di categoria C o inferiore; c) Consigliere Segretario del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: una unità di categoria C o inferiore. 2. Ogni Gruppo consiliare provvede alle spese inerenti il proprio funzionamento e a quelle per il supporto dell’attività delle Segreterie politiche e particolari dei componenti del Gruppo eventualmente facenti parte dell’Ufficio di Presidenza con i contributi di cui all’articolo 2. Le Segreterie politiche e particolari svolgono esclusivamente funzioni di supporto e di raccordo con l’Amministrazione, provvedono all’organizzazione degli impegni, curano l’agenda e la corrispondenza privata del componente dell’Ufficio di Presidenza, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale. Per il personale di cui al presente articolo i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento. 3. In particolare i contributi di cui all’articolo 2 sono complessivamente destinati a: a) le spese per l’acquisto di libri e riviste; b) le spese per lo svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori di Consiglio e alle iniziative dei Gruppi o comunque connesse all’attività dei Consiglieri regionali; c) le spese per eventuali consulenze; d) le spese postali, telefoniche e di cancelleria non coperte dalla dotazione di servizio disposta ai sensi del comma 1; e) le spese per il personale e per l’attività dei Consiglieri, fermo restando, per questi ultimi, quanto previsto dalla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali), compreso ogni onere ulteriore di carattere fiscale, previdenziale e assicurativo; f) le spese di rappresentanza e quelle collegate allo svolgimento del mandato popolare; g) le spese, secondo le destinazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), per il supporto delle attività delle Segreterie politiche e particolari dei componenti del Gruppo eventualmente facenti parte dell’Ufficio di Presidenza. 4. La Commissione consiliare di cui all’articolo 4 bis, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, convocata a termini di Regolamento, può definire modalità e argomentazioni esplicative in merito alle spese di funzionamento di cui al comma 2 e può proporre un modello di bilancio per le medesime spese. In sede di rendicontazione, le spese di cui al comma 3, lettera g), costituiscono un allegato al modello di bilancio predisposto, secondo le indicazioni espresse dalla Commissione consiliare. L’allegato è presentato al Presidente del Gruppo dal rispettivo componente dell’Ufficio di Presidenza entro il 20 gennaio di ogni anno.".

[6] Il presente comma entra in vigore con la decorrenza prevista dall'art. 12 della L.R. 48/2012 e fatto salvo, altresì, quanto previsto dall’art. 10 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "1. All’inizio di ogni legislatura e/o all’inizio di ogni anno finanziario, l’Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, delibera le attrezzature e i servizi necessari per lo svolgimento delle funzioni dei Gruppi consiliari e dello stesso Ufficio di Presidenza. Contestualmente, l’Ufficio di Presidenza individua il personale da porre a disposizione dei propri componenti per le ordinarie funzioni di Segreteria Istituzionale secondo il seguente schema: a) Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: fino a tre unità di personale, di cui una di categoria D o inferiore e due di categoria C o inferiore; b) Vice Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: due unità di categoria C o inferiore; c) Consigliere Segretario del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: una unità di categoria C o inferiore."

[7] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 1 marzo 1996, n. 9, modificato dall'art. 3 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 4, dall'art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25, come modificato dall’art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38, dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33, dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 4 bis. 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio un rendiconto articolato secondo le categorie di spesa elencate al comma 3 dell'articolo 4 e le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo circa l'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente. 1 bis. Al rendiconto del Gruppo, per ogni componente del Gruppo che rivesta cariche all’interno dell’Ufficio di Presidenza, viene distintamente allegato un rendiconto delle spese ad esso riferite secondo le categorie elencate all’articolo 4, comma 3, sottoscritto dal componente dell’Ufficio di Presidenza a cui le spese si riferiscono e che se ne assume la responsabilità per quanto di sua competenza. 2. Il rendiconto complessivo di cui ai commi 1 e 1 bis è preventivamente approvato dal Gruppo consiliare e il suo Presidente se ne assume la responsabilità, fatta eccezione per l’allegato di cui al comma 1 bis; dell’approvazione è dato cenno attraverso estratto del verbale della riunione del Gruppo consiliare allegato al rendiconto. 3. Il rendiconto delle spese deve essere successivamente sottoposto a presa d’atto da parte dell’Ufficio di Presidenza previa verifica della Commissione di cui al comma 4 ed allegato alla rendicontazione prevista dall'articolo 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853. 4. E' costituita una Commissione consiliare eletta all'inizio di ogni legislatura. La Commissione è composta: - dal Presidente del Consiglio, o da membro dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato, che la presiede; - da quattro Consiglieri eletti dal Consiglio con voto limitato a due. 5. La Commissione attesta l'esistenza di documentazione probatoria in merito all'ammontare delle spese di funzionamento e delle spese per il personale. 6. L'omessa trasmissione dei rendiconti nei termini di cui al comma 1 comporta la sospensione dei contributi per il funzionamento del Gruppo consiliare.".

[8] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, a decorrere dall’esercizio finanziario 2013, come previsto dall'art. 12, comma 1, della stessa L.R. 48/2012 e così collazionato in data 2 gennaio 2013.

[9] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, a decorrere dall’esercizio finanziario 2013, come previsto dall'art. 12, comma 1, della stessa L.R. 48/2012 e così collazionato in data 2 gennaio 2013.

[10] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, a decorrere dalla X legislatura, come previsto dall'art. 12, comma 2, della stessa L.R. 48/2012 e così collazionato in data 2 gennaio 2013.

[11] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 1992, n. 12, dall'art. 4 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 4, dall'art. 2 della L.R. 24 febbraio 1999, n. 6 e dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 2001, n. 9, dall'art. 5 della L.R. 12 novembre 2001, n. 35, dall'art. 11 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42, già sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 agosto 2001, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[12] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 3 agosto 2001, n. 23, modificato dall'art. 6 della L.R. 12 novembre 2001, n. 35, dall'art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25, dall’art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38, dall'art. 7 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[13] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 9 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

[14] Articolo modificato dall'art. 7 della L.R. 12 novembre 2001, n. 35 e abrogato dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[15] Articolo sostituito dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 1996, n. 9, già modificato dall'art. 5 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 24 febbraio 1999, n. 6.

[16] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 3 agosto 2001, n. 23, dall'art. 8 della L.R. 12 novembre 2001, n. 35, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 10 della stessa L.R. 35/2001, dall'art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25, come modificato dall’art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 e così ulteriormente modificato dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[17] Lettera già modificata dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2001, n. 9, dall'art. 5 della L.R. 3 agosto 2001, n. 23 e così ulteriormente modificata dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[18] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 12 novembre 2001, n. 35, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 10 della stessa L.R. 35/2001.

[19] Lettera aggiunta dall'art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25, come modificato dall’art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38.

[20] Lettera aggiunta dall'art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25, come modificato dall’art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 e così modificata dall'art. 26 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[21] Commi abrogati dall'art. 8 della L.R. 12 novembre 2001, n. 35, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 10 della stessa L.R. 35/2001.

[22] Articolo già modificato dall'art. 6 della L.R. 1 marzo 1996, n. 9, dall'art. 4 della L.R. 3 agosto 2001, n. 23, sostituito dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2001, n. 35, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 10 della stessa L.R. 35/2001 e così ulteriormente modificato dall'art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25, come modificato dall’art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38.

[23] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[24] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[25] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[26] Comma già modificato dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23.

[27] Articolo inserito dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e abrogato dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012.

[28] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Reca disposizioni transitorie.

[29] Reca disposizioni finanziarie.

[30] Tabella abrogata dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2001, n. 23.

[31] Allegato aggiunto dagli artt. 3 e 5 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 e così collazionato in data 15 gennaio 2013.