§ 1.4.77 - L.R. 3 agosto 2001, n. 23.
Ulteriori modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1990, n. 38 (testo unico in materia di funzionamento e di assegnazione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.4 personale e uffici
Data:03/08/2001
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 38/1990).
Art. 2.  (Sostituzione di articolo).
Art. 3.  (Inserimento di articolo).
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 8).
Art. 5.  (Sostituzione termine).
Art. 6.  (Abrogazione della tabella).
Art. 7.  (Norma finanziaria).
Art. 8.  (Abrogazione di norme).
Art. 9.  (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 7).
Art. 10.  (Norma transitoria).
Art. 11.  (Modifiche all'articolo 18 della l.r. 26/1994).
Art. 12.  (Norma interpretativa).
Art. 13.  (Modifica all'articolo 2 della l.r. 3/1987).
Art. 14.  (Modifica all'articolo 4 della l.r. 3/1987).
Art. 15.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.4.77 - L.R. 3 agosto 2001, n. 23.

Ulteriori modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1990, n. 38 (testo unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari), 20 giugno 1994, n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e 16 febbraio 1987, n. 3 recante disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali.

(B.U. 22 agosto 2001, n. 8).

TITOLO I

ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA

LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1990 N. 38

(TESTO UNICO IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E DI

ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 38/1990). [1]

 

     Art. 2. (Sostituzione di articolo). [2]

 

     Art. 3. (Inserimento di articolo). [3]

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 8). [4]

 

     Art. 5. (Sostituzione termine). [5]

 

     Art. 6. (Abrogazione della tabella).

     1. La tabella allegata alla l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001:

     a) prelevamento di lire 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali";

     b) riduzione di lire 20.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 611 "Spese per incarichi, studi e ricerche per attività di qualificazione, riqualificazione e formazione ed aggiornamento del personale regionale";

     c) riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 632 "Spese per studi, ricerche, elaborazioni anche informatiche per la redazione e diffusione delle informazioni e conoscenze del Piano Territoriale Regionale (PTR) e per la definizione delle nuove competenze in materia di pianificazione attribuite a Province e Comuni nonché all'istituzione dell'area metropolitana";

     d) riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 680 "Attività di pianificazione, progettazione, ricerca, analisi in materia di tutela dell'ambiente";

     e) riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 691 "Spese per il perfezionamento e la gestione dell'osservatorio regionale delle infrastrutture e dei trasporti";

     f) riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 4020 "Spese per attività formative affidate dalla Regione a soggetti diversi";

     g) riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 5305 "Finanziamento integrativo di parte corrente alle Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura ed Enti convenzionati";

     h) riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 8400 "Spese per lo svolgimento delle attività concernenti il turismo e la promozione turistica";

     i) riduzione di lire 80.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine";

     j) aumento di lire 600.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 25 "Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari";

     k) istituzione del capitolo 35 "Compensi per lo svolgimento delle funzioni di segreteria politica dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale" con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa;

     l) istituzione del capitolo 120 "Compensi per lo svolgimento delle funzioni di segreteria politica del Presidente della Giunta regionale" con lo stanziamento di lire 350.000.000 in termini di competenza e di cassa;

     m) istituzione del capitolo 125 "Compensi per lo svolgimento delle funzioni di segreteria politica degli Assessori" con lo stanziamento di lire 250.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede:

     - con i relativi bilanci, per il rifinanziamento del capitolo 25;

     - con legge di bilancio, per il rifinanziamento dei capitoli 35, 120 e 125.

 

     Art. 8. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogati gli articoli 1 e 3 della legge regionale 2 aprile 2001, n. 9 (ulteriori modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38).

 

     Art. 9. (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 7).

     1. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 38/1990 si interpreta nel senso che la retribuzione ivi prevista è assicurata dalla Regione anche in caso di congedi parentali.

 

     Art. 10. (Norma transitoria).

     1. Gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 38/1990, come modificato dalla presente legge, decorrono dal 1 gennaio 2001.

     Eventuali economie sulla competenza 2001 sono riassegnate alla competenza 2002 [6].

     2. Gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 2, comma 1, lettere b) e c), e 5 della l.r. 38/1990, come modificati dalla presente legge, decorrono dal 1 settembre 2001.

TITOLO II

ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA

LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1994 N. 26

(NORME SULLA DIRIGENZA E SULL'ORDINAMENTO

DEGLI UFFICI REGIONALI)

 

     Art. 11. (Modifiche all'articolo 18 della l.r. 26/1994). [7]

 

     Art. 12. (Norma interpretativa).

     1. L'articolo 14, comma 4, della legge regionale 20 maggio 1997, n. 18 (modifiche alla legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali)) si interpreta nel senso che il trattamento economico fondamentale dei dirigenti generali di cui al comma 1, i quali non esercitino l'opzione, è pari al trattamento economico retributivo fondamentale dei dirigenti generali dello Stato, rispettivamente di livello di funzione B per i segretari generali e C per i dirigenti generali, come risulta determinato dai decreti del Presidente della Repubblica adottati sulla base della procedura prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge 7 gennaio 1992 n. 5 convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992 n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III

ULTERIORI MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA

LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 1987 N. 3 RECANTE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO

ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

 

     Art. 13. (Modifica all'articolo 2 della l.r. 3/1987).

     1. Nel comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3, introdotto dalla legge regionale 22 marzo 2000 n. 24, sono soppresse le seguenti parole: "Ad essi non si applicano le disposizioni previste dal Capo II e dal Capo III della presente legge".

     2. I componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale sono assoggettati d'ufficio al recupero delle trattenute di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 18, comma 2, della l.r. 3/1987 e successive modificazioni ed integrazioni per il periodo intercorrente tra l'assunzione del relativo incarico e l'entrata in vigore della presente legge.

     3. Il recupero di cui al comma 2 è effettuato entro il termine perentorio di trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14. (Modifica all'articolo 4 della l.r. 3/1987). [8]

 

     Art. 15. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Sostituisce il comma 1, art. 2 della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38.

[2] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 18.

[3] Inserisce l'art. 5 bis nella L.R. 19 dicembre 1990, n. 18.

[4] Inserisce il comma 3 bis nell'art. 8 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 18.

[5] Modifica la L.R. 19 dicembre 1990, n. 18.

[6] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 7 febbraio 2002, n. 7.

[7] Inserisce i commi 1 bis, 1 ter e 1 quater all'art. 18 della L.R. 20 giugno 1994, n. 26.

[8] Modifica l'art. 4 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.