§ 1.3.38 - L.R. 22 marzo 2000, n. 24.
Disposizioni provvisorie in materia di nomina dei componenti della Giunta. Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 concernente il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari
Data:22/03/2000
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale).
Art. 2.  (Stato giuridico ed economico dei componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale).
Art. 3.  (Periodo di vigenza).
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.3.38 - L.R. 22 marzo 2000, n. 24.

Disposizioni provvisorie in materia di nomina dei componenti della Giunta. Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 concernente il trattamento economico dei Consiglieri regionali.

(B.U. 12 aprile 2000, n. 7).

 

Art. 1. (Componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale).

     1. I componenti della Giunta regionale, nominati dal Presidente della Giunta ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione, che non fanno parte del Consiglio regionale hanno diritto, e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto al voto.

 

     Art. 2. (Stato giuridico ed economico dei componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale). [1]

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Periodo di vigenza). [2]

     (Omissis)

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).

     (Omissis).


[1] Modifica l'art. 2 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.