§ 1.5.125 - L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:27/12/2011
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))
Art. 2.  (Termini di consegna e di conclusione dei lavori relativi agli interventi finanziati a favore delle Comunità montane soppresse)
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))
Art. 4.  (Modifica alla legge regionale 23 luglio 2011, n. 18 (Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario))
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1972, n. 2 (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile))
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il Fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))
Art. 7.  (Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria))
Art. 9.  (Disposizioni in materia di procedimenti e sub-procedimenti del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria)
Art. 10.  (Esercizio di poteri sostitutivi per ottemperanza alla direttiva 91/271/CEE)
Art. 11.  (Disposizioni per il recupero di materiale)
Art. 12.  (Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione))
Art. 13.  (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di [...]
Art. 14.  (Modifica alla legge regionale 13 giugno 2011, n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel [...]
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 1° marzo 2011, n. 3 (Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private))
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria))
Art. 17.  (Sospensione delle fasce di merito di cui all’articolo 27 bis, comma 3, della l.r. 59/2009 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 18.  (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2011, n. 15 (Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale))
Art. 19.  (Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del [...]
Art. 20.  (Proroga di termini)
Art. 21.  (Abrogazione)
Art. 22.  (Entrata in vigore)


§ 1.5.125 - L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012

(B.U. 28 dicembre 2011, n. 24)

 

Art. 1. (Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))

     1. (Omissis) [1].

     2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di rendere immediatamente operativo il programma di interventi infrastrutturali urgenti a favore dei comuni per l’anno 2012, le risorse derivanti da decadenza del finanziamento o revoca nel corso del 2011 sono destinate, fino alla concorrenza massima di 615.000,00 euro, al relativo programma.

 

     Art. 2. (Termini di consegna e di conclusione dei lavori relativi agli interventi finanziati a favore delle Comunità montane soppresse)

     1. Per gli investimenti finanziati o cofinanziati con risorse a carico del bilancio regionale aventi come beneficiarie le Comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011) e successive modificazioni ed integrazioni, i cui lavori risultino non ancora consegnati alla data del 1° maggio 2011, il termine previsto dall’articolo 31, comma 8, della l.r. 10/2008 e successive modificazioni ed integrazioni decorre, per i nuovi soggetti attuatori, dalla data di assunzione del provvedimento della Giunta regionale di individuazione definitiva dei nuovi soggetti attuatori degli interventi, destinatari dei relativi contributi.

     2. I termini di conclusione degli interventi finanziati con risorse regionali a favore delle Comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della l.r. 23/2010 e successive modificazioni ed integrazioni rimangono sospesi dal 1° maggio 2011 alla data di assunzione del provvedimento della Giunta regionale di individuazione definitiva dei nuovi soggetti attuatori degli interventi, destinatari dei relativi contributi.

     3. Il dirigente della struttura regionale competente è autorizzato a stabilire un nuovo termine per la conclusione degli interventi di cui al comma 2, tenendo conto del tempo di sospensione trascorso e di eventuali ulteriori ritardi che tale sospensione abbia prodotto. Restano fermi i termini per la conclusione o rendicontazione degli interventi stabiliti da normative statali.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))

     1. (Omissis) [2].

     2. (Omissis) [3].”

     3. (Omissis) [4].

     4. (Omissis) [5].

     5. (Omissis) [6].

 

     Art. 4. (Modifica alla legge regionale 23 luglio 2011, n. 18 (Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario))

     1. (Omissis) [7].

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1972, n. 2 (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile))

     1. (Omissis) [8].

     2. Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della l.r. 2/1972 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il Fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))

     1. (Omissis) [9].

     2. (Omissis) [10].

 

     Art. 7. (Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))

     1. (Omissis) [11].

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria))

     1. (Omissis) [12].

     2. (Omissis) [13].

     3. (Omissis) [14].

     4. (Omissis) [15].

     5. (Omissis) [16].

     6. (Omissis) [17].

     7. (Omissis) [18].

     8. (Omissis) [19].

     9. (Omissis) [20].

 

     Art. 9. (Disposizioni in materia di procedimenti e sub-procedimenti del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria)

     1. Fatte salve diverse disposizioni di legge, per i procedimenti relativi all’adozione di piani e programmi generali, ivi compresi quelli di pianificazione territoriale e governo del territorio, e per gli altri procedimenti che si concludono con provvedimento del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, su proposta della Giunta, il termine del procedimento per la fase di competenza della Giunta è stabilito, in via generale, in centoventi giorni.

     2. Le fasi consiliari dei procedimenti di competenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria sono disciplinate secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa in materia di programmazione dei lavori.

     3. I termini dei procedimenti che si concludono con provvedimento di Giunta si intendono sospesi in pendenza dell'adozione e della trasmissione da parte del Consiglio di atti e provvedimenti, ivi compresi pareri, allorché tali atti o provvedimenti costituiscano fasi del procedimento amministrativo.

 

     Art. 10. (Esercizio di poteri sostitutivi per ottemperanza alla direttiva 91/271/CEE)

     1. Al fine di dare compiuta attuazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni della direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, riguardante il trattamento delle acque reflue urbane, e dell’articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, qualora, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, non siano attivate le procedure di gara o non siano concluse quelle in corso per la realizzazione degli impianti di depurazione previsti dai vigenti piani di ambito o dal piano di tutela regionale delle acque, il Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 63 dello Statuto regionale, nomina, previa diffida, un Commissario ad acta, da scegliere fra gli amministratori comunali o provinciali del comprensorio a cui gli impianti siano dedicati.

     2. Il Commissario ad acta di cui al comma 1, avvalendosi del supporto della segreteria dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di cui all’articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione delle Autorità d’ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del d.lgs 152/2006) e successive modificazioni ed integrazioni, adotta tutti gli atti necessari a:

     a) avviare le procedure di gara per la realizzazione e l’affidamento della gestione degli impianti di depurazione;

     b) applicare ove necessario, nelle more dell’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio idrico integrato e nel rispetto e nei limiti degli importi tariffari previsti dal vigente piano d’Ambito, le sole tariffe di depurazione ai fini di cui alla lettera a);

     c) portare a conclusione le procedure di gara e/o di affidamento della gestione degli impianti di depurazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, subentrando nella gestione delle stesse anche se in capo a soggetti diversi dall’AATO.

     3. Lo svolgimento dell’incarico di Commissario ad acta e l’attività di supporto della segreteria dell’AATO non comportano il pagamento di emolumenti o di rimborsi.

 

     Art. 11. (Disposizioni per il recupero di materiale)

     1. Ai fini del recupero del legno e del materiale lapideo derivante dagli interventi di messa in sicurezza in emergenza e di somma urgenza relativi a fenomeni per i quali sia stata dichiarata l’emergenza, previa analisi da parte dell’Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL), si applica quanto disposto dall’articolo 184 bis del d.lgs 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 12. (Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione))

     1. (Omissis) [21].

 

     Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))

     1. (Omissis) [22].

     2. (Omissis) [23].

     3. L’articolo 6 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

     4. (Omissis) [24].

     5. (Omissis) [25].

     6. (Omissis) [26].

 

     Art. 14. (Modifica alla legge regionale 13 giugno 2011, n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno))

     1. (Omissis) [27].

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 1° marzo 2011, n. 3 (Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private))

     1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 3/2011 è soppressa.

     2. (Omissis) [28].

     3. L’articolo 10 della l.r. 3/2011 è abrogato.

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria))

     1. (Omissis) [29].

     2. (Omissis) [30].

     3. (Omissis) [31].

     4. (Omissis) [32].

 

     Art. 17. (Sospensione delle fasce di merito di cui all’articolo 27 bis, comma 3, della l.r. 59/2009 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. L’articolazione delle valutazioni del personale regionale in fasce di merito prevista dall’articolo 27 bis, comma 3, della l.r. 59/2009 e successive modificazioni ed integrazioni si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009.

     2. Ai fini previsti dal comma 1, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’articolo 16, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

 

     Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2011, n. 15 (Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale))

     1. (Omissis) [33].

     2. L’articolo 9 della l.r. 15/2011 è abrogato.

 

     Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno))

     1. (Omissis) [34].

     2. (Omissis) [35].

     3. (Omissis) [36].

 

     Art. 20. (Proroga di termini)

     1. Per l’anno 2011 le domande di cui all’articolo 14, comma 2, della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e successive modificazioni ed integrazioni per la concessione di contributi per il ripristino di impianti e il reintegro di attrezzature sportive danneggiate a seguito dell’evento alluvionale del 25 ottobre 2011 possono essere presentate entro il termine di novanta giorni a partire da tale data.

     2. Per l’anno 2011 i contributi in conto capitale previsti dall’articolo 13 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni sono concessi per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 nella misura dell’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

     3. (Omissis) [37].

 

     Art. 21. (Abrogazione)

     1. L’articolo 9 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (Interventi da realizzarsi nell’ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, delle filiere produttive, dei meta distretti, delle reti e delle aggregazioni d’impresa) e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

 

     Art. 22. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.


[1] Inserisce i commi 10 bis e 10 ter nell'art. 31 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[2] Modifica il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7.

[3] Modifica il comma 11 dell'art. 9 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7.

[4] Aggiunge i commi 11 bis e 11 ter all'art. 9 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7.

[5] Modifica il comma 2 dell'art. 15 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7.

[6] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 15 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7.

[7] Sostituisce il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 25 luglio 2011, n. 18.

[8] Inserisce l'art. 4 bis nella L.R. 19 febbraio 1972, n. 2.

[9] Modifica il comma 6 bis dell'art. 2 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[10] Aggiunge il comma 6 ter all'art. 2 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[11] Sostituisce il comma 1 dell'art. 3 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[12] Sostituisce il comma 3 con i commi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater nell'art. 15 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[13] Modifica il comma 1 dell'art. 24 ter della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[14] Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell'art. 24 ter della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[15] Modifica il comma 2 dell'art. 24 ter della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[16] Inserisce il comma 4 bis nell'art. 24 ter della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[17] Modifica il comma 1 dell'art. 25 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[18] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 25 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[19] Inserisce le lettere da d bis) a d septies), come sostituite o modificate dall'art. 1 della L.R. 28 febbraio 2012, n. 3, nel comma 2 dell'art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[20] Modifica il comma 5 octiesdecies dell'art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[21] Inserisce la lettera o quater) nel comma 1 dell'art. 3 della L.R. 16 gennaio 2007, n. 2.

[22] Inserisce la lettera g bis) nel comma 2 dell'art. 4 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[23] Aggiunge il comma 4 bis nell'art. 7 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[24] Sostituisce la lettera c) del comma 3 dell'art. 14 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[25] Sostituisce il comma 4 dell'art. 14 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[26] Modifica il primo capoverso del punto 8 dell'Allegato A della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[27] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 63 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

[28] Modifica il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 3.

[29] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 12 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 59.

[30] Modifica il comma 4 dell'art. 24 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 59.

[31] Inserisce l'art. 25 bis nella L.R. 4 dicembre 2009, n. 59.

[32] Inserisce il comma 4 bis nell'art. 27 bis della L.R. 4 dicembre 2009, n. 59.

[33] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 28 giugno 2011, n. 15. La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2013, n. 286, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[34] Sostituisce il comma 1 dell'art. 15 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23.

[35] Comma rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 14 novembre 2012, n. 19. Inserisce il comma 4 bis nell'art. 18 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[36] Sostituisce l'art. 40 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23.

[37] Modifica l'art. 6, commi 1 e 4, della L.R. 29 marzo 2004, n. 5