§ 2.4.25 - L.R. 25 luglio 2011, n. 18.
Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:25/07/2011
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Adeguamento della tassa)
Art. 2.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.4.25 - L.R. 25 luglio 2011, n. 18.

Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario

(B.U. 27 luglio 2011, n. 14)

 

Art. 1. (Adeguamento della tassa)

     1. Per l’anno accademico 2011/2012 la misura della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 29 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) e successive modificazioni e integrazioni è così determinata in relazione all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario (I.S.E.E.U.) [1]:

     a) euro 70,00 (settanta/00) per un reddito I.S.E.E.U. sino a euro 13.000,00;

     b) euro 85,00 (ottantacinque/00) per un reddito I.S.E.E.U. da euro 13.000,01 a euro 20.000,00;

     c) euro 105,00 (centocinque/00) per un reddito I.S.E.E.U. da euro 20.000,01 a euro 30.000,00;

     d) euro 135,00 (centotrentacinque/00) per un reddito I.S.E.E.U. da euro 30.000,01 a euro 50.000,00 ed oltre.

     2. La tassa regionale di cui al comma 1 è corrisposta all’Azienda regionale per i Servizi Scolastici e Universitari (ARSSU) entro i termini di scadenza dell’iscrizione all’Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). Lo studente che provvede oltre tale termine è tenuto al pagamento di una indennità di mora calcolata ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni ed integrazioni [2].

 

     Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Alinea così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

[2] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.