§ 2.4.14 - L.R. 10 luglio 1996, n. 29.
Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:10/07/1996
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Importo della tassa).
Art. 2.  (Soggetto passivo).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Modalità di versamento).
Art. 5.  (Esoneri).
Art. 6.  (Rimborsi).
Art. 7.  (Rendicontazione).
Art. 8.  (Rapporti tra E.R.S.U. e Università).
Art. 9.  (Norma finanziaria).
Art. 10.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.4.14 - L.R. 10 luglio 1996, n. 29.

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

(B.U. 24 luglio 1996, n. 15).

 

Art. 1. (Importo della tassa). [1]

     1. L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita quale tributo proprio delle Regioni dall’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è determinato, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004, in euro 77,00 (settantasette/00).

 

     Art. 2. (Soggetto passivo).

     1. Sono tenuti al pagamento della tassa gli studenti all'atto dell'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, con sede legale nella regione Liguria.

     2. Le università e gli istituti individuati al comma 1 accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa.

 

     Art. 3. (Finalità).

     1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 23 della legge 549/1995 il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (norme sul diritto agli studi universitari) agli studenti universitari capaci e meritevoli privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso.

 

     Art. 4. (Modalità di versamento).

     1. La tassa è dovuta in unica soluzione all'atto dell'iscrizione mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.).

 

     Art. 5. (Esoneri).

     1. Il Consiglio regionale, nell'ambito del programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 21 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 6 (norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario) stabilisce criteri e modalità per l'esonero dal pagamento della tassa a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

     2. Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 390/1991 nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

 

     Art. 6. (Rimborsi).

     1. Il rimborso delle tasse erroneamente versate e non dovute deve essere richiesto mediante istanza da presentare all'E.R.S.U. entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento.

 

     Art. 7. (Rendicontazione).

     1. L'E.R.S.U. entro il 31 dicembre di ogni anno, rendiconta alla Regione l'ammontare riscosso nell'anno a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

     2. Entro il medesimo termine l'E.R.S.U. rendiconta altresì le somme rimborsate ai sensi dell'articolo 6.

 

     Art. 8. (Rapporti tra E.R.S.U. e Università).

     1. L'E.R.S.U., previo assenso della Regione, stabilisce in accordo con l'Università degli Studi di Genova le procedure volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo tributario nonché il riconoscimento del diritto all'esonero di cui all'articolo 5.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Dichiarazione d'urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo sostituito dall’art. 1 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13 e così modificato dall'art. 20 della L.R. 2 aprile 2004, n. 7.