§ 1.5.67 - L.R. 2 aprile 2004, n. 7.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2004)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:02/04/2004
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Indebitamento)
Art. 2.  (Determinazione dell’aliquota IRAP)
Art. 3.  (Acquisto di beni e servizi)
Art. 4.  (Spesa per il personale)
Art. 5.  (Concorso degli Enti del settore pubblico allargato al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa regionale )
Art. 6.  (Fondo Investimenti Regionali)
Art. 7.  (Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi)
Art. 8.  (Aumento di capitale Fiera di Genova S.p.A.)
Art. 9.  (Acquisizione quote di capitale Datasiel S.p.A.)
Art. 10.  (Contributo all’A.R.P.A.L. per l’acquisto della sede)
Art. 11.  (Programma investimenti in sanità)
Art. 12.  (Interventi per la difesa del suolo)
Art. 13.  (Decadenza di contributi per interventi infrastrutturali)
Art. 14.  (Debito informativo)
Art. 15.  (Cartolarizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e delle Aziende Sanitarie)
Art. 16.  (Gestione a stralcio delle passività dell’Istituto Doria)
Art. 17.  (Disposizioni sul trasferimento di beni già di proprietà dello Stato)
Art. 18.  (Modifica alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 18)
Art. 19.  (Proroga autorizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della l.r. 14/2003)
Art. 20.  (Modifica alla legge regionale 10 luglio 1996 n. 29)
Art. 21.  (Estinzione di crediti)
Art. 22.  (Rinvio termini tasse automobilistiche)
Art. 23.  (Fondi speciali)
Art. 24.  (Effetti della manovra)
Art. 25.  (Copertura finanziaria)
Art. 26.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.5.67 - L.R. 2 aprile 2004, n. 7.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2004)

(B.U. 7 aprile 2004, n. 4)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. (Indebitamento)

     1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l’anno 2004 in euro 400.000.000,00.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

 

     Art. 2. (Determinazione dell’aliquota IRAP)

     1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata nella misura del 3,25 per cento nei confronti delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383 (disciplina delle Associazioni di promozione sociale), iscritte al registro nazionale previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge medesima.

     2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione.

     3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, la Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

CAPO I

RAZIONALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLA FINANZA REGIONALE

 

     Art. 3. (Acquisto di beni e servizi)

     1. Sono ridotte del 2 per cento, rispetto all’anno 2003, le spese correnti per l’acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento dell’ente, con esclusione di quelle derivanti da contratti di utenza e dalle convenzioni stipulate ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468 (revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997 n. 196).

     2. Allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, si procede alla revisione dei contratti in essere anche ricorrendo alla diminuzione dell’importo contrattuale ai sensi dell’articolo 11 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) ovvero aderendo alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" o al mercato elettronico di cui all’articolo 11 del d.P.R. 4 aprile 2002 n. 101 (regolamento recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi).

 

     Art. 4. (Spesa per il personale)

     1. Sono definitivamente consolidate nel bilancio regionale le risorse dell’amministrazione regionale previste dai contratti collettivi integrativi decentrati di lavoro, stipulati in attuazione del C.C.N.L. 2002/2005, nella misura determinata per la costituzione dei relativi fondi.

     2. Eventuali integrazioni ai fondi previsti nei contratti di cui al comma 1 possono prevedere ulteriori risorse, rispetto a quelle indicate dalla vigente normativa, solo a condizione che le stesse siano conseguenti a riduzioni di spesa permanenti delle dotazioni organiche della dirigenza regionale e del restante personale derivanti da provvedimenti di revisione parziale o complessiva degli assetti organizzativi.

 

     Art. 5. (Concorso degli Enti del settore pubblico allargato al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa regionale )

     1. Per l’anno finanziario 2004 i trasferimenti di parte corrente ai soggetti del settore regionale allargato, come individuati all’articolo 4 della l.r. 20/2002 sono ridotti del 5 per cento rispetto a quelli previsti nel bilancio per l’anno finanziario 2003.

     2. Per l’anno finanziario 2004 i trasferimenti di parte corrente all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (A.R.PA.L.), sono ridotti rispetto a quelli previsti nel bilancio per l’anno finanziario 2003.

     3. Per l’anno finanziario 2004 i trasferimenti di parte corrente alle Aziende Sanitarie, determinati sulla base delle disponibilità di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale per il 2004, sono ridotti in misura pari allo 0,5 per cento degli analoghi trasferimenti relativi all’anno 2003.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo, i soggetti del settore regionale allargato possono aderire alle gare bandite o ai contratti stipulati dalla Regione per la fornitura di beni e servizi, ovvero stipulare propri contratti aventi le medesime condizioni.

     5. Gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il quadriennio 2002/2005 del personale dipendente dei soggetti del settore regionale allargato, di cui ai commi 1 e 2, sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 6. (Fondo Investimenti Regionali)

     1. Il Fondo Investimenti Regionali per il finanziamento dei programmi di investimento comunitari, nazionali e regionali è determinato per l’anno 2004 in euro 15.000.000,00.

     2. Il Fondo è destinato al finanziamento delle politiche di investimento per la dotazione infrastrutturale e lo sviluppo economico e sociale della Regione.

     3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale la ripartizione del Fondo per aree omogenee di intervento.

 

     Art. 7. (Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi)

     1. Il Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi è determinato per l’anno 2004 in euro 4.000.000,00.

     2. Sono finanziati o cofinanziati gli interventi e i progetti nei seguenti settori:

     a) infrastrutturazione depurativa e idrica;

     b) infrastrutturazione della viabilità minore;

     c) interventi di difesa del suolo;

     d) interventi di edilizia pubblica.

     3. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi nei settori di cui al comma 2 effettuati dai Comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 (nuove norme per lo sviluppo della montagna) e successive modifiche ed integrazioni o da Comuni parzialmente montani purchè, in tal caso, gli interventi ricadano nella porzione di territorio riconosciuta montana ai sensi della citata legge, con priorità per le classi di comuni con maggiore indice di svantaggio come previsto dall'articolo 5 della legge regionale 13 agosto 1997 n. 33 "Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994 n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane)".

     4. Fatta salva la ripartizione di cui al comma 3, all'interno di ciascuna classe di Comuni la ripartizione del Fondo è effettuata con criteri di perequazione delle capacità fiscali e dei fabbisogni con priorità per gli interventi sovracomunali. Gli stessi interventi possono essere richiesti dalle Comunità montane su espressa delega dei Comuni interessati.

     5. Si riserva una quota fino al 10 per cento del Fondo per interventi in favore delle Comunità montane per progetti che interessano unitariamente il territorio di più Comuni o per progetti singoli di difesa del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico.

     6. Le domande di finanziamento devono essere presentate dagli Enti Locali, per il tramite delle Province, alla Regione entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge.

 

     Art. 8. (Aumento di capitale Fiera di Genova S.p.A.)

     1. Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 15 novembre 2002 n. 40 (partecipazione alla società derivante dalla trasformazione dell’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova) la Regione assegna alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.SE. S.p.A. un finanziamento di euro 4.528.827,00 finalizzato alla sottoscrizione dell’aumento di capitale della Fiera di Genova S.p.A..

     2. L’assegnazione del finanziamento di cui al comma 1 è autorizzata dalla Giunta regionale quindici giorni prima del termine previsto dalla deliberazione di aumento di capitale per l’esercizio da parte dei soci del diritto di opzione di cui all’articolo 2441 del Codice Civile.

     3. La Giunta regionale dispone, contestualmente all’assegnazione del finanziamento, il versamento di almeno il 25 per cento del valore nominale delle azioni da sottoscrivere.

 

     Art. 9. (Acquisizione quote di capitale Datasiel S.p.A.)

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare quote di capitale di Datasiel S.p.A. fino alla concorrenza di euro 1.600.000,00, anche per il tramite della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.SE. S.p.A., che, a tal fine, agisce in nome e per conto della Regione Liguria.

 

CAPO II

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI REGIONALI

 

     Art. 10. (Contributo all’A.R.P.A.L. per l’acquisto della sede)

     1. E’ concesso all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (A.R.P.A.L.) un contributo dell’importo massimo di euro 4.500.000,00 per l’acquisto della sede centrale e del Dipartimento Provinciale di Genova.

     2. I trasferimenti di parte corrente all’A.R.P.A.L. sono conseguentemente ridotti per quindici anni a partire dall’anno 2005 di euro 400.000,00.

 

     Art. 11. (Programma investimenti in sanità)

     1. Il programma di investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2004 in euro 139.584.000,00.

La quota di cofinanziamento a carico della Regione ammonta a euro 6.979.000,00.

 

     Art. 12. (Interventi per la difesa del suolo)

     1. Le economie derivanti da finanziamenti statali acquisiti al bilancio in relazione agli eventi alluvionali sono destinate ad interventi che abbiano carattere di prevenzione anche in connessione con i piani di protezione civile.

 

     Art. 13. (Decadenza di contributi per interventi infrastrutturali)

     1. Nell’attuazione degli interventi infrastrutturali finanziati dal 2003 con fondi senza vincolo di destinazione continua ad applicarsi il principio, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2003)", della decadenza dal contributo nel caso in cui entro diciotto mesi dal provvedimento di impegno regionale di spesa non sia stata effettuata la consegna dei lavori, con conseguente definanziamento automatico.

 

     Art. 14. (Debito informativo) [1]

     (Omissis)

 

     Art. 15. (Cartolarizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e delle Aziende Sanitarie) [2]

     (Omissis)

 

     Art. 16. (Gestione a stralcio delle passività dell’Istituto Doria)

     1. Il Commissario liquidatore nominato a seguito della soppressione dell’Istituto Doria è incaricato della ricognizione debitoria e della gestione a stralcio delle passività risultanti all’atto di soppressione e dell’avvio della procedura di cartolarizzazione degli immobili.

     2. Il Commissario liquidatore è autorizzato a:

     a) trasferire alla costituenda Azienda unica genovese per i servizi alla persona l’attività dell’Istituto Doria, nonché il personale ed i mezzi strumentali – ad eccezione degli immobili – necessari per il perseguimento dello scopo istituzionale in misura tale da consentire una gestione in equilibrio;

     b) fare fronte ai debiti pregressi mediante i proventi derivanti dalla disposizione dell’immobile di proprietà dell’Istituto Doria con facoltà di conferirlo alla procedura di cartolarizzazione di cui all’articolo 15;

     c) prevedere, previe le procedure di mobilità necessaria, la ricollocazione del personale presso la costituenda Azienda unica, ovvero mediante gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

     3. Il trasferimento dei ricoverati e del personale di cui alla lettera a) deve avvenire nel termine massimo di tre anni dall’estinzione dell’Istituto Doria.

     4. Le attività risultanti al termine della gestione liquidatoria sono trasferite dal Commissario liquidatore all’Azienda unica genovese.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 17. (Disposizioni sul trasferimento di beni già di proprietà dello Stato)

     1. Fatte salve le procedure di trasferimento di cui all’ordinanza n. 3260 in data 27 dicembre 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono di proprietà della Regione e come tali sono soggetti alla disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio:

     a) i beni immobili già di proprietà dello Stato in uso alla data del 1° ottobre 2002 all’Ufficio compartimentale di Genova del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale – trasferito alla Regione ai sensi dell’articolo 92, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59), attuato dall’Accordo tra Governo e Regioni in data 24 maggio 2001 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002;

     b) i beni mobili già di proprietà dello Stato in dotazione all’Ufficio suddetto rinvenuti a seguito di ricognizione presso gli immobili di cui sopra e presso altre strutture immobiliari in uso all’ufficio medesimo a qualunque titolo;

     c) le stazioni di misura delle portate e le reti di rilevamento manuale, automatico e in telemisura dei parametri idro-meteo-pluviometrici, comprensive dei sistemi di collegamento in ponte radio con le relative frequenze, ubicate nel territorio regionale, come risultanti da ricognizione, da effettuarsi anche tramite l’ARPAL.

     3. La Giunta regionale provvede alla individuazione dei beni di cui al comma 1.

 

     Art. 18. (Modifica alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 18)

     1. (Omissis) [3].

 

     Art. 19. (Proroga autorizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della l.r. 14/2003)

     1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 15/2002, è prorogata per l’anno 2004 l’autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2002 di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 9 maggio 2003 n. 14 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2003) come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 4 dicembre 2003 n. 30 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2003 ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria)".

 

     Art. 20. (Modifica alla legge regionale 10 luglio 1996 n. 29)

     1. (Omissis) [4].

 

     Art. 21. (Estinzione di crediti)

     1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, i tributi regionali di importo non superiore a euro 15,00 in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono estinti e non si fa luogo al loro accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione, né a quella degli interessi, delle sanzioni tributarie e delle spese ad essi connessi.

     2. Allo stesso modo, si considera estinto il credito di importo non superiore a euro 15,00 in essere alla data del 31 dicembre 2003, costituito esclusivamente da sanzioni e/o interessi e non si fa luogo alla relativa contestazione, iscrizione a ruolo e riscossione.

 

     Art. 22. (Rinvio termini tasse automobilistiche)

     1. Il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 2001 alla Regione Liguria viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l’anno 2002, entro il 31 dicembre 2005.

 

     Art. 23. (Fondi speciali)

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 27 della l.r. 15/2002 destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell’esercizio 2004, restano determinati nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 24. (Effetti della manovra)

     1. Le risorse derivanti dalla manovra di contenimento della spesa corrente sono prioritariamente destinate al finanziamento delle esigenze del settore sanitario.

 

     Art. 25. (Copertura finanziaria)

     1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2004.

 

     Art. 26. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis).

 

 

TABELLA  A

(Art. 23)

 

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

 

 

AREA

 

 

 

 

Competenza

Competenza

Competenza

 

2004

2005

2006

 

 

 

 

I – ISTITUZIONALE

77.500,00

77.500,00

77.500,00

 

 

 

 

III – TERRITORIO

50.000,00

50.000,00

50.000,00

 

 

 

 

V - INFRASTRUTTURE

50.000,00

 

 

 

 

 

 

X - PERSONA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONI

100.000,00

 

 

 

 

 

 

XI – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

2.000.000,00

500.000,00

500.000,00

 

 

 

 

XIII – AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA

66.000,00

66.000,00

66.000,00

 

 

 

 

XIV - INDUSTRIA E PICCOLA E MEDIA IMPRESA

100.000,00

 

 

 

 

 

 

XVIII – GESTIONALE

275.000,00

275.000,00

275.000,00

TOTALE

2.718.500,00

968.500,00

968.500,00

 

 

TABELLA B

(Art. 23)

 

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

 

AREA

 

 

 

 

Competenza

Competenza

Competenza

 

2004

2005

2006

 

 

 

 

I – ISTITUZIONALE

3.000.000,00

 

 

 

 

 

 

IV - AMBIENTE

500.000,00

 

 

 

 

 

 

V - INFRASTRUTTURE

1.500.000,00

 

 

 

 

 

 

VI – MOBILITA’ E TRASPORTI

1.154.246,32

 

 

 

 

 

 

X - PERSONA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONI

1.500.000,00

 

 

 

 

 

 

XI – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

2.100.000,00

 

 

 

 

 

 

XV - COMMERCIO, FIERE, MERCATI

50.000,00

 

 

 

 

 

 

TOTALE

9.804.246,32

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 24 gennaio 2006, n. 2.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 2007, n. 15.

[3] Modifica il comma 2 dell'art. 5 della L.R. 17 marzo 2000, n. 18.

[4] Modifica l'art. 1 della L.R. 10 luglio 1996, n. 29.