§ 3.4.3 - L.R. 13 agosto 1997, n. 33.
Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 economia montana
Data:13/08/1997
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Ambito di applicazione).
Art. 3.  (Fondo regionale per la montagna).
Art. 4.  (Modalità di attuazione degli interventi).
Art. 5.  (Attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 20/1996 - individuazione delle fasce altimetriche e di svantaggio socio-economico).
Art. 6.  (Incentivi per l'insediamento nelle zone montane).
Art. 6 bis.  (Compendio unico).
Art. 6 ter.  (Superficie minima indivisibile).
Art. 7.  (Sistemazione idrogeologica).
Art. 8.  (Piccole opere di manutenzione ambientale).
Art. 9.  (Gestione del patrimonio forestale).
Art. 10.  (Azioni per il miglioramento della zootecnia di montagna).
Art. 11.  (Azioni per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori).
Art. 12.  (Contributi per investimenti in agricoltura).
Art. 13. 
Art. 14.  (Azioni a tutela dell'artigianato e dei mestieri tradizionali delle zone montane).
Art. 15.  (Trasporti pubblici e scolastici).
Art. 16.  (Organizzazione dei servizi scolastici).
Art. 17.  (Sportello del cittadino e informatizzazione).
Art. 18.  (Interventi storico culturali).
Art. 19.  (Servizi sociali).
Art. 20.  (Individuazione dei centri abitati ai fini fiscali).
Art. 21.  (Comitato regionale permanente per la montagna).
Art. 22.  (Progetti pilota di carattere regionale).
Art. 23.  (Relazione annuale sulle politiche per la montagna).
Art. 24.  (Limiti nel cumulo dei contributi).
Art. 25.  (Norma finanziaria).
Art. 26.  (Norma transitoria).
Art. 27.  (Norme di prima applicazione).


§ 3.4.3 - L.R. 13 agosto 1997, n. 33.

Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).

(B.U. 3 settembre 1997, n. 15).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Liguria, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 4 dello Statuto, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane) promuove con la presente legge la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale delle zone montane a beneficio delle popolazioni residenti e delle attività economiche che vi si svolgono.

     2. Ai fini della attuazione della presente legge la Regione considera le zone montane quale parte fondamentale del proprio patrimonio storico, culturale, ambientale e socio-economico e ne tiene adeguato conto nella propria azione di programmazione e di indirizzo, con particolare riferimento al Piano Regionale di Sviluppo, al Piano Territoriale Regionale ed agli strumenti che ne discendono.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione).

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori dei Comuni inseriti nelle Comunità montane ridelimitate, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle Autonomie locali), dalla legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (riordino delle Comunità montane).

     2. La presente legge si applica anche ai territori dei Comuni classificati parzialmente montani non inseriti in Comunità montana ai sensi dell'articolo 28 comma 2 della legge 142/1990.

     3. Ai fini della presente legge per "Comuni montani" si intendono i "Comuni facenti parte di Comunità montane", fermo restando quanto previsto dal comma 2 [1].

 

     Art. 3. (Fondo regionale per la montagna).

     1. E' istituito il Fondo regionale per la montagna alla cui copertura si provvede:

     a) con gli stanziamenti annuali a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio;

     b) con le quote spettanti alla Regione dal fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 97/1994;

     c) con altre quote di finanziamento o di cofinanziamento specificamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato, della Unione Europea e di altri Enti Pubblici.

     2. La Giunta regionale ripartisce annualmente le somme disponibili in base al Fondo di cui al comma 1 secondo i criteri previsti dalle apposite disposizioni regionali [2].

 

     Art. 4. (Modalità di attuazione degli interventi).

     1. Il Fondo di cui all'articolo 3 finanzia gli interventi previsti dalla presente legge e può finanziare altri interventi ricompresi negli atti programmatori degli Enti beneficiari, nonché altre iniziative previste da accordi di programma relativi a servizi ed opere disciplinati dalla normativa statale o regionale [3].

     2. Gli Enti beneficiari provvedono ad inserire nei Piani e Programmi indicati al comma 1 le tipologie di interventi previsti dalla presente legge [4].

     3. Gli Enti beneficiari, entro il 30 settembre di ogni anno, inviano alla Regione ed alle Province competenti per territorio una relazione sugli interventi realizzati con le assegnazioni di cui all'articolo 3 [5].

 

     Art. 5. (Attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 20/1996 - individuazione delle fasce altimetriche e di svantaggio socio-economico). [6]

     (Omissis)

 

     Art. 6. (Incentivi per l'insediamento nelle zone montane).

     1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei luoghi abitati della montagna, le Comunità montane possono concedere incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per dieci anni. Tali agevolazioni possono consistere in contributi a titolo di concorso per le spese di trasferimento, nonché di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da Comuni non montani a Comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

     2. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi anche a coloro che, pur già residenti in un Comune montano con le caratteristiche di cui al comma 3, vi trasferiscono la propria attività da un Comune non montano.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai Comuni individuati dalla Giunta regionale, sentite le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 19 della legge 97/1994.

     4. La Giunta regionale determina le modalità e i criteri per la concessione, ivi compresa la percentuale, dei contributi previsti dai commi precedenti.

     5. Le Comunità montane possono erogare contributi a favore di residenti in Comuni montani, come individuati ai sensi del comma 3, per allacciamenti telefonici o per altre utenze non altrimenti finanziabili di case sparse anche ubicate fuori dai centri storici dei Comuni stessi.

     6. La priorità attribuita dal paragrafo 4.2.2.3, lettera a) del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale 1992-1995, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 103 del 22 novembre 1994, alle domande di finanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 2 comma 10 della legge 25 marzo 1982, n. 94 (norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) per acquisto e recupero di alloggi da destinare a prima abitazione, relative ad interventi nei centri storici ivi individuati, è estesa ai Comuni montani come individuati ai sensi del comma 3.

 

          Art. 6 bis. (Compendio unico). [7]

     1. Il compendio unico aziendale di cui all’articolo 5 bis della l. 97/1994, come introdotto dall’articolo 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2002), è costituito da terreni agricoli, destinati in modo unitario all’esercizio dell’impresa agricola, ricadenti nei territori delle Comunità montane della Liguria così come delimitate dalle leggi regionali in materia e nelle porzioni montane di comuni parzialmente montani non inseriti in Comunità montane.

     2. Concorrono alla formazione del compendio unico aziendale, che i beneficiari dell’esenzione di cui all’articolo 5 bis della l. 97/1994 hanno l’obbligo di coltivare o condurre per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, i terreni agricoli, le relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra di loro, acquisiti, in seguito a trasferimento a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti ai sensi dell’articolo 31 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) o dell’articolo 6 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari) o da imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153 (attuazione delle Direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell’agricoltura).

 

     Art. 6 ter. (Superficie minima indivisibile). [8]

     1. La superficie minima indivisibile di cui all’articolo 5 bis della l. 97/1994 rappresenta l’estensione di terreno necessaria a garantire il raggiungimento da parte delle aziende agricole di montagna di un livello minimo di validità economica. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall’acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell’articolo 6 bis.

     2. La Giunta regionale determina i livelli minimi di validità economica delle aziende agricole di montagna.

 

     Art. 7. (Sistemazione idrogeologica).

     1. Le Comunità montane nell'esercizio delle funzioni di bonifica montana ad esse assegnate ai sensi della legge regionale 8 luglio 1982, n. 34 (soppressione dei Consorzi di bonifica montana e degli uffici raggruppati), nonché della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modificazioni e sulla base delle previsioni dei piani di bacino individuano, nel Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e nel programma operativo annuale, gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del territorio di competenza.

     2. Gli interventi prioritari individuati dalle Comunità montane nel programma operativo annuale sono parte integrante del programma provinciale previsto dall'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 46 (norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1984, n. 22), per i territori di competenza delle Comunità montane [9].

     3. Le Comunità montane realizzano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale previsti dalla legge regionale sulla forestazione.

 

     Art. 8. (Piccole opere di manutenzione ambientale).

     1. Le Comunità montane, in applicazione dell'articolo 7 della legge 97/1994, possono concedere contributi fino ad un massimo del 75 per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale, rientranti nell'ambito degli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 e riguardanti le proprietà agro-silvo-pastorali.

     2. Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli singoli o associati, anche non a titolo principale nonché i proprietari dei fondi, con il seguente ordine di priorità:

     a) coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale o parziale come definiti dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 e successive modifiche;

     b) cooperative agricole composte prevalentemente dai soggetti di cui alla lettera a);

     c) consorzi di miglioramento fondiario;

     d) imprenditori agricoli non a titolo principale;

     e) proprietari dei fondi.

     3. Le Comunità montane, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, stabiliscono le modalità di presentazione delle domande di contributo e individuano le tipologie ammesse e gli interventi prioritari, con preferenza per i Comuni montani con più elevata propensione al dissesto idrogeologico. Le Comunità montane possono prevedere una graduazione dei livelli di contributo in base alle differenti tipologie e localizzazione degli interventi.

 

     Art. 9. (Gestione del patrimonio forestale).

     1. Le Comunità montane, d'intesa con i Comuni, le Organizzazioni montane e gli altri Enti interessati, promuovono la conservazione e la valorizzazione anche a fini economici del patrimonio forestale pubblico e privato anche in applicazione delle direttive e dei regolamenti della Unione Europea nonché della vigente normativa statale e regionale tramite:

     a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;

     b) accordi di programma con Enti pubblici, previa comunicazione alla Giunta regionale;

     c) costituzione di Consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi;

     d) attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 comma 3 della legge 97/1994.

     2. Le Comunità montane svolgono altresì compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi tramite:

     a) manutenzione e conservazione del territorio a destinazione agro- silvo-pastorale;

     b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico-forestale.

     3. Le Comunità montane, su delega dei Comuni, delle Province o della Regione, possono gestire le rispettive proprietà silvo-pastorali.

     4. Le Comunità montane possono affidare la realizzazione delle attività di cui al comma 2, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 17 comma 1 della legge 97/1994, ai coltivatori diretti singoli o associati che abbiano la residenza ed esercitino prevalentemente la loro attività in comuni montani.

     5. Le forme di gestione del patrimonio forestale realizzate in attuazione di quanto previsto dal comma 1 possono ottenere contributi, da parte delle Comunità montane, secondo quanto previsto dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione dello specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali.

 

     Art. 10. (Azioni per il miglioramento della zootecnia di montagna). [10]

     1. Per agevolare la ristrutturazione e l'ammodernamento della zootecnia nelle zone montane, le Comunità montane possono concedere contributi:

     a) ad imprenditori agricoli, singoli o associati, per l'introduzione dei metodi dell'agricoltura biologica di cui al regolamento CE 2092/91, per un importo di lire 550.000 annue per ettaro di superficie foraggiera aziendale per un periodo massimo di cinque anni;

     b) ad imprenditori agricoli, singoli o associati, per l'adeguamento delle aziende alle norme comunitarie in materia di igiene degli allevamenti e benessere degli animali, per i seguenti importi:

     1) per gli investimenti realizzati nelle zone svantaggiate di cui al titolo IX/III del regolamento CE 950/97:

     1.1) fino al 45 per cento della spesa ammissibile per gli investimenti in beni immobili;

     1.2) fino al 30 per cento della spesa ammissibile per gli altri investimenti;

     2) per gli investimenti realizzati in altre zone:

     2.1) fino al 35 per cento della spesa ammissibile per gli investimenti in beni immobili;

     2.2) fino al 20 per cento della spesa ammissibile per gli altri investimenti;

     c) ad Enti locali ed imprenditori agricoli che conducono i pascoli in forma associata, per investimenti collettivi in foraggicoltura nelle zone svantaggiate di cui al titolo IX/III del regolamento CE 950/97, per i seguenti importi:

     1) lire 285.000.000 per ogni investimento collettivo;

     2) lire 1.400.000 per ettaro di pascolo o di alpeggio migliorato o attrezzato;

     3) lire 14.000.000 per ettaro irrigato;

     d) ad associazioni di imprenditori agricoli, a cooperative agricole e loro consorzi, per l'acquisto di mezzi specializzati per il trasporto di latte e del bestiame vivo dagli allevamenti al centro di raccolta, per un importo massimo del 55 per cento della spesa ammissibile.

     2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera b):

     a) in ogni caso la spesa massima ammessa a contributo non può superare lire 174.000.000 per unità di lavoro umano e lire 348.000.000 per azienda;

     b) qualora i beneficiari non risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), i tassi di aiuto indicati sono ridotti del 25 per cento.

     3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che:

     a) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a):

     1) gli allevatori si impegnino ad adottare, per le proprie produzioni zootecniche, i metodi dell'agricoltura biologica;

     2) le aziende ottengano, entro il terzo anno di intervento, la certificazione prevista per le aziende che utilizzano i metodi dell'agricoltura biologica;

     b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), gli imprenditori agricoli risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento CE 950/97, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 1987 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

     c) per gli interventi di cui al comma 1, lettera c) le spese siano relative agli investimenti di cui all'articolo 20 del regolamento CE 950/97;

     d) per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), siano rispettati i criteri di scelta di cui alla decisione 94/173/CEE.

 

     Art. 11. (Azioni per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori).

     1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane possono concedere contributi fino al 90 per cento delle spese notarili relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni.

     2. Per incentivare l'accesso dei giovani all'attività agricola, evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, nonché favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13 comma 4 della legge 97/1994, la Regione e la Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, accordano la preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, entro i limiti della disponibilità finanziaria stabiliti dalla legge 97/1994 per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

     a) coltivatori diretti di età compresa fra i 18 e i 40 anni;

     b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (norme sui contratti agrari) delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 97/1994;

     c) cooperative agricole con sede e attività in Comuni montani i cui soci siano costituiti, per almeno il 40 per cento, da giovani di età compresa fra i 18 e i 40 anni e residenti in Comuni montani.

 

     Art. 12. (Contributi per investimenti in agricoltura).

     1. Allo scopo di migliorare i servizi per le aziende agricole, le Comunità montane possono concedere contributi fino al 90 per cento per investimenti, riguardanti una pluralità di aziende agricole, per l'approvvigionamento idrico a fini irrigui e potabili, per la viabilità rurale e per la elettrificazione rurale.

     2. Beneficiari delle provvidenze sono in ordine di preferenza:

     a) coltivatori diretti singoli o associati;

     b) imprenditori agricoli a titolo principale o parziale come definiti dall'articolo 5 del reg. (CEE) n. 2328/91;

     c) cooperative agricole composte prevalentemente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale;

     d) cooperative agricole;

     e) consorzi di miglioramento fondiario;

     f) imprenditori agricoli anche non a titolo principale.

 

     Art. 13. [11]

     (Omissis).

 

     Art. 14. (Azioni a tutela dell'artigianato e dei mestieri tradizionali delle zone montane).

     1. La Regione, unitamente alla individuazione delle attività artistiche o tradizionali in situazione di rischio di estinzione ai sensi della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria) e successive modificazioni, individua i settori artigianali ed i mestieri tradizionali che possono essere classificati come "autentici" della montagna ligure e stabilisce le azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione degli stessi.

 

     Art. 15. (Trasporti pubblici e scolastici).

     1. Nei Comuni montani con meno di 5000 abitanti e nelle località abitate con meno di 500 abitanti comprese negli altri Comuni montani aventi più di 5000 abitanti, individuate dalla Regione, le Comunità montane, su delega dei Comuni, possono organizzare e gestire il trasporto di persone e merci utilizzando i mezzi autorizzati al servizio pubblico comunque disponibili sul territorio e perseguendo l'integrazione con i servizi di linea già funzionanti, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione.

     2. L'organizzazione e la gestione del servizio di cui al comma 1 è disciplinata dalla Comunità montana con apposito regolamento approvato dal Consiglio generale.

     3. La Regione concede i contributi di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 23 (norme in materia di assistenza scolastica e promozione del diritto allo studio) direttamente alle Comunità montane qualora le stesse siano delegate dai Comuni alla gestione del servizio di trasporto scolastico.

     4. La Regione concede altresì direttamente alle Comunità montane, nei casi in cui al comma 3, i contributi per l'esercizio dell'attività di cui agli articoli 2 comma 1 lettera a) e 21 della legge regionale 23/1980 in presenza di particolari esigenze connesse al servizio di trasporto scolastico.

 

     Art. 16. (Organizzazione dei servizi scolastici).

     1. Al fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale offerta di scuola materna e dell'obbligo, nonché di opportunità formative, superiori e professionali, la Regione, in attuazione dell'articolo 20 della legge 97/1994, promuove appositi accordi di programma tra la competente Amministrazione scolastica e gli Enti locali interessati.

     2. Gli accordi di cui al comma 1 perseguono un'efficiente ed efficace offerta di sedi, di trasporti e di altri servizi per l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e sono attuati d'intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli Enti locali competenti, anche attraverso la costituzione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 21 della legge 97/1994.

     3. Le Comunità montane, per dare impulso alla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, promuovono il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte adeguate alle specifiche realtà territoriali e sociali delle aree interessate.

 

     Art. 17. (Sportello del cittadino e informatizzazione).

     1. Al fine di ovviare agli svantaggi e alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le Comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico, ai sensi dell'articolo 24 della legge 97/1994, in collaborazione con Regione, Province, Comuni e Amministrazioni periferiche della Pubblica Amministrazione.

     2. La Regione, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, emana direttive per la progettazione del suddetto sistema informatico.

 

     Art. 18. (Interventi storico culturali).

     1. La Giunta regionale in collaborazione con le Province, le Comunità montane e gli Enti Parco promuove e favorisce la conservazione e la conoscenza del patrimonio culturale della montagna ligure, indicandone i diversi livelli di protezione e di valorizzazione ed adottando altresì ogni opportuna iniziativa volta alla valorizzazione di tali beni, ivi comprese adeguate iniziative per lo studio e la conoscenza dei luoghi interessati.

     2. Le attività di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle proprie della documentazione e della conservazione dei beni materiali, vengono realizzate secondo le indicazioni dei competenti organi statali e regionali.

     3. Le Comunità montane, nell'ambito della propria programmazione e in raccordo con le leggi specifiche di settore, promuovono altresì:

     a) l'attività di musei e mostre permanenti di cultura popolare e contadina volti a preservare le testimonianze sulla vita e sul lavoro delle comunità locali delle epoche passate;

     b) le manifestazioni più significative delle tradizioni e del folclore locali tramandate da associazioni o gruppi ufficialmente costituiti e riconosciuti dalla Comunità montana in cui operano.

 

     Art. 19. (Servizi sociali).

     1. Le Comunità montane sono individuate ai sensi dell'articolo 11 della legge 97/1994 quali enti locali cui possono essere attribuite le funzioni comunali associate in materia di servizi sociali nonché la gestione dei servizi stessi.

     2. Le Comunità montane, in particolare al fine di corrispondere ai bisogni della popolazione insediata nei Comuni montani, promuovono la realizzazione dei servizi e delle strutture sociali per le persone anziane, nonché la realizzazione di strutture sociali di formazione e di orientamento per le persone giovani.

     3. Per le finalità indicate dal comma 2 si osservano le disposizioni di cui alla normativa regionale vigente in materia di riordino dei servizi sociali.

 

     Art. 20. (Individuazione dei centri abitati ai fini fiscali).

     1. La Giunta regionale provvede ad individuare i centri abitati aventi meno di 500 abitanti residenti e compresi nei Comuni montani con più di 1.000 abitanti residenti, ai fini della applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 97/1994.

     2. La deliberazione di cui al comma 1 è aggiornata annualmente.

 

     Art. 21. (Comitato regionale permanente per la montagna). [12]

     (Omissis)

 

     Art. 22. (Progetti pilota di carattere regionale). [13]

     (Omissis)

 

     Art. 23. (Relazione annuale sulle politiche per la montagna).

     1. Ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sull'andamento delle politiche per la montagna. Tale relazione tiene conto degli indirizzi assunti e degli interventi effettuati, fornendo altresì dati circa l'utilizzo dei fondi di cui alla presente legge, fornendo notizie circa l'attività e la capacità delle Comunità montane, riferendo anche sugli interventi dei progetti pilota nonché circa le altre attività regionali connesse all'attuazione della presente legge. A tal fine la Giunta regionale utilizza, fra l'altro, gli elementi di valutazione contenuti nella relazione prevista dall'articolo 4 comma 3.

 

     Art. 24. (Limiti nel cumulo dei contributi).

     1. I contributi che possono essere concessi in applicazione delle disposizioni della presente legge, unitamente a quelli che possono essere concessi per analoghe finalità in base a disposizioni comunitarie, statali e regionali, tra loro cumulati, non possono superare le percentuali massime di contributo previste dalle disposizioni stesse.

 

     Art. 25. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 26. (Norma transitoria). [14]

     1. Gli effetti degli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 22 decorreranno dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo.

 

     Art. 27. (Norme di prima applicazione).

     1. In sede di prima applicazione gli effetti del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, di cui all'articolo 24 della legge regionale 20/1996, decorrono dal giorno successivo alla sua approvazione da parte della Provincia ai sensi dell'articolo 26 della legge stessa.

     2. In sede di prima applicazione il Programma annuale operativo, di cui all'articolo 28 della legge regionale 20/1996, viene trasmesso dalle Comunità montane alle Province unitamente al Piano pluriennale di sviluppo socio-economico per l'approvazione contestuale ed è relativo al primo anno di validità del Piano pluriennale.

 

 

 

                     TABELLA "A" (ARTICOLO 5)

 

    SUDDIVISIONE TERRITORI MONTANI SU BASE COMUNALE IN CLASSI

 

                       Provincia di Imperia

 

Comunità montana "Intemelia"

 

classe I      Pigna, Rocchetta Nervina, Castelvittorio, Baiardo

classe II     Olivetta San Michele

classe III    Dolceacqua, Perinaldo, Apricale, Airole, Isolabona

classe IV     Ventimiglia, Seborga

 

Comunità montana "Argentina-Armea"

 

classe I      Molini di Triora, Triora, Carpasio

classe II     Ceriana, Badalucco, Montalto Ligure

classe IV     Taggia, Castellaro, Pompeiana, Terzorio

 

Comunità montana "dell'Olivo"

 

classe I      Cesio, Prelà, Aurigo

classe II     Dolcedo, Caravonica, Villa Faraldi, Chiusanico,

               Pietrabruna, Diano Arentino, Lucinasco, Borgomaro,

               Vasia

classe III    Pontedassio, Chiusavecchia, Diano San Pietro

 

Comunità montana "Valle Arroscia"

 

classe I      Borghetto d'Arroscia, Pornassio, Montegrosso Pian

               Latte, Armo, Mendatica, Rezzo, Cosio d'Arroscia

classe II     Ranzo, Aquila d'Arroscia, Vessalico

classe III    Pieve di Teco

 

                       Provincia di Savona

 

Comunità montana "Ingauna"

 

classe I      Castelbianco, Onzo, Erli, Castelvecchio di Rocca

               Barbena, Nasino

classe II     Zuccarello, Stellanello, Vendone, Testico

classe III    Arnasco, Casanova Lerrone

classe IV     Albenga, Laigueglia, Alassio, Ceriale, Andora,

               Villanova d'Albenga, Cisano sul Neva, Ortovero,

               Garlenda

 

Comunità montana "Pollupice"

 

classe II     Giustenice, Calice Ligure, Rialto

classe III    Boissano, Vezzi Portio, Orco Feglino, Toirano,

               Magliolo, Balestrino

classe IV     Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Pietra

               Ligure, Spotorno, Loano, Noli, Tovo San Giacomo,

               Finale Ligure

 

Comunità montana "del Giovo"

 

classe I      Sassello

classe II     Mioglia, Pontinvrea, Urbe, Giusvalla

classe III    Quiliano, Varazze, Stella

classe IV     Celle Ligure, Vado Ligure, Albisola Superiore

 

Comunità montana "Alta Val Bormida"

 

classe I      Massimino, Bormida, Bardineto, Osiglia

classe II     Plodio, Mallare, Pallare, Piana Crixia, Calizzano,

               Murialdo, Roccavignale

classe III    Millesimo, Dego, Cengio, Cosseria, Altare, Cairo

               Montenotte

classe IV     Carcare

 

                       Provincia di Genova

 

Comunità montana "Argentea"

 

classe III    Arenzano, Cogoleto, Mele

 

Comunità montana "Valle Stura"

 

classe I      Tiglieto

classe II     Masone

classe III    Campoligure, Rossiglione

 

Comunità montana "Alta Val Polcevera"

 

classe III    Serra Riccò, Sant'Olcese, Mignanego, Campomorone,

               Ceranesi

 

Comunità montana "Alta Valle Scrivia"

 

classe I      Valbrevenna, Vobbia

classe II     Davagna, Montoggio, Crocefieschi, Isola del Cantone

classe III    Busalla, Savignone, Ronco Scrivia

classe IV     Casella

 

Comunità montana "Alta Val Trebbia"

 

classe I      Rovegno, Montebruno, Fascia, Propata, Rondanina,

               Gorreto

classe II     Torriglia, Fontanigorda

 

Comunità montana "Fontanabuona"

 

classe I      Lorsica

classe II     San Colombano Certenoli, Coreglia Ligure, Lumarzo,

               Orero, Favale di Malvaro, Neirone

classe III    Avegno, Cicagna, Bargagli, Moconesi, Tribogna

classe IV     Carasco, Cogomo, Uscio

 

Comunità montana "Valli Aveto-Graveglia-Sturla"

 

classe I      Borzonasca, Rezzoaglio, Santo Stefano d'Aveto

classe II     Nè, Mezzanego

 

Comunità montana "Val Petronio"

 

classe II     Castiglione Chiavarese

classe III    Casarza Ligure, Moneglia

classe IV     Sestri Levante

 

                      Provincia di La Spezia

 

Comunità montana "Alta Val di Vara"

 

classe I      Zignago, Varese Ligure, Maissana

classe II     Carrodano, Sesta Godano, Carro, Rocchetta Vara

 

Comunità montana "Riviera Spezzina"

 

classe II     Monterosso al Mare, Deiva Marina, Riomaggiore,

               Bonassola, Vernazza, Framura

classe III    Levanto

 

Comunità montana "Media e Bassa Val di Vara"

 

classe II     Pignone, Borghetto Vara, Calice al Cornoviglio

classe III    Beverino, Riccò del Golfo

classe IV     Bolano, Follo, Brugnato

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 64 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24.

[2] Comma così modificato dall'art. 64 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24.

[3] Comma così modificato dall'art. 64 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24.

[4] Comma così modificato dall'art. 64 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24.

[5] Comma così modificato dall'art. 64 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24.

[6] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24.

[7] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 9 giugno 2003, n. 16.

[8] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 9 giugno 2003, n. 16.

[9] Comma così modificato dall'art. 64 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1999, n. 46.

[11] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1999, n. 46.

[12] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24.

[13] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24.

[14] La Commissione europea si è espressa positivamente sugli articoli 6, 8, 9, 11, 12 e 22 (B.U. 3 settembre 1997, n. 15 - Parte I). Per gli articoli 10 e 13, che rimanevano conseguentemente sospesi è intervenuta la L.R. 27 dicembre 1999, n. 46 (Vedi nota 1 e 2).