§ 4.8.9 - L.R. 23 ottobre 1996, n. 46.
Norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche alla Legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.8 difesa del suolo
Data:23/10/1996
Numero:46


Sommario
Art. 1. - 7.  [2]
Art. 8.  (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 9/1993).
Art. 9.  (Modifica dell'art. 6 della legge regionale 9/1993).
Art. 10.  (Modifica dell'art. 8 della legge regionale 9/1993).
Art. 11.  (Modifica dell'art. 9 della legge regionale 9/1993).
Art. 12.  (Modifica dell'art. 10 della legge regionale 9/1993).
Art. 13.  (Abrogazione dell'art. 11 della legge regionale 9/1993).
Art. 22.  (Abrogazione dell'art. 29 della legge regionale 9/1993).
Art. 23.  (Abrogazione parziale degli articoli 35 e 39 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 22).
Art. 24.  (Disposizione transitoria).
Art. 25.  (Norma finanziaria).
Art. 26.  (Urgenza).


§ 4.8.9 - L.R. 23 ottobre 1996, n. 46.

Norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche alla Legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989, n. 183). Modifiche alla Legge regionale 16 aprile 1984, n. 22 (Legge forestale regionale).

(B.U. 13 novembre 1996, n. 21).

 

TITOLO I [1]

FINANZIAMENTI REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

 

Art. 1. - 7. [2]

     (Omissis)

TITOLO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1993, N. 9 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE, 1993 N. 18 E DALLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 1994 N. 56. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1984 N. 22 (LEGGE FORESTALE REGIONALE)

 

     Art. 8. (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 9/1993).

     (Omissis) [3]

 

     Art. 9. (Modifica dell'art. 6 della legge regionale 9/1993).

     (Omissis) [4]

 

     Art. 10. (Modifica dell'art. 8 della legge regionale 9/1993).

     1. (Omissis) [5]

     2. La lettera l) del comma 2 dell'articolo 8 è abrogata.

 

     Art. 11. (Modifica dell'art. 9 della legge regionale 9/1993).

     1. - 4. (Omissis) [6]

     5. Il comma 9 dell'art. 9 è abrogato.

 

     Art. 12. (Modifica dell'art. 10 della legge regionale 9/1993).

     (Omissis) [7]

 

     Art. 13. (Abrogazione dell'art. 11 della legge regionale 9/1993).

     1. L'articolo 11 della legge regionale 9/1993 è abrogato.

 

     Artt. 14. - 21.

     (Omissis) [8]

 

     Art. 22. (Abrogazione dell'art. 29 della legge regionale 9/1993).

     1. L'articolo 29 della legge regionale 9/1993 è abrogato.

 

     Art. 23. (Abrogazione parziale degli articoli 35 e 39 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 22).

     1. Sono abrogati il comma 6 dell'art. 35 ed i commi 1 e 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 22 del 1984.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 24. (Disposizione transitoria).

     1. Relativamente all'anno 1996, la Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale di cui all'articolo 4, sentite le province, l'Anci, l'Uncem, l'Autorità di bacino del Magra ed i Consorzi interregionali per le opere di terza categoria del Vara e del Magra e tenuto conto dei criteri di priorità di cui all'articolo 2 comma 5. La Regione assegna i finanziamenti ai sensi dell'articolo 5.

     2. Il piano comprende anche gli interventi per la riparazione dei danni segnalati dagli enti locali a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo settembre 1995 - febbraio 1996.

     3. Le somme sono erogate ad integrazione dei bilanci degli enti attuatori in relazione alle loro competenze. Gli enti rendicontano le spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

     4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, al fine di consentire alle province la definizione delle procedure espropriative di cui all'articolo 25, comma 2 bis della legge regionale 9/1993, aggiunto dalla presente legge, provvede alla consegna degli archivi e delle pratiche in corso nello stato procedurale in cui si trovano.

 

     Art. 25. (Norma finanziaria).

     (Omissis)

 

     Art. 26. (Urgenza).

     (Omissis)

 

 


[1] Il Titolo I, artt. 1 - 7, è stato abrogato dall'art. 47 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[2] Il Titolo I, artt. 1 - 7, è stato abrogato dall'art. 47 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[3] L'art. 4 della L.R. 9/1993 è oggi abrogato.

[4] L'art. 6 della L.R. 9/1993 è oggi abrogato.

[5] Sostituisce il comma 1 dell'art. 8 della L.R. 9/1993, oggi abrogato.

[6] Modificano ed integrano la L.R. 28 gennaio 1993, n. 9.

[7] L'art. 10 della L.R. 9/1993 è oggi abrogato.

[8] Modificano ed integrano la L.R. 28 gennaio 1993, n. 9.