§ 3.5.23 - L.R. 12 agosto 2011, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva n. 2006/123/CE del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 commercio
Data:12/08/2011
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell’articolo 4 bis nella legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 2.  (Modifica all’articolo 7 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 5.  (Modifica all’articolo 11 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 6.  (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 7.  (Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 9.  (Sostituzione dell’articolo 18 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 10.  (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 12.  (Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 13.  (Modifica all’articolo 22 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 14.  (Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 15.  (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 16.  (Modifiche all’articolo 29 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 17.  (Modifiche all’articolo 30 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 18.  (Modifiche all’articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 19.  (Modifica all’articolo 34 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 20.  (Modifica dell’articolo 36 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 21.  (Inserimento dell’articolo 36 bis nella l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 22.  (Modifica all’articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 23.  (Modifiche all’articolo 56 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 24.  (Modifica all’articolo 60 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 25.  (Modifiche all’articolo 67 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 26.  (Modifiche all’articolo 73 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 27.  (Modifica all’articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 28.  (Modifica all’articolo 87 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 29.  (Modifica all’articolo 92 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 30.  (Modifica all’articolo 94 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 31.  (Modifica all’articolo 96 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 32.  (Modifica all’articolo 98 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 33.  (Modifica all’articolo 103 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 34.  (Modifica all’articolo 104 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 35.  (Modifiche all’articolo 105 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 36.  (Modifiche all’articolo 106 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 37.  (Modifica all’articolo 107 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 38.  (Modifiche all’articolo 111 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 39.  (Modifica all’articolo 113 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 40.  (Inserimento dell’articolo 116 bis nella l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 41.  (Modifica all’articolo 126 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 42.  (Modifica all’articolo 131 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 43.  (Modifiche all’articolo 132 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 44.  (Modifiche all’articolo 133 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 45.  (Modifiche all’articolo 135 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 46.  (Modifica all’articolo 137 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 47.  (Modifiche all’articolo 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 48.  (Modifica all’articolo 146 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 49.  (Sostituzione dell’articolo 151 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 50.  (Disposizioni transitorie di regolarizzazione di Grandi Strutture di Vendita - Centri Commerciali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed [...]
Art. 51.  (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche)
Art. 52.  (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio in sede fissa)
Art. 52 bis.  (Disposizioni transitorie in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive)


§ 3.5.23 - L.R. 12 agosto 2011, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno

(B.U. 17 agosto 2011, n. 16)

 

Art. 1. (Inserimento dell’articolo 4 bis nella legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [1].

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 7 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [2].

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [3].

     2. (Omissis) [4].

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [5].

     2. (Omissis) [6].

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 11 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [7].

 

     Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [8].

 

     Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [9].

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [10].

     2. (Omissis) [11].

     3. (Omissis) [12].

 

     Art. 9. (Sostituzione dell’articolo 18 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [13].

 

     Art. 10. (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [14].

     2. (Omissis) [15].

     3. (Omissis) [16].

     4. (Omissis) [17].

     5. (Omissis) [18].

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [19].

     2. (Omissis) [20].

     3. (Omissis) [21].

     4. (Omissis) [22].

     5. (Omissis) [23].

 

     Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [24].

 

     Art. 13. (Modifica all’articolo 22 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [25].

 

     Art. 14. (Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [26].

 

     Art. 15. (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [27].

     2. (Omissis) [28].

 

     Art. 16. (Modifiche all’articolo 29 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [29].

     2. Il comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

 

     Art. 17. (Modifiche all’articolo 30 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: “decennale” è soppressa.

     2. (Omissis) [30].

     3. (Omissis) [31].

     4. Il comma 5 dell’articolo 30 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

 

     Art. 18. (Modifiche all’articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [32].

     2. (Omissis) [33].

     3. (Omissis) [34].

     4. (Omissis) [35].

     4 bis. (Omissis) [36].

     5. (Omissis) [37].

 

     Art. 19. (Modifica all’articolo 34 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [38].

 

     Art. 20. (Modifica dell’articolo 36 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [39].

 

     Art. 21. (Inserimento dell’articolo 36 bis nella l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [40].

 

     Art. 22. (Modifica all’articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [41].

 

     Art. 23. (Modifiche all’articolo 56 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [42].

     2. (Omissis) [43].

 

     Art. 24. (Modifica all’articolo 60 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [44].

 

     Art. 25. (Modifiche all’articolo 67 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “con il limite minimo di superficie pari a mq. 1.000” sono soppresse.

 

     Art. 26. (Modifiche all’articolo 73 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [45].

     2. (Omissis) [46].

 

     Art. 27. (Modifica all’articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [47].

 

     Art. 28. (Modifica all’articolo 87 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [48].

 

     Art. 29. (Modifica all’articolo 92 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [49].

 

     Art. 30. (Modifica all’articolo 94 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [50].

 

     Art. 31. (Modifica all’articolo 96 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [51].

 

     Art. 32. (Modifica all’articolo 98 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [52].

 

     Art. 33. (Modifica all’articolo 103 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [53].

 

     Art. 34. (Modifica all’articolo 104 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [54].

 

     Art. 35. (Modifiche all’articolo 105 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [55].

     2. (Omissis) [56].

 

     Art. 36. (Modifiche all’articolo 106 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [57].

     2. (Omissis) [58].

 

     Art. 37. (Modifica all’articolo 107 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [59].

 

     Art. 38. (Modifiche all’articolo 111 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [60].

     2. Al comma 2 bis dell’articolo 111 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “, entro il 15 novembre,” sono soppresse.

 

     Art. 39. (Modifica all’articolo 113 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [61].

 

     Art. 40. (Inserimento dell’articolo 116 bis nella l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni) [62]

     1. (Omissis).

 

     Art. 41. (Modifica all’articolo 126 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [63].

 

     Art. 42. (Modifica all’articolo 131 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [64].

 

     Art. 43. (Modifiche all’articolo 132 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [65].

     2. (Omissis) [66].

     3. (Omissis) [67].

 

     Art. 44. (Modifiche all’articolo 133 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [68].

     2. (Omissis) [69].

 

     Art. 45. (Modifiche all’articolo 135 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [70].

     2. (Omissis) [71].

 

     Art. 46. (Modifica all’articolo 137 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [72].

 

     Art. 47. (Modifiche all’articolo 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [73].

 

     Art. 48. (Modifica all’articolo 146 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 146 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è soppressa.

 

     Art. 49. (Sostituzione dell’articolo 151 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [74].

 

     Art. 50. (Disposizioni transitorie di regolarizzazione di Grandi Strutture di Vendita - Centri Commerciali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni) [75]

     1. Le Grandi Strutture di Vendita - Centri Commerciali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, realizzate in difformità alla previgente programmazione commerciale ed urbanistica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 1999, n. 29 (Determinazione degli indirizzi e dei criteri commerciali e di urbanistica-commerciale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e successive modificazioni e integrazioni, possono essere regolarizzate qualora attualmente conformi alla vigente programmazione commerciale ed urbanistica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 18 (Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Testo unico in materia di commercio. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1) e successive modificazioni e integrazioni a condizione che le Grandi Strutture di Vendita - Centri Commerciali rientrino nell’ambito di un intervento avente complessivamente rilevante interesse pubblico dichiarato dal Comune competente per territorio.

     2. Le domande di regolarizzazione devono essere presentate al Comune competente per territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 come modificati dalla stessa, a seconda del procedimento autorizzativo necessario.

 

     Art. 51. (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche) [76]

     1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora adottati i criteri di cui all’articolo 30, comma 4, della l.r. 1/2007 come modificato dalla presente legge, al fine di garantire l’operatività degli esercenti del commercio su area pubblica, continuano ad applicarsi i criteri regionali previgenti [77].

     2. Per i primi dodici mesi di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 36 bis della l.r. 1/2007 decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori del commercio su aree pubbliche possono presentare, in sostituzione del DURC, l’estratto contributivo previsto dalla vigente normativa.

     3. L’obbligo della acquisizione del DURC di cui all’articolo 36 bis della l.r. 1/2007 si applica anche agli operatori del commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto il rilascio o la reintestazione dell’autorizzazione precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 52. (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio in sede fissa) [78]

     1. Dopo l’entrata in vigore della nuova programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono fatti salvi i procedimenti di SCIA di cui all’articolo 18 della l.r. 1/2007 come sostituito dalla presente legge e i procedimenti di autorizzazione commerciale per i quali si sono già svolte, prima della data di entrata in vigore della presente legge, le Conferenze di servizi in sede referente ai sensi degli articoli 19, 20, 21, 22 e dell’articolo 18 della l.r. 9/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 58 e 59 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni, sempre che tali procedimenti fossero assentibili sotto il profilo commerciale ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 18 (Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del testo unico in materia di commercio. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 52 bis. (Disposizioni transitorie in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive) [79]

     1. Nelle more dell’approvazione della normativa regionale di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ai procedimenti disciplinati dalla l.r. 1/2007, come modificata dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti in materia di Sportello Unico.


[1] Inserisce l'art. 4 bis nella L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[2] Modifica il comma 1 dell’art. 7 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[3] Modifica il comma 5 dell’art. 9 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[4] Sostituisce il comma 6 dell’art. 9 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[5] Modifica la lettera b) del comma 2 dell’art. 10 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[6] Modifica la lettera c) del comma 2 dell’art. 10 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[7] Modifica il comma 3 dell’art. 11 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[8] Sostituisce l'art. 12 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[9] Sostituisce l'art. 13 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[10] Modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 14 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[11] Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell’art. 14 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[12] Aggiunge la lettera e bis) al comma 1 dell’art. 14 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[13] Sostituisce l'art. 18 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[14] Modifica il comma 2 dell’art. 19 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[15] Modifica la lettera b) del comma 2 dell’art. 19 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[16] Modifica il comma 3 dell’art. 19 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[17] Modifica il comma 4 dell’art. 19 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[18] Modifica il comma 5 dell’art. 19 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[19] Modifica il comma 2 dell’art. 20 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[20] Modifica la lettera b) del comma 2 dell’art. 20 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[21] Modifica il comma 3 dell’art. 20 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[22] Modifica il comma 5 dell’art. 20 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[23] Modifica il comma 6 dell’art. 20 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[24] Sostituisce l'art. 21 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[25] Modifica il comma 1 dell’art. 22 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[26] Sostituisce l'art. 24 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[27] Comma sostituito dall'art. 19 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38. Sostituisce il comma 2 dell’art. 28 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[28] Sostituisce il comma 4 dell’art. 28 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[29] Modifica il comma 1 dell’art. 29 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[30] Sostituisce la lettera a) del comma 2 dell’art. 30 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[31] Sostituisce il comma 4 dell’art. 30 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[32] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 32 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[33] Modifica il comma 2 ter dell'art. 32 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[34] Modifica il comma 2 quater dell'art. 32 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[35] Modifica il comma 2 quinquies dell'art. 32 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[36] Comma già inserito dall'art. 19 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38, articolo oggetto di rettifica con Avviso pubblicato nel B.U. 14 novembre 2012, n. 19.

[37] Modifica il comma 2 sexies dell'art. 32 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[38] Modifica il comma 2 dell’art. 34 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[39] Sostituisce la lettera f) del comma 1 dell’art. 36 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[40] Inserisce l'art. 36 bis nella L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[41] Inserisce il comma 3 bis nell'art. 38 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[42] Sostituisce la rubrica dell'art. 56 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[43] Modifica il comma 1 dell'art. 56 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[44] Modifica il comma 2 dell'art. 60 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[45] Modifica il comma 2 dell'art. 73 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[46] Modifica il comma 3 dell'art. 73 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[47] Modifica il comma 1 dell'art. 80 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[48] Sostituisce il comma 7 dell'art. 87 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[49] Modifica la lettera d) del comma 3 dell’art. 92 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[50] Modifica la lettera d) del comma 2 dell’art. 94 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[51] Modifica la lettera c) del comma 2 dell’art. 96 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[52] Modifica il comma 5 dell’art. 98 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[53] Modifica il comma 1 dell’art. 103 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[54] Modifica il comma 1 dell’art. 104 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[55] Modifica il comma 2 dell’art. 105 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[56] Inserisce il comma 3 bis nell’art. 105 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[57] Modifica il comma 1 dell’art. 106 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[58] Modifica il comma 6 dell’art. 106 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[59] Modifica il comma 2 dell’art. 107 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[60] Modifica il comma 2 dell’art. 111 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[61] Modifica il comma 2 dell’art. 113 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[62] Articolo sostituito dall'art. 19 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38. Inserisce l'art. 116 bis nella L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[63] Modifica il comma 1 dell’art. 126 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[64] Modifica il comma 1 dell’art. 131 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[65] Modifica il comma 2 dell’art. 132 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[66] Modifica il comma 4 dell’art. 132 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[67] Modifica il comma 5 dell’art. 132 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[68] Modifica il comma 1 dell’art. 133 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[69] Modifica il comma 2 dell’art. 133 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[70] Modifica il comma 1 dell’art. 135 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[71] Modifica il comma 2 dell’art. 135 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[72] Modifica il comma 1 dell’art. 137 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[73] Aggiunge i commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies all'art. 143 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[74] Sostituisce l'art. 151 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[75] Vedi l'art. 17 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[76] Vedi gli artt. 30 e 36 bis della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[77] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2013, n. 245, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[78] Vedi l'art. 18 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[79] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 ottobre 2011, n. 26.