§ 40.5.92 - Deliberazione 2 febbraio 2007, n. 18.
Modifica dell'allegato A alla deliberazione n. 234/02 e dell'allegato A alla deliberazione n. 111/04.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.5 risparmio energetico
Data:02/02/2007
Numero:18

§ 40.5.92 - Deliberazione 2 febbraio 2007, n. 18.

Modifica dell'allegato A alla deliberazione n. 234/02 e dell'allegato A alla deliberazione n. 111/04.

(G.U. 26 marzo 2007, n. 71 - S.O. n. 84)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 2 febbraio 2007;

     Visti:

     la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;

     il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

     il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

     i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

     il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;

     il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;

     la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 11 luglio 2001, n. 156/01;

     la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;

     la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2002, n. 234/02 (di seguito: deliberazione n. 234/02);

     la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03, come modificata dalla deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04 (di seguito: Linee guida);

     la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 (di seguito: deliberazione n. 111/04);

     la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04).

     Considerato che:

     il meccanismo introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e disciplinato dalla regolazione attuativa emanata dall'Autorità è orientato a promuovere il conseguimento di risparmi energetici reali e verificabili e dei connessi benefici collettivi di natura economica, ambientale e di sistema;

     la deliberazione n. 219/04, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede un contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico dai decreti stessi;

     il contributo tariffario di cui al precedente alinea viene erogato per ogni titolo di efficienza energetica di tipo I e di tipo II consegnato dai distributori obbligati, inclusi quelli eventualmente acquistati nel mercato organizzato di cui all'art. 10, comma 3 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 o secondo le modalità di contrattazione previste al comma 5 del medesimo articolo;

     ai sensi dell'art. 4, comma 7, delle Linee guida è facoltà dell'Autorità fissare nell'ambito delle schede tecniche di valutazione standardizzata dei coefficienti correttivi;

     in particolare, l'art. 4, comma 6, lettera b), delle Linee guida disciplina il coefficiente correttivo b, che tiene conto dei minori risparmi di energia primaria conseguibili in caso di progetti che prevedono l'utilizzo di buoni acquisto;

     l'Autorità ha previsto l'applicazione del coefficiente correttivo b di cui al precedente alinea nella scheda tecnica n. 1, riportata nell'allegato A alla deliberazione n. 234/02, e nelle schede tecniche n. 13a e n. 14, riportate nell'allegato A alla deliberazione n. 111/04;

     nelle schede tecniche di cui al precedente alinea il coefficiente b prevede che nel caso di realizzazione dell'intervento tramite invio di buoni acquisto agli utenti, i titolari di progetto possano rendicontare i risparmi energetici conseguiti nella misura ridotta del 50% rispetto al valore del risparmio specifico lordo riconosciuto dalla scheda tecnica per singola unità fisica di riferimento;

     l'analisi dei progetti ricevuti dall'Autorità nel corso dei primi due anni di attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, nonchè le numerose e crescenti segnalazioni provenienti da consumatori finali, Associazioni di consumatori e soggetti titolari di progetto evidenziano:

     una significativa e crescente sovrapposizione geografica dei progetti, soprattutto nel centro e in alcune regioni del sud d'Italia, talchè il medesimo consumatore riceve spesso più buoni da diversi soggetti, riducendosi in tal modo la probabilità di utilizzo del complesso dei buoni ricevuti;

     che, laddove è previsto il riscatto del buono tramite ritiro delle unità fisiche di riferimento presso un punto di distribuzione, il numero di tali punti risulta spesso inadeguato rispetto al volume di buoni distribuiti e all'ampiezza del territorio interessato dal progetto, riducendo la probabilità di un ritorno significativo dell'iniziativa;

     l'esaurimento della disponibilità di apparecchi e la conseguente impossibilità per i consumatori di riscattare il buono se non con tentativi successivi, con conseguente riduzione della probabilità che questo avvenga;

     a seguito di tali analisi e segnalazioni, gli uffici dell'Autorità hanno condotto una ulteriore indagine sui principali progetti ricevuti che prevedono la distribuzione di buoni acquisto ai consumatori finali, richiedendo a quattordicii soggetti titolari di progetto informazioni relative al «tasso di utilizzo» dei buoni acquisto distribuiti;

     in particolare, sono state assunte le informazioni relative al numero di buoni distribuiti, al numero di apparecchi ritirati e al conseguente tasso di utilizzo per singolo buono;

     dall'indagine di cui al precedente alinea emerge che il tasso medio di riscatto dei buoni è inferiore al 5%;

     l'esame dei risultati delle sessioni di contrattazione nel mercato organizzato dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 evidenzia una costante e significativa riduzione del loro valore di mercato, tale da ridurre sensibilmente il contributo del meccanismo disegnato dai decreti alla remuneratività degli investimenti in interventi di miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia e, di conseguenza, l'efficacia del meccanismo nel perseguire i benefici economici, ambientali e di sistema richiamati più sopra;

     Ritenuto che:

     il coefficiente b introdotto dall'Autorità nella scheda tecnica n. 1, riportata nell'allegato A alla deliberazione n. 234/02, e nelle schede tecniche n. 13a e n. 14, riportate nell'allegato A alla deliberazione n. 111/04, utilizzando la facoltà prevista dall'art. 4, comma 7, delle Linee guida, risulta inadeguato al conseguimento degli obiettivi fissati dalla vigente normativa in materia di promozione dell'efficienza energetica negli usi finali;

     sia necessario e urgente modificare la modalità di rendiconto dei risparmi energetici conseguiti nella misura ridotta del 50% rispetto al valore del risparmio specifico lordo riconosciuto dalla scheda tecnica per singola unità fisica di riferimento, prevista per la realizzazione dell'intervento tramite invio di buoni acquisto agli utenti;

     pertanto, sia necessario e urgente eliminare dalla scheda tecnica n. 1 riportata nell'allegato A alla deliberazione n. 234/02, e dalle schede tecniche n. 13a e n. 14, riportate nell'allegato A alla deliberazione n. 111/04, il coefficiente correttivo b ivi previsto;

     l'eliminazione del coefficiente b, così come contenuto nelle schede tecniche richiamate nel precedente alinea, non costituisce aggiornamento delle stesse ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 8, delle Linee guida, poichè è conseguente alla valutazione di inadeguatezza della disposizione rispetto al conseguimento degli obiettivi fissati dalla vigente normativa in materia di promozione dell'efficienza energetica negli usi finali e non è correlata ad eventuali evoluzioni normative, tecnologiche e del mercato;

     l'entrata in vigore del presente provvedimento abbia effetto per tutte le richieste di verifica e certificazione presentate all'Autorità dopo la data di sua prima pubblicazione;

     in seguito all'eliminazione del coefficiente b dalle schede tecniche oggetto del presente provvedimento, resta salva la possibilità per i soggetti titolari di progetto di richiedere all'Autorità la verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguibili, ai sensi delle medesime schede, per singola unità fisica di riferimento;

 

     Delibera:

 

     1. di eliminare dalla scheda tecnica n. 1, riportata nell'allegato A alla deliberazione n. 234/02, e dalle schede tecniche n. 13a e n. 14, riportate nell'allegato A alla deliberazione n. 111/04, le seguenti parole: «Nel caso di realizzazione dell'intervento tramite invio di buoni di acquisto agli utenti il valore del risparmio specifico lordo per singola unità fisica di riferimento viene ridotto del 50% (coefficiente correttivo b)»;

     2. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la scheda tecnica n. 1, riportata nell'allegato A alla deliberazione n. 234/02, e le schede tecniche n. 13a e n. 14, riportate nell'allegato A alla deliberazione n. 111/04, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con il presente provvedimento;

     3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinchè entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione con effetto per tutte le richieste di verifica e certificazione presentate all'Autorità dopo tale data.