§ 1.6.4 - L.R. 19 febbraio 1972, n. 2.
Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.6 finanze e patrimonio
Data:19/02/1972
Numero:2


Sommario
Art. 1.      E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1972, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati [...]
Art. 2.      L'imposta è dovuta dal concessionario contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa per conto della Regione dagli Uffici competenti alla riscossione del [...]
Art. 3.      L'Ufficio competente alla riscossione del canone comunica al concessionario, la liquidazione dell'imposta con le istruzioni relative alle modalità del versamento.
Art. 4.      I proventi dell'imposta sono versati presso la Tesoreria della Regione Liguria.
Art. 4 bis. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.      Il diritto alla riscossione dell'imposta si prescrive con il decorso di cinque anni. Il diritto alla ripetizione dell'imposta si prescrive in tre anni.
Art. 15. 
Art. 16.      (Omissis)


§ 1.6.4 - L.R. 19 febbraio 1972, n. 2.

Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile.

(B.U. 21 febbraio 1972, n. 5).

 

Art. 1.

     E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1972, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione Liguria.

     Sono escluse dall'imposta regionale le concessioni per le derivazioni di acque pubbliche [1].

     Salvo quanto disposto al comma 4 l'imposta è determinata nella misura del 100 per cento del canone di concessione [2].

     L'imposta è determinata, con decorrenza 1 gennaio 1994, nella misura del 10 per cento del canone per le concessioni dei beni del demanio marittimo [3].

 

     Art. 2.

     L'imposta è dovuta dal concessionario contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa per conto della Regione dagli Uffici competenti alla riscossione del canone.

 

     Art. 3.

     L'Ufficio competente alla riscossione del canone comunica al concessionario, la liquidazione dell'imposta con le istruzioni relative alle modalità del versamento.

 

     Art. 4.

     I proventi dell'imposta sono versati presso la Tesoreria della Regione Liguria.

 

     Art. 4 bis. [4]

     1. Per le violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati e modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 13 maggio 1996, n. 21) e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Per la riscossione coattiva dell’imposta si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Per le controversie relative all’accertamento ed alla contestazione delle sanzioni, alla riscossione dell’imposta, nonché al rimborso della stessa, è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5. [5]

     (Omissis)

 

     Art. 6. [6]

     (Omissis)

 

     Art. 7. [7]

     (Omissis)

 

     Art. 8. [8]

     (Omissis)

 

     Art. 9. [9]

     (Omissis)

 

     Art. 10. [10]

     (Omissis)

 

     Art. 11. [11]

     (Omissis)

 

     Art. 12. [12]

     (Omissis)

 

     Art. 13. [13]

     (Omissis)

 

     Art. 14.

     Il diritto alla riscossione dell'imposta si prescrive con il decorso di cinque anni. Il diritto alla ripetizione dell'imposta si prescrive in tre anni.

 

     Art. 15.

     (Omissis) [14].

 

     Art. 16.

     (Omissis) [15].


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 56.

[2] Comma già sostituito dall'art. 6 della L.R. 13 gennaio 1993, n. 1, e successivamente dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 56.

[3] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 13 gennaio 1993, n. 1 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 novembre 1995, n. 56.

[4] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[5] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[6] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[7] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[8] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[9] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[10] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[11] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[12] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[13] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[14] Reca norme transitorie.

[15] Reca dichiarazione di urgenza.