§ 1.6.41 - L.R. 6 settembre 1999, n. 28.
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di Enti da essa [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.6 finanze e patrimonio
Data:06/09/1999
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni).
Art. 3.  (Irrogazione immediata).
Art. 4.  (Provvedimento di contestazione o di irrogazione immediata delle sanzioni).
Art. 5.  (Definizione agevolata).
Art. 6.  (Deduzioni difensive).
Art. 7.  (Sanzioni per ritardato od omesso versamento del tributo).
Art. 8.  (Ravvedimento).
Art. 9.  (Decadenza e prescrizione).
Art. 10.  (Tutela giurisdizionale)
Art. 11.  (Criteri di determinazione delle sanzioni).
Art. 12.  (Disposizioni transitorie).
Art. 13.  (Rinvio).


§ 1.6.41 - L.R. 6 settembre 1999, n. 28.

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati e modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 13 maggio 1996, n. 21.

(B.U. 15 settembre 1999, n. 14).

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. La presente legge regionale si applica in tutti i casi in cui leggi regionali o norme statali prevedano l'irrogazione, da parte della Regione o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati, di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie in attuazione dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), 18 dicembre 1997, n. 472 (disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), 18 dicembre 1997 n. 473 (revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2. (Accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni).

     1. Le violazioni di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie sono accertate mediante processo verbale di constatazione dagli organi individuati dalle norme dello Stato in materia tributaria e, limitatamente agli accertamenti compiuti d'ufficio, dal personale competente all'accertamento dei tributi della Regione o di altri Enti da essa individuati, delegati o subdelegati.

     2. Sulla base del processo verbale di constatazione o

dell'accertamento effettuato d'ufficio, le sanzioni amministrative tributarie e le sanzioni accessorie sono irrogate dal soggetto competente all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

     3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono contestate mediante notifica, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 472/1997, al trasgressore e agli eventuali obbligati.

 

     Art. 3. (Irrogazione immediata).

     1. Le sanzioni collegate al tributo possono essere irrogate senza previa contestazione, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica del tributo, motivato a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 472/1997.

     2. Per sanzioni collegate al tributo si intendono quelle relative a violazioni sostanziali che abbiano inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo.

     3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per insufficiente, omesso o ritardato pagamento dei tributi regionali.

 

     Art. 4. (Provvedimento di contestazione o di irrogazione immediata delle sanzioni).

     1. L'atto di contestazione o di irrogazione immediata deve contenere a pena di nullità:

     a) l'individuazione del trasgressore e/o degli eventuali obbligati;

     b) l'indicazione dei fatti materiali costituenti la violazione;

     c) gli elementi probatori;

     d) le norme applicate e l'indicazione della misura edittale prevista dalla legge per le singole violazioni;

     e) l'indicazione dei criteri seguiti per la determinazione della misura delle sanzioni;

     f) l'entità delle sanzioni irrogate.

     2. L'atto di contestazione o di irrogazione immediata deve inoltre contenere:

     a) l'invito al pagamento delle somme dovute, nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici in tal caso spettanti;

     b) l'indicazione della possibilità di produrre, in alternativa, nel termine di sessanta giorni, deduzioni difensive;

     c) l'indicazione dell'autorità giurisdizionale e/o amministrativa alla quale è possibile ricorrere.

 

     Art. 5. (Definizione agevolata).

     1. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione o di irrogazione immediata, è ammessa definizione agevolata con le modalità previste dall'articolo 16, comma 3 e dall'articolo 17, comma 2 del d.lgs. 472/1997.

     2. La definizione agevolata non è ammessa nei casi previsti dall'articolo 3, comma 3.

 

     Art. 6. (Deduzioni difensive).

     1. Se non addivengono a definizione agevolata, i soggetti a cui è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione immediata, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del d.lgs. 472/1997, possono presentare deduzioni difensive.

     2. Le deduzioni difensive di cui al comma 1 devono essere presentate all'Ufficio che ha emanato l'atto di contestazione o di irrogazione immediata, nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo.

     3. Se le deduzioni difensive non sono accolte, l'Ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, emette atto motivato a pena di nullità, di irrogazione delle sanzioni, anche in ordine alle deduzioni presentate.

     4. Nel caso le deduzioni difensive siano accolte, l'Ufficio, entro il termine di cui al comma 3, emana provvedimento di archiviazione del procedimento sanzionatorio.

 

     Art. 7. (Sanzioni per ritardato od omesso versamento del tributo).

     1. Salva espressa disposizione contraria, il ritardato od omesso versamento di un tributo regionale o di una frazione di esso, è soggetto ad una sanzione amministrativa tributaria pari al 30 per cento di ogni importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 471/1997.

 

     Art. 8. (Ravvedimento).

     1. La sanzione è ridotta, nei casi e nella misura prevista dall'articolo 13 del d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore e i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

 

     Art. 9. (Decadenza e prescrizione).

     1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione immediata devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

     2. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

     3. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati, il termine è prorogato di un anno.

     4. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

 

     Art. 10. (Tutela giurisdizionale) [1]

     1. Per le controversie relative alla contestazione delle sanzioni è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 11. (Criteri di determinazione delle sanzioni).

     1. Le sanzioni, la cui misura edittale è stabilita in misura variabile, sono irrogate sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 472/1997.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 12. (Disposizioni transitorie).

     1. Ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 472/1997 le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata, alla data del 1° aprile 1998, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 203 (disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie).

 

     Art. 13. (Rinvio).

     1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si rinvia ai decreti legislativi numeri 471/1997, 472/1997 e 473/1997 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1994

N. 66 (TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI)

 

     Artt. 14. - 19.

     (Omissis).

TITOLO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1996

N. 21 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER

IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI)

 

     Artt. 20. - 23.

     (Omissis).


[1] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 41.