§ 1.6.25 - L.R. 13 gennaio 1993, n. 1.
Provvedimenti in materia di tributi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.6 finanze e patrimonio
Data:13/01/1993
Numero:1


Sommario
Art. 4.  (Misura dell'addizionale).
Art. 5.  (Misura dell'addizionale).
Art. 6.  (Misura dell'imposta).
Art. 7.  (Estinzione di crediti).
Art. 8.  (Norma transitoria).


§ 1.6.25 - L.R. 13 gennaio 1993, n. 1.

Provvedimenti in materia di tributi regionali.

(B.U. 13 gennaio 1993, n. 2).

 

TITOLO I

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI [1]

 

     Artt. 1. - 3. (Omissis).

 

TITOLO II

ADDIZIONALE REGIONALE

ALL'IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE

 

Art. 4. (Misura dell'addizionale).

     1. Con effetto del primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 è determinata nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici del territorio ligure.

 

TITOLO III

ADDIZIONALE REGIONALE

ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO

 

     Art. 5. (Misura dell'addizionale).

     1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, fatte salve le disposizioni statali in materia, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 è determinata in lire 50 al metro cubo di gas erogato.

     2. La misura dell'addizionale di cui al 1° comma è ridotta, secondo l'appartenenza del comune nel cui territorio è collocata l'utenza alle zone climatiche determinate a norma dell'art. 4 della l. 9 gennaio 1991, n. 10, nel modo seguente:

     a) lire 30 al metro cubo di gas erogato per i comuni appartenenti alla zona climatica «E»;

     b) lire 20 al metro cubo di gas erogato per i comuni appartenenti alla zona climatica «F».

 

TITOLO IV

IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI

STATALI DEI BENI DEL DEMANIO

E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

 

     Art. 6. (Misura dell'imposta). [2]

     (Omissis).

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI ESTINZIONE DI TRIBUTI REGIONALI

 

     Art. 7. (Estinzione di crediti).

     1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte e tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1991, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, pene pecuniarie, sopratasse e diritti di notifica ad essi connessi. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte e tasse di importi non superiori a lire 20.000.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     (Omissis).

 

 


[1] Titolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 1994, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 15 novembre 1995, n. 56.