§ 1.1.77 - L.R. 1 marzo 2011, n. 3.
Disciplina regionale di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:01/03/2011
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Funzioni di competenza regionale)
Art. 3.  (Organi competenti all’adozione dei provvedimenti)
Art. 4.  (Registro regionale delle persone giuridiche private)
Art. 5.  (Riconoscimento della personalità giuridica)
Art. 6.  (Approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto)
Art. 7.  (Controllo sulle fondazioni)
Art. 8.  (Estinzione, devoluzione dei beni e cancellazione dal Registro della persona giuridica privata)
Art. 9.  (Semplificazione)
Art. 10.  (Sanzioni amministrative)
Art. 11.  (Norma di interpretazione autentica)
Art. 12.  (Norma transitoria)
Art. 13.  (Abrogazione)


§ 1.1.77 - L.R. 1 marzo 2011, n. 3.

Disciplina regionale di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private.

(B.U. 2 marzo 2011, n. 4)

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

     1. La presente legge detta norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private a norma degli articoli 7, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto).

 

     Art. 2. (Funzioni di competenza regionale)

     1. In conformità al d.p.r. 361/2000 le funzioni amministrative di cui all’articolo 1 sono esercitate nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie di competenza regionale di cui all’articolo 117 della Costituzione e le cui finalità si esauriscono nell’ambito della Regione Liguria.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione provvede:

     a) al riconoscimento della personalità giuridica privata determinato dall’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private di cui all’articolo 4;

     b) all’approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

     c) alla sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni ai sensi dell’articolo 23 del codice civile;

     d) alla dichiarazione di estinzione della persona giuridica ai sensi dell’articolo 27 del codice civile e delle disposizioni di attuazione del codice civile;

     e) alla devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile e delle disposizioni attuative del codice civile;

     f) alla cancellazione della persona giuridica dal Registro ai sensi delle disposizioni attuative del codice civile;

     g) (Omissis) [1].

     3. Nei confronti delle sole fondazioni vengono esercitate le seguenti ulteriori funzioni:

     a) il controllo sulle fondazioni ai sensi dell’articolo 25 del codice civile e dell’articolo 7;

     b) il coordinamento dell’attività e l’unificazione dell’amministrazione di più fondazioni ai sensi dell’articolo 26 del codice civile;

     c) la trasformazione delle fondazioni ai sensi dell’articolo 28 del codice civile.

 

     Art. 3. (Organi competenti all’adozione dei provvedimenti)

     1. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati i provvedimenti di cui all’articolo 2, commi 2, lettere c), d), e), e 3.

     2. Con decreto del dirigente della struttura competente per materia sono adottati i provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), f) [2].

 

     Art. 4. (Registro regionale delle persone giuridiche private)

     1. Il Registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 361/2000, di seguito denominato Registro, assicura la pubblicità nei confronti dei terzi degli atti e dei fatti indicati nell’articolo 4 del d.p.r. 361/2000.

     2. Il Registro è tenuto con le modalità stabilite dal d.p.r. 361/2000 e da deliberazione della Giunta regionale. La tenuta, l’aggiornamento e la conservazione del Registro sono effettuati con modalità informatiche in modo da garantire completezza, pubblicità, tempestività, diffusione e certezza delle informazioni contenute nel rispetto, altresì, della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

     3. Nel Registro sono iscritte le istituzioni che, a seguito del procedimento di cui all’articolo 5, ottengono il riconoscimento di personalità giuridica. L’iscrizione ha effetto costitutivo.

     4. Nel Registro sono iscritte le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto a seguito di approvazione, secondo quanto disposto all’articolo 6.

     5. Sono soggetti, altresì, ad iscrizione nel Registro il trasferimento della sede,  l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con l’indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

     6. Il Registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta. La Regione rilascia gli estratti e i certificati che sono richiesti.

 

     Art. 5. (Riconoscimento della personalità giuridica)

     1. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, che operano nelle materie di competenza regionale ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e le cui finalità si esauriscono nell’ambito della Regione Liguria, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel Registro di cui all’articolo 4.

     2. La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica è sottoscritta dal rappresentante legale e trasmessa alla Regione Liguria. La domanda è corredata dalla documentazione come individuata con provvedimento della Giunta regionale.

     3. Ai fini del riconoscimento, l'atto costitutivo, in forma di atto pubblico ai sensi dell’articolo 14 del codice civile, e lo statuto devono essere redatti in conformità alle norme del codice civile in materia di persone giuridiche private e prevedere gli strumenti idonei per il buon andamento e la corretta gestione amministrativa dell’istituzione.

     4. Il riconoscimento della personalità giuridica è subordinato alla valutazione dell'opportunità dello stesso in relazione alla finalità statutaria e alla valutazione della congruità della situazione finanziaria e patrimoniale al perseguimento dello scopo statutario.

     5. Il riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni istituite per testamento può, in caso di inerzia dei soggetti abilitati alla presentazione della domanda, essere disposto d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 del d.p.r. 361/2000.

     6. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, può individuare la consistenza minima delle risorse finanziarie e patrimoniali ai fini del riconoscimento.

 

     Art. 6. (Approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto)

     1. La domanda diretta ad ottenere l’approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e l’iscrizione nel Registro é sottoscritta dal rappresentante legale e trasmessa alla Regione Liguria entro trenta giorni dalla deliberazione di adozione delle modifiche stesse o dal rilascio della copia autentica notarile in caso di atto pubblico. La domanda è corredata dalla documentazione individuata con provvedimento della Giunta regionale.

     2. Qualora le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto siano tali da estendere le finalità proprie dell’istituzione oltre l’ambito della Regione Liguria ovvero comportino l’operatività dell’istituzione in materie che non rientrano nella competenza regionale, è dichiarata, con decreto del dirigente, l’improcedibilità per incompetenza. La cancellazione dal Registro regionale delle persone giuridiche private ha effetto dalla data d’iscrizione dell’istituzione al Registro delle persone giuridiche private della Prefettura o della Regione competente.

 

     Art. 7. (Controllo sulle fondazioni)

     1. La Giunta regionale esercita il controllo sulle fondazioni ai sensi dell’articolo 25 del codice civile.

     2. A tal fine le fondazioni trasmettono alla Regione, immediatamente dopo l’approvazione e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, copia degli atti contabili e delle relative deliberazioni di approvazione, nonché l'aggiornamento dello stato patrimoniale corredati da una relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere.

     3. Il controllo sulla documentazione trasmessa alla Regione è esercitato con modalità a campione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

     4. Le fondazioni sono tenute ad inviare alla Regione ogni documento o notizia loro richiesti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

     5. La documentazione contabile e patrimoniale trasmessa ai fini del controllo è soggetta a diritto di accesso nei casi e con le procedure previste dalla vigente normativa in materia.

 

     Art. 8. (Estinzione, devoluzione dei beni e cancellazione dal Registro della persona giuridica privata)

     1. La Regione accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall’articolo 27 del codice civile. Lo scopo deve intendersi divenuto impossibile qualora sia venuta meno la congruità del patrimonio e dei mezzi dell’istituzione.

     2. La domanda per la dichiarazione di estinzione ai sensi dell’articolo 27 del codice civile delle persone giuridiche private, sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa alla Regione, deve contenere l’indicazione delle cause di estinzione ed essere corredata dalla documentazione individuata con provvedimento della Giunta regionale.

     3. La Regione dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al Presidente del Tribunale ai fini di cui all’articolo 11 delle disposizioni attuative del codice civile. Chiusa la procedura di liquidazione, su ordine del Presidente del Tribunale, si provvede, con decreto del dirigente della struttura competente per materia, alla cancellazione dal Registro.

     4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di devoluzione dei beni che residuano dalla chiusura della procedura di liquidazione, ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile.

 

     Art. 9. (Semplificazione)

     1. I termini dei procedimenti di cui alla presente legge sono definiti nel Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) assicurando la riduzione dei tempi previsti dal d.p.r. 361/2000.

     2. Nel corso dei procedimenti di cui alla presente legge, al fine della riduzione dei tempi e della semplificazione, le comunicazioni tra la struttura competente e i richiedenti avvengono tramite strumenti informatici.

     3. La struttura competente fornisce consulenza per l’inoltro delle domande relative ai procedimenti al fine di agevolare il buon esito delle procedure, la contrazione dei tempi e la riduzione degli oneri.

 

     Art. 10. (Sanzioni amministrative) [3]

     (Omissis)

 

     Art. 11. (Norma di interpretazione autentica) [4]

     1. L’esercizio in capo alla Regione delle funzioni di controllo sugli enti privatizzati previsto dall’articolo 23, comma 3, della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modifiche e integrazioni è da intendersi riferito alle fondazioni con personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.

 

     Art. 12. (Norma transitoria)

     1. Fino all’approvazione di nuove disposizioni, continuano a trovare applicazione le deliberazioni della Giunta regionale già assunte per la tenuta del Registro e per lo svolgimento dei procedimenti di cui alla presente legge.

 

     Art. 13. (Abrogazione)

     1. E’ abrogata la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private).


[1] Lettera soppressa dall'art. 15 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[2] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[3] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[4] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 12 novembre 2014, n. 33.