§ 1.7.67 - L.R. 12 aprile 2011, n. 7.
Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.7 autonomie locali
Data:12/04/2011
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Funzioni in materia di agricoltura e antincendio boschivo)
Art. 3.  (Funzioni in materia di vincolo idrogeologico)
Art. 4.  (Funzioni in materia di opere di bonifica montana)
Art. 5.  (Riordino e razionalizzazione delle funzioni comunali)
Art. 6.  (Gestione delle funzioni degli Ambiti Territoriali Sociali)
Art. 7.  (Gestione finanziaria)
Art. 8.  (Novazione dei mutui, individuazione dei soggetti attuatori per gli interventi in corso e successione dei beni gravati da vincoli)
Art. 9.  (Nomina dei Commissari liquidatori e procedure di liquidazione)
Art. 10.  (Personale delle Comunità montane soppresse e dei Consorzi di Comuni)
Art. 11.  (Autorizzazione all’utilizzo delle risorse regionali)
Art. 12.  (Fondo per la montagna)
Art. 13.  (Norma finanziaria)
Art. 14.  (Modifica di norme)
Art. 15.  (Norme transitorie e finali)
Art. 16.  (Abrogazione di norme)
Art. 17.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.7.67 - L.R. 12 aprile 2011, n. 7.

Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione

(B.U. 13 aprile 2011, n. 7)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La presente legge disciplina il riordino territoriale e la razionalizzazione delle funzioni già svolte dalle Comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011), nonché, per la delega in materia di agricoltura, dai Consorzi di Comuni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 (Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e successive modificazioni ed integrazioni, individuando:

     a) le norme per il conferimento delle funzioni regionali e per la razionalizzazione delle funzioni comunali svolte dalle Comunità montane soppresse;

     b) le norme di attuazione per la soppressione e la liquidazione delle Comunità montane disposte dall’articolo 12 della l.r. 23/2010, gli effetti ad essa conseguenti e le procedure di liquidazione;

     c) le modalità del trasferimento delle risorse umane e strumentali;

     d) le dotazioni finanziarie attribuite.

 

TITOLO II

RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI REGIONALI E COMUNALI

 

     Art. 2. (Funzioni in materia di agricoltura e antincendio boschivo)

     1. A seguito della cessazione delle deleghe disposta dall’articolo 12 della l.r. 23/2010, a far data dal 1 maggio 2011, sono esercitate dalla Regione le funzioni, già svolte dalle Comunità montane e dai Consorzi di Comuni, in materia di agricoltura, foreste ed economia montana, nonché le funzioni di cui alle seguenti norme:

     a) legge regionale 9 luglio 1984, n. 36 (Norme per la tutela e l'incremento dell'apicoltura e degli allevamenti minori) e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) legge regionale 15 dicembre 1993, n. 60 (Interventi straordinari per lo sviluppo dell'olivicoltura e disciplina dell’abbattimento di alberi di olivo) e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e articoli 7, 8, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 46 e 49 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) legge regionale 26 aprile 2007, n. 18 (Disciplina della raccolta della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;

     e) legge regionale 13 agosto 2007, n. 27 (Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei) e successive modificazioni ed integrazioni;

     f) articolo 18, comma 6, della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo);

     g) articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), g), della legge regionale 21 luglio 1983, n. 30 (Ulteriori deleghe delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed economia montana) e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. A far data dal 1 maggio 2011, per le funzioni già svolte dalle Comunità montane e dai Consorzi di Comuni, di cui al comma 1, ed esercitate dalla Regione ai sensi del presente articolo, la Regione si impegna a istituire “sportelli per il territorio” in grado di dare immediata ed adeguata consulenza all’utenza.

     3. A far data dal 1 maggio 2011 e fino alla definizione della disciplina organica della protezione civile e dell’antincendio boschivo, le funzioni amministrative ed organizzative, già svolte dalle Comunità montane e dai Consorzi di Comuni, connesse alle attività di prevenzione degli incendi boschivi e gestione del volontariato antincendio boschivo (AIB) di cui alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 6 (Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi) e successive modificazioni ed integrazioni e al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sono esercitate dalla Regione.

     3 bis. In relazione alle funzioni amministrative ed organizzative connesse alle attività di cui al comma 3, la Giunta regionale può con proprio provvedimento assentire in concessione, senza corrispettivo ed in assenza di oneri diretti ed indiretti a carico della Regione, automezzi di proprietà regionale ad enti pubblici ovvero a soggetti privati che operano senza fini di lucro, da utilizzare nel rispetto di quanto stabilito dalla stessa Giunta regionale [1].

     4. I Comuni che, ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 6/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno delegato la Comunità montana o il Consorzio dei Comuni alle funzioni di antincendio boschivo ed in particolare alla costituzione di unità di intervento intercomunali AIB, provvedono ad individuare al proprio interno un Comune capofila che subentra nella rappresentanza legale dell’unità intercomunale. Qualora i Comuni non provvedano in tal senso, ogni responsabilità ritorna in capo ai Sindaci.

     5. Le funzioni di cui all’articolo 42, comma 3, della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l’autorizzazione preventiva di deroghe ai divieti conseguenti all’introduzione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, sono assegnate ai Comuni territorialmente competenti.

     6. Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di cave, le funzioni relative all’autorizzazione alla riduzione della superficie definita bosco nelle zone non sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, di cui all’articolo 47, comma 4, della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assegnate ai Comuni territorialmente competenti.

 

     Art. 3. (Funzioni in materia di vincolo idrogeologico)

     1. A far data dal 1 maggio 2011, le funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui alla l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni sono trasferite ai Comuni che le esercitano anche in convenzione fra loro e/o con la Provincia competente per territorio.

     2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate direttamente dalla Regione e dalle Province nel caso di interventi concernenti infrastrutture viarie rispettivamente di interesse regionale o provinciale, nonché per le opere pubbliche realizzate direttamente dai medesimi enti [2].

     3. La Giunta regionale stabilisce criteri per la quantificazione e l’applicazione omogenea dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 4. (Funzioni in materia di opere di bonifica montana)

     1. Le funzioni in materia di opere di bonifica montana e manutenzioni connesse di cui al Titolo III, Capo I, della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni sono esercitate dalle Province, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e ad esclusione degli interventi di cui all’articolo 31, comma 1, lettere f) e g), della l.r. 4/1999, rientranti nella rete di monitoraggio regionale Remover di cui all’articolo 32 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Nei Comuni già compresi nelle Comunità montane soppresse con la presente legge le competenze di cui all’articolo 93 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni sono esercitate dalle Province competenti per territorio.

 

     Art. 5. (Riordino e razionalizzazione delle funzioni comunali)

     1. Fino all’emanazione della legge regionale di attuazione del comma 28 dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, le funzioni già svolte dalle Comunità montane soppresse per conto dei Comuni possono essere svolte dai Comuni stessi in forma associata mediante le opportune modalità di cooperazione, anche assorbendo, preferibilmente, le unità di personale disponibili già adibite a funzioni analoghe sul territorio.

     2. La quota aggiuntiva di spesa di personale connessa al trasferimento, ai sensi della presente legge, di dipendenti provenienti dalle Comunità montane soppresse, non rileva ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni ed integrazioni e all’articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per tali dipendenti dalle medesime Comunità montane.

     3. La Regione, privilegiando le unioni o le convenzioni plurifunzionali che comprendano anche Comuni facenti parte di ex Comunità montane, concede alle forme associative comunali contributi finalizzati alle spese di avviamento e di funzionamento della gestione associata di funzioni e servizi comunali. La Giunta regionale fissa il massimale dei contributi concedibili a ciascuna forma associativa in relazione alla tipologia e numero delle funzioni/servizi associati a valere sul Fondo Unico di cui all’articolo 11 e determina annualmente criteri, requisiti  e modalità per la concessione degli stessi [3].

     3 bis. La Giunta regionale concede specifici contributi alle fusioni di Comuni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all’unificazione dei Comuni) e successive modificazioni ed integrazioni [4].

     4. La Giunta regionale può concedere specifici contributi all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) della Liguria, finalizzati all’assistenza ai Comuni per favorire la gestione in forma associata di funzioni.

 

     Art. 6. (Gestione delle funzioni degli Ambiti Territoriali Sociali)

     1. Il Comune che assume il ruolo di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale subentra alla Comunità montana soppressa nella convenzione su cui è stata costituita la gestione associata dei servizi sociali, ai sensi della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

TITOLO III

NORME DI ATTUAZIONE PER LA SOPPRESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE

 

     Art. 7. (Gestione finanziaria)

     1. Ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 23/2010 le Comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) e successive modificazioni ed integrazioni sono soppresse alla data del 30 aprile 2011.

     2. Le Comunità montane di cui al comma 1 approvano il bilancio di previsione per il periodo dal 1 gennaio al 30 aprile 2011 e provvedono all’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2010 anche al fine dell’utilizzo di eventuali avanzi di amministrazione risultanti dal rendiconto, con le modalità di cui all’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni. Il bilancio di previsione è redatto autorizzando esclusivamente le spese previste dall’articolo 163, comma 2, del d.lgs. 267/2000. Fino all’approvazione del bilancio di previsione, le Comunità montane possono applicare l’articolo 163, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

     3. Entro il 30 aprile 2011 i Presidenti delle Comunità montane provvedono alla ricognizione complessiva, alla medesima data, delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle funzioni e dei servizi svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dello stato dei contenziosi della Comunità montana. In particolare, sono individuati distintamente:

     a) l’inventario dei beni mobili ed immobili. L’inventario deve indicare, per ciascun bene, l’esistenza di eventuali vincoli di destinazione d’uso o di qualunque altra natura, derivanti da disposizioni legislative o amministrative, anche comunitarie o comunque dalla percezione di contributi pubblici, nonché la durata degli stessi. I vincoli seguono la successione a qualsiasi titolo dei beni su cui insistono e devono essere formalmente comunicati al successore che, qualora la situazione finanziaria sia in attivo, deve essere un Comune facente parte della Comunità montana soppressa, anche quale capofila di una forma associativa tra Comuni, un’Unione di Comuni o una Provincia;

     b) le attività e le passività derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei servizi svolti per conto degli enti locali, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo, i rapporti giuridici in corso, con particolare riferimento ai contratti, che devono essere concessi in successione ai Comuni facenti parte delle soppresse Comunità montane, anche quali capofila di una forma associativa tra Comuni o a Unioni di Comuni o a Province.

 

     Art. 8. (Novazione dei mutui, individuazione dei soggetti attuatori per gli interventi in corso e successione dei beni gravati da vincoli)

     1. Entro il 30 aprile 2011 i Presidenti delle Comunità montane provvedono all’avvio delle procedure nei confronti degli enti mutuanti per la novazione soggettiva dei mutui delle Comunità montane con oneri a totale carico dello Stato a favore di enti locali singoli o associati.

     2. I Presidenti delle Comunità montane, entro il 30 aprile 2011, propongono alla Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Sindaci e previo accordo con gli interessati, l’individuazione di soggetti attuatori per gli interventi e le opere assistiti da contributo regionale, di cui la Comunità montana risulta beneficiario finale, ancora in corso alla data del 30 aprile 2011. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione all’individuazione definitiva dei soggetti nuovi destinatari dei contributi ed attuatori degli interventi.

     3. La successione dei beni delle Comunità montane soppresse gravati da vincolo di destinazione d’uso derivante dalla percezione di contributi pubblici, deve avvenire nei confronti di un successore avente i medesimi requisiti di ammissibilità al finanziamento.

 

     Art. 9. (Nomina dei Commissari liquidatori e procedure di liquidazione)

     1. Con decorrenza 1 maggio 2011 sono nominati, con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne definisce compiti, poteri e durata, i Commissari incaricati della liquidazione delle Comunità montane soppresse. I Commissari liquidatori, in numero non superiore a cinque, sono prioritariamente individuati fra i Segretari Generali dipendenti delle Comunità montane soppresse, che confluiscono in Regione ai sensi dell’articolo 10, comma 1 [5].

     2. Senza incremento dell’indennità spettante per l’incarico di Commissario liquidatore, ai Segretari di cui al comma 1 può essere attribuita la dirigenza di una struttura regionale non incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di liquidatore.

     3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere dettate specifiche disposizioni inerenti la liquidazione.

     4. I Commissari liquidatori procedono esclusivamente agli incombenti assegnati ai sensi del presente articolo assumendo ogni necessaria determinazione per assicurare le attività di liquidazione.

     5. I Commissari liquidatori provvedono al trasferimento o all’estinzione dei mutui della soppressa Comunità montana. Qualora le risorse finanziarie nella loro disponibilità non risultino sufficienti, i Commissari possono procedere all’alienazione di beni della Comunità montana per l’estinzione di mutui con oneri a carico della medesima.

     6. Ai Commissari liquidatori compete la gestione e il trasferimento degli archivi delle Comunità montane, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed in particolare del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni.

     7. I Commissari liquidatori, per lo svolgimento dell’incarico, possono avvalersi ove necessario di dipendenti della Comunità montana soppressa scelti prioritariamente fra il personale di cui all’articolo 10, comma 1, della sede o di altro locale disponibile, delle strumentazioni e degli arredi necessari per lo svolgimento dell’attività.

     8. Le spese afferenti alla gestione liquidatoria, ivi compresi la retribuzione ed i rimborsi dei Commissari liquidatori e le spese relative al personale di cui al comma 7, sono a carico della liquidazione. A tal fine i Commissari liquidatori provvedono, entro il termine massimo del 30 giugno 2011, alla definizione di un piano delle risorse disponibili.

     9. Entro il 30 giugno 2011 i Commissari liquidatori provvedono alla redazione e all’approvazione del bilancio consuntivo della Comunità montana al 30 aprile, corredato dal parere dell’organo di revisione della Comunità montana che a tal fine resta in carica fino al 30 giugno, con oneri a carico della liquidazione. Entro il 30 giugno i Commissari liquidatori provvedono, altresì, alla definizione del quadro generale relativo alla situazione liquidatoria sulla base della ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse finanziarie e strumentali della Comunità montana soppressa, individuando un’ipotesi di liquidazione da cui emergano le eventuali attività o passività che potrebbero residuare. Il bilancio consuntivo per il 2011 corredato dal parere dell’organo di revisione, il quadro generale e l’ipotesi di liquidazione sono immediatamente trasmessi alla Regione.

     10. I Commissari liquidatori, alla chiusura della procedura di liquidazione, approvano un conto consuntivo straordinario che trasmettono alla Regione per le conseguenti determinazioni.

     11. Le procedure di liquidazione terminano entro il 30 aprile 2013. Nel caso in cui, allo spirare di tale termine, la liquidazione non risulti ancora conclusa, i Commissari liquidatori cessano dall’incarico e la Giunta regionale nomina uno o più liquidatori dipendenti regionali ed eventualmente un sub commissario [6].

     11 bis. I Commissari liquidatori possono essere revocati per accertate inadempienze, ritardi o irregolarità nell’attuazione del mandato commissariale. Prima di procedere alla revoca, il Commissario liquidatore è invitato a far pervenire alla Regione una memoria giustificativa entro un termine assegnato [7].

     11 ter. Con la deliberazione di cui al comma 3 la Giunta regionale può individuare i tempi e gli adempimenti indispensabili per la conclusione della procedura liquidatoria il cui inadempimento o ritardo è causa di revoca del mandato commissariale medesimo [8].

 

     Art. 10. (Personale delle Comunità montane soppresse e dei Consorzi di Comuni)

     1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12, commi 6 e 7, della l.r. 23/2010 e dell’articolo 2, commi 1 e 3, il personale delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010, che svolge le attività relative all’esercizio delle deleghe di funzioni regionali in materia di agricoltura, foreste, economia montana e antincendio boschivo, è trasferito alla Regione a far data dal 1 maggio 2011.

     2. La dotazione organica della Giunta regionale è conseguentemente rideterminata, a far data dal 1 maggio 2011, tenendo conto della consistenza numerica e dell’inquadramento giuridico del personale trasferito ai sensi del comma 1.

     3. Al personale trasferito, anche di qualifica dirigenziale, è attribuito il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante al personale regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 2 quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni. Dal 1 maggio 2011 cessano gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’articolo 8 del CCNL 31 marzo 1999, nonché eventuali indennità comunque denominate, salva la facoltà di nuova attribuzione secondo la disciplina vigente per il personale regionale.

     4. La quota aggiuntiva di spesa di personale connessa ai trasferimenti di cui al comma 1 non rileva ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 557 della l. 296/2006 e all’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni in l. 133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per tali dipendenti dalle medesime Comunità montane.

     5. Il Presidente della Comunità montana trasmette entro il 22 aprile 2011 l’elenco del personale dipendente a tempo indeterminato della Comunità montana alla data del 31 dicembre 2010 ed in carico alla medesima alla data del 30 aprile 2011, con indicazione delle procedure attivate di mobilità e di esodo del personale di cui al comma 7, lettere a) e b).

     6. La gestione del trasferimento del personale di cui al comma 4 è affidata alla Giunta regionale che, entro il 30 aprile 2011, con propria deliberazione approva l’elenco del personale trasmesso ai sensi del comma 5 e contestualmente ne dispone il trasferimento per quanto di competenza e prende atto della mobilità ai sensi della presente legge.

     7. Entro il 22 aprile 2011 i Presidenti delle Comunità montane e i Presidenti dei Consorzi dei Comuni provvedono:

     a) all’attivazione delle procedure di mobilità presso altra amministrazione del personale in servizio, anche ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) e misure straordinarie per l’attuazione del riordino delle Comunità montane);

     b) alla gestione dell’esodo del personale in servizio, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero alla risoluzione consensuale del contratto per il personale dirigente.

     8. Per l’applicazione di quanto previsto dal comma 7, lettera b), le relative istanze sono presentate entro il 18 aprile 2011.

     9. Per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigente i Presidenti delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni provvedono ai sensi del CCNL per il personale dirigente regioni/enti locali del 23 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base dei principi dell’ultima concertazione regionale effettuata in materia.

     10. La Regione e gli altri enti interessati ai trasferimenti, fermo restando il rispetto dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni in l. 122/2010, incrementano le risorse destinate agli istituti contrattuali per il lavoro straordinario, per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, nonché per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, nello stretto limite delle risorse già destinate nell’anno 2010 al proprio personale dalle Comunità montane soppresse, nella seguente misura:

     a) per l’importo attribuito ai singoli dipendenti trasferiti per le progressioni orizzontali e per l’indennità di comparto;

     b) per il valore medio pro capite delle risorse decentrate al netto delle risorse già destinate al personale trasferito per le progressioni orizzontali e per l’attribuzione dell’indennità di comparto.

     11. Ai fini del rispetto dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni in l. 122/2010, il tetto di spesa è dato dalla somma delle risorse decentrate dell’ente che riceve il personale, decurtato secondo quanto previsto dal suddetto articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 e maggiorato delle risorse di cui al comma 10.

     12. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)), i processi di mobilità del personale a tempo indeterminato delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni verso gli enti del settore regionale allargato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 34 bis del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno priorità rispetto a quelli ordinari previsti dall’articolo 30 dello stesso decreto legislativo e non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della l. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni in l. 133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle Comunità montane. Le disposizioni di cui al presente comma si estendono anche nei confronti delle Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia.

     13. Il personale a tempo indeterminato al quale non siano applicabili a qualsiasi titolo le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 12 o che rinunci all’attivazione delle procedure da tali disposizioni contemplate o ne rifiuti gli esiti, è soggetto alla disciplina di cui agli articoli 33 e 34 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 11. (Autorizzazione all’utilizzo delle risorse regionali)

     1. Le somme costituenti giacenze libere da obbligazioni verso terzi, originate dal mancato utilizzo totale o parziale di fondi regionali assegnati per l’esercizio di funzioni amministrative delegate, ovvero costituenti accertata economia su contributi erogati dalla Regione, possono essere utilizzate dai Presidenti delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni fino al 20 aprile per le seguenti finalità:

     a) trasferimento presso altra amministrazione del personale in servizio ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 27/2009;

     b) esodo del personale in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della l.r. 44/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero risoluzione consensuale del contratto per il personale dirigente.

     2. I Presidenti dei Consorzi dei Comuni possono altresì utilizzare le somme di cui al comma 1 per le spese di funzionamento sostenute nel 2011 dai Consorzi stessi, per un ammontare massimo pari ad euro 55.000,00 per il Consorzio Sanremese, euro 53.000,00 per il Consorzio Imperiese, euro 23.000,00 per il Consorzio Golfi Tigullio e Paradiso ed euro 39.000,00 per il Cidaf di Sarzana.

     3. Entro il 30 aprile 2011, i Presidenti delle Comunità montane provvedono alla restituzione delle somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo, ivi comprese le somme di cui al comma 1, al netto di quanto utilizzato ai sensi delle lettere a) e b). Entro la medesima data, i Presidenti dei Consorzi dei Comuni provvedono alla restituzione delle somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo, ivi comprese le somme di cui al comma 1, al netto di quanto utilizzato ai sensi delle lettere a) e b) e del comma 2.

     4. E’ istituito il Fondo Unico per la liquidazione delle Comunità montane e per il sostegno alle forme associative comunali in cui confluiscono le risorse residue di cui al comma 1 introitate ai sensi del comma 3, al netto degli accertamenti regionali effettuati al 31 dicembre 2010.

     5. Il Fondo di cui al comma 4 è utilizzato dalla Giunta regionale per le seguenti finalità:

     a) contributi ai Commissari liquidatori finalizzati alla chiusura delle procedure di ricollocazione, esodo del personale e risoluzione consensuale del contratto di lavoro dei dirigenti, nonché alle spese di trasferimento della proprietà dei beni mobili registrati destinati alle attività di antincendio boschivo all’ente subentrante e di funzionamento della struttura liquidatoria sulla base del piano delle risorse disponibili di cui all’articolo 9, comma 8;

     a bis) allestimento ed avvio della gestione degli archivi trasferiti alla Regione ai sensi dell’articolo 9, comma 6 [9];

     b) contributi alle forme associative comunali e alla fusione di Comuni ai sensi dell’articolo 5, comma 3 e comma 3 bis e contributi all’ANCI ai sensi dell’articolo 5, comma 4 [10].

 

     Art. 12. (Fondo per la montagna)

     1. La Giunta regionale ripartisce tra i Comuni montani e parzialmente montani inseriti negli ambiti territoriali indicati nell’Allegato A della l.r. 24/2008 e successive modificazioni ed integrazioni il Fondo per la montagna di cui all’articolo 3 della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane)), sulla base dei seguenti criteri:

     a) 30 per cento in proporzione alla superficie territoriale di ciascun ente;

     b) 10 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun ente risultante al 31 dicembre dell’anno precedente, secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

     c) 60 per cento in base all’indice di presidio calcolato sul rapporto tra territorio e popolazione.

     2. Per i Comuni, compresi nelle Comunità montane e nei Consorzi di Comuni, che risultano debitori di forti somme giacenti nei confronti della Regione Liguria, il trasferimento delle risorse potrà avvenire solamente quando i Comuni avranno liquidato i loro debiti a seguito dell’approvazione di piani di rientro concordati con le singole amministrazioni comunali.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 14. (Modifica di norme)

     1. (Omissis) [11].

     2. (Omissis) [12].

     3. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 92 della l.r. n. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “al di fuori dell’ambito di competenza delle Comunità montane” sono soppresse.

     4. (Omissis) [13].

     5. (Omissis) [14].

 

     Art. 15. (Norme transitorie e finali)

     1. La Giunta regionale può dettare ulteriori disposizioni di attuazione della presente legge, anche a fini di coordinamento e supporto agli enti e ai soggetti coinvolti nella procedura di riordino.

     2. Le procedure di liquidazione delle Comunità montane soppresse a seguito del riordino operato con la l.r. 24/2008 e successive modificazioni ed integrazioni rimangono disciplinate dagli atti assunti in forza della medesima legge e si concludono entro il 31 dicembre 2012. Nel caso in cui allo spirare di tale termine le procedure non risultino ancora concluse i Commissari liquidatori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dall’incarico e le relative funzioni sono assegnate prioritariamente ai Commissari liquidatori nominati ai sensi dell’articolo 9, comma 1 [15].

     2 bis. Il mandato conferito ai Commissari liquidatori delle Comunità montane soppresse nominati in prima attuazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, cessa il 30 aprile 2012. Gli incarichi sono riassegnati tenuto conto delle peculiari esigenze e dello stato di attuazione delle procedure liquidatorie in corso [16].

     3. Le eventuali spese di funzionamento a carico della Regione derivanti dall’assunzione delle funzioni di cui all’articolo 2 sono sostenute in deroga ai limiti di spesa di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 22/2010. Le eventuali spese di acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi dedicati al servizio di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sono assunte dalla Regione in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 17 della l.r. 22/2010.

     4. Entro il 30 aprile 2011 i Presidenti delle Comunità montane e i Presidenti dei Consorzi dei Comuni avviano le procedure di trasferimento all’ente subentrante nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi della proprietà dei beni mobili registrati e delle altre strumentazioni antincendio, fatto salvo l’obbligo di assicurare la necessaria continuità operativa nell’impiego dei suddetti beni.

     5. Ferma restando la previgente classificazione dei Comuni montani e parzialmente montani, la non appartenenza dei Comuni alle Comunità montane non priva i territori dei benefici e degli interventi stabiliti dall’Unione Europea e dalle leggi statali e regionali, nonché di qualsiasi altro beneficio previsto per i Comuni in virtù della loro inclusione o appartenenza ai territori delle Comunità montane.

     6. Il personale dell’Associazione Regionale Ligure Enti Montani potrà trovare collocazione presso l’ANCI, anche attraverso accordi con la Regione.

 

     Art. 16. (Abrogazione di norme)

     1. Sono implicitamente abrogate tutte le disposizioni di leggi regionali che conferiscono, a qualsiasi titolo, funzioni o compiti alle Comunità montane, ferma restando, ove prevista, la loro disciplina sostanziale. In particolare sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

     a) la legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 (Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniare di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) i commi 3 e 4 dell’articolo 50 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) l’articolo 5, la lettera o) del comma 1 dell’articolo 92 e l’articolo 94 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Sono inoltre abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

     a) il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) la legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione dell’Allegato A;

     c) la legge regionale 7 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni in ordine all’estinzione dei mutui delle Comunità montane soppresse).

     3. La l.r. 20/2010 continua a trovare applicazione per le Comunità montane soppresse a seguito del riordino operato con la l.r. 24/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 17. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 2013, n. 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 aprile 2012, n. 14.

[4] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 28 giugno 2011, n. 15.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[6] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 2013, n. 11.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[8] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[9] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[10] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 28 giugno 2011, n. 15.

[11] Inserisce il comma 4 bis nell'art. 10 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 58.

[12] Modifica il comma 3 dell’art. 6 della L.R. 24 maggio 2006, n. 12.

[13] Sostituisce il comma 4 dell’art. 47 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 4.

[14] Modifica il comma 2 dell’art. 19 della L.R. 2 dicembre 1982, n. 45.

[15] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[16] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.