§ 1.7.33 - L.R. 21 marzo 1994, n. 12.
Disciplina della cooperazione tra regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei comuni.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.7 autonomie locali
Data:21/03/1994
Numero:12


Sommario
Art. 5.  (Presupposti dei provvedimenti legislativi).
Art. 6.  (Iniziativa legislativa)
Art. 6 bis.  (Istanza)
Art. 7.  (Procedure a seguito di iniziativa legislativa e di istanza)
Art. 8.  (Istituzione di nuovi comuni).
Art. 9.  (Modificazione delle circoscrizioni comunali).
Art. 10.  (Programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione di piccoli comuni).
Art. 11.  (Criteri per la predisposizione del programma).
Art. 12.  (Contributi straordinari per la fusione di comuni).
Art. 13.  (Istituzione di municipi).
Art. 14.  (Indizione del referendum consultivo).
Art. 15.  (Modalità di indizione e svolgimento del referendum).
Art. 16.  (Contributi straordinari per la costituzione di unioni di comuni).
Art. 17.  (Determinazione di sedi comunali e municipali, mutamenti, denominazioni delle frazioni e delle borgate, delimitazione territoriale delle frazioni).
Art. 18.  (Disposizioni per la vigilanza).
Art. 19.  (Successione nei rapporti).
Art. 20.  (Determinazione e rettifica dei confini).
Art. 21.  (Norma transitoria).
Art. 22.  (Norma finale).
Art. 23.  (Norma finanziaria).


§ 1.7.33 - L.R. 21 marzo 1994, n. 12.

Disciplina della cooperazione tra regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei comuni.

(B.U. 30 marzo 1994, n. 8).

 

TITOLO I [1]

COOPERAZIONE

 

     Artt. 1. - 4.

     (Omissis)

 

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI E PER IL MUTAMENTO

DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI

 

Art. 5. (Presupposti dei provvedimenti legislativi).

     1. L'istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali avviene con legge regionale, nel rispetto delle procedure previste dalle disposizioni contenute nel presente titolo.

     2. L'istituzione di nuovi comuni o il mutamento delle circoscrizioni comunali devono rispondere ad obiettive esigenze di più razionale assetto del territorio, nonché di più funzionale ed economica organizzazione, gestione ed utilizzazione di servizi, secondo i principi stabiliti dalla l. n. 142/1990.

     3. Si può procedere al mutamento della denominazione del comune quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, ovvero nelle ipotesi indicate all'art. 9. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi.

 

     Art. 6. (Iniziativa legislativa) [2]

     1. Le iniziative legislative relative all’istituzione di nuovi Comuni o al mutamento delle circoscrizioni o denominazioni comunali devono essere motivate con particolare riferimento ai presupposti previsti dall’articolo 5, commi 2 e 3.

     2. L’iniziativa legislativa per i progetti di cui al comma 1 è esercitata anche dai cittadini, dai Consigli comunali e dai Consigli provinciali.

     3. La relazione illustrativa dei progetti di legge presentati in esecuzione del programma regionale di cui all’articolo 10 deve indicare la conformità alle indicazioni contenute nel programma stesso; negli altri casi deve indicare la corrispondenza comunque esistente tra la variazione proposta e i criteri generali di cui all’articolo 11.

 

     Art. 6 bis. (Istanza) [3]

     1. I Consigli comunali o la maggioranza degli elettori residenti in un Comune che non siano in grado di attivare l’iniziativa legislativa di cui all’articolo 6, non sussistendo i presupposti previsti dallo Statuto regionale, nonchè le Comunità montane, al fine di promuovere la fusione di tutti o parte dei Comuni associati compresi nel proprio ambito territoriale, possono presentare istanza all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale affinchè si promuova il necessario procedimento; le firme degli elettori richiedenti devono essere raccolte secondo le modalità indicate dalla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44.

     2. L’istanza deve essere accompagnata da una relazione che indichi la corrispondenza comunque esistente tra la variazione proposta e i criteri generali di cui all’articolo 11.

 

     Art. 7. (Procedure a seguito di iniziativa legislativa e di istanza) [4]

     1. Le iniziative legislative di cui all’articolo 6 e le istanze di cui all’articolo 6 bis sono trasmesse dall’Ufficio di Presidenza, entro sette giorni dalla data di presentazione, ai Comuni e alle Comunità montane interessati per la formulazione, entro trenta giorni dalla ricezione, di un parere obbligatorio di merito dei rispettivi Consigli.

     2. Il parere non è richiesto ai Comuni e alle Comunità montane che siano promotori dei progetti di legge e delle istanze.

     3. Il Consiglio regionale, qualora ritenga proponibile l’iniziativa legislativa o accoglibile l’istanza, procede ai sensi degli articoli 38 e seguenti del Capo II del Titolo II della l.r. 44/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Nel caso in cui il parere dei Consigli comunali sia contrario, il Consiglio regionale approva la deliberazione di cui all’articolo 38 della l.r. 44/1977 con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea. Nel caso di presentazione di istanza, con la stessa deliberazione il Consiglio regionale affida alla Giunta l’incarico di elaborare entro trenta giorni il conseguente disegno di legge.

     5. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza qualificata di cui al comma 4, decorso un anno da tale deliberazione, l’istanza o il progetto di legge può essere ripresentato e l’Assemblea si esprime a maggioranza assoluta.

 

     Art. 8. (Istituzione di nuovi comuni).

     1. L'istituzione di nuovi comuni può avere luogo nei seguenti casi:

     a) fusione di due o più comuni contermini;

     b) costituzione in comune o in comuni autonomi di una o più frazioni, borgate o parti di territorio di uno stesso comune o di comuni distinti.

 

     Art. 9. (Modificazione delle circoscrizioni comunali).

     1. Danno luogo a modificazione delle circoscrizioni comunali:

     a) l'incorporazione di un comune in un altro contermine;

     b) l'ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio contermine di altro comune.

 

     Art. 10. (Programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione di piccoli comuni).

     1. La Giunta regionale provvede, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ad adottare un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni con eventuale istituzione di municipi, previo parere degli enti locali interessati.

     2. Tale programma indica le ipotesi di modifica territoriale, di fusione dei piccoli comuni, di istituzione di unioni intercomunali, prevedendo le relative delimitazioni territoriali e specificando i tempi di attuazione.

     3. Al fine di consentire l'espressione del parere di cui al 1° comma ai comuni, alle province e alle comunità montane interessate alla collaborazione del programma, la Giunta regionale provvede a far pubblicare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella parte seconda del Bollettino Ufficiale della Regione apposito avviso - contenente l'indicazione delle linee di orientamento, dei tempi di attuazione e dei provvedimenti di natura finanziaria - con invito a far pervenire proposte ed osservazioni. Queste possono anche riferirsi ad esigenze territoriali con particolare riguardo alle situazioni in cui l'attuale dimensione comunale non consente la presenza di apparati amministrativi adeguati.

     4. Le proposte ed osservazioni formulate dagli enti locali interessati devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al 3° comma.

     5. Il programma di cui al presente articolo viene approvato dal Consiglio regionale e aggiornato ogni cinque anni.

     6. La Giunta regionale presenta, entro i tre mesi successivi, i disegni di legge conseguenti dall'approvazione del programma.

 

     Art. 11. (Criteri per la predisposizione del programma).

     1. Il programma di cui all'art. 10 è predisposto sulla base dei presupposti indicati dall'art. 5 e tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

     a) in caso di istituzione di un nuovo comune secondo le modalità di cui alla lett. b) dell'art. 8 occorre:

     1) che il nuovo comune abbia una popolazione superiore a 10.000 abitanti e che la sua costituzione non comporti che altri comuni scendano al di sotto di tale limite;

     2) che il nuovo comune presenti disponibilità di mezzi finanziari ed economici sufficienti a provvedere all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei pubblici servizi;

     3) che sussista una obiettiva separazione, in rapporto alla situazione dei luoghi ed alle tradizioni locali, tra il nuovo comune e quelli originari;

     b) nei casi di fusione di due o più comuni contermini e nei casi di modificazione delle circoscrizioni comunali previsti dall'art. 9, occorre valutare:

     1) le condizioni di separatezza geomorfologica e topografica dei luoghi;

     2) l'esistenza di rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale e alle relazioni culturali;

     3) l'esigenza di realizzare una più adeguata ed economica organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi, con particolare riferimento al sistema dei trasporti e della viabilità, avuto anche riguardo ai piani ed ai programmi regionali;

     4) l'esigenza di conseguire una più efficace razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale anche in vista di una qualificazione degli abitati;

     5) l'esigenza di assicurare una migliore realizzazione degli obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo;

     6) l'esistenza di forme di collaborazione in atto, con particolare riguardo ad unioni di comuni, a comunità montane, ad unità sanitarie locali, ad autorità di bacino e a gestioni associate di servizi.

     2. Il programma indica i criteri generali relativi alle modalità di erogazione, di utilizzazione e di riparto dei contributi di cui agli artt. 12 e 17.

 

     Art. 12. (Contributi straordinari per la fusione di comuni).

     1. Al fine di favorire il miglioramento delle strutture e dei servizi attraverso la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche con comuni aventi popolazione superiore, la Regione eroga al comune risultante dalla fusione un contributo straordinario per un ammontare non inferiore a L. 250.000.000 nonché, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, contributi annuali, riferiti alla popolazione di ognuno dei comuni inferiori a 5.000 abitanti, nelle misure di:

     a) 20.000 lire per abitante, fino a 1.000 abitanti;

     b) 15.000 lire per abitante, per abitanti oltre 1.000 e fino a 2.000;

     c) 8.000 lire per abitante, per abitanti oltre i 2.000 fino a 5.000.

     2. La legge regionale di fusione, sulla base dei criteri di cui all'art. 11, 2° comma della presente legge e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11, ultimo comma, della l. n. 142/1990, stabilisce le modalità di erogazione, utilizzo e riparto dei contributi previsti dal 1° comma.

     3. Tale legge può stabilire che la fusione costituisca titolo di priorità ai fini del riparto dei finanziamenti regionali derivanti da leggi di settore.

 

     Art. 13. (Istituzione di municipi).

     1. Nel caso di fusione di due o più comuni contigui la legge regionale istitutiva del nuovo comune può disporre che nel territorio dei comuni fusi siano istituiti, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 142/1990 e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, municipi, con il compito di gestire i servizi di base, nonché le altre funzioni eventualmente delegate dal comune.

     2. I comuni originari sono comunque eretti a sede di municipio conservando la denominazione in atto ed eventuali altri municipi possono essere istituiti per scorporo dal loro territorio.

     3. Le istituzioni di municipi devono essere previste nel programma di cui all'art. 10.

 

TITOLO III

DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI AL REFERENDUM

 

     Art. 14. (Indizione del referendum consultivo). [5]

     (Omissis)

 

     Art. 15. (Modalità di indizione e svolgimento del referendum). [6]

 

TITOLO IV [7]

UNIONI DI COMUNI

 

     Art. 16. (Contributi straordinari per la costituzione di unioni di comuni).

     (Omissis)

 

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 17. (Determinazione di sedi comunali e municipali, mutamenti, denominazioni delle frazioni e delle borgate, delimitazione territoriale delle frazioni).

     1. La provincia competente per territorio è delegata a provvedere sulle richieste motivate dei Consigli comunali interessati relative:

     a) alla determinazione della sede comunale e municipale in relazione alle esigenze economiche, sociali ed amministrative;

     b) alla delimitazione territoriale delle frazioni finalizzata ad una migliore attuazione degli interessi locali;

     c) alla determinazione e rettifica dei confini comunali.

 

     Art. 18. (Disposizioni per la vigilanza).

     1. La Giunta regionale esercita i poteri di vigilanza e di iniziativa in ordine alle funzioni delegate.

     2. In caso di persistente inattività dell'ente delegato la Giunta regionale dispone ai sensi dell'art. 66 dello Statuto la revoca della delega.

     3. La Giunta regionale trasferisce alle province con proprio provvedimento le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 19. (Successione nei rapporti).

     1. La regolazione dei rapporti conseguenti all'istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali è delegata alla provincia competente per territorio, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e di quanto disposto in proposito dal provvedimento legislativo regionale di variazione delle circoscrizioni.

     2. I regolamenti, i provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei comuni di origine restano in vigore sino a quando non vi provveda il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulti ampliata.

 

     Art. 20. (Determinazione e rettifica dei confini).

     1. Qualora il confine tra due o più comuni non risulti delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o sia comunque incerto, i comuni interessati possono proporre la determinazione o, se occorre, la rettifica dei confini mediante accordo.

     2. Qualora i comuni non si accordino sulle modalità della determinazione o della rettifica da effettuare, il provvedimento è assunto dalla provincia competente per territorio ai sensi dell'art. 18, la quale provvede d'ufficio o su richiesta di uno dei comuni, esaminate le osservazioni degli altri enti interessati, ovvero dal Presidente della Giunta regionale qualora i comuni appartengano a province diverse.

 

     Art. 21. (Norma transitoria).

     1. Fino all'adozione delle procedure specifiche previste dalla normativa sull'area metropolitana, per gli interventi relativi ai comuni in essa ricompresi, oltre ai criteri di cui all'art. 11 dovrà essere rispettato, nell'ambito di quanto previsto dalla l.r. 22 luglio 1991, n. 12, il criterio di coerenza con i confini territoriali dell'area stessa.

 

          Art. 22. (Norma finale).

     1. In applicazione dell'art. 61, 1° comma, della l. n. 142/1990 cessano le competenze regionali sugli atti costitutivi, modificativi ed estintivi dei consorzi tra enti locali anche se esercitate per delega.

     2. Restano ferme le disposizioni di cui alla l.r. 6 giugno 1988, n. 21 «Riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria» per quanto concerne le forme associative fra enti locali in materia di assistenza sociale.

 

     Art. 23. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 


[1] Titolo abrogato dall'art. 63 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2004, n. 6.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2004, n. 6.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 marzo 2004, n. 6.

[5] Articolo sostituito dall’art. 4 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 29 marzo 2004, n. 6.

[6] Articolo abrogato dall’art. 5 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9.

[7] Titolo abrogato dall'art. 63 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24.