§ 1.1.5 - L.R. 28 novembre 1977, n. 44.
Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:28/11/1977
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Titolari dell'iniziativa popolare).
Art. 2.  (Leggi e provvedimenti esclusi dalla iniziativa popolare).
Art. 3.  (Modalità).
Art. 4.  (Assistenza dell'Ufficio legislativo nella redazione delle proposte).
Art. 5.  (Numerazione, dotazione, vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme).
Art. 6.  (Raccolta delle firme).
Art. 7.  (Deposito della proposta).
Art. 8.  (Decadenza della proposta).
Art. 9.  (Spese di autenticazione).
Art. 10.  (Verifica e computo delle firme).
Art. 11.  (Esame e discussione).
Art. 12.  (Presenza dei promotori nella Commissione consiliare - Esame del Consiglio).
Art. 13.  (Modalità dell'iniziativa).
Art. 14.  (Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del Consiglio regionale).
Art. 15.  (Riunione di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi).
Art. 16.  (Titolari dell'iniziativa).
Art. 17.  (Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo).
Art. 18.  (Modalità per promuovere il referendum).
Art. 19.  (Contenuto della proposta di referendum e sua ammissibilità).
Art. 20.  (Norme procedurali).
Art. 21.  (Presentazione della richiesta di referendum, verifica delle firme).
Art. 22.  (Unificazione di proposte di referendum).
Art. 23.  (Indizione e data del referendum).
Art. 24.  (Pubblicità del decreto di indizione del referendum).
Art. 25.  (Periodo nel quale non può essere presentata richiesta di referendum).
Art. 26.  (Inefficacia del referendum già indetto).
Art. 27.  (Modalità e giorno della votazione).
Art. 28.  (Schede per il referendum abrogativo).
Art. 29.  (Uffici provinciali e Ufficio regionale per il referendum - composizione del seggi).
Art. 30.  (Spese per adempimenti dei Comuni e relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali).
Art. 31.  (Operazioni dell'Ufficio provinciale).
Art. 32.  (Operazioni dell'Ufficio regionale).
Art. 33.  (Contestazioni e reclami).
Art. 34.  (Pubblicazione dell'esito del referendum).
Art. 35.  (Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta).
Art. 36.  (Operazioni e propaganda elettorali).
Art. 37.  (Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati).
Art. 38.  (Referendum consultivo obbligatorio sull'istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali).
Art. 39.  (Decreto di indizione del referendum consultivo).
Art. 40.  (Norme applicabili ai referendum consultivi).
Art. 41.  (Schede per il referendum consultivo).
Art. 42.  (Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione).
Art. 43.  (Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum).
Art. 44.  (Applicabilità delle disposizioni statali sui referendum).
Art. 45.  (Disposizione finanziaria).


§ 1.1.5 - L.R. 28 novembre 1977, n. 44.

Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.

(B.U. 14 dicembre 1977, n. 49 - S.O.).

 

TITOLO I

INIZIATIVA POPOLARE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Titolari dell'iniziativa popolare).

     Il diritto di iniziativa previsto nell'art. 9 dello Statuto per la formazione delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale spetta:

     1) ad almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione;

     2) ad ogni Consiglio comunale di comune capoluogo di provincia o ad uno o più Consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente almeno un ventesimo della popolazione regionale;

     3) ad almeno cinque Consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente 20.000 elettori;

     4) ad ogni Consiglio provinciale.

 

     Art. 2. (Leggi e provvedimenti esclusi dalla iniziativa popolare).

     Sono escluse dall'iniziativa popolare le leggi:

     1) di approvazione del bilancio regionale di previsione delle sue variazioni, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, di approvazione del conto consuntivo;

     2) di istituzione di tributi propri della Regione; ed i provvedimenti relativi;

     a) all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;

     b) all'assunzione e alla cessione di partecipazioni regionali;

     c) alla nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione nonché dei rappresentanti della Regione in enti o società a partecipazione regionale;

     d) alla formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;

     e) alla designazione dei componenti di commissioni o di altri organi collegiali, spettante alla Regione e non attribuita ad altri organi della Regione medesima dallo Statuto e dalle leggi;

     f) al riesame, nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice, degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'art. 125 della Costituzione;

     g) alla designazione, a norma dell'art. 83, secondo comma della Costituzione, dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;

     h) alla formulazione dei pareri di cui agli artt. 132 e 133 della Costituzione;

     i) alla presentazione di proposte di legge alle Camere e alla richiesta di referendum abrogativo di leggi statali.

 

CAPO II

INIZIATIVA DEGLI ELETTORI

 

     Art. 3. (Modalità).

     L'iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli o di una proposta di provvedimento sottoscritta dal numero degli elettori previsto dall'art. 1, n. 1, della presente legge. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni.

     La proposta che importi nuovi o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l'ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte.

 

     Art. 4. (Assistenza dell'Ufficio legislativo nella redazione delle proposte).

     I cittadini che intendono presentare una proposta possono chiedere per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riassumendo le finalità e le principali caratteristiche del progetto da formare, di essere assistiti nella sua redazione dall'Ufficio legislativo del Consiglio ed eventualmente, tramite lo stesso, da altri uffici della Regione.

     L'Ufficio di Presidenza decide in merito entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e comunica la decisione relativa al primo firmatario.

     In caso di ammissione all'assistenza, l'Ufficio di Presidenza ne determina le modalità per quanto riguarda i rapporti con gli uffici, l'acquisizione e la consultazione di leggi, atti amministrativi, studi ed elaborati della Regione, salvo i limiti fissati dall'art. 15 dello Statuto.

     L'assistenza non è ammessa solo nel caso che il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 2: il provvedimento di diniego, adottato all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza, è motivato e non preclude il diritto degli interessati alla presentazione del progetto.

 

     Art. 5. (Numerazione, dotazione, vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme).

     Almeno tre e non più di dieci elettori in qualità di promotori muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, si presentano al competente ufficio del Consiglio regionale per la numerazione, datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme.

     I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, composti di quattro facciate, ognuna di venticinque righe. I fogli possono essere tra loro sigillati, anche in più gruppi, dal predetto ufficio del Consiglio il quale attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme. All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge o di provvedimento.

     L'ufficio del Consiglio di cui al comma 1 restituisce ai promotori i fogli numerati, datati e vidimati entro dieci giorni dalla loro presentazione. Ulteriori fogli possono essere presentati anche nel corso della raccolta delle firme, per gli adempimenti sopra indicati.

     Nel computo delle firme non sono considerate valide quelle presentate su fogli non vidimati o vidimati da oltre sei mesi.

 

     Art. 6. (Raccolta delle firme).

     Per l'apposizione delle firme dei presentatori della proposta, l'autenticazione delle medesime ed il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all'art. 8 della L. 25 maggio 1970, n. 352 per quanto applicabili.

 

     Art. 7. (Deposito della proposta).

     La proposta e la relazione indicate nell'art. 3 sono presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale corredate dalla relativa documentazione a cura dei promotori.

     Il competente ufficio del Consiglio, mediante processo verbale del quale rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data del deposito della documentazione.

     Nel verbale indica inoltre le generalità, il domicilio dei promotori che depositano la proposta e il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.

 

     Art. 8. (Decadenza della proposta).

     La proposta si intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5.000 ritirino la propria adesione con firma autenticata.

     Il ritiro dell'adesione può essere richiesto sino a quando la competente Commissione consiliare non abbia iniziato l'esame della proposta ai sensi dell'art. 11 e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del deposito della stessa.

     In ogni caso i promotori, in quanto tali, non possono ritirare la proposta depositata.

 

     Art. 9. (Spese di autenticazione).

     Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

     I promotori della proposta possono chiedere il rimborso delle spese sostenute nella misura di cui sopra mediante domanda scritta da depositare insieme con la proposta e con l'indicazione del nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

     Il rimborso non compete quando il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 2.

 

     Art. 10. (Verifica e computo delle firme).

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro dieci giorni dal deposito della proposta, procede alla verifica dei fogli e delle firme presentate nonché al controllo dei certificati elettorali dei sottoscrittori e, qualora le firme risultino insufficienti o vengano riscontrate irregolarità formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6, ne dà comunicazione ai promotori, assegnando loro un termine non inferiore a 15 giorni per la regolarizzazione.

     La proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla verifica e all'eventuale regolarizzazione.

 

     Art. 11. (Esame e discussione).

     L'Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dell'art. 32, comma 3, dello Statuto, nella prima seduta successiva all'iscrizione della proposta all'ordine del giorno, ne stabilisce, con priorità su ogni altro oggetto, la data di inizio dell'esame nella competente Commissione e in Consiglio regionale.

 

     Art. 12. (Presenza dei promotori nella Commissione consiliare - Esame del Consiglio).

     In sede di Commissione consiliare i primi cinque promotori della proposta hanno facoltà di illustrarla: essi sono invitati a partecipare alla seduta della Commissione con congruo preavviso.

     Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.

     Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla Commissione vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

 

CAPO III

INIZIATIVA DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI

 

     Art. 13. (Modalità dell'iniziativa).

     I Comuni e le Province, ai sensi delle disposizioni di cui ai nn. 2, 3, 4 dell'art. 1, esercitano l'iniziativa mediante l'approvazione, da parte dei relativi Consigli a maggioranza dei Consiglieri assegnati, della relazione illustrativa e della proposta di legge redatta in articoli o dello schema di provvedimento.

     Detti enti possono avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale con le modalità previste dall'art. 4 indicando i rappresentanti incaricati degli eventuali contatti con l'ufficio stesso.

     La deliberazione consiliare che approva la proposta è trasmessa, munita degli estremi di esecutività, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta.

     Qualora pervengano proposte da parte dei più Comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del Comune il cui concorso completi il numero dei Comuni o l'entità della popolazione richiesti dall'art. 1.

     Possono partecipare alla seduta della Commissione consiliare permanente, ai fini dell'illustrazione della proposta, tre Consiglieri per ciascun Comune e cinque per ogni Provincia che l'abbiano deliberata.

     Tali rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli Consigli presentatori, tenendo conto della rappresentanza delle minoranze: a tal fine ogni Consigliere comunale può votare per due nomi, ogni Consigliere provinciale per tre.

     Per quanto attiene all'iscrizione nell'ordine del giorno e all'esame della proposta in Commissione e in Consiglio, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10, secondo comma, 11 e 12, secondo e terzo comma.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 14. (Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del Consiglio regionale).

     Le proposte di iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio regionale. Esse, all'inizio del funzionamento del nuovo Consiglio, sono deferite alla Commissione competente e seguono la normale procedura.

 

     Art. 15. (Riunione di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi).

     Una Commissione consiliare che sia investita dell'esame di più proposte di iniziativa popolare vertenti su oggetti identici o strettamente connessi, sentiti i promotori o i rappresentanti degli enti proponenti, ai sensi degli artt. 12 e 13, ne può deliberare, all'unanimità, l'esame abbinato.

     Mancando l'unanimità decide in merito il Consiglio regionale con la maggioranza di due terzi dei componenti.

 

TITOLO II

REFERENDUM POPOLARE

 

CAPO I

REFERENDUM ABROGATIVO

 

     Art. 16. (Titolari dell'iniziativa).

     Il diritto a promuovere referendum popolare, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un provvedimento della Regione spetta ad almeno 50.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione.

 

     Art. 17. (Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo).

     Sono escluse dal referendum:

     1) le disposizioni dello Statuto regionale;

     2) le disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale;

     3) le leggi tributarie e di bilancio;

     4) le disposizioni regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative;

     5) i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative o regolamentari;

     6) i provvedimenti indicati nelle lettere da a) ad i) dell'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 18. (Modalità per promuovere il referendum).

     I cittadini che intendano promuovere il referendum debbono in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia. I promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di Comuni della Regione.

     Il primo numero del Bollettino Ufficiale della Regione che viene pubblicato dopo la presentazione della proposta di referendum ne dà notizia.

 

     Art. 19. (Contenuto della proposta di referendum e sua ammissibilità).

     L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i termini del quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare: in essa deve essere indicata la data, il numero e il titolo della legge o del provvedimento sul quale si intende chiedere il referendum e, se questo ha per oggetto l'abrogazione di singoli articoli, l'istanza deve indicare anche il numero dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum è richiesto.

     Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di una o più articoli di legge o di provvedimento, la richiesta di referendum deve riportare il testo integrale di cui si richiede l'abrogazione; la medesima norma si applica anche quando sia richiesta l'abrogazione di parte di un provvedimento non redatto in articoli;

     L'Ufficio di Presidenza, entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, deve pronunciarsi circa l'ammissibilità della stessa accertando che l'oggetto del referendum non sia escluso dall'art. 17.

     Qualora tale decisione non sia assunta all'unanimità ne viene investito il Consiglio regionale.

     La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale con la quale si decide circa l'ammissibilità del referendum è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.

 

     Art. 20. (Norme procedurali).

     Dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo che dichiara l'ammissibilità del referendum, i promotori presentano al competente Ufficio del Consiglio regionale i fogli per la raccolta delle firme.

     All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportata la seguente formula: «volete l'abrogazione... » seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nell'istanza di cui all'art. 19.

     Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta delle firme, nonché le spese relative alla loro autenticazione, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 9.

 

     Art. 21. (Presentazione della richiesta di referendum, verifica delle firme).

     Le richieste di referendum, corredate dei fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto debbono essere presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

     Un funzionario dell'Ufficio dà atto mediante apposito processo verbale, del quale rilascia copia, della presentazione della richiesta e del deposito delle firme, indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano di aver raccolto.

     L'Ufficio di Presidenza compie le operazioni stabilite dal primo comma dell'art. 10 entro il 31 ottobre successivo.

 

     Art. 22. (Unificazione di proposte di referendum).

     Qualora siano pendenti più proposte di referendum tra di loro omogenee l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, uditi i promotori dei singoli referendum, può pronunciarsi a voti unanimi sulla unificazione.

     Nel caso che non si raggiunga l'unanimità il Consiglio regionale delibera circa l'unificazione che viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi del primo comma dell'articolo successivo.

 

     Art. 23. (Indizione e data del referendum).

     Se la richiesta di referendum è stata dichiarata ammissibile il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum con decreto da emanarsi entro il 10 febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° aprile e il 31 maggio.

     Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi le votazioni per più di tre richieste di referendum.

     Qualora siano convocate nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali, o nell'ipotesi che le richieste di referendum ammesse siano più di tre, si procederà ad una seconda tornata elettorale da convocarsi con decreto del Presidente della Giunta emanato con le formalità previste dal 1° comma entro il 10 agosto e con fissazione della data del referendum in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 15 novembre.

     Nel caso che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 15 novembre, siano convocate elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali, l'eventuale seconda tornata elettorale verrà effettuata nell'anno successivo.

 

     Art. 24. (Pubblicità del decreto di indizione del referendum).

     Il decreto di indizione del referendum deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre giorni dalla emanazione.

     Detto decreto viene notificato al Commissario del Governo e al Presidente della Corte d'Appello di Genova e viene inoltre comunicato ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali e ai Sindaci.

     Deve inoltre esserne data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i Comuni della Regione almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il referendum.

 

     Art. 25. (Periodo nel quale non può essere presentata richiesta di referendum).

     Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno che precede la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio.

 

     Art. 26. (Inefficacia del referendum già indetto).

     Se prima dell'effettuazione del referendum la legge, il provvedimento e le disposizioni sottoposte a referendum siano abrogate, modificate o dichiarate incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale dichiara con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

 

     Art. 27. (Modalità e giorno della votazione).

     La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applicano, in quanto compatibile, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

     Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7 della domenica fissata dal decreto di indizione del referendum e terminano alle ore 23 del giorno stesso [1].

     Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

 

     Art. 28. (Schede per il referendum abrogativo).

     Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum. Esse sono stampate a cura della Presidenza del Consiglio regionale e debbono avere le caratteristiche dei modelli riprodotti alle Tabelle A e B allegate alla presente legge.

     Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui al 2° comma dell'art. 20 riprodotte a caratteri chiaramente leggibili.

     In caso di pluralità di referendum all'elettore vengono consegnate per le votazioni tante schede di colore diverso quanti sono i referendum per i quali si vota.

     L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.

 

     Art. 29. (Uffici provinciali e Ufficio regionale per il referendum - composizione del seggi).

     I seggi elettorali sono composti come previsto dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

     Presso il Tribunale di ogni capoluogo di Provincia e presso la Corte d Appello di Genova sono costituiti, rispettivamente, gli Uffici provinciali e l'Ufficio regionale per il referendum.

     Ogni Ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

     L'Ufficio regionale è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente della Corte d'Appello. Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

     Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti rappresentati nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum.

     Tali rappresentanti sono designati da persona munita di procura del segretario provinciale o, per l'Ufficio regionale, del segretario regionale del partito. I rappresentanti dei promotori debbono essere designati da almeno tre dei promotori medesimi. In caso di eventuali contrasti sarà accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori.

 

     Art. 30. (Spese per adempimenti dei Comuni e relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali).

     Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché a quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'apposita richiesta documentata presentata dai singoli Comuni.

     La Regione può anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75 per cento dell'ammontare delle spese occorrenti.

     I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 31. (Operazioni dell'Ufficio provinciale).

     Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia, l'Ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

     Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'Ufficio regionale.

 

     Art. 32. (Operazioni dell'Ufficio regionale).

     L'Ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione dell'ultimo verbale procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.

     La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

     I risultati sono proclamati dall'Ufficio regionale per il referendum. Di tutte le operazioni di tale Ufficio è redatto verbale in quattro esemplari dei quali uno resta depositato presso la Corte d'Appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo per la Regione.

 

     Art. 33. (Contestazioni e reclami).

     Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali e all'Ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

 

     Art. 34. (Pubblicazione dell'esito del referendum).

     Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione totale o parziale della legge o del provvedimento, il Presidente della Giunta regionale, non appena pervenutogli il verbale di cui all'art. 32, dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

     Detto decreto deve essere altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, ne viene data comunicazione dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

     Art. 35. (Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta).

     Nell'ipotesi di risultato negativo non potrà chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'esito del precedente referendum.

 

     Art. 36. (Operazioni e propaganda elettorali).

     Per le operazioni pre-elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

     La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano la materia.

 

CAPO II

REFERENDUM CONSULTIVI

 

     Art. 37. (Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati).

     Prima di procedere all'approvazione di un progetto di legge o di un provvedimento, non compreso tra quelli espressamente esclusi dall'art. 17 della presente legge, relativamente al quale il Consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate, il Consiglio stesso delibera l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'art. 11, 4° comma, dello Statuto.

     Il potere d'iniziativa spetta agli organi ed ai soggetti che hanno titolo a proporre al Consiglio regionale l'adozione di leggi o provvedimenti.

     La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori.

     Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della Regione, la deliberazione di cui al precedente comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.

 

     Art. 38. (Referendum consultivo obbligatorio sull'istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali).

     1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall'art. 11, ultimo comma dello Statuto.

     2. Il referendum non viene effettuato per le mere determinazioni di confine tra Comuni previste dall'art. 32, 1° comma, del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

     3. La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

     4. Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i Comuni direttamente interessati alle istituzioni, mutamenti, denominazioni di cui al 1° comma.

     4 bis. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, di seguito “cittadini dell’Unione”, residenti nei comuni interessati dalla consultazione di cui al primo comma [2].

     4 ter. I cittadini dell’Unione devono essere iscritti alla lista elettorale aggiunta di cui al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza) [3].

     5. Il referendum consultivo per la costituzione in Comune o in Comuni autonomi di una o più frazioni, borgate o parte di territorio di uno stesso Comune o di Comuni distinti ovvero per le modificazioni delle circoscrizioni comunali può riguardare la sola popolazione del territorio oggetto del trasferimento qualora il Consiglio regionale rilevi la sussistenza di entrambe le seguenti condizioni:

     a) la popolazione o il territorio che è oggetto di trasferimento risulti inferiore rispettivamente al 30 per cento della popolazione o al 10 per cento del territorio del Comune di origine o di quello di destinazione;

     b) l’area non abbia un’incidenza rilevante sugli interessi del Comune cedente e della relativa popolazione complessiva [4].

     6. Le norme di cui al precedente comma non operano per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti [5].

 

     Art. 39. (Decreto di indizione del referendum consultivo).

     Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro dieci giorni dall'esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli artt. 37 e 38, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 40. (Norme applicabili ai referendum consultivi).

     Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 27, 29, 30, 31, 32, 34.

     Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della Regione, vengono costituiti Uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare.

     Non si applicano, limitatamente al referendum facoltativo, le disposizioni degli artt. 25 e 26.

 

     Art. 41. (Schede per il referendum consultivo).

     Le schede per il referendum consultivo, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, debbono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

 

     Art. 42. (Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione).

     Si intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

     Nei referendum consultivi obbligatori per l’istituzione di nuovi comuni, per la fusione fra comuni e per mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando in ciascuno dei comuni interessati abbia partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto al voto e la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in ciascuno degli stessi sia a favore della proposta. Dal computo sono esclusi i residenti all’estero iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) [6].

     Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'Ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 43. (Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum).

     Il Consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 44. (Applicabilità delle disposizioni statali sui referendum).

     Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

 

     Art. 45. (Disposizione finanziaria).

     (Omissis)


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2017 n. 4.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2017 n. 4.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2017 n. 4.

[4] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9.

[5] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 2013, n. 38.