§ 1.7.23 - L.R. 22 luglio 1991, n. 12.
Delimitazione dell'area metropolitana genovese in attuazione dell'art. 17, comma 2, della l. 8 giugno 1990, n. 142.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.7 autonomie locali
Data:22/07/1991
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi dell'art. 17 della l. 8 giugno 1990, n. 142 nella planimetria allegata alla presente legge è delimitata, sentiti i Comuni e le Province interessate, l'area metropolitana di Genova [...]
Art. 2.      1. La Regione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 3 della l. 8 giugno 1990, n. 142, ripartisce le funzioni amministrative tra i Comuni e la Città metropolitana e provvede al [...]
Art. 3.      1. Conseguentemente alla delimitazione dell'area metropolitana di Genova disposta con l'art. 1 ed in vista dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'art. 21 della l. 8 giugno 1990, n. [...]


§ 1.7.23 - L.R. 22 luglio 1991, n. 12.

Delimitazione dell'area metropolitana genovese in attuazione dell'art. 17, comma 2, della l. 8 giugno 1990, n. 142.

(B.U. 7 agosto 1991, n. 10).

 

Art. 1.

     1. Ai sensi dell'art. 17 della l. 8 giugno 1990, n. 142 nella planimetria allegata alla presente legge è delimitata, sentiti i Comuni e le Province interessate, l'area metropolitana di Genova della quale fanno parte i seguenti Comuni: Genova, Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campoligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cogoleto, Davagna, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Pieve Ligure, Recco, Ronco Scrivia, Rossiglione, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Tiglieto, Uscio, Crocefieschi, Montoggio, Torriglia, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno, Valbrevenna, Vobbia, Lumarzo [1].

 

     Art. 2.

     1. La Regione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 3 della l. 8 giugno 1990, n. 142, ripartisce le funzioni amministrative tra i Comuni e la Città metropolitana e provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei Comuni dell'area metropolitana, con il concorso della Provincia di Genova, dei Comuni e delle Comunità montane compresi nell'area stessa.

     2. Nel territorio dell'area metropolitana di Genova, la Città metropolitana svolge, ai sensi dell'art. 17, comma 4 e dell'art. 18, comma 3 della l. 8 giugno 1990, n. 142, le funzioni spettanti alla Provincia e quelle spettanti ai Comuni compresi nell'area allorché abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata, nell'ambito delle materie indicate dall'art. 19 della l. n. 142/90.

     3. La legge regionale prevista dal citato art. 19 prevederà che alla Città metropolitana competa:

     a) nella materia della pianificazione territoriale di adottare, con il concorso dei Comuni, il piano territoriale di coordinamento, con i contenuti e le finalità di cui all'art. 15, comma 2 della l. n. 142/90 e di accertare la compatibilità degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale adottati dai Comuni con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, mentre restano ai Comuni la competenza ad adottare tutti gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e gli altri compiti in materia urbanistica;

     b) nella materia della viabilità, traffico e trasporti, di concorrere alla formazione ed all'attuazione del piano regionale dei trasporti, mediante la promozione della mobilità e della accessibilità all'area metropolitana e la definizione dei livelli di gestione in modo da consentire la riduzione dei costi;

     c) nella materia della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente, la programmazione degli interventi e la gestione delle attività rientranti nell'ambito dell'intera area metropolitana, ferme restando le competenze dei Comuni e delle Comunità montane per le attività amministrative e di gestione riferite all'ambito locale;

     d) nella materia della tutela e della valorizzazione delle risorse idriche le funzioni inerenti la grande raccolta e la distribuzione delle acque rientranti nell'ambito dell'intera area metropolitana, ferme restando le competenze dei Comuni, singoli od associati, per la distribuzione e la gestione nell'ambito locale;

     e) Nella materia dello smaltimento dei rifiuti, di concorrere alla formazione del piano regionale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di svolgere funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti delle attività attuative;

     f) nelle materie di cui alle lettere f) e g) e nelle restanti di cui alla lettera d) dell'art. 19 medesimo, di svolgere funzioni di programmazione, di gestione di area vasta e di coordinamento che le saranno attribuite e che dovranno, comunque, comprendere le funzioni già attribuite o delegate alle Province dalla Regione.

     4. La legge regionale di cui al comma 3 stabilirà una specifica disciplina delle funzioni dei nuovi Comuni ai sensi degli artt. 19 e 20 della l. 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 3.

     1. Conseguentemente alla delimitazione dell'area metropolitana di Genova disposta con l'art. 1 ed in vista dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'art. 21 della l. 8 giugno 1990, n. 142, l'iniziativa dei Comuni è assunta con deliberazione del Consiglio comunale per la istituzione di una nuova Provincia nella parte del territorio della provincia di Genova non compresa nell'area metropolitana, seguendo le disposizioni contenute nella l.r. 12 giugno 1991, n. 9 e con le procedure ed i criteri di cui agli artt. 63 e 16 della l. n. 142/1990.

 

 

ALLEGATO A (art. 3). [2]

 

Planimetria (art. 1)

 

n. Comuni interessati: 40

superficie territoriale: Kmq. 1118,58

popolazione residente (Cens. Popolaz. 1991): ab. 807.417

popolazione residente nel resto della provincia di Genova (Cens. Popolaz.

1991): ab. 143.432

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 febbraio 1997, n. 7.

[2] Allegato così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 febbraio 1997, n. 7.