§ 1.7.22 - L.R. 12 giugno 1991, n. 9.
Promozione e coordinamento dell'iniziativa dei Comuni per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove Province.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.7 autonomie locali
Data:12/06/1991
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali).
Art. 2.  (Adesione all'iniziativa).
Art. 3.  (Istituzione di nuove Province).
Art. 4.  (Condizioni per l'iniziativa).
Art. 5.  (Promozione dell'iniziativa comunale).
Art. 6.  (Coordinamento dell'iniziativa comunale).
Art. 7.  (Parere della Regione).
Art. 8.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 1.7.22 - L.R. 12 giugno 1991, n. 9.

Promozione e coordinamento dell'iniziativa dei Comuni per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove Province.

(B.U. 19 giugno 1991, n. 8).

 

Art. 1. (Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali).

     1. L'iniziativa di cui all'art. 133, comma 1, della Costituzione, diretta al mutamento di circoscrizioni provinciali, spetta ai Comuni il cui territorio formi oggetto della conseguente variazione territoriale.

     2. L'iniziativa si esercita mediante deliberazioni dei Consigli comunali, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

 

     Art. 2. (Adesione all'iniziativa).

     1. L'iniziativa di cui all'art. 1 deve conseguire l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, da esprimersi con deliberazione assunta dai Consigli comunali a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

     2. Appartengono all'area interessata, di cui al comma precedente, i Comuni cui compete l'iniziativa ai sensi dell'art. 1 nonché i Comuni, compresi nella Regione, con essi confinanti.

 

     Art. 3. (Istituzione di nuove Province).

     1. L'iniziativa di cui all'art. 133, comma 1 della Costituzione diretta all'istituzione di nuove Province, spetta a ciascuno dei Comuni destinati ad essere ricompresi nella istituenda Provincia.

     2. L'iniziativa deve conseguire l'adesione della maggioranza dei Comuni di cui al comma 1, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva di essi, e deve esprimersi con deliberazione assunta dai Consigli comunali a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge il provvedimento regionale di cui all'art. 17, comma 2 della l. 8 giugno 1990, n. 142 tiene luogo per l'area metropolitana della deliberazione di cui ai precedenti commi.

 

     Art. 4. (Condizioni per l'iniziativa).

     1. Non è ammessa l'iniziativa per costituire nuove Province aventi popolazione inferiore a duecentomila abitanti, né per operare mutamenti di circoscrizioni provinciali che facciano scendere la popolazione di Province esistenti al di sotto dei duecentomila abitanti.

     2. Il divieto di cui al comma 1 può essere derogato qualora obiettive ragioni giustificative, da indicarsi specificamente nelle deliberazioni comunali con cui viene assunta l'iniziativa, e nel parere reso dalla Regione ai sensi dell'art. 7.

 

     Art. 5. (Promozione dell'iniziativa comunale).

     1. La Regione, anche sulla base dei propri atti generali di programmazione, provvede mediante deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ad indicare le aree che, in ragione dello svolgimento della maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente ovvero per esigenze di programmazione dello sviluppo idoneo a favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale, rendano opportuna una valutazione, da parte dei Comuni, della possibilità di dare luogo all'iniziativa di cui agli artt. 1 e 3 della presente legge, ai fini di una revisione delle circoscrizioni provinciali o della creazione di nuove Province.

     2. L'indicazione regionale non pregiudica né limita in alcun modo la libertà dei Comuni di esercitare, ai sensi degli articoli precedenti, l'iniziativa prevista dall'art. 133, comma 1 della Costituzione.

 

     Art. 6. (Coordinamento dell'iniziativa comunale).

     1. Le deliberazioni con cui uno o più Comuni abbiano esercitato l'iniziativa di cui agli artt. 1 e 3 vengono trasmesse dalla Regione agli altri Comuni cui compete esprimersi circa l'adesione all'iniziativa ed alle Amministrazioni provinciali interessate.

     2. Le Province ed i Comuni interessati si pronunciano sull'iniziativa entro centottanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni trasmesse dalla Regione a sensi del comma 1.

 

     Art. 7. (Parere della Regione).

     1. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'art. 6, risultino adottate tante deliberazioni di Comuni favorevoli all'iniziativa per il mutamento di circoscrizioni provinciali o per la costituzione di nuove Province, quante ne occorrono per realizzare l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'area interessata, che rappresentino la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, la Regione esprime, entro sessanta giorni, il proprio motivato parere mediante deliberazione del Consiglio regionale.

     2. La deliberazione del Consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei Comuni, viene trasmessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

 

     Art. 8. (Dichiarazione d’urgenza).

     (Omissis).