§ 3.2.62 - L.R. 15 dicembre 1993, n. 60.
Interventi straordinari per lo sviluppo dell'olivicoltura e disciplina dell'abbattimento di alberi di olivo.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:15/12/1993
Numero:60


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Specificazione degli interventi straordinari per lo sviluppo dell'olivicoltura).
Art. 3.  (Piani d'intervento).
Art. 4.  (Beneficiari dei contributi).
Art. 5.  (Soggetti abilitati alla predisposizione di piani di intervento).
Art. 6.  (Piani di intervento: modalità di approvazione).
Art. 7.  (Concessione dei contributi).
Art. 8.  (Contributo per mancata produzione).
Art. 9.  (Promozione dell'associazionismo fra operatori specializzati in olivicoltura).
Art. 10.  (Norme relative all'abbattimento di alberi di olivo).
Art. 11.  (Delega).
Art. 12.  (Norme finali).
Art. 13.  (Norma finanziaria)


§ 3.2.62 - L.R. 15 dicembre 1993, n. 60.

Interventi straordinari per lo sviluppo dell'olivicoltura e disciplina dell'abbattimento di alberi di olivo.

(B.U. 5 gennaio 1994, n. 1).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge promuove interventi straordinari nel settore olivicolo per il recupero della validità tecnico-economica degli oliveti nelle aree individuate dal Programma Olivicolo Regionale al fine di:

     a) razionalizzare le strutture produttive;

     b) migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto.

     2. La presente legge disciplina altresì l'abbattimento di alberi di olivo al fine di tutelare il patrimonio olivicolo regionale.

 

     Art. 2. (Specificazione degli interventi straordinari per lo sviluppo dell'olivicoltura).

     1. Per le finalità di cui alla presente legge possono essere concessi contributi straordinari per i seguenti interventi:

     a) abbassamento delle chiome mediante potature straordinarie di miglioramento e risanamento e ottimizzazione della densità d'impianto;

     b) potature straordinarie di perfezionamento della forma di allevamento;

     c) sistemazione e consolidamento dei terreni, ivi compresa la costruzione e il riattamento di piccoli muri a secco;

     d) introduzione di una meccanizzazione specifica per l'olivicoltura;

     e) difesa fitosanitaria mediante metodi di lotta integrata, guidata e biologica;

     f) reimpianti specializzati e reinnesti con vari età miglioratrici o maggiormente affermate ed ambientate;

     g) realizzazione di impianti aziendali di distribuzione per l'irrigazione e la fertilizzazione a basso consumo idrico.

     2. Gli interventi di cui al 1° comma sono finanziabili esclusivamente se inseriti negli specifici piani di cui all'art. 3.

     3. Gli interventi di cui al 1° comma, lett. b), possono essere finanziati solo a completamento delle operazioni di cui alla lett. a) e limitatamente ad un biennio.

     4. Gli interventi di cui al 1° comma, lettere da c) a g), possono essere finanziati indipendentemente dagli interventi di cui alla lett. a) purché gli oliveti siano già stati ristrutturati, attraverso operazioni di diradamento e abbassamento delle chiome, con le modalità individuate dai risultati della sperimentazione regionale e definite dal Programma Olivicolo Regionale.

 

     Art. 3. (Piani d'intervento).

     1. Gli interventi di cui all'art. 2, 1° comma si attuano attraverso piani, della durata massima di un triennio, approvati dalla Giunta regionale.

     2. I piani di intervento devono indicare:

     a) la situazione attuale della zona oggetto di intervento e gli obiettivi che si vogliano perseguire;

     b) la complessiva superficie olivicola interessata che non può essere inferiore a 5 ettari e superiore a 15 ettari;

     c) le aziende interessate dal piano e la loro rispettiva estensione;

     d) la collocazione cartografica su scala 1:5000 delle superfici oggetto di intervento;

     e) le singole operazioni da effettuare e le metodologie di attuazione;

     f) la ripartizione delle singole operazioni da effettuare in stralci annuali di intervento;

     g) il nominativo del tecnico responsabile della redazione e dell'attuazione del piano;

     h) le analisi dei costi, il complessivo preventivo di spesa e il contributo richiesto;

     i) l'attività informativa e divulgativa che si intende promuovere per una corretta attuazione dei piani.

     3. I piani devono prevedere tecniche di intervento conformi ai risultati della sperimentazione regionale e definite nel Programma Olivicolo Regionale.

 

     Art. 4. (Beneficiari dei contributi).

     1. Beneficiari dei contributi di cui all'art. 2 possono essere i coltivatori diretti, le cooperative agricole, gli imprenditori agricoli a titolo principale, i proprietari e i conduttori di oliveti.

     2. I beneficiari di cui al 1° comma, per ottenere i contributi previsti dall'art 7 devono espressamente chiedere, ai soggetti abilitati di cui all'art. 5, di essere inseriti nei piani di intervento di cui all'art. 3.

 

     Art. 5. (Soggetti abilitati alla predisposizione di piani di intervento).

     1. I soggetti abilitati alla predisposizione di piani di intervento sono:

     a) le Comunità Montane e i Consorzi dei Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura di cui alla l.r. 12 gennaio 1978, n. 6;

     b) le associazioni di imprenditori agricoli, le associazioni di produttori olivicoli, le cooperative e i loro consorzi.

 

     Art. 6. (Piani di intervento: modalità di approvazione).

     1. I piani di intervento predisposti dai soggetti di cui all'art. 5 lett. b) devono essere presentati entro il 31 marzo di ogni anno alle Comunità Montane, e ai Consorzi dei Comuni.

     2. Le Comunità Montane e i Consorzi dei Comuni devono trasmettere alla Regione, entro il 31 maggio di ogni anno, tutti i piani predisposti ai sensi dell'art. 5 unitamente al proprio parere sull'ammissibilità degli interventi previsti nei piani medesimi.

     3. La Giunta regionale approva in linea tecnica i piani di intervento e formula apposita graduatoria tenuto conto:

     a) delle zone prioritarie delimitate dal programma Olivicolo Regionale;

     b) delle zone classificate nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico con il regime normativo di «conservazione» con riferimento all'assetto insediativo e con il regime normativo di «mantenimento» con riferimento all'assetto geomorfologico;

     c) della qualità tecnico-operativa dei piani di intervento;

     d) del maggior grado di concentrazione degli interventi nelle singole aree interessate dai piani.

     4. Sulla base della graduatoria di cui al 3° comma i piani di intervento sono finanziati per stralci annuali nei limiti delle disponibilità di bilancio.

     5. Il finanziamento del primo stralcio dà diritto al finanziamento degli stralci successivi con priorità rispetto ai piani non ancora finanziati e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

     6. I piani approvati ai sensi del 3° comma, che non hanno ottenuto finanziamento per l'anno di presentazione, sono riammessi alle graduatorie degli anni successivi previa riconferma, da parte dei soggetti di cui all'art. 5, alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno.

 

     Art. 7. (Concessione dei contributi).

     1. Le Comunità Montane e i Consorzi dei Comuni, concedono ai beneficiari di cui all'art. 4, per la realizzazione degli interventi previsti nei piani finanziati ai sensi dell'art. 6, contributi in conto capitale nelle seguenti misure:

     a) 35 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui alle lett. a), b), c), f) e g) dell'art. 2;

     b) 15 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 2.

     2. Nelle zone definite svantaggiate, ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE, il contributo di cui al 16 comma è elevato rispettivamente al 45 per cento e al 22,5 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     3. La liquidazione dei contributi è disposta a seguito di certificazione di regolare attuazione degli interventi, previsti nei singoli stralci annuali dei piani, da parte dei Servizi provinciali agroalimentari competenti per territorio.

     4. Gli oliveti interessati agli interventi di cui all'art. 2 possono beneficiare una sola volta dei contributi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 8. (Contributo per mancata produzione).

     1. Ai soggetti di cui all'art. 4 che, nell'ambito dei piani approvati ai sensi dell'art. 6, procedono alla ristrutturazione degli oliveti mediante le operazioni descritte all'art. 2, lett. a), le Comunità Montane e i Consorzi dei Comuni possono concedere, a titolo di parziale indennizzo per il mancato reddito, un contributo «una tantum» di L. 1.000.000 per ettaro di oliveto in coltura specializzata, fino ad un massimo di L. 3.000.000 per azienda, a condizioni che:

     a) l'incidenza della produzione olivicola sulla produzione lorda vendibile aziendale non sia inferiore al 30 per cento;

     b) almeno un terzo della superficie olivetata venga ristrutturata.

     2. Le domande di contributo devono essere presentate alle Comunità Montane e ai Consorzi dei Comuni.

 

     Art. 9. (Promozione dell'associazionismo fra operatori specializzati in olivicoltura).

     1. Le Comunità Montane e i Consorzi dei Comuni, sentite le Associazioni dei produttori olivicoli costituite ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78 e della l. 20 ottobre 1978, n. 674, nonché le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, promuovono la costituzione di associazioni e/o cooperative fra operatori specializzati nelle pratiche colturali negli oliveti.

     2. Alle associazioni e/o cooperative di cui al 1° comma sono concessi contributi in conto capitale nella misura del 35 per cento della spesa sostenuta per la loro costituzione e prima organizzazione nonché per l'acquisto di attrezzature specifiche per l'olivicoltura e riguardanti le operazioni di potatura, raccolta agevolata e meccanica e difesa fitosanitaria con i metodi di lotta integrata, guidata e biologica. Nelle zone svantaggiate, ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE, il contributo è elevato al 75 per cento.

 

     Art. 10. (Norme relative all'abbattimento di alberi di olivo).

     1. E' vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di uno ogni biennio per ogni 2000 mq. di superficie di oliveto posseduta dal titolare dell'azienda e comunque in misura superiore a 5 piante complessive ogni biennio per ogni singola azienda.

     2. In deroga al divieto di cui al 1° comma, può essere autorizzato l'abbattimento di alberi di olivo nei seguenti casi:

     a) accertata morte fisiologica;

     b) permanete improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;

     c) eccessiva fittezza di impianto;

     d) esecuzione di indispensabili opere di miglioramento fondiario;

     e) esecuzione di opere di pubblica utilità;

     f) realizzazione di fabbricati in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia di livello comunale e regionale.

     3. Le autorizzazioni di cui al 2° comma sono rilasciate dalle Comunità Montane e dai Consorzi di Comuni.

     4. Nei casi previsti dal 2° comma lett. a) e b), gli Enti di cui al 3° comma hanno facoltà di imporre, ai proprietari o conduttori dei fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo, stabilendo le modalità e il termine del reimpianto. In ogni caso l'autorizzazione deve imporre tutte le misure precauzionali per impedire i danni, sotto l'aspetto idrogeologico, che i mutamenti di destinazione possono arrecare al suolo.

     5. Nei casi previsti dal 2° comma lett. d), e) e ed f) le autorizzazioni devono comunque indicare gli estremi del titolo abilitativo urbanistico edilizio rilasciato dall'autorità competente e il termine entro cui deve essere ultimata l'esecuzione delle opere in relazione alle quali viene consentito l'abbattimento degli olivi.

     6. Il taglio del ciocco o la capitozzatura finalizzati al risanamento e al miglioramento produttivo delle piante di olivo non sono soggetti alle autorizzazioni di cui al presente articolo.

     7. Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione o non adempia a quanto prescritto nell'autorizzazione medesima incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 2.000.000 per ogni pianta.

     8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la l.r. 2 dicembre 1982, n. 45.

 

     Art. 11. (Delega).

     1. Le funzioni che le Comunità Montane e i Consorzi dei Comuni esercitano a norma della presente legge sono ad essi delegate.

     2. Per l'esercizio della delega si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 12 gennaio 1978, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni in quanto compatibili con la presente legge.

     3. Alle Comunità Montane e ai Consorzi dei Comuni, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, spettano i proventi delle relative sanzioni amministrative-pecuniarie.

 

          Art. 12. (Norme finali).

     1. I piani di intervento devono essere presentati, ai sensi dell'art. 6, 1° comma, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entro centoventi giorni dalla medesima data le Comunità Montane e i Consorzi dei Comuni devono trasmettere il prescritto parere.

     2. La l.r. 10 giugno 1983, n. 22 è abrogata.

     3. L'art. 10 della presente legge sostituisce il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, così come modificato dalla l. 14 febbraio 1951, n. 144 e dagli artt. 71 e 72 del d.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 [1].

 

     Art. 13. (Norma finanziaria)

     (Omissis).

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. unico della L.R. 3 agosto 1994, n. 41.