§ 3.2.72 - L.R. 28 gennaio 1997, n. 6.
Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:28/01/1997
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Competenze).
Art. 3.  (Servizio regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi).
Art. 4.  (Centro Operativo Regionale).
Art. 5.  (Centri Operativi Provinciali).
Art. 6.  (Unità di intervento comunali o intercomunali).
Art. 7.  (Modalità di attivazione delle Unità di intervento).
Art. 8.  (Compiti delle Unità di intervento comunali o intercomunali).
Art. 9.  (Organizzazioni di volontariato).
Art. 10.  (Rapporto delle Organizzazioni di volontariato col servizio regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi).
Art. 11.  (Tesserino e distintivi di riconoscimento).
Art. 12.  (Equipaggiamento per gli interventi di spegnimento).
Art. 13.  (Commissione tecnica regionale).
Art. 14.  (Compiti della Commissione).
Art. 15.  (Spese di gestione delle Unità di intervento).
Art. 16.  (Copertura assicurativa).
Art. 17.  (Contributi alle Organizzazioni di volontariato).
Art. 18.  (Riparto dei fondi agli Enti delegati).
Art. 19.  (Contributi alle Organizzazioni di volontariato convenzionate).
Art. 20.  (Compensi alle singole persone che partecipano direttamente alle operazioni di spegnimento).
Art. 21.  (Corsi di addestramento e qualificazione delle Unità di intervento).
Art. 22.  (Rendicontazione).
Art. 23.  (Interventi previsti nel Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo).
Art. 24.  (Norme transitorie).
Art. 25.  (Abrogazione).
Art. 26.  (Norma finanziaria).


§ 3.2.72 - L.R. 28 gennaio 1997, n. 6. [1]

Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi.

(B.U. 19 febbraio 1997, n. 3).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina l'organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 58 comma 3 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni (legge forestale regionale) e nel rispetto dei principi di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 47 (norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi).

 

     Art. 2. (Competenze).

     1. La Regione svolge funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento generale delle attività volte alla prevenzione e alla lotta agli incendi boschivi, in armonia con la pianificazione nazionale in materia.

     2. Lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi boschivi compete in prima istanza ai Comuni, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge. I Comuni possono delegare tali competenze agli Enti delegati di cui alla legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (riordino delle Comunità Montane). In tali casi le funzioni attribuite dalla presente legge al Sindaco si intendono riferite al Presidente dell'Ente delegato medesimo.

     3. Le Province concorrono all'attività di previsione dei rischi di incendi boschivi nell'ambito dei programmi di protezione civile già previsti dall'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1996, n. 45 (disciplina delle attività di protezione civile in ambito regionale).

     4. La prevenzione degli incendi boschivi è esercitata a titolo di delega dagli Enti di cui alla legge regionale 20/1996. Gli Enti provvedono a tale adempimento mediante:

     a) operazioni colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boschive;

     b) realizzazione di viali tagliafuoco e di punti d'acqua;

     c) punti di avvistamento a terra;

     d) sistemi di comunicazione;

     e) acquisti di attrezzature e mezzi idonei alla prevenzione.

     5. Per gli interventi di cui al comma 4 la Regione ripartisce annualmente i fondi relativi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3. (Servizio regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi).

     1. Il servizio regionale per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi è affidato al Corpo Forestale dello Stato e si articola in:

     a) Centro Operativo Regionale;

     b) Centri Operativi Provinciali;

     c) Unità di intervento.

     2. Il Centro Operativo Regionale è affidato al Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato.

     3. I Centri Operativi Provinciali sono istituiti presso i Coordinamenti provinciali del Corpo Forestale dello Stato.

     4. Le Unità di intervento per lo spegnimento degli incendi boschivi sono così distinte:

     a) Unità di intervento regionali;

     b) Unità di intervento comunali o intercomunali;

     c) Unità di intervento appartenenti alle organizzazioni di volontariato.

     5. Le Unità di intervento regionali, costituite dal personale dipendente del Corpo Forestale dello Stato, sono impiegate dalla Regione in appoggio alle Unità di intervento comunali o intercomunali di cui all'articolo 6 e alle Unità di intervento appartenenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 9.

     6. La Regione può costituire, con proprio personale, altre Unità di intervento regionali.

     7. Durante le operazioni di spegnimento degli incendi, tutte le Unità di intervento operano coordinate dai Centri Operativi Provinciali.

 

     Art. 4. (Centro Operativo Regionale).

     1. Il Centro Operativo Regionale opera 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

     2. Il Coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato è responsabile del Centro Operativo Regionale.

     3. Il Centro Operativo Regionale:

     a) coordina e controlla l'attività dei Centri Operativi Provinciali;

     b) coordina a livello interprovinciale i movimenti dei mezzi antincendio e le persone addette allo spegnimento degli incendi boschivi;

     c) attiva le Unità di intervento comunali ed intercomunali in caso di inadempimento degli organi competenti;

     d) richiede l'intervento dei mezzi aerei antincendio del Centro Operativo Aereo Unificato;

     e) coordina i servizi aerei regionali di avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi e qualsiasi altro servizio a rilevanza regionale inerente alla prevenzione ed alla lotta agli incendi boschivi;

     f) raccoglie ed elabora tutti i dati inerenti gli incendi boschivi;

     g) coordina le emergenze di rilevanza regionale connesse con gli incendi boschivi;

     h) svolge ogni altro compito demandato dalla Giunta regionale, relativo all'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

 

     Art. 5. (Centri Operativi Provinciali).

     1. Il Coordinatore provinciale del Corpo Forestale dello Stato è responsabile del Centro Operativo Provinciale.

     2. I Centri Operativi Provinciali:

     a) coordinano a livello provinciale tutta l'attività volta alla prevenzione ed alla lotta agli incendi boschivi;

     b) dirigono le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;

     c) coordinano a livello provinciale i movimenti dei mezzi antincendio e delle persone addette allo spegnimento degli incendi boschivi;

     d) attivano le Unità di intervento comunali ed intercomunali in caso di inadempienza degli organi competenti;

     e) richiedono al Centro Operativo Regionale l'intervento dei mezzi aerei antincendio del Centro Operativo Aereo Unificato;

     f) richiedono la collaborazione dei Vigili del Fuoco e l'intervento delle Forze Armate, nei casi previsti dall'articolo 7 comma 3 della legge 47/1975;

     g) attivano a livello provinciale i servizi aerei regionali di avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi e qualsiasi altro servizio regionale inerente alla prevenzione ed alla lotta agli incendi boschivi, in accordo con il Centro Operativo Regionale;

     h) raccolgono ed elaborano tutti i dati inerenti gli incendi boschivi della provincia;

     i) coordinano le emergenze di rilevanza provinciale connesse con gli incendi boschivi, interessando le Autorità competenti;

     j) coordinano le Unità di intervento di cui agli articoli 6 e 9;

     k) provvedono al pagamento dei compensi di cui all'articolo 20.

 

     Art. 6. (Unità di intervento comunali o intercomunali).

     1. Gli Enti di cui all'articolo 2 comma 2 organizzano Unità di intervento comunali o intercomunali per lo spegnimento degli incendi boschivi o si convenzionano, ove possibile, con le Organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 9. In tal caso qualora l'Ente abbia già in atto convenzioni con Organizzazioni di volontariato per l'attività di Protezione Civile le convenzioni stesse sono estese anche alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

     2. Le Unità di intervento sono composte da almeno cinque persone, reperite tra quelle iscritte nell'elenco di cui al comma 3, e sono equipaggiate nel rispetto di quanto previsto dal Piano regionale di cui all'articolo 50 della legge regionale 22/1984.

     3. Chiunque intenda rendersi disponibile, in caso di necessità, per l'attività di spegnimento degli incendi boschivi, deve rivolgersi al Comune in cui è domiciliato. A tal fine i richiedenti in possesso dei requisiti di cui al comma 4 sono iscritti, a cura del Comune, in apposito elenco, trasmesso al competente Centro Operativo Provinciale e all'Ente delegato di cui alla legge regionale 20/1996, territorialmente competente, entro il 30 giugno di ogni anno.

     4. Le persone impiegate nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) età non inferiore ai 16 anni. I minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso allo svolgimento dell'attività di antincendio boschivo, sottoscritta da chi esercita la potestà dei genitori;

     b) idoneità certificata dal medico. Il certificato è rinnovato ogni quattro anni per la fascia di età compresa tra i 16 e i 60 anni ed ogni anno per la fascia di età oltre i 60 anni [2];

     c) non aver riportato condanne e non avere carichi pendenti per incendi dolosi.

 

     Art. 7. (Modalità di attivazione delle Unità di intervento).

     1. Le Unità di intervento comunali o intercomunali nonché gli altri soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 comma 3 sono attivati in caso di necessità dal Sindaco o suo incaricato, che ne dà comunicazione al Centro Operativo Provinciale o Regionale. Possono essere altresì attivati direttamente dai Centri medesimi.

     2. Il Sindaco del Comune, o persona dallo stesso incaricata facente parte dell'Amministrazione comunale, assicura la propria reperibilità, per gli scopi di cui alla presente legge, e la comunica al Centro Operativo Provinciale o Regionale. In caso di convenzionamento con una Organizzazione di volontariato, la reperibilità è assicurata dal responsabile della stessa, nei termini stabiliti dalla convenzione.

     3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento, il Sindaco o suo incaricato può attivare Unità di intervento al di fuori della propria competenza territoriale, previo assenso del Centro Operativo Provinciale o Regionale.

 

     Art. 8. (Compiti delle Unità di intervento comunali o intercomunali).

     1. Il componente dell'Unità di intervento comunale o intercomunale comunque allertato informa il capo o il vice-capo unità e mobilita subito gli altri componenti.

     2. Il componente dell'Unità di intervento a cui perviene una segnalazione di incendio da soggetti diversi da quelli competenti all'attivazione, avvisa tempestivamente il Sindaco del Comune o suo incaricato e il Corpo Forestale dello Stato.

     3. I componenti dell'Unità di intervento nonché le singole persone iscritte agli elenchi comunali di cui all'articolo 6, comma 3, quando allertati, raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell'incendio nel più breve tempo possibile e si adoperano per il contenimento delle fiamme in attesa di ricevere disposizioni dal più alto in grado del Corpo Forestale dello Stato che assume sul luogo la direzione delle operazioni di spegnimento.

 

     Art. 9. (Organizzazioni di volontariato).

     1. All'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi partecipano anche le Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni (disciplina del volontariato) attraverso Unità di intervento funzionali denominate "Unità di intervento appartenenti alle organizzazioni di volontariato".

     2. Le Unità di intervento di cui al comma 1:

     a) si costituiscono nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4 e sono composte da almeno cinque persone;

     b) si dotano di un equipaggiamento idoneo, nel rispetto dei criteri individuati nel Piano Regionale di cui all'articolo 50 della legge regionale 22/1984;

     c) collaborano con i Centri Operativi Provinciali in conformità alla presente legge.

 

     Art. 10. (Rapporto delle Organizzazioni di volontariato col servizio regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi).

     1. Il legale rappresentante dell'Organizzazione di volontariato, o suo delegato, assicura la propria reperibilità e la comunica al Centro Operativo Provinciale o Regionale.

     2. Le Unità di intervento volontarie sono attivate dal legale rappresentante dell'Organizzazione di volontariato, o suo delegato, su richiesta del Centro Operativo Provinciale o Regionale ovvero direttamente da questi ultimi.

     3. Entro il 30 giugno di ogni anno le Organizzazioni di volontariato segnalano all'Ente delegato competente, alla Regione ed al Centro Operativo Provinciale l'elenco aggiornato dei soci che operano nelle proprie unita di intervento, nonché la consistenza dei mezzi e delle attrezzature antincendio boschivo in dotazione.

 

     Art. 11. (Tesserino e distintivi di riconoscimento).

     1. Tutti i componenti delle Unità di intervento di cui agli articoli 6 e 9 devono essere in possesso di un tesserino di riconoscimento fornito dalla Regione e rilasciato rispettivamente dai Sindaci dei Comuni o dal legale rappresentante dell'Organizzazione di volontariato.

     2. Il tesserino ha validità triennale per i volontari compresi nella fascia di età tra i 16 e i 60 anni e validità annuale per i volontari di età superiore agli anni 60.

     3. Le caratteristiche del tesserino e dei distintivi di riconoscimento, nonché di quant'altro necessario per l'identificazione delle Unità di intervento, sono determinate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 12. (Equipaggiamento per gli interventi di spegnimento).

     1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede direttamente all'equipaggiamento individuale delle Unità di intervento regionali e alla fornitura dei mezzi e delle attrezzature loro necessarie per gli interventi di spegnimento.

     2. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può intervenire, attraverso gli Enti delegati di cui alla legge regionale 20/1996, per l'equipaggiamento individuale degli addetti alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi e per la fornitura dei mezzi e delle attrezzature necessarie per gli interventi di spegnimento delle Unità di intervento comunali o intercomunali. I criteri e le modalità per la distribuzione delle risorse sono stabilite dalla Giunta regionale tenuto conto di quanto previsto dal Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo di cui all'articolo 50 della legge regionale 22/1984.

     3. Le caratteristiche qualitative dell'equipaggiamento, dei mezzi e delle attrezzature nonché la dotazione minima per le Unità di intervento sono indicate dal Piano regionale di cui al comma 2.

     4. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Enti delegati di cui alla legge regionale 20/1996, comunicano alla Regione la consistenza dei mezzi e delle attrezzature antincendio boschivo in possesso delle Unità di intervento comunali o intercomunali operanti sul territorio di competenza.

     5. Alle operazioni di controllo qualitativo sugli equipaggiamenti, sui mezzi e sulle attrezzature acquistati dagli Enti competenti e destinati alle Unità di intervento partecipano di diritto almeno due rappresentanti scelti tra quelli designati dalle Unità medesime.

 

     Art. 13. (Commissione tecnica regionale).

     1. E' costituita una Commissione tecnico-consultiva regionale, di seguito definita Commissione, composta da:

     a) l'Assessore regionale competente in materia di prevenzione e lotta agli incendi boschivi o suo delegato;

     b) il Capo del Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato o suo delegato;

     c) il Dirigente della Struttura competente in materia di prevenzione e lotta agli incendi boschivi o suo delegato;

     d) il Dirigente della Struttura Gare e Contratti o suo delegato;

     e) il Dirigente della Struttura Amministrazione Generale o suo delegato;

     f) il Dirigente dell'Ispettorato Regionale del Corpo dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

     g) due rappresentanti delle Organizzazioni iscritte nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato o loro supplenti, designati dalla Commissione consultiva del volontariato di cui alla legge regionale 15/1992 sentite le Organizzazioni medesime;

     h) un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni Comunità e Enti Montani (U.N.C.E.M.) - sezione ligure;

     i) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) sezione ligure;

     l) un rappresentante dell'Unione Regionale Province Liguri (U.R.P.L.).

     2. La Commissione può essere integrata, in relazione alle materie da trattare, da:

     a) un dipendente dell'Unità Sanitaria Locale n. 3 della Regione esperto in materia di sicurezza sul lavoro;

     b) un dipendente regionale, di qualifica non inferiore alla VIII designato dalla Struttura competente in materia di trasporti.

     3. Il presidente della Commissione può fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di Enti locali, Associazioni, esperti ed organismi interessati alla presente legge, Istituti Universitari o altri Istituti di ricerca.

     4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica due anni.

     5. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. Svolge funzioni di segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla VI.

     6. Le designazioni dei membri della Commissione di cui al comma 1 lettere g), h), i) ed l) devono pervenire al Presidente della Giunta Regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, la Commissione può essere costituita anche in mancanza di dette designazioni, salvo successive integrazioni.

     7. La Commissione opera a titolo gratuito. Ai componenti della Commissione spetta solo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previsti dalla normativa regionale per i dirigenti regionali.

 

     Art. 14. (Compiti della Commissione).

     1. La Commissione esprime pareri o formula proposte in merito:

     a) ai capitolati speciali d'appalto per l'acquisto di equipaggiamenti, mezzi ed attrezzature di cui all'articolo 12 comma 1, tenuto conto delle esigenze delle Unità di intervento e dei miglioramenti merceologici e tipologici delle attrezzature disponibili sul mercato;

     b) al Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo di cui all'articolo 50 della legge regionale 22/1984;

     c) ai criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 19.

     2. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno per esaminare lo stato di attuazione del Piano di cui alla lettera b) del comma 1 e per formulare eventuali proposte.

 

     Art. 15. (Spese di gestione delle Unità di intervento).

     1. Le spese di gestione per l'attività delle Unità di intervento comunali o intercomunali, ivi compresa la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, sono a carico dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 2.

     2. Le spese di gestione per l'attività delle Unità di intervento appartenenti alle organizzazioni di volontariato, ivi compresa la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, sono a carico delle relative Organizzazioni di volontariato, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 19.

 

     Art. 16. (Copertura assicurativa).

     1. In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco o di salvataggio di persone o di cose, a chi è stato chiamato a partecipare all'opera di spegnimento o è intervenuto volontariamente ed ai suoi aventi causa si applicano le norme relative agli infortuni sul lavoro di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Tali norme si applicano anche alle persone appartenenti alle Organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 9, dal momento in cui il Corpo Forestale dello Stato assume la direzione delle operazioni di spegnimento.

     2. Le Organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 9 assicurano i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, sia per la fase di prevenzione incendi, sia per la fase di primo intervento sul focolaio, fin tanto che il Corpo Forestale dello Stato non assume la direzione delle operazioni di spegnimento.

 

     Art. 17. (Contributi alle Organizzazioni di volontariato).

     1. Alle Organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 9, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 7 comma 5 della legge 47/1975, la Regione concede entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo annuale per le spese di gestione determinato moltiplicando il numero complessivo di ore prestate direttamente nelle operazioni di spegnimento dai singoli componenti delle Unità di intervento appartenenti alle organizzazioni di volontariato, per un importo pari alla tariffa prevista dalla tabella provinciale di Genova per gli operai addetti ai lavori agricoli e forestali. Tale contributo è dovuto alle Organizzazioni di volontariato anche nel caso in cui l'Organizzazione medesima è convenzionata, ai sensi della legge regionale 15/1992, con Enti pubblici.

     2. Le richieste di contributo di cui al comma 1 sono presentate alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di espletamento dell'attività di volontariato corredate da un riepilogo sul numero e sulla durata degli interventi dei singoli associati, vistato dal competente Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

 

     Art. 18. (Riparto dei fondi agli Enti delegati).

     1. La Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, ripartisce agli Enti delegati di cui alla legge regionale 20/1996, nei limiti delle disponibilità di bilancio, i fondi per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 19 alle Organizzazioni di volontariato convenzionate, secondo modalità e criteri fissati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 19. (Contributi alle Organizzazioni di volontariato convenzionate).

     1. Gli Enti delegati di cui alla legge regionale 20/1996 concedono, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alle Organizzazioni di volontariato convenzionate con Enti pubblici, un contributo ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 17 comma 1, per il potenziamento delle Unità di intervento appartenenti alle organizzazioni di volontariato, determinato secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 13.

     2. Ai fini della richiesta di contributo le Organizzazioni di volontariato presentano domanda all'Ente delegato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento dell'attività di volontariato, corredata da una relazione descrittiva della attività svolta nell'anno solare precedente e della consistenza della struttura operativa al 30 giugno dell'anno precedente, vistata dal competente Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

 

     Art. 20. (Compensi alle singole persone che partecipano direttamente alle operazioni di spegnimento). [3]

     (Omissis)

 

     Art. 21. (Corsi di addestramento e qualificazione delle Unità di intervento).

     1. Il Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo di cui all'articolo 50 della legge regionale 22/1984 prevede corsi teorico-pratici di addestramento per i componenti delle Unità di intervento.

     2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dalle Province con il concorso finanziario della Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in modo coordinato con quelli relativi all'attività di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 12 della legge regionale 45/1996.

 

     Art. 22. (Rendicontazione).

     1. Gli Enti delegati di cui alla legge regionale 20/1996 rendicontano annualmente alla Regione gli interventi di cui agli articoli 2 comma 4, 12 comma 2 e 19, al fine di coordinare le azioni attuate con il Piano regionale per la tutela e la conservazione del patrimonio boschivo di cui all'articolo 50 della legge regionale 22/1984.

 

     Art. 23. (Interventi previsti nel Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo).

     1. Gli interventi previsti nel Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo, sono attuati dalla Regione, anche attraverso gli Enti delegati di cui alla legge regionale 20/1996, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

     2. Il Piano di cui al comma 1 comprende altresì gli interventi volti alla realizzazione di sistemi di comunicazione radio per le Unità di intervento al fine di dotarle di radio ricetrasmittenti adeguatamente collegate agli organi preposti.

 

     Art. 24. (Norme transitorie).

     1. In sede di prima applicazione:

     a) gli elenchi di cui all'articolo 6 comma 3 e all'articolo 10 comma 3, sono trasmessi al competente Centro Operativo Provinciale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

     b) entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le persone comunque impiegate per lo spegnimento degli incendi boschivi, devono adempiere a quanto disposto all'articolo 6 comma 3, o devono dimostrare, su richiesta del Corpo Forestale dello Stato, di appartenere ad Organizzazione di volontariato che ha presentato istanza di riconoscimento alla Regione ai sensi della legge regionale 15/1992. Tali soggetti possono comunque operare in attesa del certificato medico di cui all'articolo 6 comma 4 e del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 11;

     c) la reperibilità di cui all'articolo 7 comma 2 e all'articolo 10 comma 1, è comunicata al Centro Operativo Provinciale o Regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

     d) la Commissione di cui all'articolo 13 è nominata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino al suo insediamento la Regione provvede a tutti gli adempimenti previsti dalla presente legge senza il prescritto parere della Commissione medesima;

     e) le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 18 e 19 sono adottate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Le Unità di intervento appartenenti ad Organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 15/1992 non possono essere più utilizzate per l'attività di cui alla presente legge, decorso un anno dall'entrata in vigore della stessa. Tale termine può essere prorogato dalla Giunta regionale per esigenze di pubblico interesse.

     3. I fondi ripartiti nei precedenti esercizi finanziari per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 22/1984, possono essere utilizzati dagli Enti delegati di cui alla legge regionale 20/1996 per le finalità di cui alla presente legge, nel rispetto dei programmi stralcio di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e successive modificazioni e integrazioni.

     4. In attesa dell'operatività degli Enti di cui alla legge regionale 20/1996, le deleghe disciplinate dalla presente legge sono esercitate dagli Enti di cui alla legge regionale 6/1978.

 

     Art. 25. (Abrogazione).

     L'articolo 24 della legge regionale 22/1984 è abrogato.

 

     Art. 26. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata salvo norma transitoria dall'art. 26 della L.R. 17 febbraio 2000, n. 9.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 1999, n. 21.

[3] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.