§ 3.2.79 - L.R. 9 agosto 1999, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 gennaio 1997 n. 6"Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:09/08/1999
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 6).
Art. 2.  (Individuazione del termine di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b)).


§ 3.2.79 - L.R. 9 agosto 1999, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 gennaio 1997 n. 6"Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi".

(B.U. 1 settembre 1999, n. 13).

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 6).

     1. [1].

 

     Art. 2. (Individuazione del termine di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b)).

     1. Al fine di assicurare, nel periodo di maggiore necessità, il servizio di spegnimento degli incendi boschivi, le persone individuate all'articolo 24, comma 1, lettera b) della l.r. 6/1997 possono continuare a partecipare alle operazioni di spegnimento fino alla data del 31 maggio 2000 anche se non ancora in possesso del certificato di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b) della legge stessa.

 

 


[1] Modifica la lettera b), comma 4, art. 6 della L.R. 28 gennaio 1997, n. 6.