§ 1.1.25 - L.R. 28 maggio 1992, n. 15.
Disciplina del volontariato.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:28/05/1992
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Attività di volontariato).
Art. 3.  (Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato).
Art. 4.  (Convenzioni).
Art. 5.  (Accesso alle strutture pubbliche).
Art. 6.  (Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato).
Art. 7.  (Compiti dell'Osservatorio).
Art. 8.  (Commissione consultiva del volontariato).
Art. 9.  (Formazione ed aggiornamento dei volontari).
Art. 10.  (Progetti sperimentali).
Art. 11.  (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21).
Art. 12.  (Norma finanziaria).
Art. 13.  (Norma transitoria).


§ 1.1.25 - L.R. 28 maggio 1992, n. 15. [1]

Disciplina del volontariato.

(B.U. 10 giugno 1992, n. 10).

 

Art. 1. (Finalità).

     (Omissis)

 

     Art. 2. (Attività di volontariato).

     (Omissis)

 

     Art. 3. (Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato).

     (Omissis)

 

     Art. 4. (Convenzioni).

     (Omissis)

 

     Art. 5. (Accesso alle strutture pubbliche).

     (Omissis)

 

     Art. 6. (Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato).

     1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio di promozione, informazione e documentazione sul volontariato.

     2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta propone al Consiglio regionale il regolamento dell'Osservatorio di cui al comma 1 [2].

 

          Art. 7. (Compiti dell'Osservatorio).

     (Omissis)

 

     Art. 8. (Commissione consultiva del volontariato).

     (Omissis)

 

     Art. 9. (Formazione ed aggiornamento dei volontari).

     (Omissis)

 

     Art. 10. (Progetti sperimentali).

     (Omissis)

 

          Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21).

     (Omissis)

 

     Art. 12. (Norma finanziaria).

     (Omissis)

 

     Art. 13. (Norma transitoria).

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42, ad eccezione dell'art. 6, abrogato a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della stessa L.R. 42/2012.

[2] Il R.R. 14 maggio 1993, n. 1, pubblicato nel B.U. 16 giugno 1993, n. 11, è stato modificato dal R.R. 20 luglio 1993, n. 2, pubblicato nel B.U. 11 agosto 1993, n. 17, e dal R.R. 14 marzo 1996, n. 2, pubblicato nel B.U. 3 aprile 1996, n. 7.