§ 1.5.137 - L.R. 16 aprile 2013, n. 11.
Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:16/04/2013
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 7 bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari))
Art. 2.  (Modifica all’articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013))
Art. 3.  (Interpretazione autentica dell’articolo 26 della l.r. 50/2012)
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))
Art. 5.  (Autorizzazione alla Giunta regionale all’accesso alle anticipazioni di somme previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica [...]
Art. 6.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.5.137 - L.R. 16 aprile 2013, n. 11.

Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale.

(B.U. 17 aprile 2013, n. 5)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 7 bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari))

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Provincia, in relazione alle funzioni di cui alla presente legge, può stabilire l’applicazione di spese istruttorie, determinate sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale.”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013))

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 50/2012, è inserito il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale assume il provvedimento di cui all’articolo 5 bis, lettere a), b) e c), della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni entro il 30 settembre 2013. Decorso tale termine i lavori relativi agli interventi di cui all’articolo 6 bis, comma 1, della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono sempre soggetti all’autorizzazione sismica di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.”.

 

     Art. 3. (Interpretazione autentica dell’articolo 26 della l.r. 50/2012)

     1. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche, il comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 50/2012 è da intendersi nel senso che le disposizioni di cui agli articoli 6, 6 bis, 7 e 7 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono sospese fino all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 5 bis, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge [1].

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“3 bis. In relazione alle funzioni amministrative ed organizzative connesse alle attività di cui al comma 3, la Giunta regionale può con proprio provvedimento assentire in concessione, senza corrispettivo ed in assenza di oneri diretti ed indiretti a carico della Regione, automezzi di proprietà regionale ad enti pubblici ovvero a soggetti privati che operano senza fini di lucro, da utilizzare nel rispetto di quanto stabilito dalla stessa Giunta regionale.”.

     2. Al comma 11 dell’articolo 9 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “un unico liquidatore regionale” sono sostituite dalle seguenti: “uno o più liquidatori dipendenti regionali”.

 

     Art. 5. (Autorizzazione alla Giunta regionale all’accesso alle anticipazioni di somme previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali))

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad accedere alle anticipazioni di somme previste dal d.l. 35/2013.

 

     Art. 6. (Dichiarazione d’urgenza)

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 19 luglio 2013, n. 23.