§ 4.1.72 - L.R. 19 luglio 2013, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – deleghe e norme urbanistiche particolari), alla legge regionale 21 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:19/07/2013
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 5 bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari))
Art. 2.  (Modifica all’articolo 6 bis della l.r. 29/1983)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013))
Art. 4.  (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 11 (Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario e istituzionale))
Art. 5.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 4.1.72 - L.R. 19 luglio 2013, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – deleghe e norme urbanistiche particolari), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e alla legge regionale 16 aprile 2013, n. 11 (Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale)

(B.U. 24 luglio 2013, n. 13)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 5 bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari))

     1. All’inizio del comma 1 dell’articolo 5 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti parole: “Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche,”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 6 bis della l.r. 29/1983)

     1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: ", fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013))

     1. All'inizio del comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 50/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti parole: “Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche,”.

     2. All'inizio del comma 2 bis dell’articolo 26 della l.r. 50/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti parole: “Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche,” e dopo le parole: “30 settembre 2013” il segno: “.” è sostituito da: “;”.

     3. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 50/2012 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"3. Resta fermo il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche.”.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 11 (Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario e istituzionale))

     1. All'inizio del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/2013, sono inserite le seguenti parole: “Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche,”.

 

     Art. 5. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.