§ 4.8.12 - L.R. 4 dicembre 2009, n. 58.
Modifiche all’assetto dell’Autorità di bacino di rilievo regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.8 difesa del suolo
Data:04/12/2009
Numero:58


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Autorità di bacino regionale)
Art. 3.  (Compiti della Giunta regionale)
Art. 4.  (Comitato tecnico di bacino)
Art. 5.  (Compiti del Comitato)
Art. 6.  (Funzionamento del Comitato)
Art. 7.  (Segretario generale)
Art. 8.  (Funzionamento dell’Autorità di bacino)
Art. 9.  (Formazione del Piano di bacino)
Art. 10.  (Varianti al Piano di bacino anche stralcio)
Art. 11.  (Norme finali e transitorie)
Art. 12.  (Abrogazione di norme)


§ 4.8.12 - L.R. 4 dicembre 2009, n. 58.

Modifiche all’assetto dell’Autorità di bacino di rilievo regionale

(B.U. 16 dicembre 2009, n. 23)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione, nelle more della attuazione del Titolo II, Parte terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, disciplina una parziale riorganizzazione dell’assetto dell’Autorità di bacino di rilievo regionale, di cui all’articolo 96 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire l’esercizio più efficace delle funzioni di pianificazione svolte dall’Autorità di bacino di rilievo regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 2. (Autorità di bacino regionale)

     1. Per tutti i bacini idrografici di rilievo regionale è istituita un’unica Autorità di bacino, denominata Autorità di bacino regionale, che opera considerando gli ambiti, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), della l.r. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni, come ecosistemi unitari.

     2. Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:

     a) la Giunta regionale;

     b) la Giunta provinciale ed il Consiglio provinciale;

     c) il Comitato tecnico di bacino.

 

     Art. 3. (Compiti della Giunta regionale)

     1. La Giunta regionale in qualità di organo dell’Autorità di bacino:

     a) definisce criteri, indirizzi, metodi, tempi e modalità per la elaborazione e l’adozione dei Piani di bacino;

     b) elabora criteri per il coordinamento e la verifica di efficacia dei Piani di bacino;

     c) nomina il Segretario generale ed i componenti del Comitato tecnico di bacino;

     d) individua le strutture regionali e le strutture provinciali ai sensi dell’articolo 8, comma 2;

     e) definisce i criteri e le direttive vincolanti per la organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica e di quello per la manutenzione delle opere;

     f) definisce i criteri e le direttive vincolanti per il rilascio di provvedimenti, di autorizzazioni e di concessioni per lo svolgimento delle funzioni in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di rilievo regionale;

     g) individua e specifica le tipologie di intervento oggetto del parere di compatibilità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d);

     h) definisce criteri ed indirizzi anche procedurali ai fini dell’applicazione della presente legge.

 

     Art. 4. (Comitato tecnico di bacino)

     1. Il Comitato tecnico di bacino, di seguito denominato Comitato, organo di consulenza dell’Autorità di bacino, svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e amministrativo avvalendosi degli uffici tecnici regionali e provinciali competenti in materia, individuati a tale scopo.

     2. Il Comitato è composto da:

     a) il direttore generale del Dipartimento competente in materia di ambiente e difesa del suolo, che lo presiede in qualità di Segretario generale;

     b) sei dirigenti regionali, o funzionari loro delegati, competenti in materia di difesa del suolo, risorse idriche, affari giuridici in materia di ambiente, protezione civile, pianificazione territoriale ed urbanistica e agricoltura e foreste;

     c) quattro dirigenti provinciali designati dalla Giunta provinciale fra i dirigenti competenti nelle materie da trattare o funzionari delegati;

     d) due esperti designati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero dell’agricoltura e foreste;

     e) quattro esperti di elevato livello tecnico-scientifico nelle materie di competenza del Comitato, nominati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento all’ingegneria idraulica, all’idrologia, alla geologia, all’idrogeologia, alle scienze naturali ed alla riqualificazione ambientale e del territorio.

     3. Alla nomina dei componenti del Comitato provvede la Giunta regionale, previa designazione da parte della Giunta provinciale dei componenti di cui al comma 2, lettera c) e da parte dei Ministeri dei componenti di cui al comma 2, lettera d). Tali designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la Giunta regionale provvede ugualmente alla costituzione del Comitato salvo l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.

     4. Il Comitato decade il quarantacinquesimo giorno successivo all’insediamento della nuova Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

 

     Art. 5. (Compiti del Comitato)

     1. Il Comitato:

     a) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi dell’Autorità di bacino;

     b) supporta la Giunta regionale nella definizione di criteri, indirizzi e metodi per la elaborazione dei Piani di bacino;

     c) esprime i pareri sul Piano di bacino e relative modifiche, ai sensi degli articoli 9 e 10;

     d) esprime i pareri di compatibilità, rispetto ai Piani di bacino, anche stralcio ed ai criteri ed indirizzi dell’Autorità di bacino, dei progetti di sistemazione idraulica e geologica, la cui realizzazione comporta aggiornamento ai piani medesimi;

     e) si esprime su altri argomenti che il Presidente ritenga di dover sottoporre all’esame del Comitato.

 

     Art. 6. (Funzionamento del Comitato)

     1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.

     2. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di metà più uno dei membri in carica.

     3. Il Comitato delibera a maggioranza; le astensioni equivalgono a voto negativo e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     4. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più degli esperti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente.

     5. Svolge le funzioni di Segretario del Comitato un funzionario regionale ed i relatori sono scelti tra i funzionari regionali o provinciali assegnatari della pratica sottoposta all'esame del Comitato.

     6. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dipendenti che abbiano partecipato all'istruttoria della pratica, i direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali e provinciali interessate nonché esperti, in relazione alla specificità degli argomenti trattati. Il Presidente può, altresì, invitare i rappresentanti degli enti locali interessati.

     7. Agli esperti di cui al comma 6 si applica la legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l’attuazione dei programmi di investimento in sanità per l’ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico)) e successive modifiche ed integrazioni ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella C della stessa.

 

     Art. 7. (Segretario generale)

     1. È istituita la figura del Segretario generale, individuato nel Presidente del Comitato.

     2. Il Segretario generale:

     a) presiede il Comitato;

     b) garantisce il coordinamento delle attività dell’Autorità di bacino;

     c) è il referente tecnico-amministrativo dell’Autorità di bacino anche nei rapporti con i soggetti pubblici.

 

     Art. 8. (Funzionamento dell’Autorità di bacino)

     1. Le funzioni tecnico-amministrative a supporto delle attività degli organi della Autorità di bacino sono assicurate dalle strutture della Regione e delle Province competenti in materia.

     2. La Giunta regionale individua le strutture di cui al comma 1 su indicazione della Giunta provinciale relativamente al proprio personale, con indicazione, altresì, delle strutture regionali e provinciali che assumono le funzioni di coordinamento per le altre strutture del rispettivo ente.

     3. Le strutture della Regione provvedono alle attività necessarie al regolare svolgimento dei lavori dell’Autorità, con riferimento al Comitato e alla Giunta regionale, nonché al coordinamento generale delle attività.

     4. Le strutture della Provincia provvedono all’elaborazione e all’istruttoria delle proposte di Piano di bacino o delle relative varianti, coordinando anche le richieste e le istanze provenienti dai comuni interessati, nonché alla gestione ed attuazione dei Piani di bacino vigenti.

     5. La Giunta regionale può stabilire ulteriori modalità operative ed indirizzi procedurali per il funzionamento dell’Autorità.

 

     Art. 9. (Formazione del Piano di bacino)

     1. Il Piano di bacino, anche stralcio, è elaborato e proposto dalla Provincia sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale e nei termini fissati dalla medesima.

     2. Gli uffici provinciali competenti trasmettono la proposta di Piano di bacino al Comitato, per il tramite degli uffici regionali competenti, al fine di acquisirne il parere.

     3. La Giunta regionale esprime, entro novanta giorni, parere vincolante sulla proposta di Piano in relazione ai criteri ed indirizzi dell’Autorità di bacino, acquisito il parere del Comitato.

     4. La Giunta provinciale, acquisito il parere vincolante della Giunta regionale, adotta il Piano nei successivi trenta giorni. Della avvenuta adozione del Piano è data notizia mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

     5. Il Piano adottato è depositato presso la Provincia e trasmesso ai comuni competenti per territorio ed alla Regione. È, altresì, pubblicato all'Albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi.

     6. I comuni, nonché i soggetti pubblici e privati che abbiano interesse, possono presentare le proprie osservazioni sul Piano alla Provincia entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5.

     7. Gli uffici provinciali valutano le osservazioni pervenute e procedono, se del caso, alla revisione del Piano adottato.

     8. La Provincia trasmette al Comitato il Piano, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 6, in forma sia cartacea sia informatica. Il Comitato valuta, entro trenta giorni, la compatibilità del Piano con i criteri e gli indirizzi dell’Autorità di bacino, con facoltà di richiedere alla Provincia, ove ritenuto necessario, integrazioni o ulteriori elaborazioni.

     9. La Provincia, acquisito il parere vincolante del Comitato, approva il Piano nei successivi trenta giorni.

     10. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale della delibera di approvazione del medesimo.

     11. Un esemplare del Piano, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione, la Provincia ed i comuni interessati. È, altresì, pubblicato sul sito informatico della Provincia.

     12. Gli atti di adozione e di approvazione del Piano, delle varianti e degli aggiornamenti sono nulli nel caso di mancato rispetto dei pareri vincolanti.

 

     Art. 10. (Varianti al Piano di bacino anche stralcio)

     1. Gli organi dell’Autorità di bacino, anche su iniziativa delle strutture di cui all’articolo 8, comma 1, sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di maggior dettaglio, nonché di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio, possono proporre modifiche, integrazioni od aggiornamenti dei Piani.

     2. Istanze di modifiche od integrazioni ai Piani vigenti possono, altresì, essere proposte alla Provincia competente dai comuni interessati sulla base di adeguata documentazione tecnica.

     3. Il Piano di bacino è oggetto di una variante sostanziale nel caso in cui emerga l’esigenza di riformulare le strategie e le scelte fondamentali del Piano stesso, o nel caso di modifiche od integrazioni che incidono significativamente sulle sue previsioni.

     4. La formazione e l’approvazione delle varianti di cui al comma 3 seguono la procedura di cui all’articolo 9.

     4 bis. Le varianti di cui al comma 3, che consistono nel recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall’Autorità di bacino ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ovvero previsti da normative regionali o nazionali, sono approvate con le modalità di cui al comma 5, garantendo, in ogni caso, l’attivazione delle adeguate forme di pubblicità partecipativa nei termini indicati nel medesimo comma [1].

     5. Modifiche od integrazioni che non ricadano nelle fattispecie di cui al comma 3 sono approvate dalla Giunta provinciale acquisito il parere vincolante del Comitato, che si esprime entro sessanta giorni in relazione ai criteri ed indirizzi dell’Autorità di bacino. Qualora le modifiche od integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l’approvazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano a chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni.

     6. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale della delibera di approvazione delle medesime.

     7. Un esemplare delle varianti, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione, la Provincia ed i comuni interessati. Sono, altresì, pubblicate sul sito informatico della Provincia.

 

     Art. 11. (Norme finali e transitorie)

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all’insediamento della Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, il Comitato è composto dalla sezione per le funzioni dell’Autorità di bacino del Comitato tecnico per il territorio, già operante ai sensi della legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modifiche ed integrazioni, integrata dai componenti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), designati dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more della costituzione del Comitato come sopra individuato, continua ad operare la sezione per le funzioni dell’Autorità di bacino con le modalità e nei termini stabiliti dalla l.r. 11/1999 e dalla l.r. 18/1999 e loro successive modifiche ed integrazioni.

     2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti ai sensi degli articoli 96 e 97 della l.r. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Fino a diverse disposizioni, restano in vigore gli atti, i criteri, gli indirizzi e le modalità operative già approvati ai sensi della l.r. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Nella gestione ed attuazione dei Piani di bacino regionali vigenti all’atto dell’entrata in vigore della presente legge:

     a) la Provincia esprime i pareri previsti in attuazione dei Piani stessi, nonché assume gli altri provvedimenti di gestione dei Piani, che non abbiano carattere di pianificazione;

     b) il Comitato esprime i pareri di compatibilità, rispetto ai Piani ed ai criteri ed indirizzi dell’Autorità di bacino, in merito agli interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, la cui realizzazione comporta modifiche ai Piani vigenti. La Giunta regionale può specificare, con successivo atto, le tipologie di intervento oggetto di tali pareri;

     c) si applica la disposizione di cui all’articolo 10, comma 5, alle modifiche od integrazioni, già individuate dai Piani di bacino e dai criteri vigenti quali modifiche di cui all’articolo 97, comma 15, della l.r. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 12. (Abrogazione di norme)

     1. Sono abrogati gli articoli 96 e 97 della l.r. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dalla presente legge.


[1] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7.