§ 1.1.15 - L.R. 5 agosto 1986, n. 17.
Istituzione del Difensore Civico .


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:05/08/1986
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Istituzione e nomina).
Art. 2.  (Requisiti e ineleggibilità).
Art. 3.  (Incompatibilità).
Art. 4.  (Durata in carica, decadenza e revoca).
Art. 5.  (Funzioni).
Art. 6.  (Modalità di intervento).
Art. 7.  (Poteri).
Art. 7 bis.  (Attribuzione di ulteriori funzioni)
Art. 8.  (Rapporto con gli organi statutari della Regione).
Art. 9.  (Dotazione organica, assegnazione del personale).
Art. 10.  (Indennità di funzione).
Art. 11.  (Norma finanziaria).
Art. 12.  (Servizi del Consiglio regionale).
Art. 13.  (Norme incompatibili).


§ 1.1.15 - L.R. 5 agosto 1986, n. 17.

Istituzione del Difensore Civico [1].

(B.U. 27 agosto 1986, n. 35).

 

TITOLO I

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

 

Art. 1. (Istituzione e nomina).

     1. Il Difensore Civico della Regione Liguria, istituito dall’articolo 72 dello Statuto, è eletto dal Consiglio regionale [2].

     2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi sempre dei consiglieri assegnati nelle successive.

     3. A tal fine, il Consiglio regionale è convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro un mese.

 

     Art. 2. (Requisiti e ineleggibilità).

     1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell'art. 1 della L. 23 aprile 1981, n. 154.

     2. Non sono eleggibili a Difensore Civico:

     1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione;

     2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;

     3) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unità sanitarie locali;

     4) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale;

     5) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;

     6) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti dipendenti dalla stessa, con le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.

     3. Per valutare l'esistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione.

 

     Art. 3. (Incompatibilità).

     1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla L. 233 aprile 1981, n. 154.

     2. Il Difensore Civico è comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

 

     Art. 4. (Durata in carica, decadenza e revoca).

     1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere immediatamente riconfermato.

     2. Qualora perda le condizioni prescritte per l'eleggibilità ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale.

     3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali.

     4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

 

TITOLO II

FUNZIONI E POTERI

 

     Art. 5. (Funzioni). [3]

     1. Il Difensore Civico, su sollecitazione di chiunque, privato, Ente, Associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali e a cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.

     2. Sino alla istituzione del Difensore civico nazionale, l'attività del Difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

     3. Spetta, inoltre, al Difensore civico regionale, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 45, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la nomina del Commissario "ad acta".

     4. Il Difensore civico esercita le funzioni di controllo previste dall'articolo 17, comma 38, della L. 127/1997 nei confronti degli atti degli enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6.

     5. Spettano, altresì, al Difensore civico le funzioni assegnategli dalle leggi speciali, comprese quelle indicate nell'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 27 (tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie).

     6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei Comuni, delle Provincie, delle Comunità montane o tramite convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare anche le pratiche presso gli enti suddetti.

     7. E' di competenza del Difensore civico l'intervento sull'attività degli uffici:

     a) dell'Amministrazione regionale;

     b) degli enti strumentali della Regione;

     c) degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale risulta prevalente;

     d) delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere;

     e) degli enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della Regione presso i quali non siano operanti Difensori civici.

     7 bis. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali). Per rendere effettivo tale coordinamento, il Difensore Civico regionale convoca, periodicamente, una Conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione, al fine di:

     a) adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e individuare modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento tra i Difensori Civici;

     b) favorire l’attuazione e il coordinamento della tutela civica, a livello provinciale e comunale;

     c) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull’intero territorio regionale [4].

     8. Il Difensore civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonché altre notizie ed informazioni. Il suo controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

     9. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico i Consiglieri regionali.

     10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.

 

     Art. 6. (Modalità di intervento). [5]

     1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere l'intervento del Difensore civico, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.

     2. Ricevuta la richiesta d'intervento con allegata copia dell'istanza all'Amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, il Difensore civico può:

     a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza con atto debitamente motivato;

     b) richiedere spiegazioni e notizie alla Amministrazione in relazione alle pratiche già definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni;

     c) chiedere al responsabile dell'Ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame delle pratiche ancora pendenti, nel termine di dieci giorni, stabilendo, se del caso, un termine massimo per la definizione della pratica stessa.

     3. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di intervento del Difensore civico.

 

     Art. 7. (Poteri). [6]

     1. Il Difensore civico segnala all'Amministrazione regionale, nonché all'amministrazione interessata, le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, dandone comunicazione al cittadino richiedente e fornendo allo stesso la documentazione relativa anche ai fini della eventuale risarcibilità del danno.

     2. Il Difensore civico può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi della Regione e degli enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico.

     3. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore civico. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico. L'iniziativa disciplinare può essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale o dagli organi competenti degli enti ed aziende di cui all'articolo 5.

     4. Il Difensore Civico può segnalare alla Corte dei Conti, per quanto di competenza, gli abusi e le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza. Qualora riscontri nell'azione della pubblica amministrazione elementi tali da configurare il reato di abuso d'ufficio ovvero di omissione di atti d'ufficio, ovvero di rifiuto di atti d'ufficio provvede a formulare denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione agli organi competenti delle Amministrazioni interessate per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

     5. Il Difensore Civico, nell'ambito delle competenze assegnategli ai sensi dell'articolo 5, comma 6, segnala, anche di propria iniziativa, ai competenti organi degli enti locali gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

 

     Art. 7 bis. (Attribuzione di ulteriori funzioni) [7]

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Rapporto con gli organi statutari della Regione).

     1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento [8].

     2. Tale relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali, è sottoposta entro due mesi all'esame del Consiglio regionale, previa audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso.

     3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale.

 

TITOLO III

NORME ORGANIZZATIVE

 

     Art. 9. (Dotazione organica, assegnazione del personale).

     1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.

     2. Spetta all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto provvedere, nel Quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale, all'organizzazione del Servizio del Difensore Civico.

     3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Difensore Civico, dispone, secondo un calendario, presenze periodiche di personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati.

 

     Art. 10. (Indennità di funzione).

     1. Con decorrenza dal prossimo rinnovo dell’incarico, al Difensore Civico è corrisposto un compenso pari al 50 per cento dell’indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Il Difensore Civico non ha diritto all’assegno vitalizio di cui al Capo III della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) [9].

     1 bis. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 il Difensore Civico, nell’esercizio delle funzioni istituzionali, è assicurato contro i rischi di morte o di invalidità temporanea o permanente conseguenti ad infortunio, compresi i rischi derivanti dagli eventi in itinere od in occasione di missioni o trasferte preventivamente autorizzate [10].

 

     Art. 11. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

TITOLO IV

NORME FINALI

 

     Art. 12. (Servizi del Consiglio regionale).

     (Omissis). [11]

 

     Art. 13. (Norme incompatibili).

     1. E' abrogata la L.R. 6 giugno 1974, n. 17, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

 

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.

[3] Articolo già modificato dall'art. 39 della L.R. 21 giugno 1999, n. 17, e successivamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 marzo 2000, n. 14.

[4] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 marzo 2000, n. 14.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 marzo 2000, n. 14.

[7] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44, modificato dall'art. 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.

[8] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.

[9] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44. Il testo previgente recava: " Il Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla L.R. 5 luglio 1973, n. 24".

[10] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[11] Modifica le tabelle allegate alla L.R. 27 agosto 1984, n. 44 oggi superate dalla normativa contrattuale sopravvenuta.