§ 1.4.31 - L.R. 27 agosto 1984, n. 44.
Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali e norme sull'ordinamento degli uffici.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.4 personale e uffici
Data:27/08/1984
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Scopo della legge).
Art. 4.  (Diritti sindacali).
Art. 5. 
Art. 8.  (Rapporto di lavoro part-time).
Art. 11. 
Art. 12.  (Trasferimenti e mobilità interni alla Regione).
Art. 13. 
Art. 17.  (Omnicomprensività).
Art. 18.  (Riconoscimento anzianità pregressa).
Art. 19.  (Salario di anzianità).
Art. 20. 
Art. 21.  (Indennità di turno).
Art. 22.  (Indennità di reperibilità).
Art. 25.  (Quote di aggiunta di famiglia).
Artt. 26. - 30. 
Art. 31.  (Mensa).
Art. 32.  (Inquadramento del personale di cui alla l.r. n. 4/1981).
Art. 33.  (Personale docente della formazione professionale).
Art. 34.  (Pubblicazione del ruolo del personale).
Art. 35.  (Norma finale).
Art. 59. 
Art. 62.  (Abrogazioni).
Art. 63.  (Relazione annuale).
Art. 64.  (Norma finanziaria).


§ 1.4.31 - L.R. 27 agosto 1984, n. 44.

Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali e norme sull'ordinamento degli uffici.

(B.U. 5 settembre 1984, n. 36 - S.O.).

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO

ED ECONOMICO DEI DIPENDENTI REGIONALI

TITOLO I

FINALITA'

 

Art. 1. (Scopo della legge).

     Le disposizioni contenute nella parte prima della presente legge disciplinano, nel rispetto dei principi della l. 29 marzo 1983, n. 93 ed in applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 della legge suddetta, alcuni istituti attinenti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali derivanti dall'accordo nazionale stipulato il 20 maggio 1983 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 1983.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

 

     Artt. 2. - 3. [1]

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Diritti sindacali).

     1. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali, viene mantenuto al livello attuale il numero attuale di aspettative sindacali retribuite.

TITOLO III

STATO GIURIDICO

 

     Art. 5. [2]

     (Omissis).

 

     Artt. 6. - 7. [3]

 

     Art. 8. (Rapporto di lavoro part-time).

     1. In via sperimentale la Giunta regionale, previo parere favorevole dell'ufficio di presidenza per i servizi facenti capo al Consiglio, può procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno in posti ad orario ridotto fra quelli compresi fra la prima e la sesta qualifica funzionale nel limite massimo degli organici delle singole qualifiche che sarà definito in sede di accordo decentrato, nell'intesa che ad ogni posto a tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale .

     2. Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale, articolato su almeno 5 giorni lavorativi settimanali.

     3. Al rapporto di lavoro a part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa l'incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali.

     In particolare:

     a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;

     b) il trattamento economico è pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale;

     c) il salario di anzianità di cui al successivo art. 17 è pari al 50% di quello spettante al personale della stessa qualifica funzionale ad orario intero;

     d) al personale a part-time spettano per intero le quote in aggiunta di famiglia in quanto dovute;

     e) il personale a part-time non può eseguire prestazioni straordinarie né può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario di lavoro;

     f) non possono coprire posti a part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione e coordinamento di lavoro.

     4. Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa sempre che vi siano disponibilità dei relativi posti.

     5. L'individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantità di posti a tempo pieno convertibili a part-time saranno definiti in sede di accordi decentrati.

     6. Le assunzioni a part-time non precostituiscono diritti ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

     7. Ai dipendenti a part-time si applica il trattamento previdenziale che sarà definito in sede di legislazione nazionale.

 

     Artt. 9. - 10. [4]

     (Omissis).

TITOLO IV

MOBILITA' - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

 

     Art. 11. [5]

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Trasferimenti e mobilità interni alla Regione).

     1. I trasferimenti di personale da un Servizio all'altro sono disposti dal Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti i dipendenti interessati e devono rispondere a motivate esigenze di servizio. Sono altresì finalizzati alla razionalizzazione dell'impiego del personale e all'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o alla ricongiunzione con il nucleo familiare.

     2. I trasferimenti per motivate esigenze di servizio dei dirigenti sono sempre disposti con provvedimenti della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza nell'ambito delle rispettive competenze, ovvero d'intesa quando riguardino contestualmente servizi del Consiglio e della Giunta, sentiti i dipendenti interessati.

     3. Il trasferimento può anche essere richiesto dall'interessato e potrà essere disposto salvo che non vi ostino motivate esigenze di servizio.

     4. La mobilità interna alla Regione, che non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è effettuata secondo criteri generali da definire previo confronto con le OO.SS. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle OO.SS.

     5. L'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza è disposta dalla Giunta regionale sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, all'anzianità ed alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi decentrati.

     6. Qualora la mobilità comporti modifica del profilo professionale - nell'ambito della stessa qualifica funzionale - l'assegnazione alla nuova sede di lavoro è disposta previo accertamento dei necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di contrattazione decentrata anche mediante ricorso alle iniziative di riqualificazione professionale ed alla verifica dell'idoneità alle mansioni.

 

          Art. 13. [6]

     (Omissis).

TITOLO V

NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Artt. 14. - 16. [7]

     (Omissis).

 

     Art. 17. (Omnicomprensività).

     1. E' fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previste dalla presente legge, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.

     2. L'importo dell'indennità, dei proventi o dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli Enti, Società, Aziende ed Amministrazioni tenuti ad erogarli direttamente in conto entrate alla Regione.

 

     Art. 18. (Riconoscimento anzianità pregressa).

     1. Il riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica per i dipendenti regionali viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale prevista dalla l.r. 3 febbraio 1981, n. 6 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.

     2. I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti:

     a) valutazione per intero, in termini di classi e/o scatti, in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento dell'operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni;

     b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento computando sempre anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali, Regioni.

     3. L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio decurtato del 7% definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.

     4. Viene comunque garantito, nel livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici), in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato determinato ai sensi dei punti a) e b) del secondo comma del presente articolo.

 

     Art. 19. (Salario di anzianità).

     1. Al personale verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica nelle seguenti misure:

 

 

I qualifica                      198.000

II qualifica                     216.000

III qualifica                    234.000

IV qualifica                     267.000

V qualifica                      312.000

VI qualifica                     330.000

VII qualifica                    384.000

VIII qualifica                   518.000

1.a dir.                         672.000

2.a dir.                         840.000

 

 

     2. Al personale assunto dopo il 1° gennaio 1983 il predetto salario di anzianità è riconosciuto in proporzione ai mesi trascorsi in servizio alla data del 1° gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore il salario di anzianità sarà calcolato in proporzione ai periodi di servizio prestato nella qualifica di provenienza e in quella in godimento alla data del 1° gennaio 1985.

     3. Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del 1° gennaio 1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di eguale importo.

     4. Nell'arco del periodo di cui al 1° comma del presente articolo in caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione pari al 2,50% dello stipendio iniziale alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto della corresponsione del salario di anzianità di cui al 1° comma del presente articolo.

     5. Per l'eventuale concessione degli aumenti periodici di cui agli artt. 1 e 2 della 1. 24 maggio 1970, n. 336, la maggiorazione è pari al 2,50 dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza.

 

     Art. 20. [8]

     (Omissis).

 

     Art. 21. (Indennità di turno).

     1. Al personale presente in servizio inserito in strutture che comportano un'erogazione di servizio di almeno 12 ore giornaliere compete l'indennità di lire 25.000.

     2. L'indennità oraria per orario ordinario notturno è di lire 1.080; per orario ordinario festivo di lire 1.215; per orario ordinario notturno festivo di lire 1.800.

     3. Alla disciplina degli orari dei singoli servizi si provvede mediante accordo decentrato.

 

     Art. 22. (Indennità di reperibilità).

     1. Per le aree di servizio che comportano esigenze di pronto intervento riguardanti le attività di protezione civile, i servizi sui fiumi ed i servizi generali regionali è previsto l'istituto di pronta reperibilità.

     2. Il compenso per tale servizio è stabilito in lire 600 orarie.

     3. Gli accordi decentrati a livello aziendale determinano, per gli effetti di cui al 1° comma, il carattere generale dei servizi e le modalità del loro svolgimento ed individuano i dipendenti interessati.

 

     Artt. 23.- 24. [9]

     (Omissis).

 

     Art. 25. (Quote di aggiunta di famiglia).

     1. Le quote di aggiunta di famiglia vengono corrisposte con provvedimento del dirigente il servizio Gestione del Personale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Artt. 26. - 30. [10]

 

     Art. 31. (Mensa).

     1. Al fine di agevolare la realizzazione delle nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori prestazioni richieste ai dipendenti la Giunta regionale istituisce, ove necessario e possibile, mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso gli accordi decentrati a livello aziendale.

     2. Per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.

     3. Non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico.

     4. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

     a) Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dalla Regione.

     6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione e di indennità sostitutiva.

     7. La l.r. 24 gennaio 1977, n. 4 è abrogata.

 

     Art. 32. (Inquadramento del personale di cui alla l.r. n. 4/1981). [11]

     (Omissis).

 

     Art. 33. (Personale docente della formazione professionale).

     1. La posizione del personale docente della formazione professionale sarà soggetta a riesame in relazione agli accordi che dovranno essere definiti ai sensi del punto 22 dell'accordo nazionale citato nell'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 34. (Pubblicazione del ruolo del personale).

     1. Entro il mese di marzo di ogni anno la Regione pubblica i ruoli di anzianità dei dipendenti.

     2. La pubblicazione, a cura del servizio del personale, viene effettuata nella parte quarta del Bollettino Ufficiale prevista dal regolamento regionale 8 marzo 1974, n. 2, è distinta per qualifiche funzionali e dirigenziali e deve indicare per ciascun dipendente la situazione al 1° gennaio dell'anno in corso.

     3. Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione i dipendenti possono ricorrere al Presidente della Giunta per ottenere la rettifica della loro posizione di ruolo o di anzianità.

 

          Art. 35. (Norma finale).

     (Omissis).

PARTE SECONDA

NORME SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

TITOLO I

CAPO I

Finalità

 

     Artt. 36. - 58. [12]

     (Omissis).

PARTE III

TITOLO I

NORME FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 59. [13]

     (Omissis).

 

     Artt. 60. - 61. [14]

     (Omissis).

 

     Art. 62. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 63. (Relazione annuale).

     1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato dell'organizzazione dell'Ente contenente fra l'altro:

     - valutazioni circa la funzionalità delle strutture e la loro adeguatezza alle finalità di cui all'art. 36 e provvedimenti adottati o in corso di adozione;

     - lo stato delle relazioni sindacali, con particolare riferimento all'attuazione della contrattazione ai diversi livelli di cui all'art. 2;

     - le iniziative formative adottate o in corso;

     - il giudizio sui risultati conseguiti a seguito dell'applicazione dell'art. 24.

 

     Art. 64. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

TABELLE A - I [15]

(Omissis).

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 62 della L.R. 9 novembre 1987, n. 32.

[2] Articolo superato dalla normativa contrattuale sopravvenuta.

[3] Articoli abrogati dall'art. 62 della L.R. 9 novembre 1987, n. 32.

[4] Articoli abrogati dall'art. 62 della L.R. 9 novembre 1987, n. 32.

[5] Articolo abrogato dall'art. 62 della L.R. 9 novembre 1987, n. 32.

[6] Articolo abrogato dall'art. 62 della L.R. 9 novembre 1987, n. 32.

[7] Articoli superati dalla normativa contrattuale sopravvenuta.

[8] Articolo abrogato dall'art. 62 della L.R. 9 novembre 1987, n. 32.

[9] Articoli abrogati dall'art. 62 della L.R. 9 novembre 1987, n. 32.

[10] Articoli superati dalla normativa contrattuale e regionale sopravvenuta.

[11] Articolo che ha esaurito i propri effetti.

[12] Articoli superati dalla normativa contrattuale e regionale sopravvenuta.

[13] I commi dall'1 al 6 sono stati abrogati dall'art. 62 della L.R. 9 novembre 1987, n. 32; il settimo comma è superato dalla normativa contrattuale e regionale sopravvenuta.

[14] Articoli superati dalla normativa contrattuale e regionale sopravvenuta.

[15] Tabelle abrogate o superate dalla normativa regionale o contrattuale sopravvenuta.