§ 1.4.37 - L.R. 9 novembre 1987, n. 32.
Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.4 personale e uffici
Data:09/11/1987
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Campo di applicazione e periodo di validità).
Art. 2.  (Piano occupazionale).
Art. 3.  (Progetti finalizzati).
Art. 4.  (Norme per l'accesso).
Art. 5.  (Mobilità).
Art. 6.  (Pari opportunità).
Art. 7.  (Produttività).
Art. 8.  (Progetti pilota).
Art. 9.  (Organizzazione del lavoro).
Art. 10.  (Orario di lavoro).
Art. 11.  (Orario flessibile).
Art. 12.  (Turnazioni).
Art. 13.  (Part-time).
Art. 14.  (Permessi - Recuperi).
Art. 15.  (Lavoro straordinario).
Art. 16.  (Riposo compensativo).
Art. 17.  (Formazione e aggiornamento professionale).
Art. 18.  (Diritto allo studio).
Art. 19.  (Livelli di contrattazione).
Art. 20.  (Composizione delle delegazioni).
Art. 21.  (Materie di contrattazione decentrata).
Art. 22.  (Procedure nel caso di conflitti).
Art. 23.  (Informazione).
Art. 24.  (Attività sociali, culturali, ricreative).
Art. 25.  (Trattenute per scioperi brevi).
Art. 26.  (Visite mediche di controllo).
Art. 27.  (Accertamenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità del lavoro).
Art. 39.  (Personale dei corsi di formazione professionale).
Art. 40.  (Mutamento di mansioni per inidoneità fisica).
Art. 41.  (Compensi I.S.T.A.T.).
Art. 42.  (Lavoro elettorale).
Art. 43.  (Eventi straordinari e calamità naturali).
Art. 44.  (Documentazione dello stato di infermità).
Art. 45.  (Trattamento a regime).
Art. 46.  (Conglobamento di quote dell'indennità integrativa speciale).
Art. 47.  (Equo indennizzo).
Art. 48.  (Patrocinio legale).
Art. 49.  (Professionisti legali).
Art. 50.  (Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore).
Art. 51.  (Arricchimento professionale).
Art. 52.  (Lavoro straordinario).
Art. 53.  (Norma di primo inquadramento del personale degli I.A.C.P.).
Art. 54.  (Rapporto di lavoro stagionale).
Art. 55.  (Mensa).
Art. 56.  (Retribuzione individuale di anzianità per il personale degli I.A.C.P.).
Art. 57.  (Funzioni dirigenziali negli I.A.C.P.).
Art. 58.  (Incentivi alla produttività al personale degli I.A.C.P.).
Art. 59.  (Arricchimento professionale).
Art. 60.  (Modifiche alla l.r. 16 ottobre 1979, n. 34).
Art. 61.  (Modifiche alla l.r. 27 agosto 1984, n. 44).
Art. 62.  (Norma finale).
Art. 63.  (Norma finanziaria).
Art. 64.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 1.4.37 - L.R. 9 novembre 1987, n. 32.

Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali.

(B.U. 11 novembre 1987, n. 45).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Campo di applicazione e periodo di validità).

     1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della l. 29 marzo 1983, n. 93, così come risulta modificata dalla l. 8 agosto 1985, n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987 stipulato il 12 febbraio 1987 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 1987 riguardante il comparto del personale delle Regioni e degli Enti di cui all'art. 4 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.

     2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernenti il triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, decorrono dal 1° gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

     3. Le norme della presente legge si applicano, con riferimento alle specificità degli ordinamenti dei singoli Enti, al personale degli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Provincia di Genova, Savona, Imperia, La Spezia, all'Istituto regionale per la Floricoltura di Sanremo, all'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU), agli Enti Provinciali per il Turismo ed alle Aziende di Soggiorno, Cura e Turismo aventi sede nella Regione Liguria.

CAPO II

OCCUPAZIONE

 

     Art. 2. (Piano occupazionale).

     1. La Regione Liguria, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 della presente legge, promuove ogni iniziativa per favorire l'occupazione, attraverso lo sviluppo dei propri servizi per rispondere adeguatamente ai bisogni della collettività e mediante la riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.

     2. A tal fine la Giunta regionale formula annualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, comprese in essi le risorse di cui al 4° comma dell'art. 15 un programma di occupazione tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati e all'analisi delle funzioni ed alla verifica dei carichi di lavoro.

     3. L'eventuale modificazione delle tabelle organiche conseguenti a quanto disposto nel 1° e 2° comma avverrà con legge regionale.

     4. I provvedimenti amministrativi in materia di organizzazione da assumere in applicazione delle norme di legge vigenti devono tendere a:

     a) realizzare il massimo di flessibilità della pianta 753

organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti

complessivi comprendenti i diversi profili professionali;

     b) attivare processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione dei personale;

     c) incrementare l'efficienza e la produttività dell'Ente utilizzando anche il rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.

     5. I programmi annuali di occupazione saranno inviati all'Osservatorio sul Pubblico Impiego istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e a quello da istituire presso la Regione Liguria, entro il 31 dicembre 1987.

 

     Art. 3. (Progetti finalizzati).

     1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, la Giunta regionale, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, può predisporre, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative su base nazionale, appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.

     2. I progetti di cui al 1° comma avranno in linea di massima riferimento alle seguenti attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e floro-faunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione nonché ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attività produttive e terziarie.

     3. I progetti saranno finanziati con le risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e le altre a tal fine disposte nel bilancio regionale.

     4. I progetti finalizzati saranno attuati utilizzando in parte personale già in servizio, ed in parte personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni stabilite con legge dello Stato, giusto quanto previsto dall'art. 3, 3° comma, del d.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 e con leggi regionali.

 

     Art. 4. (Norme per l'accesso).

     1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:

     a) concorso pubblico;

     b) ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nel 3° e 4° comma;

     c) corso-concorso pubblico.

     2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio ricorrendo, ove possibile, a procedure semplificate e automatizzate anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, 2° comma, del d.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 [1].

     3. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attinente ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, ha luogo di norma per il reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica).

     4. Alle prove selettive di cui al 3° comma è ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui all'8° comma.

     5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.

     I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso la commissione giudicatrice integrata da un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso saranno stabiliti in sede di contrattazione decentrata.

     6. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamento a riposo nei dodici mesi successivi.

     7. I posti disponibili da mettere a concorso devono di norma essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.

     8. [2].

     9. [3].

     10. [4].

     11. [5].

     12. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso [6].

     13. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra Enti a cui si applica l'accordo nazionale di cui all'art. 1, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianità conseguito nell'Ente di provenienza e viene considerato ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'Ente di provenienza.

     14. La Giunta regionale, compatibilmente con la normativa prevista dalla legge regionale, potrà seguire, ove lo ritenga opportuno, i procedimenti previsti dal d.P.C.M. 10 giugno 1986.

     15. Restano ferme le disposizioni previste per l'accesso alla VI qualifica funzionale di cui all'art. 6, 2° comma, della l.r. n. 44/84.

     16. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore in materia d'accesso le disposizioni contenute negli artt. 6, 1° e 3° comma, 7 e 59, 1° comma, della l.r. n. 44/84 e nei regolamenti degli Enti di cui al 3° comma dell'art. 1 della presente legge.

     17. La Giunta regionale provvede, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, alla copertura dei posti vacanti nel contingente organico delle strutture facenti capo al Consiglio regionale, individuato con la deliberazione prevista dall'art. 49 della l.r. 27 agosto 1984, n. 44 come modificato dalla presente legge, con le seguenti modalità:

     a) con la individuazione nominativa di personale in servizio, di intesa fra Giunta regionale ed Ufficio di Presidenza entro un mese dalla richiesta;

     b) con la assunzione di personale collocato in graduatorie concorsuali aperte, entro due mesi dalla richiesta;

     c) con l'esperimento di apposite procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale entro sei mesi dalla richiesta.

 

     Art. 5. (Mobilità).

     1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio da parte degli Enti Locali delle funzioni ad essi delegate.

     2. La Giunta regionale determina, d'intesa con gli Enti interessati o, ove necessario, con le organizzazioni rappresentative degli Enti stessi, il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.

     3. Sulla base delle predette determinazioni la Giunta regionale e le organizzazioni rappresentative di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le OO.SS.

     4. La legge regionale dispone la corrispondente riduzione degli organici della Regione, mentre gli Enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

     5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

     6. La Giunta regionale e le OO.SS. maggiormente rappresentative in sede nazionale, stabiliscono, mediante accordi specifici, i criteri per il trasferimento del personale interessato in caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad altro Ente, fermo restando il principio che il personale segue le funzioni.

     7. Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli Enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1.

     8. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico.

     9. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.

     10. I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

     11. Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'Ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilità.

     12. La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale.

     13. Gli Enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui al comma precedente.

     14. La Giunta regionale provvede entro 30 giorni, alla pubblicazione sul proprio Bollettino ufficiale degli elenchi pervenuti.

     15. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare all'Ente presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'Amministrazione di provenienza.

     16. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.

     17. I posti segnalati per la mobilità per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.

     18. L'utilizzazione delle mobilità nelle forme di cui ai precedenti commi è facoltà degli Enti per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'Ente ed i profili professionali di ottava qualifica aventi responsabilità di unità organica.

     19. Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra Enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due Amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle OO.SS.

     E' consentito altresì il trasferimento di personale tra gli Enti destinatari dell'accordo di cui all'art. 1 e tra questi e gli Enti del comparto sanità, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti e contrattazione con le OO.SS., a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'Ente di destinazione.

     20. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli Enti del comparto e gli enti del comparto sanità. L'onere è a carico dell'Ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

     21. Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme e regolamenti degli enti stessi non può avere durata superiore ai 12 mesi ed è eventualmente rinnovabile.

     22. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l'Ente di provenienza.

 

     Art. 6. (Pari opportunità).

     1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno della Regione saranno definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che concretizzino vere e proprie azioni positive a favore delle lavoratrici.

     2. A tal fine la Giunta regionale istituisce, con la partecipazione delle OO.SS., un comitato che proponga misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e riferisca, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

CAPO III

PRODUTTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

     Art. 7. (Produttività).

     1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Amministrazione regionale, è istituito, a partire dal bilancio 1987, un apposito capitolo di spesa intitolato «fondo di produttività» il cui stanziamento è formato:

     a) dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del d.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 (0,80% del monte salari);

     b) da un importo pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto di 120 ore previsto dall'art. 15;

     c) dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto dell'art. 23 della l. 28 febbraio 1986, n. 41 e dal 9° comma della l. 22 dicembre 1986, n. 910.

     Sono escluse dal computo delle economie quelle connesse alle variazioni nel numero di dipendenti. Tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione.

     2. L'utilizzazione del fondo di cui al 1° comma ha come obiettivo primario quello di incentivare la programmazione dell'attività delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei dipendenti nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa finalizzando quest'ultima anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

     3. La Giunta regionale, attiverà attraverso il Servizio organizzazione e formazione nuclei di valutazione ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali e l'eventuale apporto di centri specializzati anche esterni, per definire l'impostazione complessiva di progetti di produttività e la verifica periodica dell'attuazione e dei risultati conseguiti con le stesse modalità, si provvederà anche allo studio di particolari sperimentazioni, con particolare riferimento:

     a) all'individuazione di indicatori di produttività, anche differenziati, in relazione alle tipologie di attività realizzate;

     b) all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazione di processi di riorganizzazione;

     c) alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorità individuate dagli organi degli enti.

     4. In mancanza dell'individuazione degli standard di produttività ed in attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività saranno corrisposti, previo accordo decentrato, a partire dall'esercizio finanziario 1987 sulla base di programmi e progetti obiettivo predisposti dalle strutture interne da approvarsi dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza, a seconda delle rispettive competenze.

     In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi devono essere formulati sulla base delle richieste formulate in attuazione degli accordi decentrati già definiti all'entrata in vigore della presente legge.

     5. Fermo restando l'approvazione da parte della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza dei programmi e dei progetti di produttività predisposti dai Servizi e dalle altre strutture interne la verifica a regime della produttività viene effettuata con le procedure di cui ai commi precedenti sulle stesse singole unità organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale degli uffici e di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attività; la valutazione di questi ultimi elementi compete ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative e dei progetti sulla base di criteri precedentemente individuati.

     6. Tutta la materia della produttività concernente i piani, progetti- obiettivo, attività, la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, è oggetto di contrattazione decentrata.

     7. Trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito, periodicamente la Giunta regionale effettuerà con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti un riscontro dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti; degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione alle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

 

          Art. 8. (Progetti pilota).

     1. La Giunta regionale, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, valuterà le proprie specifiche esigenze operative in relazione al programma di cui all'art. 13 del d.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, al fine di predisporre i progetti pilota, compatibili con le disponibilità previste dalle emanande disposizioni in materia.

 

     Art. 9. (Organizzazione del lavoro).

     1. Per assicurare la massima efficienza e produttività di gestione, è demandata in sede di contrattazione decentrata aziendale la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali.

     2. Nell'attuazione dell'ordinamento degli uffici che assumerà come schema di riferimento di massima la distribuzione delle materie previste dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, saranno attivati sistemi ed indirizzi per:

     a) consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici, attraverso il controllo di gestione. Tali sistemi devono consentire il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonché la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unità, la produttività individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttività di cui all'art. 7;

     b) sviluppare le attività delle strutture regionali preposte alle analisi dell'organizzazione e dei metodi di lavoro;

     c) assicurare la democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica della rispondenza dei risultati obiettivo; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualità;

     d) consentire, con atto amministrativo, fermo restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, di variare, all'interno dl ciascuna di esse, i contingenti dei relativi profili professionali in relazione alle effettive esigenze funzionali;

     e) utilizzare sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'Amministrazione attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

     f) dotarsi di apposito regolamento per le procedure

dell'organizzazione del lavoro;

     g) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali anche con la attuazione di quanto disposto dall'art. 55 della l.r. n. 44/74 e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

     h) garantire l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici dovranno essere predisposti per le professionalità di alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovativi.

 

     Art. 10. (Orario di lavoro).

     1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

     2. I dirigenti sono inoltre tenuti, a decorrere dal 1° luglio 1987, a prestare la propria attività oltre tale limite senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario per una media annua di 10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio.

     3. L'orario di servizio e la disciplina del medesimo, ivi compresi l'istituto della flessibilità e delle turnazioni, sono determinati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza nell'ambito delle rispettive competenze, previa contrattazione decentrata.

     4. L'orario di lavoro è controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di tolleranza.

     5. Nel rispetto dell'orario massimo giornaliero dell'art. 10 della l. n. 44/84 la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate in sede di accordo decentrato secondo i seguenti criteri:

     a) migliore efficienza e produttività dell'Amministrazione;

     b) più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;

     c) rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;

     d) ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ed articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;

     e) riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

     6. L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su 6 o 5 giornate lavorative. Sulla base di accordo decentrato, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione, e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini anche nelle ore pomeridiane e/o serali.

     7. La specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi sarà definita con accordi decentrati, nei quali saranno individuate le modalità di articolazione dell'orario, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.

     8. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

     9. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:

     a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggiore frequenza agli uffici dell'Amministrazione;

     b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;

     c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;

     d) grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio economiche.

     10. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.

     11. La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi 4 nell'anno, individualmente non consecutivi.

     12. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro può essere considerato orario di servizio.

     13. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria di lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20% e quella per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30%.

 

     Art. 11. (Orario flessibile).

     1. Le articolazioni dell'orario flessibile, vengono determinate in sede di negoziazione decentrata secondo i seguenti criteri e limiti.

     2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio di lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà garantendo comunque al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.

     3. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.

     4. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi.

     5. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.

     6. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel 9° comma del precedente art. 10, saranno definite le aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodia, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile.

     7. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi, quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro, può essere attuato per gruppi di partecipazione.

     8. Le ore di servizio prestate a completamento di orario non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

 

     Art. 12. (Turnazioni).

     1. Per le esigenze di funzionalità degli enti riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

     2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.

     3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.

     4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni al mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.

     5. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.

     La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, come segue:

     a) 5% per la fascia oraria diurna;

     b) 20% per la fascia notturna e i giorni festivi;

     c) 30% per la fascia festiva notturna.

     Le maggiorazioni di cui al precedente capoverso sostituiscono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualsiasi altra indennità di turno.

     6. La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti, fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione della aggiunta di famiglia.

     7. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

     8. Il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni verrà appositamente disciplinato con provvedimenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza nell'ambito delle rispettive competenze.

 

          Art. 13. (Part-time).

     1. I rapporti di lavoro a part-time possono essere costituiti in applicazione delle norme a tale titolo previste.

 

     Art. 14. (Permessi - Recuperi).

     1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, e da domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

     2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

     3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.

     4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

     5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

     6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.

 

     Art. 15. (Lavoro straordinario).

     1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

     2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'Amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le Organizzazioni Sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

     3. A partire dal 1° gennaio 1987 la spesa annua complessiva non può superare il limite di 120 ore annue per dipendente.

     4. Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato un importo pari la compenso di 50 ore annue procapite di lavoro straordinario nel modo seguente:

     a) un importo pari a 25 ore annue per dipendente è destinato a spese inerenti l'incremento dell'occupazione mediante eventuale aumento degli organici, giusta quanto disposto dall'art. 2, 2° comma;

     b) un importo pari a 18 ore annue per dipendente è destinato al capitolo di bilancio per il «fondo di produttività» di cui all'art. 7;

     c) un importo pari a 7 ore annue per dipendente è destinato agli stanziamenti di bilancio nei quali sono comprese le spese inerenti gli istituti costituenti il salario accessorio.

     5. Lo stanziamento per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferite all'anno pari a ore 70 annue per il numero dei dipendenti con un limite massimo individuale di 200 ore.

     6. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al 5° comma.

     7. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.

     8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

     - stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;

     - indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

     - rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

     9. La maggiorazione di cui all'8° comma è pari:

     a) al 15% per il lavoro straordinario diurno;

     b) al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore ó del giorno successivo);

     c) al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno- festivo.

     10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nell'8° comma è ridotto a 156.

     11. Fino all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione, ai fini della liquidazione delle prestazioni straordinarie già effettuate, i limiti di lavoro straordinario previsti dall'art. 23, 1° comma, della l.r. n. 44/84.

 

     Art. 16. (Riposo compensativo).

     1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

     2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

     3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario.

 

     Art. 17. (Formazione e aggiornamento professionale).

     1. L'amministrazione regionale promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa.

     2. Annualmente la Regione e gli enti destinatari dell'accordo con le Organizzazioni Sindacali, potranno definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale.

     Limitatamente a profili specifici degli I.A.C.P., i programmi di formazione di ciascun settore potranno essere definiti e coordinati anche a livello di associazione nazionale.

     Dei programmi e di ogni singola iniziativa adottata ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale dà formale notizia all'Ufficio di Presidenza al quale compete, con criterio di proporzionalità, la designazione dei dipendenti in servizio presso le strutture consiliari per la partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento del personale.

     3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione ai quali la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione.

     4. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

     5. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun dipendente acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

     6. La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

     7. La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare, sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

     8. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

 

     Art. 18. (Diritto allo studio).

     1. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.

     2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e, comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.

     3. Sino all'entrata in vigore di tale accordo resta in vigore la normativa prevista dalla l.r. 16 ottobre 1979, n. 34.

CAPO IV

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

E RELAZIONI SINDACALI

 

     Art. 19. (Livelli di contrattazione).

     1. Si individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:

     a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale degli enti di cui al precedente art. 1, l'organizzazione ed il funzionamento dell'osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilità tra enti in ambito regionale, nonché le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nell'accordo di cui all'art. 1;

     b) sub regionale, per le materie che sono delegate a tale livello dalla contrattazione decentrata regionale di cui alla precedente lett. a) nonché le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel l'accordo di cui all'art. 1;

     c) aziendale, con riferimento alle questioni riguardanti l'Ente Regione e ognuno degli enti di cui al 3° comma dell'art. 1;

     d) a livello di decentramento della Regione con riferimento alle materie delegate dalla contrattazione decentrata.

     2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dalla presente legge.

     3. Ad essi si da esecuzione ai sensi dell'art. 14 della l. 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dalle norme vigenti.

 

     Art. 20. (Composizione delle delegazioni).

     1. La delegazione per i livelli di contrattazione regionale e sub regionale, è costituita dal Presidente della Regione o da un suo delegato, e da una rappresentanza:

     a) dell'A.N.C.I. per i Comuni e i loro Consorzi;

     b) dell'U.P.I. per le Province e loro Consorzi;

     c) dell'U.N.C.E.M. per le Comunità montane;

     d) dell'Union-Camere per le Camere di Commercio;

     e) degli altri enti destinatari dell'accordo di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza;

     f) da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

     2. A livello di contrattazione aziendale per la Regione la delegazione trattante è costituita:

     a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato;

     b) da una rappresentanza dei titolari dei Servizi od Uffici ai quali l'accordo si riferisce nominata dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza nell'ambito delle rispettive competenze;

     c) da una delegazione composta da rappresentanti aziendali di ciascuna organizzazione sindacale come indicata nel 1° comma del presente articolo.

     3. Gli Enti di cui al 3° comma dell'art. 1 procederanno a definire la composizione delle delegazioni con criteri analoghi.

 

     Art. 21. (Materie di contrattazione decentrata).

     1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della l. 29 marzo 1983, n. 93, del d.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 e di quella dell'accordo di cui all'art. 1, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:

     a) l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;

     b) l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;

     c) la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nel contratto nazionale;

     d) le «pari opportunità»;

     e) i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;

     f) la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinario, permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;

     g) la mobilità all'esterno della stessa amministrazione e la disciplina di quella interna;

     h) la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;

     i) le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);

     l) l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei C.R.A.L.;

     m) le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dalla presente legge.

 

     Art. 22. (Procedure nel caso di conflitti).

     1. Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da diverse interpretazioni del presente accordo dovrà essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato che abbiano adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; detta richiesta comporterà l'obbligo di convocazione, ad iniziativa della parte che ha ricevuto tal richiesta, della parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi.

     2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sulle quali si basa e deve essere indirizzata per conoscenza alla delegazione di cui al 3° comma presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

     3. Trascorsi 15 giorni dall'insorgenza del conflitto, si potrà fare ricorso alla delegazione trattante il presente accordo di comparto, che al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale esprime tempestivamente il proprio parere.

     4. La delegazione di cui al 3° comma dovrà riunirsi altresì su formale richiesta di una delle parti che la compongono.

     5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.

 

     Art. 23. (Informazione).

     1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le Organizzazioni Sindacali a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali.

     2. Ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.

     3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi oggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali - con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi - e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge (quadro sul pubblico impiego) 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi decentrati.

     4. Le Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 14 della l. 29 marzo 1983, n. 93 possono richiedere agli Enti che sono tenuti a comunicarli i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza/efficacia e a fenomeni fisiologi di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

     5. Ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi-informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le Organizzazioni Sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione alle funzioni ed ai ruoli dell'Amministrazione, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

     6. In armonia con quanto disposto dal 1° e 2° comma dell'art. 24 della l. n. 93/83, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, la Regione garantirà sentite le Organizzazioni Sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

     7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, il diritto di integrazione e rettifica.

     8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 19 saranno definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

 

     Art. 24. (Attività sociali, culturali, ricreative).

     1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse negli Enti, debbono essere gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto dei Lavoratori.

     2. Per l'attuazione delle suddette attività, può essere iscritto in bilancio apposito stanziamento.

 

     Art. 25. (Trattenute per scioperi brevi).

     1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

     2. La tariffa oraria come sopra determinata si applica anche per la determinazione del compenso per i turni.

 

     Art. 26. (Visite mediche di controllo).

     1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle UU.SS.LL. alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'Amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

 

     Art. 27. (Accertamenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità del lavoro).

     1. Le UU.SS.LL. hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di video- terminali, come dispone la vigente normativa C.E.E.

     2 Le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle Amministrazioni.

     3. Le UU.SS.LL. hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

     4. E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo secondo le modalità previste in materia per il personale dei VV.FF. dagli allegati al d.P.R. 10 aprile 1984, n. 210.

     5. Il libretto sanitario di cui al 4° comma deve essere istituito dall'Amministrazione anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori [7].

     6. L'Amministrazione deve prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali, quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che l'Amministrazione provveda alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso di videoterminali deve essere adibito ad attività lavorativa di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili [8].

     7. Alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni del 6° comma, con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresì al provvisorio mutamento di attività qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità [9].

CAPO V

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Artt. 28. - 33.[10]

     (Omissis).

CAPO VI

DIRIGENZA

 

     Artt. 34. - 38. [11]

     (Omissis).

CAPO VII

NORME VARIE

 

     Art. 39. (Personale dei corsi di formazione professionale).

     1. Il personale docente dei corsi di formazione professionale, dipendente dalla Regione è inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:

     a) VI qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado e degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;

     b) VII qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.

     2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.

     3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo dell'ente di appartenenza.

     4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lett. a) e b) del 1° comma, avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove - scritte e orali - a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalità e valutazioni dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, è riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni purché in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere.

     5. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali.

     Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attività connesse con la formazione.

     L'articolazione sarà oggetto di contrattazione decentrata.

     6. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri di cui all'art. 5 della presente legge.

     7. La accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per l'assolvimento di attività complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale.

Primo inquadramento.

     8. Il personale docente che si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla settima, può essere assegnato anche in soprannumero - riassorbibile - ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento.

     9. L'Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà continuare ad utilizzare temporaneamente e comunque per non oltre un quinquennio il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente.

     In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti.

     10. Per il personale che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena l'orario di cattedra è fissato in 15 ore di docenza settimanale più tre ore di supplenza.

 

     Art. 40. (Mutamento di mansioni per inidoneità fisica).

     1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.

     2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.

 

     Art. 41. (Compensi I.S.T.A.T.).

     1. E' consentita la corresponsione da parte dell'I.S.T.A.T. e di altri enti o organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, di erogare per il tramite dell'Amministrazione regionale, specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese in orari fuori servizio in deroga ai limiti di cui all'art. 15.

 

     Art. 42. (Lavoro elettorale).

     1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'art. 15.

 

     Art. 43. (Eventi straordinari e calamità naturali).

     1. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 15.

 

     Art. 44. (Documentazione dello stato di infermità). [12]

     (Omissis).

 

     Art. 45. (Trattamento a regime). [13]

     1. Per il personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988 con decorrenza dalle date medesime.

 

     Art. 46. (Conglobamento di quote dell'indennità integrativa speciale).

     1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

     2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

     3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988 la misura della indennità integrativa speciale spettante ai sensi dell'art. 2 della 1. 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente Direzione Provinciale del Tesoro di un importo lordo mensile di L. 72.057. Detto importo nei casi in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta è portata in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

     4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante osservando le stesse modalità di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

 

     Art. 47. (Equo indennizzo).

     1. Per gli infortuni derivanti da cause di lavoro si continuano ad applicare a tutto il personale le norme per i dipendenti civili dello Stato.

 

     Art. 48. (Patrocinio legale).

     1. La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

     2. In caso di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o per colpa grave, la Regione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

 

     Art. 49. (Professionisti legali).

     1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente ai dipendenti regionali che prestano attività professionale legale per la Regione è riconosciuto, al conseguimento della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, un compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato nel 1° comma dell'art. 28 della presente legge da aggiungere al salario di anzianità.

     2. Al predetto personale spettano altresì a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i compensi di natura professionale secondo quanto stabilito dai commi seguenti.

     3. Gli importi delle spese, degli onorari di avvocato, delle competenze di procuratore liquidate giudizialmente a favore dell'Amministrazione per giudizi che si concludono favorevolmente per l'Amministrazione stessa sono versati su apposito c/c della Tesoreria regionale e sono ripartiti tra gli Avvocati e Procuratori legali in servizio presso l'Ufficio Legale per metà in parti uguali e per metà in proporzione dei rispettivi livelli retributivi.

     4. Alla relativa liquidazione si provvede con ordinanza del Presidente della Giunta in base ai prospetti predisposti dal Dirigente del Servizio.

 

     Art. 50. (Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore).

     1. In caso di vacanza o di assenza per aspettativa per cariche pubbliche elettive del titolare del posto di dirigente di Servizio o di responsabile di area di studio, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore, che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.

     2. In caso di vacanza del posto, le funzioni possono essere affidate a condizioni che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto, e fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

     3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.

     4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai 30 giorni, va attribuito al dipendente incaricato, solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.

     5. Con le stesse modalità e condizioni si procede in caso di vacanza di posti di dirigente d'ufficio.

 

     Art. 51. (Arricchimento professionale).

     1. In via sperimentale ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad un uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, la Giunta regionale previa contrattazione decentrata, può organizzare direttamente ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive.

     2. Tali corsi dovranno concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi potrà partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione organica.

     3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al 5° comma dell'art. 7, dovrà essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato in particolare, nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.

CAPO VIII

NORME SPECIALI PER GLI ENTI

STRUMENTALI DELLA REGIONE

 

     Art. 52. (Lavoro straordinario).

     1. Le tariffe orarie, derivanti al 31 dicembre 1985 dal sistema di calcolo previste dai rispettivi ordinamenti preesistenti a quello disciplinato dalla presente legge, sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

 

     Art. 53. (Norma di primo inquadramento del personale degli I.A.C.P.).

     1. In fase di prima applicazione il personale dipendente dagli Istituti Autonomi Case Popolari è inquadrato in base alla allegata tabella C.

     2. Al predetto personale compete il trattamento economico previsto nel capo V agli artt. 28, 29, 30, 32 e 33 della presente legge.

     3. Le indennità di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme di attribuzione previste dal precedente accordo per il personale degli I.A.C.P.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 1989 al personale degli I.A.C.P. l'importo della 14ª mensilità di cui all'art. 81 del C.C.N.L. 13 aprile 1983 è corrisposto in dodicesimi a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

     La eventuale eccedenza fra il trattamento stipendiale base di cui ai C.C.N.L. 83/85 per gli I.A.C.P. depurato della quota di I.I.S. pari a L. 1.081.000 annue conglobata ed incrementata dall'aumento di cui al precedente art. 46 concorre ad incrementare la retribuzione individuale di anzianità.

 

     Art. 54. (Rapporto di lavoro stagionale).

     1. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario.

     2. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per riassunzione ai sensi dell'art. 8-bis del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni nella l. 25 marzo 1983, n. 79.

     3. Nel caso in cui si rendano vacanti i posti previsti nelle tabelle organiche o si creino nuovi posti di ruolo corrispondenti a quelli stagionali la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata al personale stagionale di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:

     a) in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie di precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tal fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni;

     b) nel caso di precedente assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purché siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di età richiesti dalla legge.

     4. Al personale di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.

     5. Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo della 13ª mensilità, l'aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

 

     Art. 55. (Mensa).

     1. Il servizio di mensa è gratuito per il personale dell'E.R.S.U. che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa.

 

     Art. 56. (Retribuzione individuale di anzianità per il personale degli I.A.C.P.).

     1. Per il personale dipendente dagli I.A.C.P. il valore per classi e scatti o altri elementi di progressione economica maturati al 31 dicembre 1986 con l'aggiunta della valutazione dei ratei in maturazione alla medesima data costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

     2. Tale ultima valutazione si effettua in riferimento al trattamento stipendiale previsto dal contratto di lavoro vigente al 31 dicembre 1985.

     3. Le classi o scatti od altri elementi di progressione economica maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della entrata in vigore della presente legge, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

 

     Art. 57. (Funzioni dirigenziali negli I.A.C.P.).

     1. Negli Istituti Autonomi Case Popolari vengono istituiti posti di ruolo della prima qualifica dirigenziale.

     2. Il contingente organico per ciascun Ente, della prima qualifica dirigenziale, sarà pari al numero dei dipendenti appartenenti all'attuale settima fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno è confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennità.

     3. Con separato provvedimento legislativo sono definiti i criteri per l'eventuale istituzione di posti di seconda qualifica dirigenziale e per la copertura dei relativi posti.

     4. Ai fini del calcolo delle anzianità per la partecipazione al concorso per la copertura dei posti disponibili alla 2ª qualifica dirigenziale, viene anche computata l'anzianità nella ex 7ª fascia funzionale.

     5. L'indennità di coordinamento di cui al 2° comma del presente articolo sarà riassorbita per effetto o del passaggio alla seconda qualifica dirigenziale o per conferimento dell'indennità di coordinamento prevista dall'art. 33, 3° comma, della presente legge.

     6. Le declaratorie delle funzioni dirigenziali di cui alla l.r. 27 agosto 1984, n. 44 e le disposizioni relative alla dirigenza trovano applicazione anche per gli I.A.C.P. in relazione alla peculiarità dell'ordinamento di detti Enti.

 

     Art. 58. (Incentivi alla produttività al personale degli I.A.C.P.).

     1. Al personale degli I.A.C.P. continuano ad applicarsi i meccanismi in materia di incentivi alla produttività previsti dagli artt. 86, 87 del contratto di lavoro 83/85, sino al 31 dicembre 1987.

 

     Art. 59. (Arricchimento professionale).

     1. Il limite massimo annuo dei dipendenti che possono partecipare ai corsi di cui al 2° comma dell'art. 51 della presente legge è del 10% negli Enti con 200 dipendenti o meno.

CAPO IX

NORME FINALI

 

     Art. 60. (Modifiche alla l.r. 16 ottobre 1979, n. 34). [14]

 

     Art. 61. (Modifiche alla l.r. 27 agosto 1984, n. 44). [15]

 

     Art. 62. (Norma finale).

     1. Sono abrogati gli artt. 2, 3, 6 e 7 (salvo quanto disposto dall'art. 4, 15° comma, della presente legge), 9, 10 (salvo quanto disposto dall'art. 10, 5° comma, della presente legge), 11, 13, 20, 23, 24, 59 (dal 1° al 6° comma) della l.r. 27 agosto 1984, n. 44 ed ogni altra norma incompatibile.

CAPO X

NORMA FINANZIARIA

 

     Art. 63. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 64. (Dichiarazione d'urgenza)

     (Omissis).

 

     TABELLE A - B - C. [16]

     (Omissis).

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 1988, n. 77 oggi abrogata.

[2] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13.

[3] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13.

[4] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13.

[5] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13.

[6] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13.

[7] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 9 aprile 1990, n. 15.

[8] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 9 aprile 1990, n. 15.

[9] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 9 aprile 1990, n. 15.

[10] Articoli superati dalla normativa contrattuale sopravvenuta.

[11] Articoli abrogati dall'art. 28 della L.R. 20 giugno 1994, n. 26.

[12] Articolo superato dalla normativa contrattuale sopravvenuta.

[13] Articolo così modificato dall'articolo unico della L.R. 24 agosto 1988, n. 45.

[14] Modifica gli artt. 8 e 9 della L.R. 16 ottobre 1979, n. 34.

[15] Modifica gli artt. 8, comma 1, e 49, comma 1, della L.R. 27 agosto 1984, n. 44.

[16] Tabella superata dalla normativa contrattuale sopravvenuta.