§ 1.4.48 - L.R. 9 aprile 1990, n. 15.
Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali conseguenti alla definizione dell'accordo nazionale di lavoro per il triennio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.4 personale e uffici
Data:09/04/1990
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Area di applicazione e durata).
Art. 2.  (Rapporti amministrazione cittadino).
Art. 3.  (Servizi pubblici essenziali).
Art. 4.  (Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali).
Art. 5.  (Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi).
Art. 6.  (Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi).
Art. 7.  (Esercizio dell'attività sindacale).
Art. 8.  (Diritto di assemblea).
Art. 9.  (Aspettative sindacali).
Art. 10.  (Disciplina del personale in aspettativa sindacale).
Art. 11.  (Permessi sindacali retribuiti).
Art. 12.  (Monte orario complessivo dei permessi sindacali).
Art. 13.  (Diritto di affissione).
Art. 14.  (Locali per le rappresentanze sindacali).
Art. 15.  (Patrono sindacale).
Art. 16.  (Garanzie nelle procedure disciplinari).
Art. 17.  (Referendum).
Art. 18.  (Contributi sindacali).
Art. 19.  (Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali).
Art. 20.  (Norma transitoria).
Art. 21.  (Trattamento di missione).
Art. 22.  (Mobilità).
Art. 23.  (Copertura assicurativa).
Art. 24.  (Diritto allo studio).
Art. 25.  (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico- fisiche).
Art. 26.  (Tutela dei dipendenti portatori di handicap).
Art. 27.  (Igiene e sicurezza sul lavoro).
Art. 28.  (Pari opportunità).
Art. 29.  (Direttive C.E.E.).
Art. 30.  (Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale).
Art. 31.  (Tempi e procedure della contrattazione decentrata).
Art. 32.  (Procedure di raffreddamento dei conflitti).
Art. 33.  (Figure professionali).
Art. 34.  (Livello economico differenziato).
Art. 35.  (Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato).
Art. 36.  (Orario di servizio dei dirigenti).
Art. 37.  (Indennità di funzione).
Art. 38.  (Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali).
Art. 39.  (Compiti dei dirigenti nella gestione del Fondo per l'efficienza dei servizi).
Art. 40.  (Nuovi stipendi).
Art. 41.  (Retribuzione individuale di anzianità).
Art. 42.  (Trattamento economico accessorio).
Art. 43.  (Effetti dei nuovi stipendi).
Art. 44.  (Indennità di rischio da radiazioni).
Art. 45.  (Assenze obbligatorie).
Art. 46.  (Disposizioni particolari).
Art. 47.  (Norma finanziaria).
Art. 48.  (Urgenza).
Articolo 33 1° comma  
Articolo 33 2° comma  


§ 1.4.48 - L.R. 9 aprile 1990, n. 15.

Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali conseguenti alla definizione dell'accordo nazionale di lavoro per il triennio 1988/1990.

(B.U. 11 aprile 1990, n. 8 – S.O.).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Area di applicazione e durata).

     1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della l. 29 marzo 1983, n. 93, così come risulta modificata dalla l. 8 agosto 1985, n. 426 gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, stipulato il 23 dicembre 1989, riguardante il personale dipendente dalle Regioni e dagli Enti da esse dipendenti.

     2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernenti il triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990 decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

     3. Le norme della presente legge si applicano con riferimento alla specificità dei singoli Enti al personale degli Enti strumentali di cui alla l.r. n. 35 del 29 dicembre 1986.

 

CAPO II

RAPPORTI CON L'UTENZA

 

     Art. 2. (Rapporti amministrazione cittadino).

     1. La Regione Liguria nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, assume come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articola l'Amministrazione.

     2. A tale scopo, la Giunta regionale appronterà adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione di appositi uffici di pubbliche relazioni, abilitati anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.

     3. In tale quadro la Giunta regionale predispone, sentite le Organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza dell'accordo di cui all'art. 1 della presente legge - finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare:

     a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla l. 4 gennaio 1968, n. 15 e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

     b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove se ne ravvisi la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

     c) il collegamento fra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti;

     d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

     e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

     4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed, in prosieguo, con cadenza annuale, la Giunta regionale promuove apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminarne l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

 

     Art. 3. (Servizi pubblici essenziali).

     1. Ai sensi del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle Regioni e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti, sono i seguenti:

     a) servizio elettorale;

     b) igiene, sanità ed attività assistenziali;

     c) attività di tutela della sicurezza pubblica.

     2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al 1° comma dovranno garantirsi, con le modalità di cui al successivo art. 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

     a) il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

     b) il servizio cantieri limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

     c) il servizio attinente ai magazzini generali limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;

     d) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;

     e) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici.

     3. Le prestazioni di cui alle lett. b), c), d) ed e) sono garantite in quegli Enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

 

     Art. 4. (Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali).

     1. Ai fini di cui all'art. 3 saranno individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

     2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo decentrato - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

     3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui al 1° e 2° comma è effettuata in sede di contrattazione decentrata entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato 2° comma e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui al 2° e 3° comma, devono essere assicurati comunque i servizi pubblici essenziali.

     4. In conformità agli accordi di cui al 2° e 3° comma, il Servizio Gestione del Personale individuerà, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati; il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

     5. Gli accordi decentrati di cui al 2° e 3° comma hanno validità per il periodo di vigenza dell'accordo di cui all'art. 1 della presente legge.

 

CAPO III

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

 

     Art. 5. (Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi).

     1. II fondo di incentivazione di cui all'art. 7 della l.r. 9 novembre 1987, n. 32 resta disciplinato dalla suddetta disposizione sino al 30 giugno 1990.

     2. Per le finalità di cui al successivo art. 6, a decorrere dal 1° luglio 1990 è costituito un fondo annuo denominato «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi» che è alimentato:

     a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

     b) da una somma pari al corrispettivo di n. 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

     c) dalla quota del monte salari annuo di cui all'art. 7 della l.r. 9 novembre 1987, n. 32, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari, esclusa quella relativa al personale con qualifiche dirigenziali;

     d) dall'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e notturno festivo; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;

     e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione agli enti stessi.

     3. Il fondo di cui al comma precedente è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta, da una quota del 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto dell'8° comma dell'art. 23 della l. 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 8, 9° comma, della l. 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.

     4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui all'art. 15 della l. r. 9 novembre 1987, n. 32 ed al fondo per il miglioramento per l'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnate entro l'esercizio finanziario di competenza, debbono essere reiscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle previste.

 

     Art. 6. (Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi).

     1. Il fondo di cui all'art. 5 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

     2. Il fondo è finalizzato:

     a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di parametri sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terrà conto delle disposizioni dell'art. 12 del d.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13. Per i settori di attività non regolati da parametri sperimentali di produttività, saranno definite con negoziazione decentrata le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all'art. 7 della l.r. 9 novembre 1987, n. 32, prevedendo peraltro possibilità di erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni è demandata alla competenza dei responsabili delle strutture con le modalità di cui al successivo art. 39;

     b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;

     c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizioni dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;

     d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

     e) a corrispondere specifici compensi una tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione regionale, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.

     3. Gli interventi previsti nei precedenti comma non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

     4. I criteri per l'attuazione, le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al 2° comma sono definiti in sede di negoziazione decentrata. E' esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalità previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere invece rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.

     5. Nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente 4° comma, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente, e comunque con la maggiorazione dello 0,65% del monte salari.

 

CAPO IV

RELAZIONI SINDACALI

 

     Art. 7. (Esercizio dell'attività sindacale).

     1. I dipendenti della Regione Liguria, degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti degli I.A.C.P. hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

     2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

     3. Ai fini di cui al presente capo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della l. 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'Amministrazione da cui gli stessi dipendono.

 

     Art. 8. (Diritto di assemblea).

     1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del d.P.R. n. 395/88 i dipendenti regionali hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali in locali concordati con l'Amministrazione, nell'unità amministrativa in cui prestano la loro opera, o in altra sede senza oneri a carico dell'amministrazione per 12 ore annue pro capite senza decurtazioni della retribuzione.

 

     Art. 9. (Aspettative sindacali).

     1. I dipendenti delle Amministrazioni destinatarie dell'accordo del comparto di cui all'art. 4 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.

     2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporti d'impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le Amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in n. 1.100 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

     3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al precedente comma è riservato per il 90% alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante 10% alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 s.g. del 3 aprile 1989 garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato d.m. 30 marzo 1989.

     4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. del 23 agosto 1988, n. 395 e della circolare direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa: con l'A.N.C.I. per il personale dipendente dai Comuni e loro consorzi ed I.P.A.B.; con l'U.P.I. per il personale dipendente dalle Province; con l'U.N.C.E.M. per il personale dipendente dalle comunità montane; con l'Union-Camere per quanto riguarda il personale delle camere di commercio; con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli Istituti autonomi per le case popolari.

     5. Al personale degli enti è riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato in attività di servizio in detti Enti distinta per comuni, province e comunità montane. Analoga quota proporzionale è riservata al personale in servizio presso le Camere di Commercio, le Regioni, gli Istituti autonomi per le case popolari.

     6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale degli Enti ed Amministrazioni del comparto sono presentate all'associazione o unioni o conferenza di cui al 4° comma. L'associazione o unioni o conferenza rispettivamente competenti curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica - in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalle Amministrazioni o Enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- dipartimento della funzione pubblica ed alla Associazione unioni o

conferenza di cui al 4° comma.

     7. Eventuali modifiche in forma compensativa alla ripartizione tra gli enti delle aspettative sindacali di cui al 5° comma sono richieste dalla confederazione o organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica, che provvede sentite le associazioni, le unioni e la conferenza di cui al 4° comma interessati anche in ordine alla individuazione degli oneri finanziari da redistribuire.

     8. La associazione, le unioni e la conferenza di cui al 4° comma provvedono alla redistribuzione tra tutti gli Enti rappresentati degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.

     9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate rispettivamente alla associazione, unioni e conferenza di cui al 4° comma ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica per i conseguenti adempimenti.

 

     Art. 10. (Disciplina del personale in aspettativa sindacale).

     1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente art. 9, sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

     2. I periodi di aspettative per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

     3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente art. 9 può essere sostituito con le modalità e i limiti di cui all'art. 7, 6° comma e seguenti, della l. 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla settima si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 della l.r. 9 novembre 1987, n. 32 prescindendo dalla apicalità del posto.

 

     Art. 11. (Permessi sindacali retribuiti).

     1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al 3° comma dell'art. 7 possono fruire per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione.

     2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nel successivo art. 12, mediamente non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le 3 giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore lavorative.

     3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.

 

     Art. 12. (Monte orario complessivo dei permessi sindacali).

     1. Nell'ambito della Regione il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente art. 11 è determinato in ragione di n. 3 ore per i dipendenti regionali in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

     2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una parte, pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti in Regione e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

     3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative della Regione e del suo decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

     4. Ai dirigenti sindacali di cui al 3° comma dell'art. 7 sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla l. 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, regionali e provinciali - territoriali - e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati a partecipare quali delegati ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui al 1° comma.

     5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate al Servizio Gestione del Personale per i conseguenti adempimenti.

 

     Art. 13. (Diritto di affissione).

     1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

     Art. 14. (Locali per le rappresentanze sindacali).

     1. In ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti è consentito, agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura.

     2. Nelle unità amministrative con numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

 

     Art. 15. (Patrono sindacale).

     1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'Istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione.

     2. Gli istituti di patronato hanno diritto a svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal d.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804.

 

     Art. 16. (Garanzie nelle procedure disciplinari).

     1. Nei procedimenti dinanzi alla commissione di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

 

     Art. 17. (Referendum).

     1. E' consentito nelle sedi delle unità amministrative, lo svolgimento

- fuori orario di lavoro - di referendum, sia generali che per categoria,

su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni

sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il

personale appartenente all'unità amministrativa ed alla categoria

particolarmente interessata.

 

     Art. 18. (Contributi sindacali).

     1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

     2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta al Servizio Gestione del Personale ed alla organizzazione sindacale interessata.

     3. Le trattenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali.

     4. Gli uffici regionali sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

 

     Art. 19. (Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali).

     1. Il trasferimento in una unità produttiva ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della l. 29 marzo 1983, n. 93, e delle organizzazioni e confederazioni sindacali può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

     2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

     3. I dirigenti sindacali di cui all'art. 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.

 

     Art. 20. (Norma transitoria).

     1. Entro il termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge verranno adottati i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.

     2. Nel medesimo termine di cui al 1° comma devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica nonché all'Associazione, alle unioni ed alla conferenza di cui all'art. 9, 4° comma, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni interessate.

     3. La ripartizione di cui all'art. 9, 4° e 5° comma è effettuata entro il 31 dicembre 1990.

 

CAPO V

NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

 

     Art. 21. (Trattamento di missione).

     1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, 7° comma, del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

     a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;

     b) opera di intervento svolto dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi.

     2. Per il personale indicato nel 1° comma, le particolarissime condizioni di cui al 7° comma dell'art. 5 del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di L. 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.

 

     Art. 22. (Mobilità).

     1. Al personale trasferito da una ad altra Amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria prevista dal d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, e dalla l. 29 dicembre 1988, n. 554, è corrisposto, a cura dell'Amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso una tantum a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

 

 

     Qual. funz. VIII e superiori           L. 3.500.000

     Qual. funz. VII                        L. 3.000.000

     Qual. funz. VI                         L. 2.500.000

     Qual. funz. V ed inferiori             L. 2.000.000

 

 

     2. Al personale, trasferito dalla Regione agli Enti locali a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell'art. 5 della l.r. 9 novembre 1987, n. 32, è corrisposto, a carico della Regione delegante, un compenso una tantum di importo pari a quello indicato nel 1° comma.

 

     Art. 23. (Copertura assicurativa).

     1. In attuazione dell'art. 6 del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, la Giunta regionale è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

     2. La polizza di cui al 1° comma è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

     3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà della Regione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

     4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

     5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

 

     Art. 24. (Diritto allo studio).

     1. I permessi di cui all'art. 3 della l.r. 30 dicembre 1988, n. 78, qualora le richieste superino il 3% delle unità di servizio presso ciascuna amministrazione all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

     a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

     b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lett. a).

     2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al 1° comma, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

     3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

     4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario in sede di contrattazione decentrata.

     5. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

     6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della l.r. 30 dicembre 1988, n. 78.

 

     Art. 25. (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico- fisiche).

     1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

     a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

     b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

     c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

     d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

     2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

     3. Il Servizio Gestione del Personale dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al 1° comma qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

 

     Art. 26. (Tutela dei dipendenti portatori di handicap).

     1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti, nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatori di handicap, che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

     a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

     b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

     c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

     d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

     2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

     3. In attuazione delle vigenti normative dovranno essere adottate tutte le misure idonee a favorire l'integrazione nell'attività lavorativa dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

 

     Art. 27. (Igiene e sicurezza sul lavoro).

     1. [1].

     2. L'Amministrazione provvede all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

     3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, unitamente all'Amministrazione, verificano anche attraverso i propri patronati l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.

 

     Art. 28. (Pari opportunità).

     1. Il Comitato per le pari opportunità, di cui all'art. 6 della l.r. 9 novembre 1987, n. 32, deve essere insediato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale assicura, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il suo funzionamento.

     2. Il Comitato presieduto da un rappresentante dell'Amministrazione è costituito da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 30 marzo 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 serie generale del 3 aprile 1989 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.

     3. In sede di negoziazione decentrata, anche tenendo conto delle proposte formulate dal comitato per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

     a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

     b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

     c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

     4. Gli effetti delle iniziative assunte a norma del precedente comma formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all'art. 6 della l.r. 9 novembre 1987, n. 32.

 

     Art. 29. (Direttive C.E.E.).

     1. Rientra nelle competenze del Comitato di cui all'art. 28 la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

 

CAPO VI

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

 

     Art. 30. (Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale).

     1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticità devono essere adottati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 31. (Tempi e procedure della contrattazione decentrata).

     1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo IV della l.r. 9 novembre 1987, n. 32 e dalle integrazioni di cui ai commi che seguono.

     2. Gli enti e le loro associazioni provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata previste dall'art. 20 della l.r. 9 novembre 1987, n. 32 entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro 15 giorni.

     3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.

     4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione con provvedimento adottato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.

     5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.

     6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti negli accordi predetti.

     7. Gli accordi decentrati dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

 

     Art. 32. (Procedure di raffreddamento dei conflitti).

     1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nell'accordo recepito con la presente legge insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni, può essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata r.r. da una delle organizzazioni sindacali di categoria, titolari della contrattazione ai vari livelli.

     2. L'Amministrazione ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto dandone contestuale comunicazione alle altre Organizzazioni Sindacali.

     3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.

     4. Le delegazioni di cui al comma precedente devono riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi di interesse generale.

     5. Entro trenta giorni dalla formale richiesta di cui al 3° e 4° comma, il Ministro per la funzione pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate.

     6. Sulla base dell'orientamento espresso dalle delegazioni trattanti il Ministro per la funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli enti interessati ai sensi dell'art. 27, 1° comma, punto 2, della l. 29 marzo 1983, n. 93.

 

CAPO VII

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

 

     Art. 33. (Figure professionali).

     1. La figura professionale elencata nella tabella n. 1 allegata alla presente legge è ascritta alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa a decorrere dal 1° ottobre 1990.

     2. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell'area informatica, individuati nella tabella n. 2 allegata alla presente legge nell'ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area.

     3. Con successiva legge regionale si provvederà ad istituire i posti di organico per le nuove figure professionali previste dal presente articolo procedendo alle conseguenti operazioni di riduzione e aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento.

     4. In sede di prima applicazione i posti per le nuove figure professionali dell'area informatica di cui al 2° comma del presente articolo sono coperti mediante concorso interno riservato ai dipendenti degli Enti di cui all'art. 1 della presente legge in possesso dei requisiti prescritti.

 

     Art. 34. (Livello economico differenziato).

     1. E' istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima.

     2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta il livello economico di cui al 1° comma è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.

     3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al 2° comma è di L. 1.900.000 annue lorde.

     4. Il livello economico differenziato è attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel 1° comma, con le procedure indicate nell'art. 35 della presente legge, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente:

     1ª qualifica funzionale 25%

     2ª qualifica funzionale 25%

     3ª qualifica funzionale 45%

     4ª qualifica funzionale 60%

     5ª qualifica funzionale 30%

     6ª qualifica funzionale 60%

     7ª qualifica funzionale 20%

     5. Il livello economico differenziato previsto dal 1° comma non può essere attribuito al personale di cui all'art. 42, 2° comma. Tale personale non concorre a determinare le percentuali di cui al 4° comma.

     6. Il numero dei dipendenti da comprendere nei livelli economici differenziati, di cui al presente articolo, non può superare in nessun caso la percentuale massima complessiva, non cumulabile annualmente, indicata per ciascuna qualifica funzionale nel 4° comma [2].

 

     Art. 35. (Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato).

     1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nell'art. 34, 1° comma, in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.

     2. La selezione di cui al 1° comma avviene per titoli quali quelli culturali, professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica in riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.

     3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo il requisito dell'anzianità di servizio indicato nel 1° comma deve essere posseduto alla data del 1° ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorché la selezione sia terminata successivamente.

     4. Le selezioni successive a quella prevista nel 3° comma avvengono annualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell'art. 34.

     5. Le procedure di selezione previste nel presente articolo vengono espletate dalle Commissioni Giudicatrici di cui alla l.r. 29 dicembre 1988, n. 77.

 

CAPO VII

DIRIGENZA

 

     Art. 36. (Orario di servizio dei dirigenti).

     1. L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore settimanali.

     2. Il dirigente è a disposizione dell'amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.

 

     Art. 37. (Indennità di funzione).

     1. Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito. L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.

     2. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui al 1° comma, lett. d) ed e), dell'art. 29 della l.r. 9 novembre 1987, n. 32 sono assorbite dalla indennità di funzione prevista dal precedente 1° comma.

     3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta una indennità pari al coefficiente 0,1.

     4. I parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti delle indennità da attribuire alle diverse funzioni sono determinati con successiva legge regionale in modo da garantire obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi.

     5. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'art. 6 della presente legge, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.

     6. La nuova disciplina dell'indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1° ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione e di coordinamento nelle misure previste dall'art. 29 della l.r. 9 novembre 1987, n. 32, 1° comma, lett. c) ed e) nonché gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua altresì a percepire i compensi correlati alla produttività sino al 30 giugno 1990.

 

     Art. 38. (Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali).

     1. I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili della attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.

     2. I dirigenti, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente sono responsabili, in particolare, dell'osservanza, da parte del personale assegnato, dei doveri di ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

     3. [3]

 

     Art. 39. (Compiti dei dirigenti nella gestione del Fondo per l'efficienza dei servizi).

     1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli artt. 5 e 6, nell'ambito del fondo per l'efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, è affidata alla competenza dei dirigenti con decorrenza dalla data di istituzione del fondo stesso. A tal fine la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le direttive necessarie per consentire il concreto esercizio di detta competenza.

     2. Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al presente articolo vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonché i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità.

 

CAPO IX

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 40. (Nuovi stipendi).

     1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 28 della l.r. 9 novembre 1987, n. 32, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 dell'indennità integrativa speciale ai sensi delle vigenti disposizioni e per le qualifiche dirigenziali delle integrazioni tabellari e delle indennità di cui rispettivamente all'art. 28, 3° comma, ed all'art. 29, 1° comma, lett. e) della l.r. 9 novembre 1987, n. 32, sono così stabiliti, a regime:

 

 

Qualifica I                              L.  6.081.000

Qualifica II                             L.  7.041.000

Qualifica III                            L.  8.181.000

Qualifica IV                             L.  9.181.000

Qualifica V                              L. 10.521.000

Qualifica VI                             L. 11.631.000

Qualifica VII                            L. 13.631.000

Qualifica VIII                           L. 18.071.000

Qualifica I dirigenziale                 L. 25.211.000

Qualifica II dirigenziale                L. 33.593.000

 

 

     2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

     3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

 

 

Qualifica I                               L. 152.000

Qualifica II                              L. 190.000

Qualifica III                             L. 265.000

Qualifica IV                              L. 310.000

Qualifica V                               L. 355.000

Qualifica VI                              L. 386.000

Qualifica VII                             L. 487.000

Qualifica VIII                            L. 592.000

Qualifica I dirigenziale                  L. 609.000

Qualifica II dirigenziale                 L. 820.000

 

 

     4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

 

 

Qualifica I                              L.   715.000

Qualifica II                             L.   894.000

Qualifica III                            L. 1.240.000

Qualifica IV                             L. 1.459.000

Qualifica V                              L. 1.668.000

Qualifica VI                             L. 1.815.000

Qualifica VII                            L. 2.290.000

Qualifica VIII                           L. 2.789.000

Qualifica I dirigenziale                 L. 2.867.000

Qualifica II dirigenziale                L. 3.863.000

 

 

     5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

 

 

Qualifica I                              L. 1.200.000

Qualifica II                             L. 1.500.000

Qualifica III                            L. 2.100.000

Qualifica IV                             L. 2.450.000

Qualifica V                              L. 2.800.000

Qualifica VI                             L. 3.050.000

Qualifica VII                            L. 3.850.000

Qualifica VIII                           L. 4.990.000

Qualifica I dirigenziale                 L. 5.130.000

Qualifica II dirigenziale                L. 6.912.000

 

 

     6. Ciascuno degli aumenti di cui al 3° e 4° comma ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

 

     Art. 41. (Retribuzione individuale di anzianità).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

 

 

Qualifica I                               L. 198.000

Qualifica II                              L. 216.000

Qualifica III                             L. 234.000

Qualifica IV                              L. 267.000

Qualifica V                               L. 312.000

Qualifica VI                              L. 330.000

Qualifica VII                             L. 384.000

Qualifica VIII                            L. 518.000

Qualifica I dirigenziale                  L. 672.000

Qualifica II dirigenziale                 L. 840.000

 

 

     2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

     3. Gli importi di cui al 1° e 2° comma riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 32 della l.r. 9 novembre 1987, n. 32.

 

     Art. 42. (Trattamento economico accessorio).

     1. L'indennità di cui all'art. 29, 1° comma, lett. b, della l.r. 9 novembre 1987, n. 32 è incrementata di L. 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre 1990. La predetta indennità è corrisposta con le modalità di cui all'art. 29 sopracitato in via alternativa per la direzione di strutture operative o al personale laureato professionale in posizione di staff.

     2. Al personale dell'area di vigilanza inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete a decorrere dal 1° ottobre 1990 un'integrazione tabellare pari a L. 900.000.

     3. Per il personale dell'area di vigilanza, ivi compreso quello di cui al 2° comma l'indennità di cui all'art. 29, 1° comma, lett. a, della l.r. 9 novembre 1987, n. 32 è incrementata di L. 400.000 annue lorde ripartite per dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre 1990.

     4. Al personale docente dei Centri Regionali di Formazione Professionale che svolge attività di insegnamento, in aula o in laboratorio, per un numero di ore non inferiore a 800 per anno formativo, ai sensi del 5° comma dell'art. 39 della l.r. 9 novembre 1987, n. 32, compete una indennità di L. 850.000 lorde annue a decorrere dal 1° ottobre 1990.

 

     Art. 43. (Effetti dei nuovi stipendi).

     1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

     2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93 i benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal precedente art. 40, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

 

     Art. 44. (Indennità di rischio da radiazioni).

     1. Al personale medico e tecnico di radiologia, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di L. 200.000.

     2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministro della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

     3. Al personale non compreso nel 1° comma del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente 1° comma, è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di L. 50.000. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'Amministrazione, nominata dalla Giunta regionale; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

     4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non è cumulabile con l'indennità di cui al d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 5 della presente legge.

 

CAPO X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

 

     Art. 45. (Assenze obbligatorie).

     1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della l. 30 dicembre 1971, n. 1204 sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

 

     Art. 46. (Disposizioni particolari).

     1. L'indennità di reperibilità di cui all'art. 29, lett. g) della l.r. 9 novembre 1987, n. 32, non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

 

     Art. 47. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1990:

     a) Riduzione in termini di competenza e di cassa degli stanziamenti dei seguenti capitoli:

     - 0205 «Compenso per lavoro straordinario prestato dal personale della Giunta, C.R.F.P. e CO.RE.CO.» per L. 820.00.000;

     - 0270 «Compensi incentivanti la produttività del personale» per L. 430.000.000;

     b) Prelevamento di L. 12.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9000 «Fondo occorrente, per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali»;

     c) Aumento in termini di competenza e di cassa degli stanziamenti dei seguenti capitoli:

     - 0020 «Trattamento economico per il personale addetto al Consiglio regionale» per L. 1.000.000.000;

     - 0200 «Stipendi, assegni e contributi per il personale della Giunta, C.R.F.P. e CO.RE.CO.» per L. 10.500.000.000;

     - 0220 «Premio per assicurazione I.N.A.I.L. del personale presso Giunta, C.R.F.P. e CO.RE.CO.» per L. 150.000.000;

     d) Istituzione del capitolo 0272 «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei Servizi» con lo stanziamento di L. 1.600.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     2. Sono inoltre apportate le seguenti variazioni alle poste compensative del bilancio regionale per l'anno finanziario 1990:

     a) Nello stato di previsione dall'entrata sono aumentate in termini di competenza e di cassa le previsioni dei seguenti capitoli:

     - 2600 «Ritenute per contributi previdenziali ed assistenziali sulle competenze corrisposte dalla Regione» per L. 1.000.000.000;

     - 2605 «Ritenute erariali sulle competenze corrisposte dalla Regione» per L. 3.000.000.000;

     b) Nello stato di previsione della spesa sono aumentati in termini di competenza e di cassa gli stanziamenti dei seguenti capitoli:

     - 0710 «Versamento contributi per ritenute previdenziali ed assistenziali sulle competenze corrisposte dalla Regione» per L. 1.000.000.000;

     - 0715 «Versamento ritenute erariali su competenze corrisposte dalla Regione» per L. 3.000.000.000.

     3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

 

          Art. 48. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

TABELLA N. 1

 

     Articolo 33 1° comma

 

TERMINALISTI O ADDETTI ALLA REGISTRAZIONE DEI DATI DELL'AREA INFORMATICA

 

- qualifica V

 

 

TABELLA N. 2

 

     Articolo 33 2° comma

 

PROFILI PROFESSIONALI DELL'AREA INFORMATICA

PROFILO PROFESSIONALE: ANALISTA DI SISTEMA

 

- qualifica VIII

 

     1) Analizza e controlla le caratteristiche dei sistemi hardware e software di comunicazione e di base dati.

     2) Tiene i collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee generali.

     3) Nell'organizzazione e pianificazione dei progetti provvede all'articolazione in più aree; effettua la verifica del rispetto dei tempi di esecuzione, armonizzando all'uopo le risorse disponibili.

     4) Quando dirige una unità organica, anche a rilevanza esterna, del settore non riservata ai dirigenti, ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.

     5) E' addetto sia ai sistemi centrali che a quelli distribuiti.

     6) Diagnostica i malfunzionamenti ed effettua interventi diretti anche complessi ovvero coordina gli interventi dei fornitori hardware e software.

     7) Coordina le attività relative alla rete locale e remota effettuando interventi diretti anche complessi.

     8) Provvede al coordinamento di differenziate professionalità qualora richiesto da specifiche particolarità di singole aree del progetto.

     9) Cura la formazione e l'aggiornamento professionale e svolge attività didattica.

     10) Partecipa ad organi collegiali nell'ambito di norme e disposizioni di carattere generale e rappresenta l'Amministrazione anche in convegni e congressi.

     11) E' tenuto a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento anche all'estero.

     12) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

 

Requisiti culturali e professionali

     - Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica.

     - Conoscenza dell'inglese parlato e scritto.

 

Modalità di accesso

     - Corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Analista, Programmatore di sistema, Programmatore esperto purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l'idoneità al concorso.

 

Mobilità orizzontale

     - Verso il profilo di Analista di procedure, previo superamento di corso di qualificazione professionale o verifica di professionalità.

 

Grado di responsabilità

     - Relativa all'organizzazione del lavoro;

     - ai risultati conseguiti;

     - alla direzione del lavoro;

     a seconda del settore di applicazione.

 

PROFILO PROFESSIONALE: ANALISTA DI PROCEDURE

 

- qualifica VIII

 

     1) Definisce la macroanalisi delle procedure da automatizzare in dipendenza delle esigenze amministrative in atto ed in funzione della struttura del sistema che concorre a progettare.

     2) Tiene i collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee generali per quanto attiene alle procedure.

     3) Concorre all'organizzazione e pianificazione della realizzazione dei progetti per quanto riguarda la definizione dello schema logico dei flussi informativi, la struttura e le transazioni dei data bases, la scelta dei linguaggi di programmazione e delle metodologie di lavoro, la predisposizione di istruzioni operative, dei manuali e della documentazione necessaria.

     4) Quando dirige una unità organica anche a rilevanza esterna del settore non riservata ai dirigenti, ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.

     5) E' addetto sia ai sistemi centrali che a quelli distribuiti.

     6) Provvede al coordinamento di differenziate professionalità qualora richiesto da specifiche particolarità di singole aree del progetto.

     7) Cura la formazione e l'aggiornamento professionale e svolge attività didattica.

     8) Provvede alla gestione ed al coordinamento delle procedure relative ad una o più aree di automazione.

     9) Coordina la schedulazione dei lavori relativi ad una o più aree di automazione.

     10) Ha il controllo e la supervisione dell'input/output relativo ad una o più aree di automazione.

     11) Partecipa ad organi collegiali nell'ambito di norme e disposizioni di carattere generale e rappresenta l'Amministrazione anche in convegni e congressi.

     12) E' tenuto a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento anche all'estero.

     13) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali e professionali

     - Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altre lauree con specializzazione in informatica.

     - Conoscenza dell'inglese parlato e scritto.

 

Modalità di accesso

     - Corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Analista, Programmatore di sistema, Programmatore esperto purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l'idoneità al concorso.

 

Mobilità orizzontale

     - Verso il profilo di Analista di sistema, previo superamento di corso di qualificazione professionale o verifica di professionalità.

 

Grado di responsabilità

     - Relativa all'organizzazione del lavoro;

     - ai risultati conseguiti;

     - alla direzione del lavoro;

     a seconda del settore di applicazione.

 

PROFILO PROFESSIONALE: ANALISTA

 

- qualifica VII

 

     1) Effettua l'analisi tecnica delle procedure di automazione, collabora con l'analista di sistemi alla formulazione del piano di analisi del proprio settore.

     2) Analizza le procedure a lui affidate, cercando le possibili soluzioni alternative sotto l'aspetto tecnico, proponendo i relativi programmi da realizzare.

     3) Individua i punti più importanti delle procedure, con particolare riferimento all'integrazione con altre procedure.

     4) Prepara e trasmette ai programmatori la documentazione ed i dati necessari per la stesura dei programmi.

     5) Definisce la suddivisione delle procedure affidategli in programmi, tenuto conto, tra l'altro, delle dimensioni di occupazione di memoria dell'elaboratore.

     6) Ha la gestione ed il coordinamento delle procedure relative ad una o più aree di automazione.

     7) Coordina la schedulazione dei lavori relativi ad una o più aree di automazione.

     8) Ha il controllo e la supervisione dell'input/output relativo ad una o più aree di automazione.

     9) Assiste i programmatori tecnicamente, sia su richiesta che di propria iniziativa.

     10) Provvede alla preparazione della documentazione della procedura analizzata, curando sia quanto di propria spettanza, che quanto di spettanza del gruppo programmatori.

     11) Quando dirige una unità organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.

     12) Svolge anche attività didattica.

     13) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.

     14) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

     15) Effettua le registrazioni del proprio lavoro.

     16) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali

     - Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica.

     - Conoscenza della lingua inglese.

 

Modalità di accesso

     - Corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo unità operativa (Capo turno) e Consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l'idoneità al concorso.

 

Mobilità orizzontale

     - Verso Programmatore di sistema e Programmatore, previo superamento di corso di qualificazione professionale.

 

Mobilità verticale

     - Verso i profili di Analista di sistema, Analista di procedure, purché in possesso di requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

 

Grado di responsabilità

     - Relativa all'organizzazione del lavoro;

     - ai risultati conseguiti;

     a seconda del settore di applicazione.

 

PROFILO PROFESSIONALE: PROGRAMMATORE DI SISTEMA

 

- qualifica VII

 

     1) Collabora con l'analista di sistema e con l'analista onde definire nei dettagli le risorse hardware necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati.

     2) Effettua analisi e controlli delle prestazioni e delle risorse hardware e software.

     3) Effettua proposte per l'ottimizzazione del sistema hardware e software.

     4) Coordina il settore documentazione.

     5) Gestisce, in funzione della struttura hardware disponibile, il software di base ed il software applicativo ai quali apporta le successive modifiche.

     6) Provvede a compilare la documentazione necessaria.

     7) Determina i tempi di esecuzione delle prove e scadenze degli impegni del progetto.

     8) Quando dirige una unità organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.

     9) Svolge anche attività didattica.

     10) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.

     11) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

     12) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

     13) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali

     - Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica.

     - Conoscenza della lingua inglese.

 

Modalità di accesso

     - Corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo unità operativa (Capo turno) e Consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l'idoneità al concorso.

 

Mobilità orizzontale

     - Verso i profili di Analista, programmatore esperto, previo superamento di corsi di qualificazione professionale.

 

Mobilità verticale

     - Verso i profili di Analista di sistema, Analista di procedure, purché in possesso di requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

 

Grado di responsabilità

     - Relativa all'organizzazione del lavoro;

     - ai risultati conseguiti;

     a seconda del settore di applicazione.

 

PROFILO PROFESSIONALE: PROGRAMMATORE ESPERTO

 

- qualifica VII

 

     1) Analizza le procedure non complesse o singole parti di procedure in collaborazione con il livello superiore, effettua diagrammazione di flusso o di dettaglio, provvede alla stesura dei programmi nel linguaggio prescelto e predispone la relativa documentazione.

     2) Provvede alla revisione, ottimizzazione e manutenzione dei programmi.

     3) Provvede alla stesura ed all'aggiornamento della documentazione relativa a software applicativo.

     4) Assiste e collabora alle attività DB/DC (Base dati e scambi dati via telecomunicazioni).

     5) Determina i tempi di esecuzione delle prove e la scadenza degli impegni del progetto.

     6) Quando dirige una unità organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.

     7) Svolge anche attività didattica.

     8) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

     9) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

     10) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

     11) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali

     - Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica.

     - Conoscenza della lingua inglese.

 

Modalità di accesso

     - Concorso pubblico con prove teoriche e pratiche cui sono ammessi coloro che risultino in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti. Il personale inquadrato nei profili professionali di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa (Capo turno) e Consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo usufruisce dell'aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l'idoneità al concorso.

 

Mobilità orizzontale

     - Verso i profili di Analista, Programmatore di sistema, previo superamento di corsi di qualificazione professionale.

 

Mobilità verticale

     - Verso i profili di Analista di sistema, Analista di procedure, purché in possesso di requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

 

Grado di responsabilità

     - Relativa all'organizzazione del lavoro;

     - ai risultati conseguiti;

     a seconda del settore di applicazione.

 

PROFILO PROFESSIONALE: PROGRAMMATORE

 

- qualifica VI

 

     1) Procede alla stesura del programma nel linguaggio prescelto e ne predispone la relativa documentazione.

     2) Effettua le analisi del singolo programma sulla base di istruzioni di massima e con discrezionalità operativa di problemi non complessi nonché la relativa diagrammazione o documentazione di flusso o di dettaglio.

     3) Provvede alla manutenzione di singoli programmi e della documentazione relativa.

     4) Provvede alla stesura ed aggiornamento della documentazione relativa ai singoli programmi.

     5) Garantisce, per quanto gli compete, che tutti i files siano utilizzati nel modo stabilito dagli standards (utilizzo ed aggiornamento della libreria dei files).

     6) Prova i programmi secondo le norme in atto e li documenta, al fine di ottenere programmi facilmente gestibili, nella fase di manutenzione.

     7) E' tenuto ad aggiornarsi sugli sviluppi e sulle tecniche di programmazione e sull'utilizzo del sistema operativo in uso.

     8) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

     9) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

     10) Effettua le registrazioni del proprio lavoro.

     11) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali

     - Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica, ovvero altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

     - Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

 

Modalità di accesso

     - Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche e corso di qualificazione della durata di mesi sei a cura dell'Amministrazione. Il personale inquadrato nei profili professionali di Addetto alla registrazione dei dati, Operatore di sala macchine con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l'idoneità al concorso.

 

Mobilità orizzontale

     - Verso i profili di Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo unità operativa (Capo turno) e Consollista, previa verifica del possesso delle relative professionalità.

 

Mobilità verticale

     - Verso i profili di Analista, Programmatore di sistema e Programmatore esperto, purché in possesso di requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione.

 

Grado di responsabilità

     - Relativa all'organizzazione del lavoro;

     - ai risultati conseguiti;

     a seconda del settore di applicazione.

 

PROFILO PROFESSIONALE: PROCEDURISTA DI ORGANIZZAZIONE

 

- qualifica VI

 

     1) Analizza i passi procedurali assegnatigli e stende la relativa documentazione.

     2) Analizza le operazioni elementari ed i flussi dei passi procedurali assegnatigli.

     3) Collabora a stendere il manuale della procedura in esame.

     4) Controlla e coordina l'applicazione delle norme emesse nell'ambito delle unità esecutive interessate.

     5) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

     6) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

     7) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

     8) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali

     - Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

     - Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

 

Modalità di accesso

     - Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Addetto alla registrazione dei dati, Operatore di sala macchine con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l'idoneità al concorso.

 

Mobilità orizzontale

     - Verso i profili di Programmatore, Programmatore di gestione operativa, Capo unità operativa (Capo turno) e Consollista, previa verifica del possesso delle relative professionalità.

 

Mobilità verticale

     - Verso i profili di Analista, Programmatore di sistema e Programmatore esperto, purché in possesso di requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione.

 

Grado di responsabilità

     - Relativa all'organizzazione del lavoro;

     - ai risultati conseguiti;

     a seconda del settore di applicazione.

 

PROFILO PROFESSIONALE: PROGRAMMATORE DI GESTIONE OPERATIVA

 

- qualifica VI

 

     1) Provvede alla gestione di procedure e ne cura la connessa documentazione.

     2) Predispone le schede dei lavori relativi alle procedure di competenza.

     3) E' addetto al controllo degli input/output.

     4) Diagnostica i malfunzionamenti, effettua interventi diretti di media complessità o inoltre richiesta ai fornitori hardware e software.

     5) Ha la gestione della rete locale e remota (D/C), effettua interventi di media complessità con richiesta ai fornitori hardware e software.

     6) Tiene aggiornata la documentazione del proprio settore.

     7) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

     8) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

     9) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

     10) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali

     - Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola media superiore di secondo grado e corso di formazione in informatica.

     - Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

 

Modalità di accesso

     - Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Addetto alla registrazione dei dati, Operatore di sala macchine con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l'idoneità al concorso.

 

Mobilità orizzontale

     - Verso i profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Capo unità operativa (Capo turno) e Consollista, previa verifica del possesso delle relative professionalità.

 

Mobilità verticale

     - Verso i profili di Analista, Programmatore di sistema e Programmatore esperto, purché in possesso di requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

 

Grado di responsabilità

     - Relativa all'organizzazione del lavoro;

     - ai risultati conseguiti;

     a seconda del settore di applicazione.

 

PROFILO PROFESSIONALE: CAPO UNITA' OPERATIVA (CAPO TURNO)

 

- qualifica VI

 

     1) Garantisce la buona esecuzione del programma dei lavori da eseguire ed il perfetto funzionamento dei mezzi.

     2) Coordina le attività operative del turno e le attività complesse connesse all'esecuzione dei lavori.

     3) Controlla che il programma dei lavori previsti sia eseguibile con i mezzi disponibili.

     4) Verifica che le elaborazioni eseguite sotto il suo controllo siano rispondenti agli standards fissati.

     5) Distribuisce il lavoro agli operatori, impartendo loro direttive.

     6) Interviene direttamente, nei casi di emergenza, per la soluzione di qualsiasi problema di carattere operativo. Diagnostica i malfunzionamenti ed effettua interventi diretti di media complessità; inoltra richieste ai fornitori hardware e software.

     7) Concorre alla rilevazione di tutte le possibili deficienze nelle istruzioni operative al fine di renderle chiare ed esatte.

     8) Gestisce le risorse con particolare riguardo a quelle magnetiche.

     9) Effettua rilevazioni e controlli relativi al funzionamento del sistema ed al suo dimensionamento.

     10) Aggiorna la documentazione tecnica hardware e software.

     11) Cura la gestione delle scorte.

     12) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

     13) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

     14) Effettua tutte le registrazioni relative al proprio lavoro.

     15) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze, mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali

     - Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente in informatica o altro diploma di scuola media secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

     - Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

 

Modalità di accesso

     - Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Addetto alla registrazione dei dati, Operatore di sala macchine con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l'idoneità al concorso.

 

Mobilità orizzontale

     - Verso i profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa e Consollista, previa verifica del possesso delle relative professionalità.

 

Mobilità verticale

     - Verso i profili di Analista, Programmatore di sistema e Programmatore esperto, purché in possesso di requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

 

Grado di responsabilità

     - Relativa all'organizzazione del lavoro;

     - ai risultati conseguiti;

     a seconda del settore di applicazione.

 

PROFILO PROFESSIONALE: CONSOLLISTA

 

- qualifica VI

 

     1) Provvede alla gestione e controllo del sistema tramite consolle ed effettua attività complesse relative all'esecuzione dei lavori.

     2) Diagnostica i malfunzionamenti, effettua interventi diretti di media complessità e inoltra richieste ai fornitori hardware e software.

     3) Cura la gestione della rete locale e remota (D/C), effettua interventi di media complessità con richieste ai fornitori hardware e software.

     4) Effettua i controlli prestabiliti per ciascun ciclo operativo allo scopo di accertare, in ogni fase della procedura, la esattezza delle elaborazioni eseguite.

     5) Gestisce secondo le disposizioni ricevute le scritture relative al funzionamento del sistema.

     6) Sostituisce in tutte le sue funzioni il Capo Unità operativa (Capo turno) quando questi non è presente.

     7) Collabora strettamente con il programmatore di gestione operativa.

     8) Cura la gestione delle risorse con particolare riguardo a quelle magnetiche.

     9) Effettua rilevazioni e controlli relativi al funzionamento del sistema ed al suo dimensionamento.

     10) Aggiorna la documentazione tecnica hardware e software.

     11) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

     12) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

     13) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

     14) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali

     - Diploma di perito in informatica ovvero diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

     - Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

 

Modalità di accesso

     - Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Addetto alla registrazione dei dati, Operatore di sala macchine con cinque anni di effettivo servizio nel profilo purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti usufruisce dell'aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l'idoneità al concorso.

 

Mobilità orizzontale

     - Verso i profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa e Capo unità operativa (Capo turno), previa verifica del possesso delle relative professionalità.

 

Mobilità verticale

     - Verso i profili di Analista, Programmatore di sistema e Programmatore esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

 

Grado di responsabilità

     - Relativa all'organizzazione del lavoro;

     - ai risultati conseguiti;

     a seconda del settore di applicazione.

 

PROFILO PROFESSIONALE: ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DEI DATI

 

- qualifica V

 

     1) Svolge attività di registrazione di dati, secondo procedure predeterminate, immettendoli nel sistema ed interpretando i messaggi di risposta.

     2) Effettua la verifica dei dati in ingresso ed in uscita.

     3) Effettua la programmazione semplice del sistema di acquisizione affidatogli.

     4) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

     5) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.

     6) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

     7) Individua gli errori ed effettua le relative correzioni.

     8) Verifica le informazioni registrate e/o perforate nel formato prestabilito.

     9) Aggiorna la conoscenza circa l'utilizzazione delle macchine perforatrici/verificatrici e di registrazione dei dati su nastri.

     10) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali

     - Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

     - Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

 

Modalità di accesso

     - Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche.

 

Mobilità orizzontale

     - Verso il profilo di Operatore di sala macchine, previa verifica del possesso delle relative professionalità.

 

Mobilità verticale

     - Verso i profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo unità operativa (Capo turno) e Consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

 

Grado di responsabilità

     - Relativa all'organizzazione del lavoro;

     - ai risultati conseguiti;

     a seconda del settore di applicazione.

 

PROFILO PROFESSIONALE: OPERATORE DI SALA MACCHINE

 

- qualifica V

 

     1) Avvia ed esegue i lavori di sala con l'impiego delle unità periferiche, con l'esclusione di quelle attività proprie della professionalità superiore. Effettua la inizializzazione e chiusura dei sistemi.

     2) Utilizza, con procedure predefinite e limitata discrezionalità, i prodotti programma o programmi specifici per semplici operazioni di stampa o di ricerca, lettura, scrittura su files magnetici.

     3) Cura l'archiviazione e tenuta della documentazione e delle librerie di programmi.

     4) E' applicato ai sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

     5) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.

     6) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

     7) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali

     - Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

     - Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

 

Modalità di accesso

     - Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche.

 

Mobilità orizzontale

     - Verso il profilo di Operatore di sala macchine, previa verifica del possesso della relativa professionalità.

 

Mobilità verticale

     - Verso i profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo unità operativa (Capo turno) e Consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

 

Grado di responsabilità

     - Relativa all'organizzazione del lavoro;

     - ai risultati conseguiti;

     a seconda del settore di applicazione.

 

 


[1] Aggiunge i commi 5, 6 e 7 all'art. 27 della L.R. 9 novembre 1987, n. 32.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 aprile 1990, n. 17.

[3] Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 19 novembre 1993, n. 53.