§ 2.3.70 - L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:06/10/2009
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza))
Art. 2.  (Modifica all’articolo 6 della della l.r. 9/2007)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 10 della l.r. 9/2007)
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico).
Art. 5.  (Modifiche alla l.r. 6/2009).
Art. 6.  (Norma finanziaria)
Art. 7.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.3.70 - L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) e modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico) e alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori ed i giovani).

(B.U. 7 ottobre 2009, n. 17)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza))

     1. (Omissis) [1].

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 6 della della l.r. 9/2007)

     1. (Omissis) [2].

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 10 della l.r. 9/2007)

     1. (Omissis) [3].

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico).

     1. (Omissis) [4].

     2. (Omissis) [5].

     3. L’articolo 7 bis della l.r. 17/1986, inserito dall’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) e modificato dal comma 4 dell’articolo 55 della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori ed i giovani), è abrogato.

     4. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 17/1986, le parole: “Una parte specifica della relazione è dedicata all’attività svolta dal Difensore Civico in qualità di Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ai sensi dell’articolo 7 bis”, sono abrogate.

 

     Art. 5. (Modifiche alla l.r. 6/2009).

     1. Il comma 3 dell’articolo 55 della l.r. 6/2009, è abrogato.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria)

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Modifica il comma 2 dell’art. 5 della L.R. 16 marzo 2007, n. 9.

[2] Modifica il comma 1 dell’art. 6 della L.R. 16 marzo 2007, n. 9.

[3] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 10 della L.R. 16 marzo 2007, n. 9.

[4] Sostituisce il titolo della L.R. 5 agosto 1986, n. 17.

[5] Modifica il comma 1 dell’art. 1 della L.R. 5 agosto 1986, n. 17.