§ 1.2.31 - L.R. 30 novembre 2004, n. 25.
Interventi per la riorganizzazione ed aggregazione dei confidi liguri


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.2 programmazione e partecipazione regionale
Data:30/11/2004
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Fondo a favore delle azioni di aggregazione e dei confidi aggregati)
Art. 2 bis.  (Razionalizzazione dei provvedimenti in materia di ingegneria finanziaria)
Art. 3.  (Norma finanziaria)


§ 1.2.31 - L.R. 30 novembre 2004, n. 25.

Interventi per la riorganizzazione ed aggregazione dei confidi liguri

(B.U. 1 dicembre 2004, n. 11)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La presente legge ha il fine di incentivare la razionalizzazione ed i processi di aggregazione dei confidi liguri costituiti ed operanti ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, conseguendo la crescita delle dimensioni e delle capacità organizzative di tali organismi.

 

     Art. 2. (Fondo a favore delle azioni di aggregazione e dei confidi aggregati)

     1. Per attuare le finalità di cui all’articolo 1 la Regione Liguria costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, FI.L.S.E. S.p.A., un apposito fondo vincolato denominato “Fondo Confidi Liguria” destinato alla copertura degli impegni assunti dai confidi a favore di piccole e medie imprese aventi sede operativa in Liguria, per operazioni di finanziamento agli investimenti erogate da banche e società di leasing e per interventi nel capitale di rischio ovvero all’incremento della consistenza patrimoniale dei confidi soggetti all’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni, in forme idonee alla formazione del capitale di vigilanza come definito dalla vigente normativa della Banca d’Italia per operazioni di finanziamento alla piccola e media impresa [1].

     2. Il fondo viene utilizzato dalla FI.L.S.E. S.p.A. a favore dei confidi aventi sede legale ed operatività prevalente riferita all’intero territorio della Liguria, che provvedano ad aggregarsi, o abbiano provveduto a farlo, migliorando in tal modo la loro capacità di intervento.

     3. Il fondo potrà inoltre essere utilizzato nella misura massima del 5 per cento anche per sostenere costi di analisi, progettazione e realizzazione dei processi di aggregazione dei confidi liguri, nonché progetti tesi a migliorare l’esercizio delle attività di garanzia.

     4. La Giunta regionale approva la convenzione con FI.L.S.E. S.p.A. che regola le modalità di funzionamento e gestione del “Fondo Confidi Liguria”.

     5. Le modalità di utilizzo del “Fondo Confidi Liguria” non devono comunque configurare la concessione di aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia.

 

     Art. 2 bis. (Razionalizzazione dei provvedimenti in materia di ingegneria finanziaria) [2]

     1. Per gli effetti di cui al comma 881 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, la FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata ad utilizzare i fondi di garanzia costituiti nell’ambito della programmazione comunitaria antecedentemente al periodo di programmazione 2000-2006, per sottoscrivere, su richiesta dei confidi liguri già assegnatari dei fondi e soggetti all’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati di cui all’articolo 107 del d.lgs. 385/1993, o, nell’ambito di progetti di aggregazione di cui all’articolo 1, comma 1 della presente legge, su richiesta di altro confidi, soggetto al medesimo obbligo di iscrizione, prestiti subordinati a condizioni e modalità compatibili con quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia ai fini della computabilità nel patrimonio di vigilanza.

     2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 881 dell’articolo 1 della l. 296/2006, i confidi soggetti all’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati di cui all’articolo 107 del d.lgs. 385/1993 sono autorizzati a portare, entro il 31 dicembre 2010, ad incremento del proprio capitale sociale e/o fondo consortile, ovvero di fondi di riserva del patrimonio netto, i contributi erogati dalla Regione entro il 31 dicembre 2008 a valere sulla programmazione comunitaria Obiettivo 2. Tale previsione è applicabile anche nell’ambito di progetti di aggregazione di cui all’articolo 1, comma 1, in corrispondenza della sottoscrizione di un pari importo di capitale sociale di altro confidi soggetto a tale obbligo.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

     (Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[2] Articolo inserito dall'art. 23 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.