§ 1.1.86 - L.R. 2 luglio 2013, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale), alla legge regionale 9 maggio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:02/07/2013
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale))
Art. 2.  (Modifica alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)))
Art. 3.  (Modifica alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici [...]
Art. 4.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.1.86 - L.R. 2 luglio 2013, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale), alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione liguria (Legge finanziaria 2003)) e alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni)

(B.U. 3 luglio 2013, n. 10)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale))

     1. L’articolo 15 della l.r. 14/2013 è sostituito dai seguenti:

“Articolo 15

(Misure di copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 2 del decreto - legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dall’articolo 2 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013 si provvede come segue:

a) a decorrere dal 2014 per la durata di anni trenta:

1. riduzioni di spesa sulle Unità Previsionali di Base che seguono:

- 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 690.000,00;

- 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 310.000,00;

2. contestuale aumento sulle Unità Previsionali di Base di nuova istituzione ad oggetto:

- “Spese per interessi connessi all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2013 di cui all’ articolo 2 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013 ”;

- “Rimborso di quote capitale connesse all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2013 di cui all’articolo 2 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013

per complessivi euro 1.000.000,00 destinati in appositi capitoli agli adempimenti di cui all’ articolo 2 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013 .

La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio;

b) a decorrere dal 2015, per la durata di anni trenta, con le seguenti ulteriori variazioni:

1. riduzioni di spesa sulle Unità Previsionali di Base che seguono:

- 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 988.000,00;

- 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 456.000,00;

2. contestuale aumento, per pari importi, su apposite Unità Previsionali di Base relative   all’anno 2015 ad oggetto:

- “Spese per interessi connessi all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2014 di cui all’ articolo 2 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013 ;

- “Rimborso di quote capitale connesse all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2014 di cui all’articolo 2 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013

per complessivi euro 1.444.000,00 destinati in appositi capitoli agli adempimenti di cui all’ articolo 2 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013. Conseguentemente il bilancio pluriennale 2013-2015 viene modificato come segue:

anno 2014

- U.P.B. 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento”  riduzione per complessivi euro 690.000,00;

- U.P.B. 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione per complessivi euro 310.000,00;

anno 2015

- U.P.B. 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento”  riduzione per complessivi euro 1.678.000,00;

- U.P.B. 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione  per complessivi euro 766.000,00.

La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio.

Articolo 15 bis

(Misure di copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 3 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dall’articolo 3 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013 si provvede come segue:

a) a decorrere dal 2014 per la durata di anni trenta:

1. riduzioni di spesa sulle Unità Previsionali di Base che seguono:

- 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 3.300.000,00;

- 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 1.700.000,00;

2. contestuale aumento sulle Unità Previsionali di Base di nuova istituzione ad oggetto:

- “Spese per interessi connessi all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2013 di cui all’ articolo 3 del d.l. 35/201 convertito dalla l. 64/2013

- “Rimborso di quote capitale connesse all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2013 di cui all’articolo 3 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013

per complessivi euro 5.000.000,00 destinati in appositi capitoli agli adempimenti di cui all’articolo 3 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013.

La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio;

b) a decorrere dal 2015, per la durata di anni trenta, con le seguenti ulteriori variazioni:

  1. riduzioni di spesa sulle Unità Previsionali di Base che seguono:

- 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 3.915.000,00;

- 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 1.602.000,00;

2. contestuale aumento, per pari importi, su apposite Unità Previsionali di Base di nuova istituzione relative all’anno 2015 ad oggetto:

- “Spese per interessi connessi all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2014 di cui all’ articolo 3 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013 ;

- “Rimborso di quote capitale connesse all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2014 di cui all’ articolo 3 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013

per complessivi euro 5.517.000,00 destinati in appositi capitoli agli adempimenti di cui all’ articolo 3 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013 .

Conseguentemente il bilancio pluriennale 2013-2015 viene modificato come segue:

anno 2014

- U.P.B.18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione per complessivi euro 3.300.000,00;

- U.P.B. 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione  per complessivi euro 1.700.000,00;

anno 2015

- U.P.B. 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento”  riduzione per complessivi euro 7.215.000,00;

- U.P.B. 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione  per complessivi euro 3.302.000,00.

La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio. ”

 

     Art. 2. (Modifica alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)))

     1. Alla fine del comma 1 quinquies dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “In relazione alle gare per i lavori relativi al patrimonio edilizio di competenza dell’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (ARSSU) di cui alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione) e successive modificazioni ed integrazioni, le competenti strutture dell’ARSSU si configurano come articolazioni strumentali della SUA, sulla base di apposita convenzione tra quest’ultima ed il predetto ente.”.

 

     Art. 3. (Modifica alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni)))

     1. Al comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “la gara è presieduta” sono inserite le seguenti: “dal dirigente competente in materia di gare e contratti ovvero, su delega di quest’ultimo,”.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.