§ 2.6.15 - L.R. 5 febbraio 2002, n. 6.
Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.6 sport
Data:05/02/2002
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Funzioni della Regione).
Art. 3.  (Funzioni delegate alle Province).
Art. 4.  (Programma regionale di promozione sportiva).
Art. 5.  (Comitato regionale per lo sport).
Art. 6.  (Conferenza regionale dello sport).
Art. 7.  (Discipline di tradizione ligure e Musei dello Sport).
Art. 8.  (Ambito di applicazione).
Art. 9.  (Contributi in conto capitale).
Art. 10.  (Contributi in conto interessi).
Art. 11.  (Contributi straordinari per eventi naturali).
Art. 12.  (Convenzioni con l’Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito).
Art. 13.  (Vincolo di destinazione).
Art. 14.  (Manifestazioni e attività di interesse regionale).
Art. 15.  (Contributi agli Enti di Promozione e Propaganda Sportiva).
Art. 16.  (Tutela del talento sportivo).
Art. 17.  (Interventi a tutela del talento sportivo).
Art. 18.  (Domande di contributo per impianti sportivi).
Art. 19.  (Concessione dei contributi e termine per l’inizio dei lavori).
Art. 20.  (Liquidazione dei contributi).
Art. 21.  (Domande di contributo straordinario per eventi naturali).
Art. 22.  (Concessione dei contributi straordinari per eventi naturali).
Art. 23.  (Domande di contributo per attività e per la tutela del talento sportivo).
Art. 24.  (Domande di contributo alle Province).
Art. 25.  (Convenzioni Regione - C.O.N.I.).
Art. 26.  Rapporti tra Regione, Enti locali, Università ed Istituzioni scolastiche).
Art. 27.  (Convenzione Regione Liguria-Amministrazione Penitenziaria).
Art. 28.  (Convenzioni con le Forze Armate e con le Forze dell’Ordine).
Art. 29.  (Requisiti ed autorizzazione degli impianti e delle attrezzature).
Art. 30.  (Obbligo di adeguamento e autorizzazione provvisoria).
Art. 31.  (Attività anti-doping).
Art. 32.  (Corsi di formazione per operatore sportivo).
Art. 33.  (Corsi di formazione per istruttore sportivo).
Art. 34.  (Corsi di formazione per massaggiatore sportivo).
Art. 35.  (Sanzioni).
Art. 36.  (Abrogazione di norme).
Art. 37.  (Disposizioni per l’esercizio delle deleghe).
Art. 38.  (Rapporti finanziari delle deleghe).
Art. 39.  (Obblighi dei beneficiari dei contributi per attività sportive).
Art. 40.  (Relazione annuale).
Art. 41.  (Norme transitorie).
Art. 42.  (Norma finanziaria).


§ 2.6.15 - L.R. 5 febbraio 2002, n. 6. [1]

Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie.

(B.U. 27 febbraio 2002, n. 3).

 

TITOLO I

FINALITÀ, PROGRAMMAZIONE E COMPETENZE

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, in attuazione dell’articolo 4 dello Statuto, favorisce e promuove la diffusione dell’attività sportiva e motorio-ricreativa ed opera per garantire a tutti i cittadini che l’esercizio della pratica sportiva sia uno strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali.

     2. La realizzazione delle finalità di cui al comma 1 è garantita attraverso la partecipazione a grandi eventi sportivi nonché tramite la collaborazione con gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e le associazioni, anche di volontariato, operanti nel settore sportivo.

     3. Le discipline sportive e motorie svolte sotto il controllo delle Federazioni Sportive Nazionali del C.O.N.I. e degli Enti di Promozione e Propaganda Sportiva riconosciuti sono regolamentate con specifica normativa nazionale e regionale.

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione).

     1. La Regione svolge le funzioni relative a:

     a) la programmazione delle strutture e dei servizi, intesa a superare gli squilibri esistenti tra le diverse aree geografiche della Regione e ad incentivarne l’uniforme diffusione e l’ottimale utilizzazione con particolare attenzione agli impianti polivalenti finalizzati allo sport per tutti ed alla manutenzione e all’adeguamento tecnologico degli impianti esistenti;

     b) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul proprio territorio, ivi compresi convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni in materia di sport, nonché le iniziative volte ad assicurare la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori sportivi per una migliore qualità dell’offerta dei servizi e delle attività sportive;

     c) i necessari collegamenti con il Servizio Sanitario Nazionale relativamente alla tutela sanitaria delle attività sportive e motorie;

     d) l’adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo, iscritte nel registro di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) e successive modificazioni, e con ogni altro organismo e istituzione affiliato ad una Federazione sportiva nazionale o riconosciuto da Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 3. (Funzioni delegate alle Province).

     1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative per la concessione di contributi relative a:

     a) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;

     b) l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico;

     c) manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale;

     d) l’attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici;

     e) la promozione sportiva per disabili;

     f) la promozione dell’attività motoria per la terza età.

     2. La delega è esercitata secondo la normativa vigente in materia ed in conformità alle direttive impartite dalla Regione.

 

     Art. 4. (Programma regionale di promozione sportiva).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta che sente il Comitato di cui all’articolo 5, approva il Programma di promozione sportiva redatto secondo i contenuti di cui al comma 2.

     2. Il Programma contiene:

     a) il censimento delle associazioni sportive operanti nella Regione, con riguardo alla loro consistenza organizzativa e numerica, alla disponibilità di operatori e tecnici, alle attività ed iniziative svolte;

     b) la ricognizione e la classificazione degli impianti sportivi, secondo le classi tipologiche individuate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e l’aggiornamento biennale del censimento esistente;

     c) l’individuazione, per ogni tipologia di impianto, del rapporto fra gli impianti esistenti e la popolazione nelle diverse realtà territoriali;

     d) i criteri tipologici volti a privilegiare l’impiantistica di base, i complessi polisportivi o polifunzionali e gli impianti con bassi costi di gestione, nel rispetto delle norme a tutela dell’esigenza di superamento delle barriere architettoniche, nonché il mantenimento e l’adeguamento tecnologico degli impianti sportivi;

     e) i criteri per la localizzazione degli impianti, tali da soddisfare le esigenze di riequilibrio, tenendo conto, in particolare, delle necessità delle zone montane e depresse e delle aree naturali protette, con particolare favore nei confronti dei Comuni con minore popolazione, anche sulla base di specifici programmi da essi predisposti;

     f) i criteri per favorire le forme di gestione meno onerose finanziariamente e più vantaggiose per l’utenza;

     g) le priorità di intervento nei vari settori di attività e nei diversi territori anche in riferimento alle caratteristiche dei praticanti delle varie attività sportive e motorie e alla promozione dello sport per tutti;

     h) l’individuazione delle caratteristiche delle iniziative di interesse regionale;

     i) i criteri per il riconoscimento dei centri di avviamento allo sport e dei centri sportivi scolastici, atti a favorirne l’attività quali strutture dirette a iniziare i minori alla pratica sportiva;

     l) i criteri per l’incentivazione dell’impiantistica e delle attività sportive;

     m)i criteri per garantire le risorse finanziarie per gli impianti e le iniziative attinenti le discipline di tradizione ligure di cui all’articolo 7 e per i danni agli impianti ed alle attrezzature derivanti da calamità naturali;

     n) i necessari raccordi con il Piano sanitario regionale per le parti relative alla disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive.

     3. Il Programma ha durata triennale e ad esso si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni.

 

     Art. 5. (Comitato regionale per lo sport).

     1. E’ istituito il Comitato regionale per lo sport che è organo consultivo della Giunta regionale in particolare per la formazione del Programma di cui all’articolo 4.

     2. Il Comitato è composto da:

     a) l’Assessore regionale competente in materia di sport o un suo delegato, che lo presiede;

     b) un rappresentante dell’UPI regionale;

     c) un rappresentante dell’ANCI regionale;

     d) un rappresentante dell’UNCEM regionale;

     e) un rappresentante dell’Università degli Studi di Genova;

     f) il Dirigente scolastico regionale o un suo delegato;

     g) il Presidente regionale del C.O.N.I. o un suo delegato;

     h) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero;

     i) un rappresentante scelto tra quelli designati dagli Enti nazionali di promozione e propaganda sportiva con organizzazione operante a livello regionale e con attività autonoma in più discipline sportive;

     l) un rappresentante del Consiglio regionale del C.O.N.I. nominato dallo stesso;

     m)un rappresentante designato dalla Consulta regionale per i diritti della persona handicappata.

     3. Il Comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha una durata di tre anni decorrenti dall’insediamento dello stesso. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta e il Comitato può essere costituito qualora le designazioni pervenute permettano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.

     4. Il Comitato si dota di un Regolamento interno che è approvato dalla Giunta regionale.

     5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Regione.

     6. Ai componenti del Comitato si applica la legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione) ed il compenso spettante ad essi è quello previsto nella tabella A allegata alla stessa [2].

 

     Art. 6. (Conferenza regionale dello sport).

     1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e coinvolgimento nell’attuazione e verifica del programma regionale di cui all’articolo 4, la Giunta regionale indice ogni tre anni una pubblica conferenza sullo stato delle iniziative della Regione nel campo sportivo e sulle relative prospettive.

 

     Art. 7. (Discipline di tradizione ligure e Musei dello Sport).

     1. Ai fini della presente legge sono definite di tradizione ligure, le seguenti discipline:

     a) bocce e petanque;

     b) canottaggio a sedile fisso e mobile;

     c) pallanuoto;

     d) pallone elastico;

     e) vela.

     2. Al fine della valorizzazione della tradizione sportiva ligure, la Regione riconosce la primaria funzione dei Musei dello Sport, quali strumenti di promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva.

 

TITOLO II

INTERVENTI CONCERNENTI GLI IMPIANTI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE –

MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

 

CAPO I

CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI

 

     Art. 8. (Ambito di applicazione).

     1. La Regione, in attuazione del Programma di promozione sportiva, concede contributi in conto capitale ed in conto interessi, a soggetti pubblici e privati, per:

     a) la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi;

     b) il ripristino di impianti ed il reintegro di attrezzature sportive danneggiate o andate perdute in dipendenza di eventi naturali, nonché la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere a terra e in mare necessarie per la protezione degli impianti stessi.

     2. La spesa riconosciuta ammissibile comprende la realizzazione delle opere e le spese di progettazione.

     3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili per il medesimo intervento, nello stesso esercizio finanziario.

 

     Art. 9. (Contributi in conto capitale).

     1. La Regione, per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi, concede ogni anno, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale in misura non superiore all’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre l’importo di euro 51.645,69 (lire 100 milioni) di contributo.

     2. Tali contributi sono concessi:

     a) ai Comuni singoli o associati, alle Comunità montane e agli Enti parco;

     b) alle Società e alle Organizzazioni affiliate al C.O.N.I;

     c) alle Società e Associazioni affiliate agli Enti di Promozione e di Propaganda Sportiva di cui all’articolo 1 commi 2 e 3;

     d) alle Istituzioni scolastiche.

     3. I soggetti di cui al comma 2 lettere b) e c), anche se privi di personalità giuridica, sono ammessi ai contributi purché garantiscano il corretto uso pubblico delle opere realizzate.

     4. Per i soli fini di cui al presente articolo, qualora i soggetti di cui al comma 2 presentino un progetto suddiviso in lotti funzionali, ogni lotto funzionale è considerato opera autonoma e ammissibile a contributo.

 

     Art. 10. (Contributi in conto interessi).

     1. La Regione concede ai soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi annuali costanti nel pagamento degli interessi non superiori alla misura del 5 per cento per un periodo massimo di quindici annualità.

     1 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi in forma attualizzata [3].

     1 ter. I criteri e le modalità per l’attuazione del comma 1 bis sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale [4].

     2. La spesa riconosciuta ammissibile non può superare, per ogni intervento, il totale di euro 1.032.913,80 (lire 2 miliardi).

     3. Per i soli fini di cui al presente articolo, qualora i soggetti di cui al comma 1 presentino un progetto suddiviso in lotti funzionali, ogni lotto funzionale è considerato opera autonoma e ammissibile a contributo.

 

     Art. 11. (Contributi straordinari per eventi naturali).

     1. La Regione concede ai soggetti di cui all’articolo 9, comma 2 che abbiano subito danni in dipendenza di eventi naturali, contributi in conto capitale in misura analoga a quanto previsto nel medesimo articolo, ovvero contributi in conto interessi secondo quanto disposto dall’articolo 10, nei limiti della disponibilità di bilancio.

     2. Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, la Giunta regionale stabilisce le risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente articolo, sulla base delle istanze pervenute ai sensi dell’articolo 21 e tenuto conto di quanto previsto dal Programma regionale di promozione sportiva.

     3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per lavori indifferibili a causa di necessità o urgenza, già eseguiti all’atto della presentazione della domanda di contributo e per i quali si sia ricorso all’assunzione di debito, o, comunque, anteriormente al provvedimento di concessione dello stesso.

     4. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il provvedimento di riparto dei fondi erogati dallo Stato alle Regioni per il rimborso dei danni causati da eventi calamitosi tiene proporzionalmente conto, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 1 lettera b), dei danni subiti dai soggetti di cui all’articolo 9, comma 2.

 

     Art. 12. (Convenzioni con l’Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito).

     1. La Regione può stipulare con l’Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito convenzioni dirette a predeterminare e ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di mutui ai beneficiari dei contributi di cui agli articoli 9 e 10.

     2. Gli stanziamenti relativi ai contributi in conto interessi di cui all’articolo 10 possono altresì affluire in un apposito fondo a contabilità separata presso l’Istituto per il Credito Sportivo, che lo gestisce nelle forme indicate nella convenzione di cui al comma 1.

     3. L’Istituto per il Credito Sportivo, anche al fine di consentire gli adempimenti di cui all’articolo 19, trasmette alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto sull’utilizzo del fondo di cui al comma 2 dell’anno precedente.

 

     Art. 13. (Vincolo di destinazione).

     1. Gli impianti sportivi che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione di attività sportiva.

     2. La Regione, nell’ambito di quanto previsto dal Programma regionale di promozione sportiva, può autorizzare il mutamento della specifica destinazione degli impianti quando sia dimostrata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza della stessa.

 

CAPO II

CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE

 

     Art. 14. (Manifestazioni e attività di interesse regionale).

     1. La Regione, sulla base dei criteri, delle modalità e delle proposte stabilite dal Programma di cui all’articolo 4, promuove e sostiene, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, o organizza autonomamente, la realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi, ricerche e pubblicazioni attinenti il mondo dello sport di interesse regionale o sovraregionale.

     2. Le Province possono altresì proporre alla Regione di assumere, tra le iniziative di interesse regionale, progetti da esse elaborati anche in collaborazione con i Comuni compresi nel territorio di competenza.

     3. Tutti gli atti relativi alle iniziative di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altri soggetti, contengono l’indicazione della Regione quale soggetto promotore, ovvero partecipante all’organizzazione.

     4. La Giunta regionale determina le modalità di intervento per le iniziative di cui al comma 1.

     5. La concessione dei contributi comporta per i beneficiari l’obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate, pena la revoca degli stessi.

 

     Art. 15. (Contributi agli Enti di Promozione e Propaganda Sportiva).

     1. Ai fini di una maggiore diffusione della pratica sportiva ad opera degli Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, la Giunta regionale concede contributi per le attività di promozione, il funzionamento delle loro strutture regionali e dei progetti a carattere regionale già realizzati.

     2. Gli Enti di Promozione e Propaganda Sportiva devono possedere i seguenti requisiti:

     a) riconoscimento a livello nazionale da parte del C.O.N.I. ai sensi della normativa vigente;

     b) organizzazione operante a livello regionale e provinciale presso effettive sedi funzionali;

     c) attività autonoma in più discipline sportive;

     d) realtà associativa differenziata da quella delle Federazioni Sportive Nazionali.

 

     Art. 16. (Tutela del talento sportivo).

     1. La Regione costituisce il gruppo dei giovani atleti regionali di accertato talento sportivo.

     2. Appartengono a tale gruppo gli atleti di età non superiore ai 23 anni che rientrino nei parametri tecnici approvati dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all’articolo 5 e che siano:

     a) residenti in Liguria da almeno due anni;

     b) tesserati per società sportive della Liguria da almeno due anni consecutivi.

     3. L’elenco di cui al comma 2 è trasmesso dalla Regione al C.O.N.I. per eventuali osservazioni.

 

     Art. 17. (Interventi a tutela del talento sportivo).

     1. La Regione, al fine di favorire gli atleti di accertato talento sportivo, può concedere contributi ai soggetti rientranti nel gruppo di cui all’articolo 16, comma 2 ed alle loro Società di appartenenza.

     2. I contributi, concessi per un massimo di tre anni anche non consecutivi, non possono superare l’importo complessivo di euro 5.164,57 (lire 10 milioni) annui per ciascun atleta.

     3. I contributi sono concessi:

     a) per almeno il 60 per cento del loro importo agli atleti interessati quale borsa di studio;

     b) per la parte restante alle loro società di appartenenza, che li utilizzano per la valorizzazione tecnica dell’atleta.

     4. Non rientrano tra i soggetti ammessi a contributo gli atleti professionisti o equiparati.

     5. Le Società ammesse ai benefici di cui al presente articolo sono obbligate ad apporre sugli indumenti sportivi degli atleti ammessi alle borse di studio il logo della Regione Liguria e gli stessi si impegnano ad esibirlo in tutte le manifestazioni ufficiali.

 

CAPO III

MODALITÀ DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

 

     Art. 18. (Domande di contributo per impianti sportivi).

     1. I soggetti di cui all’articolo 9, comma 2 presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, domanda per la concessione dei contributi di cui agli articoli 9 e 10 indicando le priorità nel caso di pluralità di interventi.

     2. I progetti di intervento devono essere corredati dalla seguente documentazione:

     a) relazione illustrativa da cui risulti la coerenza con il Programma triennale di promozione sportiva;

     b) progetto di massima e relazione tecnico-illustrativa delle caratteristiche dell’intervento e delle modalità di esecuzione;

     c) preventivo di spesa e piano di finanziamento con l’indicazione della possibilità di attuare l’opera in lotti funzionali.

 

     Art. 19. (Concessione dei contributi e termine per l’inizio dei lavori).

     1. La Regione concede i contributi entro il 31 maggio di ogni anno nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

     2. Con il provvedimento di cui al comma 1 è fissato il termine entro cui i soggetti interessati devono provvedere all’inizio dei lavori, nonché per i contributi in conto interessi, il termine entro cui dovrà avvenire la concessione del mutuo.

     3. I termini previsti dal comma 2 possono essere prorogati su motivata richiesta, pervenuta alla Regione prima della loro scadenza, per un periodo massimo di tempo uguale a quello inizialmente fissato.

     4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, il beneficiario decade dal contributo e ad esso subentra quello collocato successivamente in graduatoria.

 

     Art. 20. (Liquidazione dei contributi).

     1. Il contributo di cui all’articolo 9 è liquidato ai beneficiari indicati al comma 2 lettera a) del medesimo articolo, a seguito di presentazione di domanda corredata dell’atto di aggiudicazione dei lavori e di quello formale di consegna degli stessi o della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione in economia.

     2. Il contributo di cui all’articolo 9 è liquidato ai beneficiari di cui al comma 2 lettere b), c) e d) del medesimo articolo, a seguito di presentazione di domanda corredata della dichiarazione di inizio dei lavori e di fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all’ammontare del contributo concesso, volta a garantire l’esecuzione dell’opera.

     3. Il contributo di cui all’articolo 10 è liquidato ai beneficiari ovvero all’Istituto di credito mutuante, con decorrenza dall’inizio dell’ammortamento del mutuo, a seguito di presentazione della domanda corredata della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e di quella concernente la stipulazione del mutuo.

 

     Art. 21. (Domande di contributo straordinario per eventi naturali).

     1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all’articolo 11 devono essere presentate entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell’evento.

 

     Art. 22. (Concessione dei contributi straordinari per eventi naturali).

     1. I contributi di cui all’articolo 11 sono concessi sulla base dei criteri e con le modalità contenute nel Programma di promozione sportiva.

     2. I contributi di cui all’articolo 11 sono liquidati per il 50 per cento del loro ammontare all’atto della concessione e per la parte restante dopo l’avvenuta conclusione dei lavori o dell’acquisizione delle attrezzature.

 

     Art. 23. (Domande di contributo per attività e per la tutela del talento sportivo).

     1. Ai fini dell’eventuale partecipazione regionale, le iniziative di cui all’articolo 14 devono essere segnalate alla Regione da parte dei soggetti proponenti almeno sessanta giorni prima del loro svolgimento.

     2. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all’articolo 15 devono essere inoltrate alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.

     3. Per l’inserimento dei propri atleti nel gruppo di cui all’articolo 16 e per la concessione dei benefici di cui all’articolo 17, le società sportive interessate inoltrano domanda alla Regione entro il 15 settembre di ogni anno per l’anno successivo.

 

     Art. 24. (Domande di contributo alle Province).

     1. Le domande di contributo di cui all’articolo 3 devono essere presentate, entro il 15 novembre di ogni anno per l’anno successivo, alla Provincia competente per territorio in relazione al luogo di realizzazione della singola iniziativa o di svolgimento della singola attività.

     2. La Provincia concede i contributi sulla base delle indicazioni contenute nel Programma regionale di promozione sportiva.

     3. Entro il 15 dicembre di ogni anno le Province trasmettono alla Regione le proposte di cui all’articolo 14, comma 2.

 

TITOLO III

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE

 

     Art. 25. (Convenzioni Regione - C.O.N.I.).

     1. La Regione stipula con il C.O.N.I. apposite convenzioni dirette a:

     a) promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale;

     b) regolamentare i rapporti relativi all’attività della Scuola regionale dello sport, emanazione territoriale della Scuola dello sport del C.O.N.I.

 

     Art. 26. Rapporti tra Regione, Enti locali, Università ed Istituzioni scolastiche).

     1. La Regione, in accordo con la Direzione scolastica regionale, promuove:

     a) un efficace coordinamento dell’attività sportivo-scolastica sul territorio, anche mediante l’utilizzo di servizi e strutture sportive da parte dell’utenza scolastica;

     b) la realizzazione di manifestazioni sportive ed iniziative ad esse collegate, anche a carattere nazionale.

     2. La Regione favorisce la stipula di apposite convenzioni fra gli Enti locali e le Università per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà, o comunque in uso alle stesse, da parte della comunità locale ed in particolare da parte delle associazioni sportive.

     Nelle stesse sono disciplinate contestualmente le modalità di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti sportivi di proprietà degli Enti locali.

     3. I Comuni e le Province possono stipulare con le Istituzioni scolastiche convenzioni per consentire l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte delle comunità locali e delle associazioni sportive.

     4. I Comuni e le Province, in accordo con i singoli Istituti scolastici, favoriscono il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento dell’educazione fisica e sportiva. In particolare consentono l’utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità ed agevolano l’utilizzazione di strutture private. A tal fine possono stipulare convenzioni con i proprietari o gestori delle strutture stesse.

 

     Art. 27. (Convenzione Regione Liguria-Amministrazione Penitenziaria).

     1. La Regione, in applicazione delle disposizioni e dei principi contenuti nel Protocollo d’intesa Regione Liguria-Ministero della Giustizia, stipula con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria apposite convenzioni per favorire l’esercizio e la pratica di attività ricreativo-sportive sia da parte del personale, sia da parte dei detenuti.

 

     Art. 28. (Convenzioni con le Forze Armate e con le Forze dell’Ordine).

     1. La Regione promuove intese con le competenti Autorità militari e delle Forze dell’Ordine per favorire la pratica delle attività motorie, ricreative e sportive fra il personale interessato e, al fine di favorire un processo di integrazione funzionale, stipula apposite convenzioni per l’utilizzo delle strutture, degli spazi e impianti sportivi pubblici, civili e militari.

 

TITOLO IV

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ MOTORIO-RICREATIVE

 

     Art. 29. (Requisiti ed autorizzazione degli impianti e delle attrezzature).

     1. La Regione, avvalendosi della consulenza del Comitato di cui all’articolo 5, disciplina, con apposito regolamento, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza  degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, le quali, anche se disciplinate da norme nazionali approvate dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI, sono esercitate a scopo prevalentemente non agonistico o con finalità d’impresa. In particolare sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge:

     a) gli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli Enti di Promozione e Propaganda sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliati;

     b) gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell’attività ivi svolta;

     c) i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa di coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga,  nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza. [5]

     2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, tra l’altro:

     a) i requisiti degli impianti e delle attrezzature;

     b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;

     c) le fattispecie legittimanti la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.

     3. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico-sanitari al regolamento di cui al comma 1.

     4. L’apertura e l’esercizio degli impianti di cui al comma 1, anche se già operanti, sono subordinati, con le modalità e nei tempi disciplinati dal regolamento di cui al comma 1, ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento delle seguenti condizioni:

     a) conformità dell’impianto e delle attrezzature al regolamento di cui al comma 1;

     b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell’impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività svolte all’interno dell’impianto stesso;

     c) direttore responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equivalente nell’ambito dell’Unione Europea o, in subordine, del diploma conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica o titolo equivalente nell’ambito dell’Unione Europea;

     d) istruttori di attività motorie in possesso di diploma di laurea in scienze motorie di durata almeno triennale o del diploma conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica o di titolo equivalente nell’ambito dell’Unione Europea;

     d bis) Istruttori delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI o degli Enti di Promozione e Propaganda Sportiva riconosciuti dal CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell’ambito di tali federazioni, che venissero eventualmente praticate nell’impianto in aggiunta alle attività previste al comma 1, per le quali è stata richiesta la presenza degli istruttori di cui alla lettera d) [6].

     5. L’autorizzazione deve, tra l’altro, indicare attività e attrezzature, nonché il numero e il profilo minimo funzionale dell’attività in relazione al massimo di praticanti compresenti nell’impianto.

     6. L’autorizzazione è sospesa e revocata nei casi stabiliti dal regolamento stesso e quando vengono meno i requisiti stabiliti dal comma 3.

 

     Art. 30. (Obbligo di adeguamento e autorizzazione provvisoria).

     1. Gli impianti di cui all’articolo 29, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi alle prescrizioni del regolamento di cui al medesimo articolo entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore [7].

     2. Per gli impianti il cui esercizio inizi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ma per i quali entro la medesima data sia già stata ottenuta la relativa concessione edilizia, si applica la disposizione di cui al comma 1.

     2 bis. In caso di comprovata impossibilità da parte dei titolari degli impianti di cui ai commi 1 e 2 ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 29, concernenti gli aspetti igienico-sanitari, il Comune competente per territorio può autorizzare, in deroga, soluzioni alternative. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di comprovata impossibilità ad adeguarsi a disposizioni che comportino varianti strutturali in presenza di vincoli di carattere urbanistico, edilizio o storico-artistico [8].

     3. I titolari degli impianti di cui al comma 1 devono presentare al Comune territorialmente competente domanda di autorizzazione provvisoria entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attesa dell’autorizzazione definitiva; i titolari degli impianti di cui al comma 2 devono presentare domanda di autorizzazione provvisoria entro tre mesi dall’inizio dell’esercizio dell’impianto.

     4. L’autorizzazione provvisoria è rilasciata dal Comune a norma del regolamento di cui all’articolo 29, comma 1.

 

     Art. 31. (Attività anti-doping).

     1. La Regione, onde prevenire l’assunzione da  parte degli atleti di additivi diretti a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, programma le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, secondo i principi della legge 14 dicembre 2000 n. 376 (disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

     2. Nell’ambito di tale programmazione devono essere definite le modalità sulla base delle quali la Regione può disporre la sospensione dall’assegnazione di contributi regionali concessi a vario titolo alle società e associazioni sportive alle quali siano affiliati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui al comma 1.

     2 bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 della l. 376/2000, ai titolari dell’autorizzazione di cui al comma 4 dell’articolo 29 che commercino o detengano farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma dell’articolo 1 della l. 376/2000, si applica la sanzione amministrativa della revoca dell’autorizzazione da parte del Comune che l’ha rilasciata [9].

 

     Art. 32. (Corsi di formazione per operatore sportivo).

     1. La Regione disciplina la figura di operatore sportivo per le attività motorie e ricreative da inserire nell’ambito delle strutture operanti nelle materie di cui alla presente legge, all’interno del Programma triennale delle Politiche attive del lavoro di cui alla legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche del lavoro).

     Nell’ambito di tale programma sarà prevista l’attivazione e l’organizzazione di corsi di formazione professionale, ai sensi della l.r. 52/1993.

     2. I soggetti operanti presso le strutture di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio le attività coincidenti con quelle attribuite alla figura stessa, sono equiparati a tale figura purché risultino in possesso del diploma di scuola dell’obbligo ed abbiano frequentato appositi corsi organizzati dalla Regione, superando il relativo esame finale.

 

     Art. 33. (Corsi di formazione per istruttore sportivo).

     1. Sono equiparati agli istruttori di cui all’articolo 29, comma 4 lettera d) i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato attività documentata di istruttore per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, presso impianti sottoposti ad autorizzazione, che siano in possesso del diploma di scuola media superiore e che abbiano superato con esito positivo appositi corsi organizzati dalla Regione, in collaborazione con l’Università.

     2. Negli impianti soggetti ad autorizzazione, già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare a svolgere l’attività gli istruttori operanti alla stessa data, in attesa dell’organizzazione dei corsi di cui al comma 1 e fino al loro completamento [10].

     3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di accertamento dei requisiti per l’ammissione ai corsi di cui al comma 1, nonché la durata, le discipline di insegnamento e le modalità degli esami.

 

     Art. 34. (Corsi di formazione per massaggiatore sportivo). [11]

     1. Le Province, nel rispetto del Programma triennale delle Politiche attive del lavoro di cui alla l.r. 52/1993, approvano, in sede di Piano annuale di formazione professionale, appositi corsi biennali diretti al conseguimento dell’attestato di massaggiatore sportivo; tali corsi sono organizzati dalle Province. La Giunta regionale emanerà indirizzi per i contenuti minimi dei corsi.

     2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitino di fatto da almeno cinque anni l’attività di massaggiatore sportivo presso società o associazioni sportive affiliate o riconosciute dal C.O.N.I. o che abbiano conseguito un attestato di massaggiatore rilasciato, previa frequenza di corsi di almeno 150 ore, da scuole affiliate ad Enti sportivi di livello nazionale, è organizzato un apposito corso di durata non superiore a sei mesi.

     3. L’attestazione della qualifica di massaggiatore sportivo è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale a coloro che abbiano superato con profitto l’esame conclusivo dei corsi di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 35. (Sanzioni).

     1. Chiunque gestisca un impianto di cui all’articolo 29, comma 1, senza autorizzazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 9.000 oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell’impianto fino al rilascio dell’autorizzazione comunale.

     2. Alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 14 aprile 1983 n. 11 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni.

 

     Art. 36. (Abrogazione di norme).

     1. E’ abrogata la legge regionale 22 aprile 1985 n. 23 (promozione ed incentivazione degli impianti e delle attività sportive) e successive modifiche ed integrazioni.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 37. (Disposizioni per l’esercizio delle deleghe).

     1. I provvedimenti emanati nell’esercizio della delega sono imputati agli Enti delegati.

     2. Gli Enti destinatari della delega sono tenuti a:

     a) trasmettere annualmente alla Regione una relazione sull’andamento delle funzioni delegate;

     b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

     3. In caso di mancata adozione di atti obbligatori per legge o di inosservanza di direttive regionali nell’esercizio delle funzioni delegate, il potere sostitutivo viene esercitato secondo le vigenti disposizioni di legge.

     4. In caso di persistenti inattività o di reiterate inadempienze, la Giunta regionale provvede ai sensi dell’articolo 64 dello Statuto, alla revoca della delega.

 

     Art. 38. (Rapporti finanziari delle deleghe).

     1. Per l’esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, in base ai criteri contenuti nel Programma regionale di promozione sportiva, trasferisce alle Province, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio, fondi così stabiliti:

     a) per il 50 per cento in proporzione all’ammontare della popolazione di ciascuna provincia;

     b) per il restante 50 per cento in base a specifici progetti contenuti nel Programma di cui all’articolo 4.

 

     Art. 39. (Obblighi dei beneficiari dei contributi per attività sportive).

     1. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 14, 15 e 17 trasmettono alla Regione o alle Province, a seconda di quale sia l’Ente che ha concesso il contributo, una relazione finale sull’utilizzazione dei contributi medesimi, corredata di idonei documenti di spesa.

 

     Art. 40. (Relazione annuale).

     1. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull’attività svolta, comprensiva anche dell’andamento delle funzioni delegate.

 

     Art. 41. (Norme transitorie).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Programma di cui all’articolo 4 ed il regolamento di cui all’articolo 29 sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge i soggetti che intendono ottenere i contributi di cui al Titolo II, inoltrano domanda alla Regione o alle Province, secondo le rispettive competenze, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa ed i contributi sono concessi sulla base dei criteri e con le procedure previste dal Programma regionale di promozione sportiva di cui all’articolo 3 della l.r. 23/1985 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle deliberazioni di Giunta regionale relative alla determinazione dei punteggi per tali criteri. Le domande presentate ai sensi della precedente normativa restano valide e sono integrate sulla base dei nuovi modelli di domande entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. In fase di prima applicazione, in attesa dell’approvazione del Programma di cui all’articolo 4, la Giunta regionale assegna alle Province le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni ad esse delegate secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 38.

     4. Le procedure pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi della legislazione previgente.

     5. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti di liquidazione dei contributi già concessi ai sensi delle medesime.

     6. I modelli per le domande di contributo di cui alla presente legge sono pubblicati sul B.U.R.L. contestualmente alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino medesimo.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 42. (Norma finanziaria).

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 61 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 40, salvo quanto previsto dalle diverse disposizioni della stessa L.R. 40/2009. In particolare si vedano gli artt. 57 e 58 della L.R. 40/2009.

[2] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10, a decorrere dal primo rinnovo del Comitato regionale per lo sport. Successivamente l'art. 26 della L.R. 10/2008 è stato abrogato dall'art. 61 della L.R. 40/2009.

[3] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13.

[4] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 2006, n. 44.

[6] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 2006, n. 44.

[7] Il termine di cui al presente comma, prorogato al 31 dicembre 2006 dall'art. 7 della L.R. 4 febbraio 2005, n. 3, è ulteriormente prorogabile, a richiesta degli interessati, per un periodo non superiore ad un anno a decorrere da tale data, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2006, n. 44.

[8] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 2008, n. 27.

[9] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2006, n. 44.

[10] Comma così sostituito dall’art. 21 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio 2008, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.