§ 3.11.11 - L.R. 5 aprile 2012, n. 12.
Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 acque minerali, cave e torbiere
Data:05/04/2012
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Ambito di applicazione)
Art. 3.  (Funzioni della Regione)
Art. 4.  (Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava)
Art. 5.  (Formazione ed approvazione del Piano)
Art. 6.  (Varianti e aggiornamenti del Piano)
Art. 8.  (Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva)
Art. 9.  (Oggetto e contenuto dell'autorizzazione)
Art. 10.  (Durata dell’autorizzazione e sospensione volontaria dell’attività)
Art. 11.  (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione)
Art. 12.  (Varianti all'autorizzazione)
Art. 13.  (Disciplina dell'attività estrattiva in presenza di grotte)
Art. 14.  (Contributo di estrazione)
Art. 15.  (Decadenza dell’autorizzazione)
Art. 16.  (Revoca e modifiche autoritative dell'autorizzazione)
Art. 17.  (Riutilizzo di materiali)
Art. 17 bis.  (Cave sottoposte al regime di trasformazione)
Art. 17 ter.  (Autorizzazione al riutilizzo del sito di cava)
Art. 18.  (Consorzi)
Art. 19.  (Permesso di ricerca)
Art. 20.  (Obblighi del ricercatore)
Art. 21.  (Garanzie patrimoniali)
Art. 22.  (Direttore responsabile dell’esercizio dell’attività estrattiva)
Art. 23.  (Patrimonio indisponibile della Regione)
Art. 24.  (Concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva)
Art. 25.  (Vigilanza)
Art. 26.  (Sanzioni)
Art. 27.  (Verifica di impatto della regolazione)
Art. 28.  (Disposizioni transitorie)
Art. 29.  (Abrogazione di norme)


§ 3.11.11 - L.R. 5 aprile 2012, n. 12. [1]

Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva

(B.U. 11 aprile 2012, n. 6)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. Il presente testo unico definisce la disciplina generale per l'esercizio dell'attività estrattiva, costituente attività primaria per i processi produttivi ed elemento strategico per l'economia regionale, nel rispetto della tutela e sicurezza del lavoro, dei principi della sostenibilità ambientale e della salvaguardia dei valori paesaggistici, nonché nell'ottica dello sviluppo delle imprese.

2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) assicurare l'esercizio dell'attività estrattiva per l'approvvigionamento dei materiali inerti da costruzione necessari al soddisfacimento del fabbisogno regionale;

b) garantire la riqualificazione paesaggistica e ambientale delle aree oggetto di escavazione nonché incentivare il recupero delle aree di escavazione dismesse ed in abbandono;

c) favorire la promozione e l'utilizzo dei materiali pregiati tipici della Regione;

d) favorire il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, sbancamenti;

e) favorire la prossimità fra i siti di cava e gli utilizzatori del materiale estrattivo;

f) assicurare l'adozione di misure compensative per i territori interessati dalle attività di cava.

3. La Regione promuove ed incentiva la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalità di cui al presente testo unico.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Il presente testo unico disciplina l'attività di ricerca e di coltivazione dei seguenti materiali di cava, appartenenti alla seconda categoria delle coltivazioni indicate dall'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modificazioni ed integrazioni:

a) torba;

b) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

c) terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti;

d) altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella categoria delle miniere, ai sensi dell'articolo 2 del r.d. 1443/1927 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3. (Funzioni della Regione)

1. Al fine del perseguimento delle finalità previste dal presente testo unico, spettano alla Regione le funzioni concernenti:

a) la formazione e l'approvazione del Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (PTRAC);

b) la definizione di criteri, indirizzi e procedure per l'esercizio dell'attività estrattiva;

c) il rilascio delle autorizzazioni;

d) la costituzione e la gestione del catasto dei siti estrattivi di cui all'articolo 7;

e) la definizione di indirizzi per l’esercizio della vigilanza sulle attività estrattive, compresi i criteri per la determinazione della sanzione pecuniaria paesaggistica di cui all’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni.

 

TITOLO II

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

 

     Art. 4. (Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava)

1. L'ordinato e razionale svolgimento della coltivazione di cave è assicurato dalla Regione mediante l'approvazione del PTRAC, di seguito denominato Piano, che definisce in particolare gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione dell'attività estrattiva, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) razionalizzazione, in via prioritaria, dello sfruttamento dei giacimenti esistenti mediante ampliamento delle attività estrattive in corso o dismesse, entro i limiti di natura paesaggistica stabiliti in raccordo con la relativa pianificazione territoriale;

b) esclusione della localizzazione di nuovi poli estrattivi a cielo aperto e di strutture di deposito di rifiuti di estrazione in prossimità della costa o di ambiti, insediamenti e manufatti di particolare pregio paesaggistico;

c) ammissibilità dell'attività di estrazione a cielo aperto rapportata alle esigenze della collettività ligure, ad esclusione dei materiali di particolare pregio.

2. Il Piano individua, con riferimento al territorio regionale, le zone nelle quali può essere consentita l'attività di coltivazione di cave, nonché di deposito dei rifiuti di estrazione e contiene tutte le indicazioni grafiche e normative idonee a consentirne l'attuazione. Il Piano può prevedere la localizzazione di nuovi poli estrattivi a cielo aperto in presenza di grotte censite nel catasto regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 2009, n. 39 (Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di grotte che si esprime, sentita la Delegazione Speleologica Ligure (DSL), nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sulla base di criteri e linee guida stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

3. Il Piano è predisposto sulla base di studi ed indagini geologiche e socio-economiche, in coerenza con i contenuti dei Piani di Bacino e con le indicazioni della pianificazione paesaggistica, e contiene il Rapporto Ambientale ai fini dell’assolvimento della procedura di VAS di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni.

4. Fermo restando quanto previsto ai fini della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

a) quadro di analisi conoscitivo, suddiviso per bacini di utenza, volto all’analisi della consistenza dei giacimenti in essere sul territorio regionale;

b) quadro operativo, che individua i poli estrattivi, i siti per il deposito dei rifiuti di estrazione ardesiaci e le zone ove è consentita la realizzazione di opere in superficie delle cave in sotterraneo, quali imbocchi, strade di servizio, piazzali;

c) norme di attuazione, che prevedono in particolare le modalità, le indicazioni e le condizioni per l'esercizio dell'attività estrattiva e per la sistemazione finale dei siti;

d) documento di definizione dei contenuti fondamentali del Piano, per la modifica dei quali è necessaria una variante sostanziale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1;

e) piano di monitoraggio.

5. Il Piano ha una durata di dieci anni e può essere sottoposto a modifiche o integrazioni con le modalità indicate nell'articolo 6.

6. Il Piano individua le prescrizioni ed i vincoli aventi efficacia prevalente sugli atti di pianificazione territoriale della Regione e delle province e sugli strumenti urbanistici comunali.

 

     Art. 5. (Formazione ed approvazione del Piano)

1. La Regione, in qualità di autorità procedente, avvia il processo di elaborazione del Piano tramite la redazione del Rapporto Preliminare di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni e all’articolo 8 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. L’approvazione del Rapporto Preliminare da parte della Giunta regionale dà avvio alla fase preliminare di confronto finalizzata alla stesura della proposta di Piano e del Rapporto Ambientale.

2. La proposta di Piano, comprensiva del Rapporto Ambientale, è approvata dalla Giunta regionale in qualità di autorità procedente. Successivamente si provvede alla pubblicazione dell’avviso e agli altri adempimenti di cui all’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, finalizzati all’avvio della fase di consultazione pubblica, compresa la pubblicazione nel sito web della Regione Liguria della proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, chiunque può presentare osservazioni alla Regione e al Comune territorialmente interessato. Entro novanta giorni dalla medesima pubblicazione, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati trasmettono il loro parere alla Regione. I comuni, con il parere, si esprimono anche sulle osservazioni presentate.

4. Nei novanta giorni successivi al ricevimento dei pareri di cui al comma 3 o all’infruttuoso decorso del termine all’uopo stabilito, la Regione, in qualità di autorità competente per la VAS, esprime il proprio motivato pronunciamento avente efficacia vincolante ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

5. La Giunta regionale approva lo schema conclusivo di Piano in conformità al pronunciamento di cui al comma 4 e trasmette la proposta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria per l’approvazione definitiva.

6. Il provvedimento di approvazione del Piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Piano, comprensivo degli elaborati grafici, è pubblicato nel sito web istituzionale della Regione. Una copia del Piano con i relativi allegati grafici è depositato a libera visione del pubblico presso ogni Comune interessato territorialmente e presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

 

     Art. 6. (Varianti e aggiornamenti del Piano)

1. Le varianti al Piano che incidono sui contenuti fondamentali di cui all'articolo 4, comma 4, lettera d), necessarie anche in conseguenza degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 7, sono approvate dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria secondo la procedura di cui all'articolo 5.

2. Le varianti al Piano diverse da quelle di cui al comma 1, necessarie in sede di approvazione di programmi di coltivazione di cava, sono approvate dalla Giunta regionale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 11.

3. Gli aggiornamenti del Piano conseguenti alla chiusura e sistemazione di un sito e le rettifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono effettuati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

4. L'assoggettamento o meno delle varianti di cui ai commi 1 e 2 alle procedure di VAS è disciplinato dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Regione.

Art. 7 (Catasto dei siti estrattivi)

1. E' istituito il catasto dei siti estrattivi, comprendente i siti in esercizio e quelli inattivi o dismessi. Il catasto indica in particolare, per ciascun sito, la localizzazione territoriale e la tipologia del giacimento.

2. La Regione, mediante il catasto di cui al comma 1, acquisisce dati utili ai fini dell'attività di pianificazione e di programmazione delle attività estrattive, nonché ai fini della riqualificazione ambientale dei siti dismessi, attuabile anche attraverso specifici interventi di riutilizzo dei siti sotto il profilo produttivo, urbanistico, ambientale, storico-culturale e la loro messa in sicurezza sotto il profilo idro-geomorfologico.

2 bis. Il catasto viene aggiornato a seguito dell’approvazione delle varianti e degli aggiornamenti del Piano di cui all’articolo 6 ovvero di approfondimenti conoscitivi.

 

TITOLO III

PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

 

     Art. 8. (Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva)

1. La coltivazione di cava, comprese le eventuali strutture di deposito a servizio dell'attività estrattiva, è subordinata ad autorizzazione preventiva da parte della Regione, rilasciata in conformità alle indicazioni del Piano e previa verifica del possesso da parte dell’istante della disponibilità giuridica delle aree interessate e di adeguate capacità tecnico-economiche.

2. [Abrogato].

3. La Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), definisce il modello di domanda e i contenuti essenziali del programma di coltivazione e degli annessi elaborati tecnici.

4. Con il provvedimento di cui al comma 3, la Regione definisce anche le modalità di trasmissione telematica delle domande e dei relativi allegati.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata secondo la procedura di cui all'articolo 11.

6. La titolarità dell’autorizzazione non può essere trasferita, pena la decadenza della stessa, senza la preventiva autorizzazione della Regione, che viene rilasciata, su istanza del cedente o del cessionario e con il consenso della controparte, previa verifica della disponibilità giuridica delle aree interessate e delle capacità tecnico-economiche del subentrante e previo accertamento della conformità dello stato dei luoghi al programma autorizzato e del pagamento dei contributi di estrazione di cui all’articolo 14. A seguito della consegna della nuova autorizzazione al subentrante, la Regione rilascia, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, il nulla osta allo svincolo della cauzione prestata dal cedente.

 

     Art. 9. (Oggetto e contenuto dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8 ha per oggetto il programma di coltivazione relativo al complesso estrattivo, che comprende il ciclo produttivo relativo allo sfruttamento della cava, con particolare riferimento alle zone oggetto di coltivazione, al piano di gestione dei rifiuti di estrazione, agli accumuli provvisori dei materiali, agli impianti di trattamento e di lavorazione ricompresi nell'ambito del ciclo produttivo, alle strade di accesso e alle piste di servizio, alle eventuali volumetrie e manufatti, al progetto di sistemazione e recupero ambientale del sito, durante e al termine della coltivazione, e all'indicazione degli investimenti finanziari necessari per la realizzazione del complesso estrattivo e per il suo ripristino ambientale.

2. Il provvedimento di autorizzazione contiene in particolare:

a) l'indicazione dei titoli di disponibilità giuridica dei fondi interessati dall'attività estrattiva;

b) le singole fasi di attuazione del progetto e le prescrizioni e i vincoli per lo svolgimento dell’attività e per la conseguente sistemazione del sito;

c) l'individuazione degli elementi essenziali caratterizzanti il programma di coltivazione, ai fini di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche tramite il rinvio a criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b;
d) l'indicazione del Comune o dei comuni a cui versare il contributo di cui all'articolo 14, nonché la percentuale di suddivisione del contributo, tenendo conto della prevista utilizzazione dei rispettivi territori per opere e attività a servizio di quella estrattiva;

e) l'ammontare della garanzia di cui all'articolo 21, nonché le condizioni e le modalità di restituzione della stessa;

f) il termine entro cui iniziare l’attività autorizzata e il termine entro cui completare la fase di sistemazione e recupero ambientale del sito, fatta salva la possibilità di chiedere la proroga di tali termini, motivata da oggettive ragioni.

 

     Art. 10. (Durata dell’autorizzazione e sospensione volontaria dell’attività)

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 8 è efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità del rinnovo di eventuali altri titoli autorizzativi.

2. Il titolare della cava è tenuto a comunicare alla Regione il completamento della fase di coltivazione, che viene accertato mediante sopralluogo. La fase di sistemazione e recupero ambientale del sito deve iniziare non oltre un anno dalla fine della coltivazione e deve concludersi entro il termine indicato nell’autorizzazione ovvero entro cinque anni, salvo proroga motivata. Il titolare della cava è tenuto, per un periodo di due anni decorrenti dalla conclusione della fase di sistemazione, a eseguire il monitoraggio e gli interventi eventualmente necessari per garantire il buon esito delle opere realizzate. Al termine della fase di monitoraggio, nel caso di esito positivo dello stesso, la Regione emana apposito provvedimento di conclusione del programma di coltivazione e recupero ambientale, ai fini dello svincolo totale della cauzione ai sensi dell’articolo 21, comma 5.

3. In caso di volontaria sospensione dell’attività, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicarlo allo SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi, salvo che preveda di riprendere l’attività non oltre il centottantesimo giorno dall’inizio della sospensione. In ogni caso la cava deve essere lasciata in condizioni di sicurezza. E’ ammessa la sospensione dell’attività per un periodo massimo di due anni nell’arco di cinque anni.

4. Qualora la sospensione dell’attività non sia stata comunicata ai sensi del comma 3 e tuttavia l’attività non venga ripresa entro centottanta giorni dall’inizio della sospensione, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a provvedere alla comunicazione nei dieci giorni successivi.

5. La ripresa dei lavori va denunciata allo SUAP almeno otto giorni prima del loro inizio.

6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono inoltrate dallo SUAP a tutti i soggetti interessati, compresi gli organi di vigilanza di cui all’articolo 25.

 

     Art. 11. (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, lo SUAP convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, cui partecipano le amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte.

2. Il procedimento ha una durata di centocinquanta giorni e si conclude con un unico provvedimento che sostituisce ad ogni effetto, ai sensi dell’articolo 14-quater della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, tutte le autorizzazioni, pareri, intese, nulla osta o assensi, comunque denominati, necessari per l’esercizio dell’attività estrattiva, ivi incluse, laddove la zona sia sottoposta a vincolo, l'autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 6 giugno 2014, n.13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni e l'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico di cui alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste ed assetto idrogeologico) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Qualora il programma di coltivazione presentato sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo programma, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi convocata dalla struttura regionale competente ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Il provvedimento finale sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni, pareri, intese, nulla osta e assensi comunque denominati, ivi incluse, laddove la zona sia sottoposta a vincolo, l'autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni e alla l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni e l'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'efficacia del provvedimento finale e la sua consegna al richiedente sono subordinate alla prestazione della cauzione di cui all'articolo 21 a favore del Comune interessato.

5. Le determinazioni conclusive assunte dalla conferenza di servizi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito informatico istituzionale dello SUAP e del Comune interessato.

 

     Art. 12. (Varianti all'autorizzazione)

1. Le varianti all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva comportanti modifiche agli elementi essenziali di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 11, con provvedimento comprensivo dell’autorizzazione paesaggistica. Il modello di domanda è definito con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 3.

2. Le varianti all'autorizzazione diverse da quelle di cui al comma 1, necessarie al fine di operare motivati adeguamenti del programma di coltivazione, sono eseguibili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, inviata allo SUAP allegando gli elaborati progettuali indicati nel provvedimento di cui all'articolo 8, comma 3, ferma restando l’acquisizione, con le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 19 bis della medesima legge, dell’autorizzazione paesaggistica o di altre autorizzazioni o titoli previsti dalla normativa vigente.

3. In caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni prescritte per la SCIA, si applica l'articolo 19, commi 3 e 4, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 13. (Disciplina dell'attività estrattiva in presenza di grotte)

1. Qualora il programma di coltivazione interferisca con una o più grotte censite nel catasto regionale delle grotte di cui all'articolo 3 della l.r. 39/2009, viene acquisito, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 11, il parere vincolante della struttura regionale competente in materia di grotte, sentita la DSL. A tal fine il programma di coltivazione è corredato da apposita indagine speleologica, redatta da un professionista specializzato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. Qualora nell'esercizio dell'attività estrattiva sia intercettata una grotta non censita nel catasto di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione segnala la cavità alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e sospende immediatamente l'attività limitatamente ad un congruo intorno della grotta.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione, fatta salva la facoltà di presentare allo SUAP domanda di variante ai sensi dell'articolo 12, comma 1, finalizzata ad escludere la grotta dal programma di coltivazione, può chiedere alla Regione il nulla-osta alla prosecuzione dell'attività allegando apposita indagine speleologica, redatta da un professionista specializzato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b). La Regione si pronuncia nel termine di sessanta giorni, su parere vincolante della struttura regionale competente in materia di grotte, sentita la DSL.

 

     Art. 14. (Contributo di estrazione)

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è tenuto a versare entro il 31 maggio di ogni anno un contributo commisurato al tipo e alla quantità del materiale estratto nell’anno precedente, applicando i seguenti parametri:

a) materiali da taglio e da rivestimento: euro 0,35 a tonnellata;

b) materiali per usi chimico-industriali, edile stradale e per manufatti: euro 0,58 a tonnellata;

c) sabbie e ghiaie da terreno alluvionale: euro 2,36 a tonnellata.

2. Il contributo annuale di cui al comma 1 è di spettanza del Comune o dei comuni interessati per territorio, ai quali è versato dal titolare dell’autorizzazione, ad eccezione della quota di un trentesimo di tale contributo, che è da versare direttamente alla Regione per le attività di programmazione e gestione. Il contributo è comprensivo degli oneri e dei canoni demaniali eventualmente dovuti ai sensi dell’articolo 47 bis, comma 2, della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni.

3. I parametri di cui al comma 1 sono aggiornati annualmente dai comuni e comunicati all'esercente entro il mese di febbraio, applicando le variazioni dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente.

4. Il mancato versamento del contributo entro il termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione da parte del Comune o della Regione di una sanzione pecuniaria pari alla maggiorazione del dieci per cento dell'importo dovuto.

5. In caso di reiterato o persistente inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il Comune lo comunica alla Regione, la quale può disporre la sospensione dell'attività di cava fino al pagamento dei contributi e delle relative sanzioni.

6. La Giunta regionale può modificare i parametri di cui al comma 1 in relazione alle variazioni del valore di mercato dei materiali estratti.

7. I comuni destinano i contributi percepiti ad interventi di riqualificazione ambientale, di riequilibrio idrogeologico e all’esercizio delle funzioni relative al vincolo idrogeologico, e pubblicano sui loro siti web una relazione contenente l’ammontare dei contributi percepiti nell’anno precedente e le finalità a cui sono stati destinati.

7 bis. I comuni, nell’ambito di quanto stabilito dalla normativa statale, possono stipulare convenzioni che prevedano lo scomputo del contributo di cui al comma 1 a fronte dell’esecuzione diretta degli interventi di cui al comma 7, anche di somma urgenza, secondo criteri e garanzie stabiliti dalla convenzione.

8. Il titolare dell’autorizzazione, entro il 31 marzo di ogni anno, è tenuto a fornire i dati sull’attività svolta nell’anno precedente, secondo indicazioni fornite dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b). Tali dati comprendono il quantitativo di materiale estratto e l’importo del contributo di estrazione da versare al Comune e alla Regione ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 15. (Decadenza dell’autorizzazione)

1. La Regione adotta il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva nei seguenti casi:

a) accertata mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione, autocertificati nella domanda di autorizzazione;

b) perdita della disponibilità giuridica dei fondi interessati dal programma di coltivazione, non ovviabile mediante l’approvazione di una variante all’autorizzazione e tale da pregiudicare la realizzazione definitiva dell’intervento autorizzato;

c) mancato inizio dell’attività entro il termine massimo fissato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera f);

d) grave inosservanza di prescrizioni o insorgenza di situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale, o di pericolo per la sicurezza dei lavoratori o delle popolazioni, o di situazioni di grave compromissione del paesaggio o del programma di coltivazione;

e) trasferimento dell’autorizzazione in assenza della preventiva autorizzazione di cui all’articolo 8, comma 6;

f) sospensione volontaria dell’attività per un periodo superiore a quello consentito ai sensi dell’articolo 10, comma 3;

g) grave ed ingiustificata inerzia nello sviluppo dell’attività in rapporto ad esigenze di rilevante interesse pubblico;

h) mancata realizzazione delle opere di sistemazione ambientale previste nel programma autorizzato entro il termine di cui all’articolo 10, comma 2.

2. Non si procede alla decadenza ai sensi del comma 1, lettera b), nel caso in cui la perdita della disponibilità giuridica interessi fondi su cui devono essere realizzati interventi di ricomposizione ambientale, senza estrazione di materiale. In tal caso, il proprietario dei fondi non può opporsi alla realizzazione degli interventi medesimi.

3. La decadenza dell’autorizzazione è disposta previa contestazione degli addebiti all’interessato, che può presentare controdeduzioni entro trenta giorni.

4. L’atto di decadenza dispone anche il blocco della cauzione di cui all’articolo 21 ovvero autorizza la sua acquisizione da parte del Comune, nel caso in cui questo debba provvedere immediatamente alle opere di messa in sicurezza del sito, da eseguirsi ove possibile tramite l’intervento del proprietario delle aree interessate. Il proprietario delle aree ha in ogni caso la custodia delle aree stesse fino al subentro del soggetto incaricato della messa in sicurezza.

5. La cauzione di cui all’articolo 21, ove non sia stata utilizzata per l’esecuzione di opere di messa in sicurezza, viene svincolata solo a seguito della prestazione di un’altra cauzione in sede di rilascio di una nuova autorizzazione. Nessun indennizzo spetta nel caso di provvedimento di decadenza.

6. Decorso un anno dalla pronuncia di decadenza senza che sia stata presentata una nuova domanda di autorizzazione, la Regione autorizza il Comune ad incamerare la cauzione ai fini del suo utilizzo per il ripristino ambientale del sito, salvo che intenda attivare la procedura di cui all’articolo 23. Qualora la domanda presentata riguardi la prosecuzione del programma di coltivazione già autorizzato, si applica la procedura di cui all’articolo 8, comma 6.

6 bis. Fatte salve le fattispecie di decadenza di cui al comma 1, la Regione può disporre la sospensione dell’attività di cava in presenza di situazioni che possono provocare pregiudizio per le persone o l’ambiente ovvero nel caso in cui sorgano condizioni ostative aventi carattere di temporaneità.

 

     Art. 16. (Revoca e modifiche autoritative dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8 può essere revocata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che rendono non più proseguibile l'esercizio dell'attività, anche a causa di nuove disposizioni contenute in piani territoriali di coordinamento regionale o altri atti di pianificazione territoriale. In tal caso la Regione rilascia il nulla osta allo svincolo della cauzione di cui all’articolo 21.

2. La Regione può, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, paesistico-ambientali, di sicurezza o per adeguamento a nuove normative, disporre d'ufficio modifiche ai programmi di coltivazione già approvati e ai relativi provvedimenti di autorizzazione.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), definisce le modalità secondo cui il provvedimento di cui al comma 1 determina l'indennizzo o altra misura compensativa a favore dell'esercente l'attività estrattiva.

 

     Art. 17. (Riutilizzo di materiali)

1. Negli impianti a servizio dell’attività di cava è consentita, oltre alla lavorazione di materiali estratti nella stessa o in altre cave, la lavorazione di materiali non costituenti rifiuto ai sensi del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che la quantità annuale di tali materiali sia inferiore alla quantità di materiali estratti lavorati nell’anno precedente. A tal fine il titolare della cava tiene apposito registro in cui annota i quantitativi e i tipi di materiali lavorati. La Giunta regionale, per finalità legate all’esecuzione di un’opera pubblica, può consentire il superamento del limite quantitativo di cui al primo periodo.

2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta alle autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

3. I materiali utilizzati per il riempimento dei vuoti estrattivi e il rimodellamento morfologico del sito sono previsti nell’ambito del progetto di sistemazione e recupero ambientale di cui all’articolo 9, comma 1. Ferme restando le attività autorizzate ai sensi dell’articolo 208 o degli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere utilizzati, ai fini della sistemazione ambientale del sito di cava, i rifiuti di estrazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE) e successive modificazioni e integrazioni e i materiali inorganici non costituenti rifiuto ai sensi del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, compresi quelli di cui agli articoli 184-bis e 184-ter del medesimo decreto.

 

     Art. 17 bis. (Cave sottoposte al regime di trasformazione)

1. Per le cave sottoposte al regime normativo di trasformazione (TRZ) che abbiano esaurito l’attività estrattiva, il titolare può presentare allo SUAP un nuovo progetto di ricomposizione ambientale senza ricorso allo Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) o al Progetto Urbanistico Operativo (PUO). Il progetto è autorizzato secondo la procedura di cui all’articolo 11. L’esecuzione del progetto dà luogo allo svincolo della cauzione ai sensi dell’articolo 21, comma 5, previo accertamento dell’avvenuta realizzazione delle opere autorizzate.

2. Il titolare di una cava sottoposta al regime normativo di trasformazione (TRZ), che abbia già provveduto alla risistemazione ambientale del sito, può chiedere lo svincolo della cauzione, che viene disposto previo accertamento dello stato dei luoghi, ai sensi dell’articolo 21, comma 5. Qualora da tale accertamento risultino necessari ulteriori interventi, il titolare presenta allo SUAP un progetto di adeguamento, ai fini dello svincolo della cauzione.

 

     Art. 17 ter. (Autorizzazione al riutilizzo del sito di cava)

1. Quando l’attività estrattiva sia prossima alla conclusione, il titolare della cava può presentare allo SUAP un progetto di riutilizzo del sito, da realizzarsi in sostituzione del progetto di sistemazione ambientale autorizzato dalla Regione. Il progetto di riutilizzo, corredato dall’attestazione da parte della Regione che l’attività di estrazione è prossima alla conclusione, è autorizzato, fatte salve le competenze regionali in materia urbanistica e paesaggistica, a condizione che tale progetto si faccia carico della sistemazione e messa in sicurezza dell’intero ambito interessato dall’attività di cava.

2. La Regione rilascia il nulla osta allo svincolo della cauzione di cui all’articolo 21 solo a seguito della verifica, da parte del Comune, dell’avvenuta realizzazione del progetto di riutilizzo. Nel caso in cui esso non possa essere realizzato, il titolare deve darne immediata comunicazione anche alla Regione ed è tenuto ad eseguire il programma di sistemazione ambientale già autorizzato dalla stessa.

3. A seguito dello svincolo della cauzione, la Regione dispone l’eliminazione dal Piano della scheda di progetto relativa alla cava, ai sensi dell’articolo 6, comma 3.

 

     Art. 18. (Consorzi)

1. La Regione, al fine di assicurare un più razionale sfruttamento delle cave contigue o vicine e un miglioramento delle condizioni di sicurezza ovvero garantire una omogeneità nel recupero ambientale dei siti interessati, può costituire consorzi coattivi per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di opere e attrezzature al servizio dell'attività estrattiva.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 possono essere costituiti consorzi volontari, i cui atti costitutivi sono trasmessi alla Regione entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione.

3. Nel decreto costitutivo dei consorzi coattivi e nell'atto costitutivo dei consorzi volontari sono indicate le opere da eseguirsi, i termini di inizio e di ultimazione delle stesse, le condizioni imposte ai consorziati e le modalità di gestione delle infrastrutture e/o impianti esistenti.

4. Nel caso di utilizzo di infrastrutture e/o impianti esistenti, il consorzio versa un equo indennizzo all'avente diritto.

5. Le quote consortili sono stabilite in proporzione al vantaggio di ciascun consorziato.

6. Qualora, per cause imputabili all'amministrazione consortile, le opere non siano ultimate nei termini indicati, la Regione può nominare un Commissario il quale provvede, a spese del consorzio, all'esecuzione delle opere stesse.

7. Il Commissario invita i consorziati a depositare le rispettive quote di spesa, compresa quella di amministrazione, presso un istituto di credito su un conto vincolato.

8. Al consorziato che non intenda partecipare alle spese può essere applicata la sanzione della decadenza dell'autorizzazione o della concessione.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI RICERCA

 

     Art. 19. (Permesso di ricerca)

1. Qualunque intervento finalizzato alla ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2, volto ad accertare la qualità, consistenza ed economicità di un giacimento per un possibile sfruttamento, è subordinato al rilascio da parte della Regione di un permesso di ricerca.

2. Il soggetto interessato alla ricerca presenta apposita domanda, corredata dal programma dei lavori di ricerca, compresa la tempistica, dal progetto di ripristino dei luoghi, e dal titolo da cui risulta la disponibilità giuridica dei fondi interessati dall'attività di ricerca per tutto il periodo richiesto.

3. ll permesso di ricerca è rilasciato, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, con provvedimento unico che tiene luogo di ogni approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione comunque denominati, compresi gli atti approvativi ed autorizzativi urbanistico-edilizi, paesistico-ambientali e igienico-sanitari ove connessi o necessari. Il permesso contiene l'individuazione degli elementi essenziali caratterizzanti il programma dei lavori di ricerca.

4. Ai fini di cui al comma 3, lo SUAP convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, cui partecipano le amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte. La medesima procedura è seguita in caso di varianti sostanziali al permesso, comportanti modifiche agli elementi essenziali di cui al comma 3.

5. Le varianti al permesso diverse da quelle di cui al comma 4, secondo periodo, sono eseguibili mediante SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, allegando gli elaborati progettuali indicati nel provvedimento di cui all'articolo 8, comma 3, ferma restando l’acquisizione, con le modalità di cui all’articolo 19 bis, comma 3, della medesima legge, dell’autorizzazione paesaggistica o di altre autorizzazioni o titoli previsti dalla normativa vigente.

6. Il permesso è rilasciato per una durata non superiore a due anni e può essere prorogato una sola volta per lo stesso periodo, previa constatazione, da parte della Regione, dei risultati ottenuti e della conformità dei lavori eseguiti a quanto autorizzato. In caso di trasferimento del permesso ad altro soggetto, si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui all’articolo 8, comma 6.

7. Il permesso è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e per intero nei siti web istituzionali del Comune e della Regione e una copia dello stesso è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 4.

8. I modelli di domanda di permesso di ricerca e di domanda di variante al permesso sono definiti con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 3.

 

     Art. 20. (Obblighi del ricercatore)

1. Nell'esercizio dell'attività di ricerca è fatto divieto di procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto.

2. Il ricercatore trasmette alla Regione, ogni sei mesi, una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta la decadenza del permesso di ricerca. La Regione adotta, inoltre, il provvedimento di decadenza nel caso in cui riscontri una grave inadempienza alle prescrizioni e ai vincoli stabiliti nel permesso di ricerca.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15.

5. Il titolare del permesso di ricerca, qualora non presenti alla Regione, entro sei mesi dalla scadenza dello stesso, domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, è tenuto all'esecuzione degli interventi tesi al ripristino totale dei luoghi interessati dalla ricerca.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 21. (Garanzie patrimoniali)

1. La consegna e l'efficacia dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 ovvero del permesso di ricerca di cui all'articolo 19 sono subordinate alla prestazione da parte dell'istante, a favore del Comune competente, di una cauzione a garanzia della sistemazione ambientale dei luoghi interessati dall'attività estrattiva o di ricerca, il cui importo è:

a) non inferiore a euro 25.000,00 e non superiore a euro 80.000,00 per i permessi di ricerca;

b) non inferiore a euro 60.000,00 e non superiore a euro 500.000,00 per la coltivazione di cave e per le strutture di deposito a servizio dell'attività estrattiva.

2. Laddove la sistemazione ambientale consista esclusivamente nella chiusura degli imbocchi e nella risistemazione del piazzale e delle piste di servizio, può essere determinata una cauzione di importo inferiore a euro 60.000,00, dietro presentazione da parte dell’interessato di un computo metrico estimativo asseverato dei costi relativi alla sistemazione ambientale così come previsti nel progetto, desunti dal Prezzario regionale opere edili, comprensivi dei costi relativi a spese tecniche e oneri per la sicurezza.

3. I valori di cui al comma 1 sono aggiornati ogni cinque anni dalla Giunta regionale, applicando le variazioni dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente. In ogni caso la Giunta regionale può modificare i valori medesimi in relazione al variare del costo di mercato delle opere di ripristino.

4. La cauzione di cui al comma 1 è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da confidi o altri intermediari finanziari soggetti all’obbligo di iscrizione nell’Albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni. La cauzione per il permesso di ricerca ha la stessa durata del permesso e la cauzione da prestarsi in caso di autorizzazione ha una durata minima di tre anni. Prima della scadenza della fideiussione, l’interessato provvede con congruo anticipo al rinnovo della medesima o alla stipula di una nuova fideiussione in continuità con la precedente, al fine di poter proseguire l’attività autorizzata.

5. Lo svincolo della cauzione è disposto dal Comune, su domanda dell’interessato, a seguito dell’emanazione del provvedimento di conclusione del programma di coltivazione e recupero ambientale di cui all’articolo 10, comma 2, ovvero negli altri casi previsti dal presente testo unico. Qualora le opere di sistemazione non vengano eseguite dal soggetto obbligato, la Regione pronuncia la decadenza ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera h).

6. Nel caso in cui il Comune proceda all’esecuzione d’ufficio delle opere di sistemazione ambientale e le spese risultino inferiori all’entità della cauzione, la differenza è restituita all’avente diritto. Qualora, esse superino l’importo della cauzione, il soggetto obbligato e il proprietario dell’area sono tenuti in solido al pagamento dell’eccedenza.

7. Nel caso in cui il titolare del permesso di ricerca presenti domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, la cauzione già versata rimane vincolata ai fini della garanzia dell'autorizzazione richiesta, con le relative integrazioni.

8. La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), i criteri per determinare la cauzione di cui al comma 1 e le modalità e condizioni per lo svincolo, anche parziale, della stessa. Tali criteri assicurano che l'importo della cauzione sia sufficiente a garantire la realizzazione degli interventi di sistemazione.

 

     Art. 22. (Direttore responsabile dell’esercizio dell’attività estrattiva)

1. La direzione dei lavori per l'attività di cava, di ricerca, di riempimento di vuoti estrattivi in sotterraneo, nonché di deposito dei rifiuti di estrazione è affidata, ai sensi dell'articolo 6 del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni ed integrazioni, ad un tecnico professionalmente qualificato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 27 del citato decreto, che cura il rispetto delle norme in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nonché la corretta esecuzione dei lavori autorizzati.

2. Qualora più attività estrattive siano gestite da uno stesso esercente, la direzione dei lavori può essere affidata ad un unico tecnico.

3. Fatta salva l'ipotesi prevista al comma 2, il tecnico di cui al comma 1 può curare la direzione dei lavori fino ad un massimo di cinque attività, purché il numero complessivo degli addetti non superi le venticinque unità lavorative. Sono escluse dal computo le direzioni dei lavori per l'attività di ricerca e di riempimento di vuoti estrattivi in sotterraneo.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

 

     Art. 23. (Patrimonio indisponibile della Regione)

1. Quando non sia stata presentata domanda di autorizzazione per l'esercizio di cave inserite nel Piano, la Giunta regionale può, per motivi di pubblica utilità, fissare al proprietario del fondo un termine, non inferiore a centottanta giorni, per la presentazione della domanda da parte del proprietario medesimo ovvero di altri soggetti a cui questo abbia concesso la disponibilità giuridica dei fondi.

2. Qualora il termine fissato ai sensi del comma 1 decorra infruttuosamente, la Giunta regionale dispone il passaggio della cava al patrimonio indisponibile della Regione a norma dell' articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni ed integrazioni ai fini dello sfruttamento del giacimento.

 

     Art. 24. (Concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva)

1. Le concessioni per l'esercizio di cave e torbiere facenti parte del patrimonio indisponibile regionale sono disciplinate dal presente testo unico, dalla normativa regionale in materia di demanio e patrimonio regionale e, in quanto applicabile, dal r.d. 1443/1927 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il titolare della concessione è tenuto:

a) a corrispondere al proprietario del fondo un indennizzo annuo per ogni metro cubo di materiale estratto, determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) a corrispondere alla Regione un canone di concessione per ogni metro cubo di materiale estratto, determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

c) a corrispondere agli aventi diritto il valore degli impianti e delle opere realizzate esistenti e del materiale già estratto disponibile.

 

TITOLO IV

VIGILANZA E CONTROLLO

 

     Art. 25. (Vigilanza)

1. Fatta salva la competenza regionale al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 296, comma 2, del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni, le funzioni amministrative di vigilanza in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ivi compresi i collaudi e le verifiche periodiche di cui agli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e successive modificazioni e integrazioni, sono esercitate dalle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio.

2. Le funzioni di vigilanza sul rispetto dei programmi di ricerca e di coltivazione autorizzati e sul rispetto delle disposizioni in materia di attività estrattiva emanate dalla Regione sono svolte dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL), con poteri di irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 26, commi 1, 2 e 3. ARPAL impartisce, ove necessario, le prime misure per conformare la situazione di fatto al programma autorizzato, dandone comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza. In caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite, la Regione, previa diffida, può disporre la sospensione dell’attività di cava fino all’adozione delle misure prescritte. Resta salva l’applicazione dell’articolo 15, ove ne ricorrano i presupposti. Resta ferma la vigilanza di ARPAL sul rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di VIA o di screening, ai sensi della normativa vigente.

3. ARPAL, qualora nell’esercizio della vigilanza in materia di attività estrattiva di cui al comma 2 riscontri una situazione di imminente pericolo alle persone o alle cose, informa immediatamente l’Azienda Sociosanitaria Ligure per gli adempimenti di sua competenza.

4. La Regione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento degli organi di vigilanza, ai fini di un’applicazione omogenea della normativa sul territorio regionale, ed applica le sanzioni di cui all’articolo 26, commi 4, 5 e 7.

5. [Abrogato].

6. I soggetti incaricati della vigilanza di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria in applicazione dell’articolo 5 del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni. I soggetti incaricati della vigilanza hanno libero accesso alle aree interessate per procedere ad accertamenti, controlli e ispezioni. Il titolare dell’autorizzazione o del permesso di ricerca è tenuto a fornire i mezzi e le attrezzature necessarie per l’espletamento del loro incarico e a consentire la visione dei documenti che abbiano attinenza con la funzione di vigilanza.

7. Restano fermi i poteri di vigilanza sotto il profilo urbanistico-edilizio di competenza del comune, della Città metropolitana e della Provincia, a norma della legislazione vigente.

 

     Art. 26. (Sanzioni)

1. Chiunque svolge attività di cava in assenza dell’autorizzazione di cui all'articolo 8 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati. Qualora la violazione determini l'estrazione di materiale, la sanzione è maggiorata di euro 1,00 a metro cubo.

2. Lo svolgimento dell’attività di cava in difformità dall’autorizzazione di cui all’articolo 8 ovvero l'inosservanza delle disposizioni emanate dalla Regione o delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nell'autorizzazione medesima sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00. Qualora la violazione determini l'estrazione di materiale in quantità superiore a quanto autorizzato, la sanzione è maggiorata di euro 1,00 a metro cubo. Nel caso di abbancamento di materiale fuori dai limiti autorizzati, la sanzione è maggiorata di euro 1,00 a metro cubo, salvo l’obbligo di ripristino dei luoghi.

3. Chiunque esercita attività di ricerca di materiali di cava in mancanza del permesso di cui all'articolo 19 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati.

4. La mancata o incompleta comunicazione dei dati ai sensi dell’articolo 14, comma 8, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00;.

5. La mancata trasmissione della relazione sull'attività di ricerca di cui all’articolo 20, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

6. [Abrogato].

7. La mancata integrazione della cauzione a seguito dell’adeguamento previsto dall’articolo 28, comma 7, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000,00, oltre alla sospensione dell’attività.

8. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono riscossi da ARPAL, i proventi di cui ai commi 4, 5 e 7 sono riscossi dalla Regione. ARPAL e Regione applicano le sanzioni di rispettiva competenza secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

9. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di natura edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale e dalle norme in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 27. (Verifica di impatto della regolazione)

1. La Giunta regionale, dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, presenta, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), una relazione al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria per verificarne il raggiungimento degli obiettivi, in particolare sulla base dei seguenti indicatori:

a) riduzione del numero delle istruttorie per le varianti alle autorizzazioni già rilasciate;

b) riduzione dei tempi medi per poter iniziare l'attività, a partire dal momento di presentazione della domanda;

c) livello di informatizzazione della procedura autorizzativa, con conseguente fruibilità dei dati anche ai fini programmatori della Regione.

 

     Art. 28. (Disposizioni transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore del Piano di cui all'articolo 4 conserva efficacia il Piano approvato ai sensi della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) e successive modificazioni ed integrazioni.

1 bis. Fatte salve le procedure ordinarie di variante di cui all’articolo 12, ove applicabili, fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 4, le cave in attività il cui programma di coltivazione presenti uno stato di avanzamento prossimo all’esaurimento possono essere autorizzate, previa presentazione di apposita domanda di variante al programma medesimo, a continuare la coltivazione oltre il quantitativo di materiale già autorizzato, fino ad un limite massimo pari ad un terzo del quantitativo estratto negli ultimi dieci anni, a condizione che non vengano oltrepassati i confini degli areali previsti nel Piano vigente e ferme restando le altre condizioni e prescrizioni stabilite nelle relative schede di progetto contenute nel Piano medesimo. Per le cave relativamente alle quali il Piano vigente non individua un areale, la coltivazione non può oltrepassare i confini del programma già autorizzato. L’autorizzazione di cui al presente comma segue il procedimento istruttorio di cui all’articolo 11.

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico si concludono ai sensi delle disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

3. La durata delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva rilasciate dal 1° gennaio 2006 è automaticamente prorogata sino al completamento del programma di coltivazione e di recupero ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1.

3 bis. La domanda di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 2005 è presentata sei mesi prima della loro scadenza. Fino alla nuova autorizzazione, rilasciata secondo le procedure della presente legge, resta efficace il provvedimento originario. Nel caso in cui non sia presentata domanda di rinnovo, si applica, qualora ne sussistano i presupposti, l'articolo 23.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale approva i criteri e le modalità per l'individuazione degli elementi essenziali di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), caratterizzanti i programmi di coltivazione in corso di realizzazione.

5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 24 bis della l.r. 12/1979 e successive modificazioni ed integrazioni continuano ad essere efficaci sino al completamento delle opere di stabilizzazione dei cantieri, a condizione che il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva avvenga nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE) e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Negli ambiti di cava previsti nel Piano approvato ai sensi della l.r. 12/1979 e successive modificazioni e integrazioni sono ammessi gli interventi sui corsi d’acqua esistenti che risultino necessari per consentire l’attuazione del programma di coltivazione proposto, a condizione che siano garantiti, per ogni fase attuativa del programma medesimo, l’adeguato deflusso delle acque e la funzionalità idraulica della rete di regimazione. In ogni caso la ricomposizione ambientale deve comprendere il ripristino ovvero la reinalveazione del tratto di corso d’acqua oggetto degli interventi, nel rispetto delle condizioni di sicurezza definite dalla normativa vigente in materia. Gli interventi di cui al presente comma sono ammessi mediante autorizzazione di tipo idraulico, acquisita nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 11.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 21, comma 8. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 8, la Giunta definisce altresì i criteri per l'adeguamento delle cauzioni relative alle autorizzazioni e ai permessi in essere.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'articolo 17, comma 2.

 

     Art. 29. (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere);

b) l'articolo 24, quinto comma, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati);

c) la legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12);

d) la legge regionale 1 settembre 1995, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 in materia di cave e torbiere);

e) la legge regionale 24 luglio 2001, n. 21 (Disciplina delle varianti al Piano Territoriale Regionale delle attività di cava. Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere), 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e assetto idrogeologico) e 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia));

f) la legge regionale 27 settembre 2002, n. 34 (Integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) relativamente alla stabilizzazione dei cantieri sotterranei abbandonati di cave di ardesia).


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 2 agosto 2017, n. 18.