§ 53.5.13 - D.P.R. 24 maggio 1988, n. 216.
Attuazione della direttiva CEE numero 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.5 sostanze pericolose
Data:24/05/1988
Numero:216


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Esclusione dal campo di applicazione.
Art. 3.  Adeguamenti tecnici.
Art. 4.  Immissione sul mercato.
Art. 5.  Censimento.
Art. 6.  Etichettatura.
Art. 7.  Controllo delle regioni.
Art. 8.  Sanzioni.


§ 53.5.13 - D.P.R. 24 maggio 1988, n. 216.

Attuazione della direttiva CEE numero 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

(G.U. 20 giugno 1988, n. 143, S.O.).

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Il presente decreto regola i divieti e le limitazioni in materia di immissione sul mercato e di uso nel territorio nazionale dei policlorobifenili e policlorotrifenili, nonché degli impianti ed apparecchi e fluidi che li contengono, riportati nell'allegato.

 

     Art. 2. Esclusione dal campo di applicazione.

     1. Le norme del presente decreto non si applicano:

     a) al trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed aerea;

     b) all'esportazione verso i Paesi terzi;

     c) al transito sottoposto a controllo doganale, purché non si dia luogo ad alcuna trasformazione;

     d) all'immissione sul mercato o all'uso strettamente finalizzato a scopi di ricerca, di sviluppo e di analisi.

 

     Art. 3. Adeguamenti tecnici.

     1. I decreti di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono emanati dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, e possono contenere la fissazione di un termine per lo smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti già immessi sul mercato e non conformi alle disposizioni contenute nei decreti medesimi.

 

     Art. 4. Immissione sul mercato.

     1. E' vietata l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui al punto 1 dell'allegato, nonché degli apparecchi, impianti e fluidi che li contengono.

     2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'uso degli apparecchi, degli impianti e dei fluidi elencati nel punto 2 dell'allegato, contenenti le sostanze e i preparati di cui al punto 1 e utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito sino all'eliminazione o fino al termine della loro durata operativa, purché il detentore sottoponga a controlli, almeno annuali, gli apparecchi e gli impianti medesimi, secondo le norme CEI o altre norme tecniche generalmente adottate dagli operatori del settore.

     3. Qualora per ragioni tecniche non sia possibile utilizzare prodotti di sostituzione per il funzionamento e la normale manutenzione degli apparecchi e degli impianti e fluidi di cui al comma 2, e questi siano in buono stato di conservazione, è consentito l'uso di PCB e PCT e dei loro preparati al solo fine di completare il livello dei liquidi contenenti PCB e PCT degli impianti medesimi. In tale caso deve essere data comunicazione alla regione.

     4. In caso di accertate anomalie, le regioni possono, per motivi di protezione della salute pubblica e dell'ambiente, vietare l'uso di apparecchi di cui al comma 2, anche prima del termine ivi previsto.

     5. E' vietata l'immissione sul mercato d'occasione degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al comma 2, non destinati all'eliminazione.

 

     Art. 5. Censimento.

     1. Presso ciascuna regione o provincia autonoma è istituito il registro dei dati relativi alla detenzione di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato.

     2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le modalità per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce di cui ai commi 3 e 5. Il relativo decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

     3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, i detentori di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, provvedono ad effettuare la denuncia alla regione o provincia autonoma competente.

     4. Le regioni e le province autonome attuano il censimento, comunicando i relativi dati ai Ministri dell'ambiente e della sanità, che informano le amministrazioni interessate.

     5. La cessazione di uso, nonché le previste modalità di smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti di cui all'allegato, è denunciata dagli interessati nel termine di trenta giorni dall'avvenuta cessazione. Le regioni e le province autonome aggiornano il registro e trasmettono i dati acquisiti ai Ministri dell'ambiente e della sanità, che informano le amministrazioni interessate.

 

     Art. 6. Etichettatura.

     1. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT), con particolare riguardo alle indicazioni relative all'eliminazione dei PCB e dei PCT, alla manutenzione e all'uso degli apparecchi e impianti che li contengono, alle misure da adottare in caso di perdite accidentali ed incendio.

 

     Art. 7. Controllo delle regioni.

     1. Le regioni e le unità sanitarie locali vigilano sull'osservanza delle norme del presente decreto, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

     2. Le regioni, in particolare, provvedono, anche mediante ispezioni, al controllo delle condizioni di sicurezza adottate nella detenzione degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, della periodicità delle verifiche che il detentore è tenuto ad effettuare ai sensi del comma 2 dell'art. 4, nonché del corretto smaltimento degli stessi.

 

     Art. 8. Sanzioni.

     1. Chiunque immette sul mercato od utilizza le sostanze, i preparati ed i prodotti elencati nell'allegato, in violazione delle disposizioni del presente decreto, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni.

     2. Chiunque omette di provvedere alle denunce di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 5, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

 

 

ALLEGATO

 

     1. Divieti

     Difenili policlorurati (PCB), ad eccezione dei difenili mono e diclorurati.

     Trifenili policlorurati (PCT).

     Preparati, inclusi gli oli usati, la cui percentuale in PCB o in PCT supera lo 0,005% in peso [1].

 

     2. Deroghe

     In deroga al divieto di cui al punto 1 sono consentiti nei limiti di cui all'art. 4:

     Apparecchi elettrici a sistema chiuso: trasformatori, resistenze e induttanze;

     Grandi condensatori (> = 1kg di peso totale);

     Piccoli condensatori (purché la percentuale massima di cloro dei PCB sia del 43% e che essi non contengano più del 3,5% di difenili pentaclorurati o di difenili maggiormente clorurati);

     Fluidi termovettori negli impianti caloriferi a sistema chiuso;

     Fluidi idraulici per l'equipaggiamento sotterraneo delle miniere.

 


[1] Valore così sostituito dall'art. 1 del D.M. 29 luglio 1994.