§ 4.1.24 - L.R. 8 luglio 1987, n. 24.
Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:08/07/1987
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Strumenti urbanistici attuativi).
Art. 2.  (Contenuti).
Art. 3.  (Elaborati).
Art. 4.  (Procedimento di approvazione).
Art. 5.  (Delega alle Province delle funzioni regionali attinenti alla formulazione delle osservazioni).
Art. 6.  (Procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ricadenti negli ambiti di interesse regionale).
Art. 7.  (Strumenti urbanistici attuativi ricadenti in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497).
Art. 8.  (Varianti allo strumento urbanistico generale connesse a strumenti urbanistici attuativi e loro approvazione).
Art. 9.  (Varianti allo strumento urbanistico generale contestuali a strumenti urbanistici attuativi).
Art. 10.  (Pubblicità del provvedimento di approvazione).
Art. 11.  (Efficacia).
Art. 12.  (Validità).
Art. 13.  (Varianti agli strumenti urbanistici attuativi).
Art. 14.  (Piani particolareggiati di iniziativa pubblica).
Art. 15.  (Attuazione mediante diretta concessione od autorizzazione edilizia).
Art. 16.  (Convenzione attuativa).
Art. 17.  (Procedure coattive).
Art. 18.  (Piani particolareggiati di iniziativa privata).
Art. 19.  (Inquadramento urbanistico).
Art. 20.  (Obbligo di formazione, estensione, efficacia ed attuazione).
Art. 21. 
Art. 22.  (Inquadramento urbanistico).
Art. 23.  (Efficacia ed attuazione).
Art. 24.  (Inquadramento urbanistico).
Art. 25.  (Modalità di attuazione).
Art. 26.  (Piani di recupero di iniziativa pubblica attuati dai privati).
Art. 27.  (Piani di recupero di iniziativa pubblica attuati dal Comune).
Art. 28.  (Piani di recupero di iniziativa privata).
Art. 28 bis.  (Programmi organici di intervento).
Art. 29.  (Definizione).
Art. 29 bis.  (Procedimenti di adozione).
Art. 30.  (Procedimento di approvazione).
Art. 31.  (Indagini geologiche a corredo degli strumenti urbanistici generali).
Art. 32.  (Elevazione del massimale di contributo per indagini geologiche a corredo degli strumenti urbanistici).
Art. 33.  (Disposizioni transitorie).
Art. 34.  (Sostituzione ed abrogazione di precedenti norme).
Art. 35. 
Art. 36.  (Entrata in vigore).


§ 4.1.24 - L.R. 8 luglio 1987, n. 24. [1]

Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi.

(B.U. 29 luglio 1987, n. 30).

 

TITOLO I

DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Strumenti urbanistici attuativi).

     1. Lo strumento urbanistico generale identifica, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 28, le parti del territorio ed i casi in cui il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla formazione di strumenti urbanistici attuativi.

     2. Sono strumenti urbanistici attuativi dello strumento urbanistico generale:

     a) il piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata;

     b) il piano per l'edilizia economica e popolare;

     c) il piano per gli insediamenti produttivi;

     d) il piano di recupero.

 

     Art. 2. (Contenuti).

     1. Strumenti urbanistici attuativi, sulla base dell'analisi dello stato di fatto - da condursi con particolare riferimento al patrimonio edilizio esistente, alle destinazioni d'uso in atto ed al rapporto tra l'area interessata e l'ambito circostante - e nel rispetto delle previsioni e delle finalità dello strumento urbanistico generale contengono:

     a) l'assetto complessivo dell'area con indicazione planivolumetrica di tutti gli edifici previsti, della sistemazione del terreno e della organizzazione ed ubicazione dei servizi e delle infrastrutture nelle qualità e secondo le modalità stabilite dallo strumento urbanistico generale o, in difetto di sue specifiche indicazioni in tal senso, dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni [2];

     b) l'assetto delle aree libere sia pubbliche sia private, con la previsione dei percorsi, delle piantumazioni e dei principali elementi di arredo urbano;

     c) la disciplina degli interventi sia di nuova costruzione sia sul patrimonio edilizio esistente anche con riferimento alle definizioni di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con la precisazione degli immobili da vincolare, dei materiali e delle finiture;

     d) le modalità e i termini di attuazione, fermo restando il limite massimo decennale per la esecuzione del opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici attuativi diversi dai piani per l'edilizia economica e popolare nonché per il compimento delle procedure coattive di cui all'articolo 17;

     e) la previsione dei costi presumibili per l'attuazione dello strumento urbanistico attuativo e dei soggetti su cui gravino nonché le corrispondenti intese eventualmente intervenute;

     f) l'indicazione dei rapporti fra le previsioni dello strumenti urbanistico attuativo e quelle dei piani commerciali di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426;

     g) la rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti dalle leggi statali e regionali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;

     h) la dimostrazione della fattibilità geotecnica delle opere;

     i) la rispondenza dell'intervento alle esigenze di risparmio energetico;

     l) l'accordo preliminare con gli enti competenti a prestare i servizi di fornitura dell'energia elettrica e di telecomunicazioni, ove necessari.

     2. I piani per l'edilizia economica e popolare devono altresì contenere la dimostrazione che sono stati dimensionati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, quarto comma.

     3. Gli strumenti urbanistici attuativi relativi ad aree definite di tipo «A» in base al decreto ministeriale emanato in applicazione dell'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, devono contenere elementi atti alla determinazione del processo di formazione del tessuto urbano e della sua evoluzione, al fine di ricondurre gli edifici esistenti alla condizione d'uso ottimale.

     4. Nei Comuni il cui territorio sia stato dichiarato zona soggetta a rischio sismico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, la dimostrazione di cui alla lettera h) del primo comma deve essere effettuata con particolare riferimento agli accertamenti previsti dall'articolo 3, primo comma, della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29.

 

     Art. 3. (Elaborati).

     1. I progetti degli strumenti urbanistici attuativi sono costituiti dai seguenti elaborati:

     a) relazione illustrativa del progetto che precisi anche le fasi di attuazione dello stesso e ne specifichi i costi presumibili per l'attuazione nonché i soggetti su cui gravano; ove trattisi di piani per l'edilizia economica e popolare la relazione deve riportare altresì la dimostrazione di cui all'articolo 2, secondo comma;

     b) documentazione grafica e/o descrittiva dell'analisi dello stato di fatto riferita ai rapporti tra l'area interessata e l'ambito circostante, al patrimonio edilizio, alle tipologie ed alle destinazioni che lo caratterizzano, alle colture in atto, alle essenze esistenti, alla viabilità veicolare e pedonale con le relative caratteristiche dimensionali, alle aree e agli spazi già destinati a servizi pubblici o di uso pubblico con specificazione e quantificazione delle destinazioni d'uso, alle urbanizzazioni a rete con l'indicazione delle aree servite e delle eventuali potenzialità residue d'uso;

     c) stralcio delle tavole dello strumento urbanistico generale e della carta tecnica regionale in scale 1:5000, relativo alla zona, con l'indicazione del perimetro dell'area di intervento;

     d) stralcio della normativa di attuazione dello strumento urbanistico generale concernente i tipi e le modalità di intervento consentiti nella zona;

     e) tabella dei dati di progetto nella quale devono essere indicati:

     1) la superficie totale dello strumento urbanistico attuativo;

     2) le superfici corrispondenti alle diverse destinazioni d'uso e le relative percentuali;

     3) i volumi esistenti da confermare, i volumi da demolire, i volumi edificabili totali e suddivisi per lotti, con relativa specificazione delle rispettive destinazioni d'uso;

     4) il rapporto di copertura di ogni singolo lotto nonché la superficie utile di solaio nel caso di insediamenti produttivi e commerciali pluripiano;

     5) gli indici di fabbricabilità territoriali e fondiari;

     6) la capacità insediativa della zona in termini di valli o di abitanti o di posti letto ovvero il numero di addetti previsto con l'indicazione del parametro di superficie utile/addetto ovvero la superficie di vendita;

     7) gli «standards» urbanistici conseguiti con lo strumento urbanistico attuativo nelle qualità e secondo le modalità di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a) [3];

     8) le eventuali superfici da destinare ad attività commerciali in coerenza con gli obiettivi della legge 11 giugno 1971, n. 426;

     f) rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno in scala non inferiore a 1:500, con indicazione dei capisaldi di riferimento;

     g) planimetria quotata in scala non inferiore a 1:500 dell'assetto complessivo dell'area con indicazione di tutti gli edifici previsti, della sistemazione del terreno e dell'organizzazione ed ubicazione dei servizi e delle infrastrutture;

     h) schemi planimetrici in scala non inferiore a 1:200 dei tipi edilizi esistenti e in progetto;

     i) prospetti e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in numero sufficiente ad assicurare la piena comprensione del progetto;

     l) schemi altimetrici in scala non inferiore a 1:200 delle opere di urbanizzazione primaria, con indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti, delle sezioni stradali, delle piantumazioni e degli elementi di arredo urbano;

     m) mappe catastali con specificazione delle eventuali proprietà pubbliche ed elenchi delle ditte proprietarie degli immobili soggetti ad espropriazione in relazione agli effetti propri di ciascun tipo di strumento urbanistico attuativo;

     n) norme tecniche contenenti:

     1) le modalità di attuazione ed i relativi termini nei limiti di cui all'articolo 2, lettera d);

     2) la disciplina degli interventi, anche con riferimento alle destinazioni d'uso, agli immobili da vincolare, ai materiali ed ai requisiti delle costruzioni e per gli edifici esistenti, alla puntuale descrizione dei tipi di intervento da rapportarsi alle nozioni di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

     o) elaborati atti a dimostrare la rispondenza dell'intervento alle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e del relativo regolamento di attuazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

     p) elaborati atti a dimostrare la rispondenza dell'intervento ai requisiti di risparmio energetico dettati dalla legislazione vigente in materia;

     q) elaborati in indagine e di verifica sotto il profilo geotecnico della fattibilità delle opere previste, in conformità alle norme tecniche di cui al decreto interministeriale 21 gennaio 19Sl, emanato in applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 66.

     2. Qualora si tratti degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 2, terzo comma, la documentazione prevista al precedente comma deve essere integrata da elaborazioni volte ad analizzare il processo di formazione del tessuto urbano, ad individuarne la struttura viaria portante, le relative polarità e l'evoluzione dei tipi edilizi nonché, per ciascun tipo, i principali caratteri strumentali ed i diversi interventi di recupero previsti per ricondurre gli edifici esistenti alla condizione d'uso ottimale.

     3. Nei Comuni di cui all'articolo 2, quarto comma, i progetti degli strumenti urbanistici attuativi sono costituiti altresì dalla documentazione contenente le risultanze delle indagini e delle verifiche previste dall'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29, raccolte in apposita relazione tecnica corredata da un'esauriente cartografia di zonizzazione in prospettiva sismica delle aree interessate.

     4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere modificate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito il Comitato tecnico urbanistico, in relazione a sopravvenute esigenze di aggiornamento dell'elenco degli elaborati costitutivi degli strumenti urbanistici attuativi.

 

     Art. 4. (Procedimento di approvazione).

     1. Salvo il disposto dell'articolo 6, gli strumenti urbanistici attuativi sono approvati dal Comune con le modalità indicate nei successivi commi del presente articolo e previa intesa con le Amministrazioni pubbliche proprietarie di immobili eventualmente in essi compresi ed appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile delle stesse.

     2. Il progetto di strumento urbanistico attuativo - previa acquisizione del parere della Commissione edilizia integrata a norma dell'articolo 20 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15 come modificato dall'articolo 1 numero 7 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 44 nonché, in presenza di immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, del parere della Sopraintendenza ai beni ambientali ed architettonici - è adottato con deliberazione del Consiglio comunale. Tale deliberazione, entro quindici giorni dalla data di esecutività, è depositata con tutta la documentazione ad essa allegata per quindici giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segretaria comunale, previo avviso da affiggersi all'albo pretorio, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e su giornali quotidiani a diffusione regionale [4].

     3. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari di immobili compresi nello strumento urbanistico attuativo ed osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.

     4. Lo strumento urbanistico attuativo si intende approvato al momento in cui sia divenuta esecutiva la deliberazione con la quale il Consiglio comunale, entro i successivi novanta giorni a pena di decadenza dello strumento adottato, decide sulle opposizioni ed osservazioni presentate, apportando, se del caso, allo strumento stesso le conseguenti modifiche, ovvero prende atto della mancata presentazione di opposizioni ed osservazioni. Lo strumento urbanistico attuativo così eventualmente modificato non è soggetto alla pubblicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

     5. Entro cinque giorni dalla intervenuta esecutività della deliberazione di cui al quarto comma, il Comune trasmette copia dei provvedimenti deliberativi nonché degli elaborati dello strumento urbanistico attuativo alla Regione, la quale entro quarantacinque giorni dal ricevimento, può comunicare al Comune le proprie osservazioni, con particolare riferimento alla conformità dello strumento stesso alle previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico generale nonché alla sua corretta attuazione.

     6. In caso di osservazioni da parte della Regione, il Comune adotta la conseguente deliberazione consiliare di adeguamento dello strumento urbanistico attuativo alle osservazioni stesse o di [5] loro reiezione, in quest'ultimo caso detta deliberazione deve essere assunta entro novanta giorni a pena di decadenza dello strumento urbanistico attuativo approvato [6].

     7. La deliberazione di cui al sesto comma, appena divenuta esecutiva, è trasmessa alla Regione, la quale, nei successivi trenta giorni, annullo lo strumento urbanistico attuativo quando il Comune respinga o comunque non si adegui ad osservazioni concernenti:

     a) la conformità dello strumento urbanistico attuativo alle previsioni e prescrizioni della vigente disciplina urbanistica;

     b) la non riconducibilità alla definizione di cui all'articolo 8, primo comma, di varianti allo strumento urbanistico generale connesse allo strumento urbanistico attuativo eventualmente approvate dal Comune in quanto ritenute tali [7].

     8. Nel caso di annullamento dello strumento urbanistico attuativo per i motivi di cui alla lettera b) del comma precedente, vengono annullate anche le correlative varianti allo strumento urbanistico generale.

     9. Lo strumento urbanistico attuativo può essere attuato solo dopo che sia infruttuosamente decorso il termine di quaranta cinque giorni di cui al quinto comma ovvero, in caso di osservazioni da parte della Regione, il termine di cui al settimo comma [8].

 

     Art. 5. (Delega alle Province delle funzioni regionali attinenti alla formulazione delle osservazioni).

     1. Le funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di osservazioni agli strumenti urbanistici attuativi e di eventuale annullamento degli stessi, quali definite dall'articolo 4, sono delegate alle Province.

     2. I provvedimenti emanati dalle Province in forza della delega di cui al presente articolo sono imputati alle stesse.

     3. Le funzioni delegate alla Province in base alle disposizioni della presente legge sono esercitate dai Presidenti delle relative Giunte.

     4. Ai fini dell'esercizio del potere previsto dal settimo e ottavo comma dell'articolo 4, il Presidente della Giunta provinciale è tenuto ad acquisire il parere del Comitato tecnico urbanistico provinciale previsto dall'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987, n. 7 di delega alle Province delle funzioni regionali relative all'esercizio dei poteri di controllo in materia di abusivismo edilizio.

     5. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente informazioni, dati ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

     6. Le Province trasmettono alla Regione entro il mese di febbraio di ogni anno una analitica relazione sull'attività svolta, con riferimento all'anno precedente, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate ai sensi della presente legge, ai fini della formulazione di osservazioni ed indirizzi da parte della Regione stessa.

     7. Per l'esercizio delle funzioni delegate a norma della presente legge viene stanziata annualmente la somma di lire 100.000.000, da ripartirsi tra le Province con deliberazione della Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

     a) cinquanta per cento in proporzione al numero dei Comuni facenti parte della Provincia;

     b) cinquanta per cento in proporzione al numero complessivo degli abitanti della Provincia, risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

     8. Lo stanziamento di cui al settimo comma è adeguato annualmente al tasso programmato di inflazione [9].

 

     Art. 6. (Procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ricadenti negli ambiti di interesse regionale).

     1. Salvo il disposto di cui al settimo comma, gli strumenti urbanistici attuativi ricadenti negli ambiti di interesse regionale come individuati ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, sono adottati a norma del secondo comma dell'articolo 4 e pubblicati con le modalità ivi stabilite, ai fini della presentazione di opposizioni da parte dei proprietari di immobili compresi negli strumenti urbanistici attuativi ed osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse, fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.

     2. Decorso il termine di cui al primo comma, ove siano pervenute opposizioni od osservazioni il Comune decide su di esse con deliberazione del Consiglio comunale da assumersi nei successivi novanta giorni a pena di decadenza dello strumento urbanistico attuativo adottato, senza necessità di ripubblicazione dello strumento urbanistico attuativo qualora lo stesso sia stato conseguentemente modificato.

     3. Gli atti di cui ai commi precedenti sono trasmessi per l'approvazione alla Regione unitamente alla documentazione comprovante l'intervenuta intesa con le Amministrazioni pubbliche proprietarie di immobili eventualmente compresi nell'ambito dello strumento urbanistico attuativo ed appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile delle stesse.

     4. La Regione provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore incaricato e sentito il Comitato tecnico urbanistico, salvo rinvio al Comune ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, lettera f), seconda parte, della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8 e successive modificazioni.

     5. Lo strumento urbanistico attuativo può essere approvato anche a condizione dell'osservanza di determinate prescrizioni all'uopo dettagliatamente specificate, fermo restando che in tal caso esso acquista efficacia al momento della intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio comunale con cui sono integralmente accettate le prescrizioni stesse ed in base alla quale deve essere provveduto all'adeguamento dei relativi atti grafici e normativi.

     6. In caso di diniego di approvazione dello strumento urbanistico attuativo la Regione fornisce le opportune indicazioni per la sua eventuale rielaborazione.

     7. I piani di recupero ricadenti negli ambiti di interesse regionale, come sopra individuati, seguono le procedure di approvazione stabilite dai commi precedenti esclusivamente quando prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica nonché, per le zone omogenee di tipo «A», interventi edilizi di nuova edificazione, anche per sostituzione, o comunque comportanti incrementi volumetrici, superficiali e mutamento di destinazione d'uso, sempreché l'incremento o il mutamento abbia carattere sostanziale, comportando variazioni sotto il profilo urbanistico, in termini di aumento del peso insediativo e/o di rapporti tra insediamenti e servizi.

 

     Art. 7. (Strumenti urbanistici attuativi ricadenti in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497).

     1. Gli strumenti urbanistici attuativi ricadenti in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni sono soggetti alla autorizzazione di massima prevista dall'articolo 16 del relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357.

     2. A tal fine l'adozione, a norma dell'articolo 4, degli strumenti urbanistici attuativi non ricadenti negli ambiti di cui all'articolo 6, deve essere preceduta dalla acquisizione dell'autorizzazione di massima indi cata al comma precedente. Sulla relativa richiesta la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15 come modificata con legge regionale 19 novembre 1982, n. 44, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento degli atti, decorso infruttuosamente il quale l'autorizzazione si ha per rilasciata.

     3. L'approvazione regionale, a norma dell'articolo 6, degli strumenti urbanistici attuativi ricadenti negli ambiti ivi indicati, è comprensiva dell'autorizzazione di massima di cui al primo comma: a tali effetti vengono preventivamente svolte le specifiche valutazioni all'uopo necessarie.

     4. Le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, nei confronti di tutti gli interventi previsti da strumenti urbanistici attuativi che abbiano riportato l'autorizzazione di massima ai sensi dei commi precedenti, sono subdelegate ai Comuni, che le esercitano a norma della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15 e successive modificazioni.

 

     Art. 8. (Varianti allo strumento urbanistico generale connesse a strumenti urbanistici attuativi e loro approvazione).

     1. Agli effetti della presente legge, sono definite varianti allo strumento urbanistico generale connesse a strumento urbanistico attuativo quelle che, in conseguenza dei maggiori approfondimenti progettuali in sede di adozione dello stesso, comportano:

     a) modifiche delle previsioni dello strumento urbanistico generale relative ad infrastrutture ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, conseguenziali alle necessità emergenti all'atto della loro progettazione esecutiva;

     b) l'esatta individuazione del perimetro della zona di intervento derivante dagli adeguamenti tecnici resi necessari dalla trasposizione delle previsioni dello strumento urbanistico generale nell'elaborato di cui all'articolo 3, primo comma, lettera g);

     c) limitate variazioni della normativa edilizia della zona e dei tipi di intervento ivi ammessi, che non determinino mutamenti delle destinazioni d'uso né della capacità insediativa complessiva della zona stessa, quali previste dallo strumento urbanistico generale;

     d) la deroga all'obbligo di ricorso ad unico strumento urbanistico attuativo esteso all'intera zona di intervento qualora, decorsi cinque anni dall'approvazione dello strumento urbanistico generale contenente tale obbligo, i proprietari delle aree comprese nella zona non abbiano assunto la relativa iniziativa per obiettive ragioni derivanti dalle caratteristiche e dall'estensione della zona stessa [10].

     2. Le varianti di cui al primo comma devono essere puntualmente definite in rapporto alle disposizioni ivi contenute nonché esplicitamente motivate, deliberate e rappresentate in termini grafici e/o normativi. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del precedente comma in sede di approvazione della variante il Comune deve procedere alla definizione delle modalità di frazionamento della strumentazione urbanistica attuativa originariamente prescritta, in funzione della necessaria ricomposizione urbanistica della zona [11].

     3. Tali varianti sono pubblicate ed approvate con le stesse modalità relative allo strumento urbanistico attuativo.

 

     Art. 9. (Varianti allo strumento urbanistico generale contestuali a strumenti urbanistici attuativi).

     1. Gli strumenti urbanistici attuativi che implichino l'adozione di varianti allo strumento urbanistico generale diverse da quelle indicate all'articolo 8 possono essere attuati soltanto a seguito dell'approvazione regionale della variante stessa.

     2. Le varianti allo strumento urbanistico generale di cui al primo comma:

     a) sono esplicitamente motivate e deliberate nonché debitamente rappresentate in termini grafici e/o normativi;

     b) sono pubblicate con le stesse modalità relative allo strumento urbanistico attuativo;

     c) sono in ogni caso approvate dalla Regione a norma della legislazione vigente in materia.

 

     Art. 10. (Pubblicità del provvedimento di approvazione).

     1. Il provvedimento di approvazione dello strumento urbanistico attuativo è depositato, unitamente ai relativi atti grafici e normativi nonché al provvedimento al quale ne sia eventualmente subordinata l'efficacia, a permanente e libera visione del pubblico presso la segreteria comunale entro dieci giorni dalla data in cui può essere attuato, previo avviso che deve essere:

     a) affisso all'Albo pretorio del Comune;

     b) pubblicato sui giornali quotidiani a diffusione regionale:

     c) notificato, nella forma delle citazioni ai proprietari degli immobili che, in ragione delle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, possono essere sottoposti a procedimenti espropriativi o riduttivi del godimento della proprietà.

 

     Art. 11. (Efficacia).

     1. Ad uno stesso strumento urbanistico attuativo, con il relativo atto di adozione, possono essere espressamente attribuiti, per determinare parti del territorio considerato, gli effetti propri di più strumenti fra quelli indicati all'ultimo comma dell'articolo 1 sempre che ne abbia i contenuti e sia costituito dagli specifici elaborati rispettivamente prescritti.

     2. L'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi equivale a dichiarazione di pubblica utilità con riferimento alle opere ed impianti pubblici in essa previsti nonché agli altri interventi oggetto di procedura coattiva ai sensi degli articoli 17 e 18, quarto comma.

     3. Limitatamente ai piani per l'edilizia economica e popolare nonché ai piani per gli insediamenti produttivi, la dichiarazione di pubblica utilità si intende riferita a tutte le relative previsioni.

 

     Art. 12. (Validità).

     1. Decorsi i termini stabiliti per la loro esecuzione, gli strumenti urbanistici attuativi, per la parte in cui non hanno avuto attuazione, non hanno più efficacia di pubblica utilità, fermo restando, a tempo indeterminato, l'obbligo di osservare le indicazioni e le prescrizioni degli strumenti stessi.

 

     Art. 13. (Varianti agli strumenti urbanistici attuativi).

     1. Le varianti agli strumenti urbanistici attuativi seguono la procedura di approvazione degli strumenti originari, salvo il disposto di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.

     2. Per le varianti agli strumenti urbanistici attuativi ricadenti negli ambiti di interesse regionale che non ne comportino significativi mutamenti o integrale rielaborazione, il parere del Comitato tecnico urbanistico previsto al quarto comma dell'articolo 6 della presente legge è facoltativo.

     3. Le varianti ai piani per l'edilizia economica e popolare nonché ai piani per gli insediamenti produttivi che non incidano sul dimensionamento globale del piano e non ne comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, sono in ogni caso approvate con deliberazione del Consiglio comunale soggetta al solo controllo di legittimità, a norma dell'articolo 17 della legge regionale 24 giugno 1976, n. 20, unitamente alle varianti allo strumento urbanistico generale ad esse eventualmente connesse, a termini dell'articolo 8.

     4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche nei confronti delle variazioni alle previsioni di spesa conseguenti ai mutamenti dei costi presunti in sede di approvazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare nonché dei piani per gli insediamenti produttivi.

     5. I termini di attuazione di tutti gli strumenti urbanistici attuativi possono essere prorogati, nel limite massimo rispettivamente stabilito dalla legge, con motivata deliberazione del Consiglio comunale soggetta al solo controllo di legittimità a norma dell'articolo 17 della legge regionale 24 giugno 1976, n. 20.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

Sezione I: Piani particolareggiati

 

     Art. 14. (Piani particolareggiati di iniziativa pubblica).

     1. I piani particolareggiati di iniziativa pubblica si attuano nei modi previsti dagli articoli 15, 16 e 17.

 

     Art. 15. (Attuazione mediante diretta concessione od autorizzazione edilizia).

     1. Il piano particolareggiato, qualora le relative modalità attuative non prevedano il ricorso alla convenzione di cui all'articolo 16, si attua mediante diretta concessione od autorizzazione edilizia.

 

     Art. 16. (Convenzione attuativa).

     1. Il piano particolareggiato può stabilire che l'edificazione in tutto il territorio da esso considerato o in determinati ambiti di intervento organico sia realizzato, previa stipulazione con i soggetti attuatori aventi titolo di apposita convenzione che preveda:

     a) la concessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero di allacciamento della zona a pubblici servizi nonché la loro diretta esecuzione, a scomputo, in tutto o in parte, degli oneri relativi a dette opere determinati ai sensi di legge senza possibilità di compensazione fra le diverse voci di costo, ferma restando la facoltà del Comune, per particolari esigenze di interesse pubblico, debitamente motivate, di richiedere:

     1) soltanto il vincolo di destinazione d'uso pubblico in luogo della cessione delle aree ed opere;

     2) la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria e di parcheggi pubblici nonché la loro cessione con le relative aree, in ambito diverso da quello di intervento, purché destinato a tale uso dallo strumento urbanistico generale e, comunque, nel rispetto delle dotazioni complessive di «standards» da esso previste, con possibilità di scomputo degli oneri corrispondenti;

     b) i termini per la cessione delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per il rilascio delle concessioni od autorizzazioni edilizie, fermo restando che quest'ultimo è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria;

     c) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;

     d) gli elementi progettuali delle opere da eseguire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione ed i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune;

     e) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.

     2. Il piano particolareggiato stabilisce altresì, in coerenza con le previsioni del programma pluriennale di attuazione ove il Comune ne sia dotato o debba dotarsene, il termine entro il quale i soggetti interessati sono tenuti a presentare lo schema di convenzione di cui al presente articolo.

     3. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio comunale e trascritte, a cura e spese dei soggetti attuatori, nei registri immobiliari tenuti presso la competente Conservatoria.

 

     Art. 17. (Procedure coattive).

     1. Qualora i soggetti interessati non presentino lo schema di convenzione di cui all'articolo 16 nel termine stabilito dal piano particolareggiato, il Sindaco notifica loro l'invito a dichiarare entro un termine all'uopo fissato se intendano procedere all'edificazione da soli, qualora siano unici proprietari degli immobili interessati, o riuniti in consorzio.

     2. Il consorzio può essere costituito con la partecipazione dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore degli immobili compresi nel territorio o nel singolo ambito di cui al primo comma dell'articolo 16. I consorzi così costituiti conseguono la piena disponibilità dell'ambito mediante l'espropriazione degli immobili dei proprietari non aderenti.

     3. Quando sia decorso inutilmente il termine fissato nell'atto di notifica di cui al primo comma, il Comune espropria gli immobili compresi nell'ambito e procede alla loro assegnazione mediante una gara fra i proprietari espropriati sulla base di un prezzo corrispondente alla indennità di espropriazione aumentata del valore derivante

dall'approvazione del piano particolareggiato. L'assegnazione comporta l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione o di trasformazione a norma del piano particolareggiato ed alla stipulazione della relativa convenzione.

     4. In caso di diserzione dalla gara di cui al comma precedente, il Comune può procedere all'assegnazione mediante gara aperta a tutti o negli altri modi previsti dalla legge per l'affidamento dei lavori di realizzazione di opere pubbliche, a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara fra i proprietari espropriati.

 

     Art. 18. (Piani particolareggiati di iniziativa privata).

     1. I piani particolareggiati possono essere progettati a cura e spese dei proprietari degli immobili in essi compresi ovvero dei soggetti che ne abbiano titolo qualora trattisi di beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile pubblico.

     2. I relativi progetti debbono essere corredati da un atto unilaterale d'obbligo contenente quanto previsto al primo comma dell'articolo 16, da approvarsi in ogni caso dal Consiglio comunale, fermo restando che alla stipulazione del relativo contratto ed alla sua trascrizione, a cura e spese dei soggetti attuatori, nei registri immobiliari tenuti pressi la competente Conservatoria, si procede ad intervenuta approvazione del piano.

     3. I progetti possono essere redatti anche a cura e spese dei proprietari di immobili rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili compresi nel piano, previo invito ai restanti proprietari ad aderire all'iniziativa entro un termine all'uopo fissato e ad intervenuta infruttuosa scadenza dello stesso.

     4. A seguito dell'approvazione del piano particolareggiato redatto nei modi di cui al comma precedente, i proponenti, ai fini del rispetto degli impegni assunti nei confronti del Comune, possono conseguire la piena disponibilità degli immobili dei proprietari non aderenti all'iniziativa, mediante espropriazione.

     5. Le istanze di approvazione dei piani particolareggiati di iniziativa privata si intendono respinte se, entro centottanta giorni dal loro ricevimento, il Comune non dà notizia delle determinazioni assunte in merito.

 

Sezione II: Piani per l'edilizia economica e popolare

 

     Art. 19. (Inquadramento urbanistico).

     1. 1 Comuni, sulla base dei criteri contenuti nei programmi quadriennali di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 come modificato dall'articolo 31 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 33, formano il piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare nelle aree destinate ad uso residenziale dallo strumento urbanistico generale approvato o soltanto adottato e trasmesso alla Regione per l'approvazione; in quest'ultimo caso il piano delle zone suddette è approvato con le modalità previste dall'articolo ó, ancorché non ricadente in ambiti di interesse regionale, ed è vincolante in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale.

     2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai piani per l'edilizia economica e popolare formati dai consorzi costituiti fra più Comuni limitrofi.

 

     Art. 20. (Obbligo di formazione, estensione, efficacia ed attuazione).

     1. Per quanto attiene all'obbligo di formazione, all'efficacia ed all'attuazione del piano per l'edilizia economica e popolare si applicano le norme di legge vigenti in materia, salvo il disposto di cui ai due commi seguenti.

     2. Il piano per l'edilizia economica e popolare è deliberato dal Comune entro centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui all'articolo 1, terzo comma della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni salvo proroga concessa dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore incaricato.

     3. In deroga al disposto di cui all'articolo 37 della legge regionale 24 giugno 1976, n. 20, il controllo sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti all'obbligo di formazione del piano per l'edilizia economica e popolare è esercitato nei modi stabiliti dall'articolo 20 della legge medesima, ancorché il piano sia soggetto ad approvazione regionale.

     4. L'estensione delle zone da includere nel piano, sia comunale che consortile, è stabilita in relazione al fabbisogno abitativo individuato dalla Regione, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera b) della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 e successive modificazioni, in sede di formazione del programma quadriennale regionale.

 

     Art. 21. [12]

 

Sezione III: Piani per gli insediamenti produttivi

 

     Art. 22. (Inquadramento urbanistico).

     1. I Comuni provvisti di strumento urbanistico generale possono formare un piano delle aree per insediamenti produttivi di tipo industriale, artigianale, commerciale e turistico, nell'ambito delle zone designate a tali usi dallo strumento urbanistico generale stesso.

     2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai piani per gli insediamenti produttivi formati dai consorzi costituiti fra più Comuni limitrofi.

 

     Art. 23. (Efficacia ed attuazione).

     1. L'efficacia e le modalità di attuazione dei piani per gli insediamenti produttivi restano disciplinate dalle norme di legge vigenti in materia, per quanto non superate dalle disposizioni della presente legge.

 

Sezione IV: Piani di recupero

 

     Art. 24. (Inquadramento urbanistico).

     1. I piani di recupero sono formati nell'ambito delle zone di recupero individuate nei modi previsti dai primi tre commi dell'articolo 50 nonché dall'articolo 52 della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 e successive modificazioni, entro il perentorio termine massimo di tre anni da tale individuazione e nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale, salvo il disposto di cui all'articolo 8 ed al secondo comma del presente articolo.

     2. Ove lo strumento urbanistico generale prevede l'obbligo di un unico strumento attuativo esteso a singoli interi ambiti del territorio comunale classificati come zona omogenea di tipo «A» ai sensi del decreto ministeriale emanato in applicazione dell'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comuni possono intervenire anche con piani di recupero relativi solo a parte di detti ambiti in deroga alla rispettiva indicazione dello strumento urbanistico generale, purché fondati su specifiche valutazioni in ordine allo stato di degrado del patrimonio edilizio esistente ed alle conseguenti esigenze di recupero, fermo restando l'obbligo dello strumento urbanistico attuativo unico per le restanti parti della zona, che si dia carico della necessaria considerazione degli interventi oggetto del piano di recupero.

 

     Art. 25. (Modalità di attuazione).

     1. I piani di recupero, di iniziativa pubblica o privata, sono attuati dai proprietari singoli o riuniti in consorzio ovvero dal Comune.

 

     Art. 26. (Piani di recupero di iniziativa pubblica attuati dai privati).

     1. I piani di recupero di iniziativa pubblica si attuano mediante la diretta concessione od autorizzazione edilizia ovvero possono prevedere che determinate unità minime di intervento siano attuate previa stipula di apposite convenzioni.

     2. Le convenzioni di cui al comma precedente hanno i contenuti previsti dall'articolo 16, in quanto compatibili.

     3. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio comunale e trascritte, a cura e spese dei proprietari, nei registri immobiliari tenuti presso la competente Conservatoria.

     4. Qualora i proprietari interessati non presentino istanza di concessione od autorizzazione edilizia ovvero lo schema di convenzione previsto dal primo comma entro il termine all'uopo fissato dal Sindaco, il Comune può procedere direttamente all'attuazione del piano anche mediante esproprio ovvero mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute.

 

     Art. 27. (Piani di recupero di iniziativa pubblica attuati dal Comune).

     1. I Comuni provvedono ad attuare direttamente i piani di recupero nei seguenti casi:

     a) per gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 1, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457;

     b) per gli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico;

     c) per l'adeguamento delle opere di urbanizzazione.

     2. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del primo comma i Comuni possono anche avvalersi degli Istituti autonomi per le case popolari nonché di società specializzate a capitale pubblico o misto.

 

     Art. 28. (Piani di recupero di iniziativa privata).

     1. I piani di recupero possono essere progettati ed attuati a cura e spese dei privati nei modi stabiliti dall'articolo 18.

 

     Art. 28 bis. (Programmi organici di intervento). [13]

 

TITOLO II

VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI

PER IL LORO ADEGUAMENTO AGLI

«STANDARDS» URBANISTICI

 

     Art. 29. (Definizione).

     1. Agli effetti della presente legge sono definite varianti agli strumenti urbanistici generali per il loro adeguamento agli «standards» urbanistici quelle finalizzate esclusivamente alla realizzazione di opere pubbliche, di impianti tecnologici di pubblico interesse o delle opere riservate alle attività collettive di cui al decreto ministeriale emanato in applicazione dell'articolo 41-quinques della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 29 bis. (Procedimenti di adozione). [14]

     1. Le deliberazioni di adozione delle varianti agli strumenti urbanistici generali di cui all'articolo 29 nonché quelle di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni, entro quindici giorni dalla data di esecutività, sono depositate con tutta la documentazione ad esse allegata per quindici giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale, previo avviso da affiggersi sul Bollettino Ufficiale della Regione o su giornali quotidiani a diffusione regionale.

     2. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari di immobili compresi nell'ambito oggetto di variante ed osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.

     3. Decorso il termine di cui al secondo comma, ove siano pervenute opposizioni ed osservazioni il Comune decide su di esse con deliberazione del Consiglio comunale da assumersi nei successivi novanta giorni a pena di decadenza della variante adottata, sena necessità di ripubblicazione degli atti qualora gli stessi siano stati conseguentemente modificati.

     4. Gli atti di cui ai commi precedenti sono trasmessi per l'approvazione alla Regione unitamente alla documentazione comprovante l'intervenuta intesa con le Amministrazioni pubbliche proprietarie di immobili eventualmente compresi nell'ambito della variante allo strumento urbanistico generale ed appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile delle stesse.

 

     Art. 30. (Procedimento di approvazione).

     1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 81, terzo comma e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e delle leggi speciali in materia, le varianti di cui all'articolo 29 sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, senza obbligo di acquisire il parere del Comitato tecnico urbanistico e della Giunta regionale.

     2. Tali varianti si intendono approvate dopo che siano decorsi centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti da parte della Regione, senza che questa abbia adottato le determinazioni di propria competenza.

     3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti delle varianti adottate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 31. (Indagini geologiche a corredo degli strumenti urbanistici generali).

     1. Tutti i Comuni, nella predisposizione degli strumenti urbanistici generali, debbono corredare i medesimi di studi e cartografie geologiche al fine di accertare la compatibilità delle previsioni urbanistiche con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geologico-tecniche del proprio territorio.

     2. Le indagini devono contenere dati riportati sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000 attinenti alla geologia, alla geomorfologia, all'idrogeologia del suolo nonché le indicazioni geologico-tecniche che ne derivano.

     3. Tali indagini devono in particolare:

     a) rilevare le formazioni geologiche ed i relativi rapporti, le trastimetrie e le polarità degli strati nonché le condizioni strutturali con riguardo alla presenza di eventuali disturbi tettonici;

     b) evidenziare le coltri ed i fenomeni di instabilità in atto e potenziali;

     c) indicare le condizioni idrogeologiche con riferimento alle acque superficiali subsuperficiali e profonde;

     d) tradurre le risultanze degli studi sopraindicati in una zonizzazione di massima del territorio comunale rapportata a quello dello strumento urbanistico generale, fornendo indicazioni geologico-tecniche con particolare riferimento agli equilibri dei versanti ed alle suscettibilità d'uso del territorio stesso.

     4. Nei Comuni di cui all'articolo 2, quarto comma, i progetti degli strumenti urbanistici generali debbono essere corredati altresì dalla documentazione contenente le risultanze delle indagini e delle verifiche previste dall'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29.

 

     Art. 32. (Elevazione del massimale di contributo per indagini geologiche a corredo degli strumenti urbanistici).

     1. L'importo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 1° agosto 1978, n. 44 così come modificato dalla legge regionale 13 settembre 1982, n. 40, contenente norme per la concessione di contributi per la formazione degli strumenti urbanistici, è elevato a lire 6.000.000.

 

     Art. 33. (Disposizioni transitorie).

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano agli strumenti urbanistici adottati prima della sua entrata in vigore.

     2. Gli strumenti urbanistici attuativi approvati od assentiti mediante rilascio di nulla osta da parte della Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge restano fermi e ne sono fatti salvi gli effetti già prodotti, intendendosi assorbito nel relativo provvedimento il parere previsto dal combinato disposto dell'articolo 28, secondo comma della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

     3. Gli effetti degli strumenti urbanistici attuativi approvati dai Comuni in quanto di loro esclusiva competenza ma non ancora attuati mediante rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni edilizie, sono fatti salvi a condizione che il comune adotti apposita deliberazione consigliare di conferma degli stessi sotto il profilo delle specifiche valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico, previa acquisizione del parere della Commissione edilizia integrata a norma dell'articolo 20 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15 come modificato dall'articolo 17 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 44.

 

     Art. 34. (Sostituzione ed abrogazione di precedenti norme).

     1. Salvo quanto previsto in via transitoria dall'articolo 33, le disposizioni della presente legge:

     a) sostituiscono le seguenti norme statali:

     1) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 23, 28 e 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

     2) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni;

     3) l'articolo 27, primo, secondo, terzo e quarto comma e l'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 [15];

     4) gli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

     b) abrogano le seguenti norme regionali:

     1) l'articolo 5, lettere a), b), c), f), ed l) della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di urbanistica» e successive modificazioni;

     2) gli articoli 4, 6 secondo comma e seguenti, 12 e 13 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 28 «Norme in materia di strumenti urbanistici attuativi e di oneri di urbanizzazione» e successive modificazioni nonché il riferimento al primo di tali articoli contenuto nell'arti colo 5 della stessa;

     3) la legge regionale 31 gennaio 1979, n. 6 «Snellimento delle procedure di formazione dei piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare e dei piani particolareggiati» e successive modificazioni ed integrazioni;

     4) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 9 «Snellimento delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici e modifiche alla legge regionale 24 maggio 1972, n. 8 e successive variazioni nella parte relativa alle competenze degli organi regionali»;

     5) l'articolo 6, secondo, quinto e settimo comma e l'articolo 51 della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 «Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli I.A.C.P.», come modificati dalla legge regionale 3 maggio 1985, n. 33 [16];

     5 bis) l'articolo 5, secondo e terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1987, n. 24 «Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati» [17].

 

     Art. 35.

     (Omissis) [18].

 

     Art. 36. (Entrata in vigore).

     La presente legge regionale entra in vigore decorso un mese dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 88 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36, salvo quanto stabilito in via transitoria dal Titolo VI, Capo II, della stessa L.R. 36/1997. In deroga alla presente legge, vedi l'art. 49 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9. Nuovemente abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 3 luglio 1989, n. 17.

[3] Numero così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 luglio 1989, n. 17.

[4] Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 3 luglio 1989, n. 17.

[5] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. 26 luglio 1989, n. 11.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.R. 3 luglio 1989, n. 17.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.R. 3 luglio 1989, n. 17.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.R. 3 luglio 1989, n. 17.

[9] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 1991, n. 44.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 3 della L.R. 10 novembre 1992, n. 30.

[11] Comma così integrato dall'art. 2, comma 3, L.R. 10 novembre 1992, n. 30.

[12] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57. Il presente articolo era stato precedentemente sostituito dall'art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34, ora abrogato dall'art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 3 luglio 1989, n. 17.

[15] Numero così sostituito dall'art. 12 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34.

[16] Numero così sostituito dall'art. 12 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34.

[17] Numero aggiunto dall'art. 12 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34.

[18] Reca disposizioni finanziarie.