§ 4.2.6 - L.R. 28 febbraio 1983, n. 6.
Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia sociale
Data:28/02/1983
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità dell'azione della Regione).
Art. 2.  (Azioni di competenza regionale).
Art. 3.  (Contenuti del programma quadriennale regionale).
Art. 4.  (Approvazione del programma quadriennale regionale).
Art. 5.  (Contenuti ed approvazione del progetto biennale regionale di intervento).
Art. 6. 
Art. 7.  (Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Individuazione delle porzioni di patrimonio edilizio).
Art. 8.  (Criteri per la definizione dei requisiti di fattibilità).
Art. 9.  (Organi regionali).
Art. 10.  (Commissione regionale per l'edilizia residenziale).
Art. 11.  (Competenza della commissione regionale per l'edilizia residenziale).
Art. 12.  (Competenze del Consiglio regionale).
Art. 13.  (Competenze della Giunta regionale).
Art. 14.  (Competenze del Presidente della Giunta regionale).
Art. 47.  (Delega alle Province delle competenze in materia di espropriazioni per pubblica utilità).
Art. 48.  (Delega ai Comuni delle funzioni di verifica e di controllo dei requisiti).
Art. 49.  (Contributi ai Comuni per l'acquisizione e la preparazione delle aree di intervento).
Art. 50.  (Zone di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente).
Art. 51.  (Approvazione dei piani di recupero).
Art. 52.  (Disposizioni transitorie relative all'individuazione delle zone di recupero).
Art. 53.  (Sostituzione di precedenti norme).
Art. 54.  (Canoni e limiti del reddito provvisori).
Art. 55.  (Norma di sanatoria).
Art. 56.  (Regime transitorio).
Art. 57.  (Decorrenza dei controlli).
Art. 58.  (Norma finanziaria).


§ 4.2.6 - L.R. 28 febbraio 1983, n. 6.

Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari.

(B.U. 16 marzo 1983, n. 11 - suppl.).

 

TITOLO I

AZIONI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE

 

Art. 1. (Finalità dell'azione della Regione).

     L'attività della Regione, diretta al miglioramento delle condizioni abitative della popolazione, è volta in particolare:

     a) al soddisfacimento della domanda abitativa espressa dalle fasce sociali a minor reddito, operando attraverso la programmazione regionale sia tramite la manovra delle risorse finanziarie pubbliche, sia orientando a tale obiettivo l'intervento privato;

     b) al recupero del patrimonio edilizio degradato tramite interventi pubblici o di sostegno pubblico dell'iniziativa privata nonché tramite incentivi alla predisposizione degli specifici strumenti urbanistici attuativi;

     c) alla razionalizzazione, nell'ambito degli indirizzi del C.I.P.E. e delle determinazioni del C.E.R., dei processi produttivi del settore, anche attraverso l'emanazione ai sensi dell'art. 42 della legge 5 agosto 1978, n. 457, della normativa tecnica regionale.

     Alla determinazione e attuazione delle azioni regionali in materia di edilizia residenziale concorrono gli Enti locali singoli o associazioni, le forme di organizzazione dell'offerta e della domanda abitativa, le rappresentanze sindacali degli utenti e dei lavoratori nonché gli organismi scientifici e culturali che operano sui problemi dell'edilizia residenziale. L'azione regionale costituisce quadro orientativo per le attività di edilizia residenziale degli Enti locali e sub-regionali e punto di riferimento per l'iniziativa degli operatori pubblici e privati.

 

     Art. 2. (Azioni di competenza regionale).

     Nel quadro delle competenze proprie della Regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, le azioni regionali volte al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 riguardano in particolare:

     a) la formazione del programma quadriennale regionale;

     b) la formazione del progetto biennale regionale di intervento;

     c) la periodica valutazione del fabbisogno abitativo nei diversi ambiti territoriali, di cui ai successivi articoli, con riferimento alle diverse fasce di reddito della popolazione ligure, distinguendo la necessità di edificare nuove abitazioni dalle prioritarie esigenze di recupero del patrimonio edilizio esistente;

     d) la periodica verifica dell'andamento del settore edilizio, dello stato di realizzazione dei programmi di edilizia residenziale e della loro efficacia in relazione agli obiettivi;

     e) l'emanazione e l'aggiornamento della normativa tecnica regionale nonché la predisposizione degli strumenti di supporto operativo necessari per la qualificazione del prodotto edilizio e per la riduzione dei costi;

     f) l'esercizio del controllo per quanto riguarda gli interventi, gli operatori e l'utenza di edilizia residenziale pubblica o comunque fruente di contributo finanziario pubblico.

     La Regione partecipa alla determinazione della programmazione nazionale formulando proposte e fornendo sistematici elementi di conoscenza del fabbisogno abitativo e dello stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale.

 

     Art. 3. (Contenuti del programma quadriennale regionale).

     La Regione provvede ai sensi dell'art. 4, lett. b) della legge 5 agosto 1978, n. 457 alla formazione del programma quadriennale regionale ed al suo aggiornamento ogni due anni. Il programma indica gli obiettivi generali del quadriennio e determina il complesso dei provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi stessi.

     In particolare il programma quadriennale regionale, sulla base degli indirizzi del C.I.P.E. e del C.E.R. e degli obiettivi della programmazione generale e settoriale e della pianificazione territoriale della Regione, provvede:

     a) alla definizione delle specifiche scelte in materia di edilizia residenziale;

     b) all'individuazione delle quote di fabbisogno abitativo espresse dalle diverse fasce della domanda che si ritiene di soddisfare prioritariamente nel corso del quadriennio, per quanto riguarda specificatamente:

     1) la distribuzione territoriale del fabbisogno in relazione alle specificità delle singole aree regionali comprendenti uno o più ambiti territoriali di utenza;

     2) i tipi di intervento edilizio, distinguendo le nuove costruzioni dal recupero del patrimonio edilizio esistente;

     3) i settori di mercato libero, di edilizia convenzionata-agevolata, di edilizia sovvenzionata, in relazione alle condizioni economiche delle diverse fasce della domanda abitativa;

     c) alla quantificazione del volume complessivo delle risorse finanziarie pubbliche e private occorrenti nel quadriennio per la realizzazione degli interventi edilizi che risultano prioritari ai sensi della precedente lett. b);

     d) alla specificazione territoriale dell'uso delle risorse pubbliche e private in relazione ai fabbisogni prioritari di cui alla precedente lett. b) ed all'individuazione di eventuali esigenze di formazione di piani di zona consortili per l'acquisizione delle aree per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni;

     e) alla specificazione degli obiettivi di qualificazione del prodotto edilizio, di riorganizzazione dei processi produttivi e di contenimento dei costi, che si intende perseguire:

     f) all'approvazione dei bandi tipo e ad ogni altro adempimento demandato al programma quadriennale della legge regionale 23 aprile 1982, n. 22 «Norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata» [1].

     In relazione alle risultanze di cui alle lett. c) e d) del presente articolo, il programma quadriennale regionale indica la ripartizione territoriale, per tipo di intervento e per categoria di operatori, in funzione delle risorse pubbliche disponibili nei successivi bienni fornendo tutti gli elementi di programma necessari alla predisposizione degli atti preparatori alla formazione del progetto biennale regionale di intervento.

     La ripartizione territoriale delle risorse disponibili si riferisce ad ambiti territoriali di utenza di norma sopracomunali per le nuove costruzioni e comunali per gli interventi di recupero.

     La Regione aggiorna il programma quadriennale di norma in sede di approvazione del progetto biennale di intervento, anche sulla base dei dati relativi allo stato di attuazione delle attività preparatorie al progetto biennale stesso nonché di rilevanti variazioni, non previste al momento della formazione del programma quadriennale, del fabbisogno abitativo nei diversi ambiti territoriali.

 

     Art. 4. (Approvazione del programma quadriennale regionale).

     Il programma quadriennale regionale, nonché i suoi aggiornamenti modifiche ed integrazioni, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

 

     Art. 5. (Contenuti ed approvazione del progetto biennale regionale di intervento).

     Il progetto biennale regionale di intervento, redatto in ottemperanza all'art. 4 lett. b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457 sulla base ed in attuazione del programma quadriennale regionale, disciplina l'utilizzazione dei finanziamenti pubblici per l'edilizia residenziale assegnati alla Regione dal C.E.R. ai sensi dell'art. 3, lett. b) della citata legge n. 457/1978 nonché degli eventuali finanziamenti aggiuntivi regionali.

     In particolare, il progetto biennale regionale di intervento, tenuto conto dei risultati delle attività preparatorie disposte dai Comuni ai sensi del titolo secondo della presente legge, stabilisce:

     a) la localizzazione dei finanziamenti per ambiti territoriali di utenza e per Comuni sedi degli interventi all'interno degli ambiti stessi e ripartiti per tipo di intervento e categorie di operatori;

     b) i criteri per l'emanazione di specifiche direttive di attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata-convenzionata;

     c) gli adempimenti demandati al progetto biennale dalla legge regionale 23 aprile 1982, n. 22 [2];

     Il progetto biennale regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta entro i termini di cui all'art. 9, n. 5) della legge 5 agosto 1978, n. 457. A tale fine i Comuni trasmettono tempestivamente alla Giunta regionale gli atti ed i documenti riguardanti gli adempimenti di loro competenza ai sensi degli artt. 6, 7 e 8.

 

TITOLO II

ATTIVITA' PREPARATORIE DEL PROGETTO BIENNALE REGIONALE

 

     Art. 6. [3]

     Dopo l'approvazione del programma quadriennale regionale i Comuni compresi negli ambiti territoriali nei quali è prevista la realizzazione di interventi di nuova costruzione assistiti da finanziamento pubblico, localizzano all'interno dei piani per l'edilizia economica e popolare previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 gli interventi programmati e verificano la rispondenza delle aree prescelte e delle prescrizioni normative e planivolumetriche ivi vigenti rispetto agli specifici obiettivi di contenimento dei costi e di qualificazione del progetto edilizio perseguiti dal programma stesso.

     I Comuni che, pur dotati di strumento urbanistico generale, non abbiano adottato i piani per l'edilizia economica e popolare ovvero non ne abbiano ancora ottenuto l'approvazione provvedono, in attuazione del programma quadriennale regionale, a localizzare i programmi costruttivi con le modalità e per gli effetti di cui agli articoli 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 3 del decreto legge 2 maggio 1974, n. 115 convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, in base alle previsioni del programma quadriennale che costituiscono presupposto valido a individuare gli interventi a contributo pubblico.

     I Comuni inoltre:

     a) provvedono a variare, ove necessario, i programmi pluriennali di attuazione previsti dall'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni;

     b) danno inizio alle procedure di acquisizione e di urbanizzazione delle aree interessate dall'intervento e provvedono alla predisposizione dei rilievi e dei sondaggi geognostici necessari, anche utilizzando i fondi di cui all'articolo 49 della presente legge.

     I Comuni appartenenti agli ambiti territoriali individuati dal programma quadriennale regionale possono costituirsi in consorzio per la formazione di piani consortili per l'edilizia economica e popolare.

     Il potere sostitutivo previsto dall'articolo 51, quarto e quinto comma della legge 22 maggio 1971, n. 865 esercitato - previa diffida alla localizzazione - dal Presidente della Giunta regionale, oltre che nel caso ivi previsto, anche nei casi in cui i Comuni non si costituiscano in consorzio ai sensi del comma precedente: il potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato dell'edilizia residenziale, si estende anche, se del caso, ai procedimenti di espropriazione e di occupazione d'urgenza delle aree necessarie ad attuare gli interventi previsti.

     Il disposto del quinto comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni si applica ai Comuni appartenenti agli ambiti territoriali individuati dal programma quadriennale regionale.

     Qualora la localizzazione dei programmi costruttivi comporti variante agli strumenti urbanistici generali non compresa fra quelle previste al secondo comma del citato articolo 51, la variante stessa è approvata dalla Giunta regionale contestualmente alla conferma della localizzazione nell'ambito del progetto biennale di intervento su proposta dell'Assessore incaricato dell'urbanistica, previa acquisizione con carattere di priorità dei pareri previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica e ambientale.

     I Comuni, inoltre:

     a) provvedono a variare, ove necessario, i programmi pluriennali di attuazione previsti dall'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) danno inizio alle procedure di acquisizione e di urbanizzazione delle aree interessate dall'intervento, e provvedono alla predisposizione dei rilievi e dei sondaggi geognostici necessari, anche utilizzando i fondi di cui all'art. 49 della presente legge.

 

     Art. 7. (Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Individuazione delle porzioni di patrimonio edilizio).

     Immediatamente dopo l'approvazione del programma quadriennale regionale i Comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente individuano all'interno delle zone di recupero, sia in aree esterne ad esse, le porzioni di patrimonio edilizio finanziabili. All'intero die piani di recupero tali porzioni di patrimonio edilizio coincidono con le unità minime di intervento previste dall'art. 28, 1° comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     Qualora l'individuazione attenga ad aree esterne ai piani di recupero, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 50, 4° e 5° comma, della presente legge.

     Le porzioni di patrimonio edilizio di cui al 1° comma devono inoltre presentare in particolare:

     a) l'esistenza di situazioni abitative degradate o la possibilità di ottenere mediante gli interventi di recupero non più razionale uso del patrimonio edilizio esistente;

     b) la presenza dei requisiti di fattibilità.

     I Comuni che, ai sensi di legge, sono tenuti a dotarsi dei programmi pluriennali di attuazione previsti dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, verificano la conformità dei citati interventi di recupero con il proprio programma pluriennale e, se del caso, provvedono alle varianti di aggiornamento che si rendessero necessarie a norma dell'art. 15 della l.r. 8 marzo 1978, n. 16.

 

     Art. 8. (Criteri per la definizione dei requisiti di fattibilità).

     La fattibilità dell'intervento di recupero si determina verificando la possibilità della sua immediata realizzazione sulla base della presenza di soggetti in possesso dei requisiti di legge per accedere alle agevolazioni creditizie e che possano partecipare ai concorsi previsti in attuazione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la selezione dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata-convenzionata.

     In particolare i requisiti di fattibilità sono definiti dai Comuni sulla base dei seguenti criteri:

     a) gli interventi da attuarsi mediante strumenti urbanistici attuativi debbono interessare unità minime di intervento. A tal fine il Comune, accertate preliminarmente l'intenzione dei proprietari di procedere al recupero e le condizioni soggettive degli stessi, deve assicurare il completo e contemporaneo recupero, al quale possono partecipare anche proprietari privi dei requisiti soggettivi ma disponibili al recupero o il Comune stesso ai sensi dell'art. 28, lett. a), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

     b) gli interventi ubicati in zone di recupero e realizzabili senza strumento urbanistico attuativo, sono fattibili quelli previsti dalla normativa urbanistica ivi vigente che investano interi fabbricati ovvero, nel caso che li investano solo parzialmente, che possano esser attuati senza creare pregiudizio alle altre parti del fabbricato e senza comportare soluzioni irrazionali e costi aggiuntivi rispetto a quelli di recupero dell'intero fabbricato. A tal fine gli interventi possono essere attuati congiuntamente ad altri non agevolati.

 

TITOLO III

ORGANI E STRUTTURE REGIONALI COMPETENTI

IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE

 

     Art. 9. (Organi regionali).

     Le funzioni regionali in materia di edilizia residenziale sono esercitate dal Consiglio regionale, dalla Giunta regionale e dal suo Presidente secondo quanto stabilito dai successivi articoli del presente titolo.

 

     Art. 10. (Commissione regionale per l'edilizia residenziale). [4]

 

     Art. 11. (Competenza della commissione regionale per l'edilizia residenziale). [5]

 

     Art. 12. (Competenze del Consiglio regionale).

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede:

     a) alla ripartizione dei fondi per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) all'approvazione di convenzioni tipo inerenti l'attuazione di programmi di edilizia residenziale assistiti o meno da finanziamento pubblico;

     c) allo scioglimento, nei casi previsti dall'art. 127 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, dell'Amministrazione delle cooperative di abitazione ed alla conseguente nomina di un commissario, determinandone l'indennità;

     d) ad ogni altro adempimento attribuito alla competenza del Consiglio dalla presente legge o da altre leggi regionali in materia di edilizia residenziale.

 

     Art. 13. (Competenze della Giunta regionale).

     La Giunta regionale provvede:

     a) agli adempimenti definiti all'art. 2, lett. c) e d) della presente legge, relativi alla valutazione del fabbisogno abitativo e alla verifica sull'andamento del settore edilizio e dei programmi di edilizia residenziale;

     b) alla determinazione delle direttive per l'attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata convenzionata sulla base dei criteri contenuti nel progetto biennale di intervento ai sensi dell'art. 5, lett. b) della presente legge;

     c) alla determinazione dei requisiti e dei costi ammissibilità, come previsto dal 2° comma dell'art. 94 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 4, lett. g), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulla base dei criteri di attuazione di cui all'art. 5, lett. b), della presente legge;

     d) alla nomina dei collaudatori delle opere di edilizia residenziale pubblica;

     e) a tutte le funzioni già esercitate dallo Stato, in ordine ai soggetti attuatori ed in particolare agli Istituti autonomi per le case popolari sulla base delle norme di legge e statutarie, trasferite alle Regioni anche ai sensi dell'art. 93, 2° comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, salvo quanto previsto dal titolo quarto della presente legge;

     f) ogni altra funzione trasferita alle Regioni inerente l'edilizia residenziale e non espressamente attribuita ad altri organi regionali.

 

     Art. 14. (Competenze del Presidente della Giunta regionale).

     Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, provvede:

     a) alla concessione dei contributi per l'edilizia agevolata- convenzionata indicati dal progetto biennale regionale di intervento nonché alla loro revoca nei casi previsti dalla legge;

     b) agli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 4, lett. h), della legge 5 agosto 1978, n. 457, in merito alle comunicazioni sulla situazione di cassa e sul presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuarsi nel trimestre successivo;

     c) agli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 4, lett. i), della legge 5 agosto 1978, n. 457 in merito alla relazione annuale circa lo stato di attuazione dei programmi, alla vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative di abitazione a sensi dell'art. 5 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036;

     d) a stipulare convenzioni inerenti l'attuazione regionale di programmi di edilizia residenziale assistiti da finanziamento pubblico;

     e) a nominare un funzionario regionale per l'accertamento di cui all'ultimo comma dell'art. 109 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165;

     f) ad esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo- finanziaria delle cooperative di abitazione comunque fruenti di contributi pubblici, ai sensi dell'art. 4, lett. c), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'espletamento degli adempimenti indicati alle lett. b) ed f) del presente articolo all'Assessore incaricato ovvero a dipendenti regionali secondo quanto previsto dall'art. 29, ultimo comma, della l.r. 30 maggio 1978, n. 27.

 

TITOLO IV

CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ISTITUTI AUTONOMI

PER LE CASE POPOLARI

 

     Artt. 15. - 27. [6]

 

TITOLO V

  DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

     Artt. 28. - 46. [7]

 

TITOLO VI

DELEGA PER L'ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI

PER PUBBLICA UTILITA' E PER LA VERIFICA DEI

REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEGLI UTENTI

DI EDILIZIA AGEVOLATA-CONVENZIONATA E SOVVENZIONATA.

ZONE E PIANI DI RECUPERO. NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 47. (Delega alle Province delle competenze in materia di espropriazioni per pubblica utilità).

     In attesa dell'entrata in vigore della legge regionale per la semplificazione del procedimento espropriativo, sono delegate alle Province le funzioni di cui al Titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865 spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fatte salve le funzioni di cui all'articolo 18 dello stesso titolo secondo nonché quanto attribuito direttamente ovvero delegato ai Comuni, loro consorzi e Comunità montane.

     Sono altresì delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti gli istituti previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2350 e successive modificazioni ed integrazioni, direttamente connesse o conseguenti ai procedimenti di cui al presente articolo [8].

     I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

     Gli enti destinatari della delega sono tenuti a:

     a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate;

     b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

     In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, previo invito a provvedere e sentite le Amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente nell'emissione del singolo atto.

     In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 66 dello Statuto, la revoca della delega.

     La delega alle Province comprende anche procedimenti in corso al momento della data di entrata in vigore della presente legge [9].

     Rimane ferma, la competenza regionale per la definizione dei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

     Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate sono a carico della Regione.

     I fondi previsti in bilancio per il finanziamento di dette spese sono ripartiti annualmente dalla Giunta regionale fra le Province in proporzione al numero delle pratiche svolte per ciascuna circoscrizione provinciale nel triennio precedente.

 

     Art. 48. (Delega ai Comuni delle funzioni di verifica e di controllo dei requisiti). [10]

     Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative relative al controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruenti di contributo pubblico, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi nonché all'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato e della Regione, con riferimento all'art. 4, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché ad ogni altra norma che dispone l'assegnazione di finanziamenti nell'ambito delle finalità dell'edilizia residenziale pubblica [11].

     Gli accertamenti dei Comuni vengono eseguiti in base alla normativa vigente ed alle direttive all'uopo emanate dalla Giunta regionale e comunque sulla base del principio di destinare i fondi pubblici alle famiglie che senza il sostegno pubblico non possono altrimenti accedere alle proprietà e all'uso di una abitazione ritenuta idonea.

     Per l'esercizio delle funzioni delegate i Comuni possono avvalersi tramite convenzioni, degli Istituti autonomi per le case popolari.

     Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste all'art. 47, commi secondo, terzo, quarto, quinto, ottavo.

     I fondi previsti in bilancio per il finanziamento delle spese relative alle funzioni delegate sono ripartiti annualmente dalla Giunta regionale fra i Comuni in proporzione alla consistenza edilizia dei programmi.

 

     Art. 49. (Contributi ai Comuni per l'acquisizione e la preparazione delle aree di intervento).

     E' costituito un fondo regionale di rotazione alimentato dal versamento alla Regione da parte dei Comuni, in attuazione delle direttive del C.E.R., delle somme ottenute dall'alienazione e concessione delle aree acquisite ed urbanizzate con i contributi in conto capitale di cui all'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

     Detto fondo viene utilizzato per la concessione a Comuni di contributi per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree nonché per la realizzazione delle opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, al fine di attuare gli interventi di edilizia residenziale pubblica o comunque fruenti di contributo finanziario pubblico indicati dal programma quadriennale regionale.

     Al fine di agevolare i Comuni nell'espletamento dei compiti di cui al Titolo secondo della presente legge, i contributi sono concessi prioritariamente:

     a) per l'acquisizione o la preparazione delle aree;

     b) limitatamente ai Comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti, per le spese di predisposizione dei rilievi e sondaggi geognostici necessari nella misura del cento per cento dei costi calcolati sulla base delle tariffe professionali vigenti.

     Nelle domande di contributo i Comuni indicano le aree di intervento e l'ammontare dei costi previsti, allegando la relativa documentazione.

     La Giunta regionale stabilisce l'ammontare delle spese ritenute ammissibili e concede i contributi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di cui al precedente comma.

     I Comuni che fruiscono dei contributi di cui al presente articolo sono tenuti a rimborsare alle Regione, per la reintegrazione del fondo di cui al primo comma, nel limite dell'importo del contributo ricevuto dalla Regione stessa, le somme versate ai sensi di legge dai soggetti attuatori degli interventi localizzati.

 

     Art. 50. (Zone di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente).

     (Omissis) [12].

     (Omissis) [13].

     (Omissis) [14].

     (Omissis) [15].

     Fermo restando quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, nel caso in cui lo strumento urbanistico generale consenta il rilascio delle relative concessioni subordinandolo all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo: sono ammessi, in assenza di questo, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, quelli di ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari, anche se facenti parte di edifici costituiti da più unità, con il mantenimento delle destinazioni d'uso.

     Nel caso di cui al precedente comma, gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti esclusivamente in opere interne e con mantenimento della destinazione d'uso, sono consentiti anche se riguardano più unità immobiliari di uno stesso edificio prevalentemente residenziale, purché siano disciplinati da convenzione o da atto d'obbligo unilaterale, trascritto a cura del Comune ed a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario si impegni a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione delle unità immobiliari concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

     Art. 51. (Approvazione dei piani di recupero).

     Fino all'entrata in vigore della legge regionale disciplinante la materia urbanistica, per l'approvazione dei piani di recupero si osservano le disposizioni del presente articolo.

     Salvo quanto disposto nei commi successivi, i piani di recupero sono approvati con deliberazione del Consiglio comunale sottoposta ufficialmente al controllo di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

     Negli ambiti compresi in zone per le quali lo strumento urbanistico generale prevede l'obbligo dello strumento urbanistico attuativo riservato all'approvazione regionale, sono approvati dalla Regione i piani di recupero che prevedono interventi di ristrutturazione urbanistica e, per le zone omogenee di tipo «A», anche quelli che prevedono interventi edilizi di nuova edificazione, anche per sostituzione e comportanti incrementi volumetrici, superficiari e mutamento di destinazione d'uso incidenti sulla determinazione del peso insediativo [16].

     Gli interventi indicati nel piano di recupero in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico generale possono essere attuati solo dopo la approvazione regionale della relativa variante.

     Ove lo strumento urbanistico generale prevede l'obbligo di un unico strumento attuativo esteso a singoli interi ambiti del territorio comunale classificati come zona omogenea di tipo «A», i Comuni possono intervenire anche con piani di recupero relativi solo a parte di detti ambiti senza necessità di variante allo strumento urbanistico generale, purché motivati da specifiche valutazioni in ordine allo stato di degrado del patrimonio edilizio esistente ed alle conseguenti esigenze di recupero.

 

     Art. 52. (Disposizioni transitorie relative all'individuazione delle zone di recupero).

     Sono valide le individuazioni delle zone di recupero approvate prima dell'entrata in vigore della presente legge con le procedure di cui al secondo comma dell'articolo 50 dai Comuni dotati di strumento urbanistico generale successivamente all'entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     L'individuazione delle zone effettuata in strumenti urbanistici generali adottati ma non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge acquista efficacia con l'approvazione regionale dello strumento urbanistico per quanto non in contrasto con le previsioni dello stesso.

 

     Art. 53. (Sostituzione di precedenti norme).

     Salvo quanto previsto agli artt. 54, 55, 56 e 57 le disposizioni della presente legge sostituiscono:

     a) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 9, 10, 11, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25;

     b) gli artt. 36, 37 e 38 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37;

     c) l'articolo 6, ottavo comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 [17];

     d) ogni altra norma incompatibile con la presente legge, ivi comprese le disposizioni che prevedano l'esercizio di forme di controllo e di vigilanza da parte della Regione sugli Istituti autonomi per le case popolari diverse da quelle previste al Titolo IV [18].

     Nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035:

     a) al tredicesimo comma le parole «decreto del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari» sono sostituite dalle parole «provvedimento del Comune» e le parole «decreto stesso» con le parole «provvedimento stesso»;

     b) al quattordicesimo comma la parola «decreto» è sostituita dalla parola «provvedimento».

 

     Art. 54. (Canoni e limiti del reddito provvisori).

     Fino all'entrata in vigore della legge regionale sulla determinazione del canone sociale e fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale della deliberazione di cui all'articolo 33, primo comma, lettera f) della presente legge, gli I.A.C.P. e gli altri enti gestore continueranno ad applicare i canoni e i limiti di reddito in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 55. (Norma di sanatoria).

     In deroga a quanto previsto dall'art. 39 sono fatti salvi gli effetti della deliberazione n. 5630 del 28 giugno 1982 con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Genova riservava una quota annuale del 20 per cento degli immobili di sua proprietà, costruiti o acquisiti senza contributo statale, da assegnare mediante procedure concorsuali speciali ad occupanti senza titolo, nel periodo intercorrente fra il 18 agosto 1977 ed il 31 dicembre 1980, alloggi di edilizia residenziale pubblica, che siano in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alla presente legge per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

     Art. 56. (Regime transitorio).

     L'entrata in vigore delle norme di cui al Titolo V della presente legge è graduale e la materia nel regime transitorio è regolata dalle disposizioni contenute nei seguenti commi.

     Entro i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni bandiscono un concorso transitorio generale per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili dopo l'approvazione delle graduatorie del concorso medesimo e prima che, con l'affissione all'albo pretorio nei Comuni stessi della graduatoria definitiva di cui all'articolo 36, settimo comma, siano divenute efficaci le nuove procedure di cui agli articoli 28 e seguenti della presente legge. Limitatamente ai requisiti per l'assegnazione degli alloggi, al loro possesso ed agli accertamenti relativi le modalità per l'assegnazione degli alloggi ed al mutamento prima della consegna dell'alloggio dei requisiti per l'assegnazione o delle condizioni soggettive ed oggettive che determinano la collocazione nella graduatoria, trovano applicazione in quanto compatibili, anche per i citati concorsi transitori generali, gli articoli 33, 34, 41 e 42.

     Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di efficacia della graduatoria definitiva come stabilita a norma del comma precedente, per l'assegnazione degli alloggi si applicano le graduatorie in vigore e quelle nel frattempo approvate ad esito di procedure concorsuali i cui bandi siano stati resi noti almeno novanta giorni prima dell'entrata in vigore della presente legge: i concorsi emanati successivamente a tale data sono annullati di diritto ed i partecipanti sono invitati dai Comuni che hanno emesso il bando a riproporre una nuova domanda ai sensi e per gli effetti del secondo comma del presente articolo.

     Nei casi in cui al secondo e terzo comma gli alloggi realizzati con i fondi previsti per i primi due bienni ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 sono da assegnare in base ai bacini di utenza indicati per il biennio 1978/1979 nel relativo provvedimento regionale di localizzazione e, per il biennio 1980/1981, in base al programma quadriennale regionale.

     Sono fatte salve le funzioni svolte dalle Commissioni provinciali istituite ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1972, n. 1035 la cui attività viene prorogata, con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge, fino alla nomina di quest'ultima Commissione [19].

     I procedimenti per la formazione delle graduatorie iniziati dalle Commissioni provinciali ai sensi del precedente comma sono portati a termine dalle stesse [20].

     Alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del decreto presidenziale n. 1035 del 1972 si applicano le indennità previste dalla legge regionale 5 marzo 1984, n. 13 e la disciplina prevista [21].

 

     Art. 57. (Decorrenza dei controlli).

     Le disposizioni di cui all'art. 18 si applicano dal primo giorno del trimestre solare che segue quello che comprende la data di entrata in vigore della presente legge.

     Fino a tale data restano in vigore le disposizioni vigenti.

 

     Art. 58. (Norma finanziaria).

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983:

     a) stato di previsione dell'entrata:

     - con riferimento all'art. 49, istituzione del capitolo 2045 «Fondo di rotazione derivante dalle somme ricavate dall'alienazione o concessione delle aree acquisite ed urbanizzate con contributi in conto capitale di cui all'art. 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 843» con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa;

     b) stato di previsione della spesa:

     - con riferimento all'art. 47, utilizzo di quota pari a lire 30.000.000 del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali» iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 e conseguente istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, del capitolo 0565 «Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di espropriazione di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 delegate alla Province» con lo stanziamento di lire 30.000.000 in termini di competenza;

     - con riferimento all'art. 48, utilizzo di quota pari a lire 20.000.000 del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali» iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 e conseguente istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, del capitolo 0570 «Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative di verifica e di controllo dei requisiti in materia di edilizia residenziale pubblica o comunque fruente di contributo pubblico» con lo stanziamento di lire 20.000.000 in termini di competenza;

     - con riferimento all'art. 49, istituzione del capitolo 2940 «Contributi in conto capitale per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree nonché per le realizzazioni delle opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica o comunque fruenti di contributo finanziario pubblico» con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza di cassa;

     - con riferimento agli artt. 10 e 35, si provvede con lo stanziamento del capitolo 0495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali» che presenta sufficiente disponibilità.

     Gli impegni sul capitolo 2940 dello stato di previsione della spesa possono essere assunti soltanto entro i limiti degli accertamenti relativi al capitolo 2045 dello stato di previsione dell'entrata.

     Per gli esercizi successivi, sia per le previsioni d'entrata sia per gli stanziamenti di spesa, si provvede con legge di bilancio.

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 29 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 30 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[4] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 12 marzo 1998, n. 9; in precedenza modificato dall'art. 32 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33 e sostituito dall'art. 63 della L.R. 3 marzo 1994, n. 10.

[5] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 12 marzo 1998, n. 9, in precedenza sostituito dall'art. 64 della L.R. 3 marzo 1994, n. 10.

[6] Titolo abrogato dall'art. 67 della L.R. 3 marzo 1994, n. 10.

[7] Titolo abrogato dall'art. 67 della L.R. 3 marzo 1994, n. 10.

[8] Comma aggiunto dall'art. 49 della L.R. 23 maggio 1985, n. 33.

[9] Comma così sostituito dall'art. 49 della L.R. 23 maggio 1985, n. 33.

[10] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 5 della L.R. 9 agosto 2004, n. 12.

[11] Comma così integrato dall'art. 50 della L.R. 23 maggio 1985, n. 33.

[12] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 giugno 1993, n. 25, salvo il disposto di cui all'art. 8 della stessa L.R. 25/93.

[13] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 giugno 1993, n. 25, salvo il disposto di cui all'art. 8 della stessa L.R. 25/93.

[14] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 giugno 1993, n. 25, salvo il disposto di cui all'art. 8 della stessa L.R. 25/93.

[15] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 giugno 1993, n. 25, salvo il disposto di cui all'art. 8 della stessa L.R. 25/93.

[16] Comma così modificato dall'art. 51 della L.R. 23 maggio 1985, n. 33.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 52 della L.R. 23 maggio 1985, n. 33.

[18] Lettera aggiunta dall'art. 52 della L.R. 23 maggio 1985, n. 33.

[19] Comma aggiunto dall'art. 53 della L.R. 23 maggio 1985, n. 33.

[20] Comma aggiunto dall'art. 53 della L.R. 23 maggio 1985, n. 33.

[21] Comma aggiunto dall'art. 53 della L.R. 23 maggio 1985, n. 33.