§ 4.10.1 - L.R. 9 settembre 1974, n. 37.
Norme in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.10 viabilità, acquedotti e lavori pubblici
Data:09/09/1974
Numero:37


Sommario
Art. 1.      Le funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione in forza del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, nonché le [...]
Art. 2.      Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede
Art. 3.      La Giunta regionale su proposta dell'Assessore incaricato ai lavori pubblici, provvede
Art. 4.      Il Presidente della Giunta regionale cura la esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale ai sensi dei precedenti articoli e dirige le funzioni [...]
Art. 5.      Al fine di agevolare la costruzione, il completamento, l'ampliamento, la ristrutturazione, il miglioramento e la sistemazione di opere pubbliche di interesse dei Comuni, o delle Province, dei [...]
Art. 6.      La domande di contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno
Art. 7.      In relazione alle domande e ai programmi presentati dagli enti a norma dell'articolo precedente, la Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno formula le necessarie proposte al Consiglio [...]
Art. 8.      Con la destinazione del finanziamento la Giunta regionale fissa il termine entro il quale l'ente interessato dovrà presentare il progetto esecutivo e la documentazione tecnico-amministrativa [...]
Art. 9.      Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, può autorizzare, nei limiti dell'impegno assunto, la devoluzione del contributo a favore di opere pubbliche diverse [...]
Art. 10.      Nel caso in cui l'ente destinatario del contributo debba contrarre un mutuo per fare fronte alla copertura della quota di spesa a suo carico e si trovi nella dimostrata impossibilità di potervi [...]
Art. 11.      I progetti anche di variante e suppletivi, relativi alle opere di cui al presente capo, di importo non superiore a lire 300.000.000, non sono soggetti ad alcuna approvazione salvo quella degli [...]
Art. 12.      I progetti, anche di variante e suppletivi, relativi alle opere di cui al presente capo, di importo superiore a lire 300.000.000 sono approvati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta [...]
Art. 13.      L'approvazione dei progetti di cui ai precedenti artt. 11 e 12 ha valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi, nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi, [...]
Art. 14.      Il Presidente della Giunta regionale provvede in merito alla erogazione del contributo in conto capitale a favore dell'ente attuatore, in base a domanda di questo corredata dell'atto di [...]
Art. 15.      Gli enti attuatori provvedono in merito a tutti gli adempimenti successivi alla approvazione del progetto e connessi alla gestione dei lavori, ivi comprese le approvazioni dei verbali di nuovi [...]
Art. 16.      Per le opere di cui al presente capo la nomina dei collaudatori è di competenza degli enti beneficiari del contributo
Art. 17.      Fino a quando non sarà provveduto alla disciplina con legge della Regione degli interventi straordinari nelle opere di soccorso in dipendenza di calamità o di eventi naturali, non residuati alla [...]
Art. 18.      1. (Omissis)
Art. 19.      (Omissis)
Art. 20.      In conformità con quanto disposto dall'art. 7, 1° comma, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, destina i finanziamenti relativi alla esecuzione delle opere previste dal 4° [...]
Art. 21.      In relazione alle opere di cui al precedente articolo, per l'approvazione dei progetti, le declaratorie di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità, l'erogazione dei concorsi, gli atti [...]
Art. 22.      Fino a quando non verranno delegate agli enti locali le funzioni attribuite alla Regione, per le opere di cui al presente capo, eccetto quelle riguardanti gli immobili sedi di uffici regionali, [...]
Art. 23.      La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, provvede alla realizzazione delle opere di norma mediante affidamento in concessione a Province e Comuni
Art. 24.      Qualora i lavori siano eseguiti direttamente, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore incaricato, approva i progetti delle opere previo parere favorevole del competente organo regionale [...]
Art. 25.      I progetti delle opere affidate in concessione sono approvati, previo parere favorevole del competente organo regionale consultivo, dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, [...]
Art. 26.      L'approvazione dei progetti ha valore di declaratoria di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori da eseguirsi; per tali opere, anche se affidate in concessione, [...]
Art. 27.      Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, sentiti gli enti locali interessati, provvede alla destinazione dei finanziamenti riguardanti le opere [...]
Art. 28.      I pareri tecnici previsti dalle leggi vigenti, relativi ai progetti di opere pubbliche realizzate interamente a cura e spese degli enti locali ed istituzionali, sono soppressi
Art. 29.      Le approvazioni in linea tecnica, previste dalle leggi vigenti, dei progetti delle opere pubbliche realizzate interamente a cura e spese di Comuni, Province, loro consorzi e Comunità montane, [...]
Art. 30.      Le deliberazioni adottate dagli enti locali ed istituzionali divenute esecutive a norma di legge, relative alla approvazione di progetti delle opere di cui al presente capo, hanno valore di [...]
Art. 39.      Fino all'entrata in vigore delle leggi di delega agli enti locali o della legge sull'organizzazione e le competenze degli uffici regionali, i dipendenti del Ministero dei lavori pubblici [...]
Art. 40.      Fino a quando non sarà diversamente provveduto con legge regionale, sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 16 dicembre 1960, n. 1014 e all'art. 6 della legge 9 aprile [...]
Art. 41.      La Giunta regionale esercita tutte le altre attribuzioni inerenti alle materie di cui all'art. 1 non attribuite dalla presente legge ad altri organi regionali
Art. 42.      Le commissioni provinciali per l'edilizia scolastica di cui all'art. 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, cessano di svolgere le funzioni loro attribuite dalle vigenti leggi
Art. 43.      Le commissioni per l'edilizia ospedaliera, di cui all'art. 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, cessano di svolgere le funzioni loro attribuite dalle leggi vigenti
Art. 44.      Sono fatti salvi i pareri e le approvazioni in linea tecnica già emessi dagli organi centrali, decentrati o periferici dello Stato prima della entrata in vigore della presente legge
Art. 47.      (Omissis)


§ 4.10.1 - L.R. 9 settembre 1974, n. 37.

Norme in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.

(B.U. 18 settembre 1974, n. 37).

 

Art. 1.

     Le funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione in forza del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, nonché le altre comunque attribuite alla Regione nelle medesime materie, sono disciplinate dalla presente legge.

 

TITOLO I

COMPETENZE GENERALI DEGLI ORGANI DELLA REGIONE

 

     Art. 2.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede:

     a) all'approvazione dei regolamenti, dei capitolati generali e dei disciplinari-tipo;

     b) all'approvazione dei piani e dei programmi di investimenti ed alla determinazione dei criteri per la destinazione dei finanziamenti necessari alla loro attuazione, tenuto conto delle indicazioni del programma economico regionale;

     c) alla classificazione e declassificazione di strade regionali;

     d) al riconoscimento degli abitati da trasferire o da consolidare;

     e) alle designazioni od alle nomine spettanti alla Regione presso enti, aziende e consorzi;

     f) all'espressione dei pareri su disegni di legge, programmi generali e settoriali di investimenti ed interventi di rilevante interesse regionale, di competenza dello Stato, ivi compresi quelli di cui all'art. 8, 1° comma, lettera b) e 2° comma, lettere a), b), c) ed all art. 9, 5° comma del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, accertata la coerenza con gli strumenti urbanistici e sulla base delle esigenze infrastrutturali della Regione;

     g) alla declaratoria di obbligatorietà delle opere idrauliche di quarta e quinta categoria, di cui agli artt. 9 e 10 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

     h) ai provvedimenti di cui all'art. 23 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523.

 

     Art. 3.

     La Giunta regionale su proposta dell'Assessore incaricato ai lavori pubblici, provvede:

     a) alla destinazione dei finanziamenti necessari alla attuazione dei piani e dei programmi deliberati dal Consiglio regionale a norma del precedente art. 2, lettera b);

     b) agli adempimenti relativi alla classificazione delle strade costituenti la viabilità locale e provinciale, previsti dagli artt. 5, 8, 3° comma, 2° comma e 14, 2° comma della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

     c) all'esercizio delle funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, in ordine a enti, consorzi, istituzioni ed organizzazioni locali; operanti nell'ambito del territorio regionale, che non siano esercitate dal Comitato di controllo ai sensi e per gli effetti del titolo V, capo III, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, od attribuite dalla presente legge ad altri organi della Regione;

     d) alle designazioni od alle nomine di componenti di commissioni, comitati ed organismi operanti a livello tecnico-amministrativo;

     e) alla espressione dei pareri su singole opere, questioni ed affari, richiesti dall'amministrazione statale, accertata la coerenza con gli strumenti urbanistici e sulla base delle esigenze infrastrutturali della Regione;

     f) ai provvedimenti di cui all'art. 22 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523.

 

     Art. 4.

     Il Presidente della Giunta regionale cura la esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale ai sensi dei precedenti articoli e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

     Il Presidente della Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi alla dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori, nonché alla espropriazione per pubblica utilità ed all'occupazione temporanea e di urgenza, compresa la determinazione amministrativa dell'indennità e la retrocessione.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per le funzioni trasferite alla Regione in materie diverse da quelle di cui all'art. 1.

 

TITOLO II

OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI E DELLA REGIONE

 

CAPO I

OPERE PUBBLICHE DEGLI ENTI LOCALI ASSISTITE DAL CONTRIBUTO DELLA REGIONE

 

     Art. 5.

     Al fine di agevolare la costruzione, il completamento, l'ampliamento, la ristrutturazione, il miglioramento e la sistemazione di opere pubbliche di interesse dei Comuni, o delle Province, dei loro consorzi, delle Comunità Montane, degli enti ospedalieri ed enti pubblici che gestiscono strutture di assistenza sanitaria, la Regione interviene a loro favore mediante la concessione di contributi in conto capitale in misura variabile dal 50% al 100% della spesa riconosciuta ammissibile o di contributi in annualità costanti trentacinquennali nella misura del 6% della spesa riconosciuta ammissibile.

     I contributi sono concessi per la realizzazione dei lavori attinenti:

     - la viabilità comunale e provinciale;

     - gli acquedotti, ivi compresi le reti interne;

     - le fognature, i relativi impianti di depurazione e gli impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

     - gli spazi urbani per verde attrezzato;

     - i cimiteri, i mattatoi, i mercati locali, i bagni pubblici e le altre opere igieniche minori;

     - gli edifici ospedalieri, sanitari ed assistenziali;

     - gli impianti sportivi;

     - le scuole materne, dell'obbligo, secondarie ed artistiche;

     - gli impianti di illuminazione pubblica;

     - le sedi dei Comuni e delle Province, nonché gli edifici pubblici, ivi compresi quelli adibiti a centro civici, di proprietà di tali enti;

     - i porti e gli approdi di quarta classe e le opere di difesa degli arenili.

     Le somme ammesse a contributo comprendono anche le spese per eventuali espropriazioni, per oneri fiscali a carico dell'ente, per rilievi idrologici e geognostici nonché per competenze ed oneri di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudi.

     I contributi di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dalla legislazione statale per i medesimi scopi.

 

     Art. 6.

     La domande di contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno.

     Entro la stessa data gli enti individuano e motivano con apposita deliberazione l'ordine di priorità di ciascuna delle opere per le quali siano state presentate domande di contributo.

     Ogni domanda di contributo deve essere corredata di progetto di massima, di preventivo sommario di spesa e di relazione esplicativa.

     Le Comunità montane per le loro opere dovranno altresì documentare la compatibilità con i rispettivi piani pluriennali di sviluppo.

     A richiesta degli enti locali interessati gli uffici regionali dei lavori pubblici prestano la consulenza tecnica necessaria alla predisposizione degli atti previsti dal presente articolo.

 

     Art. 7.

     In relazione alle domande e ai programmi presentati dagli enti a norma dell'articolo precedente, la Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno formula le necessarie proposte al Consiglio regionale per le deliberazioni di competenza ai sensi della lettera b) dell'art. 2 e, in attuazione di tali deliberazioni, destina i finanziamenti avuto riguardo, per ciascun ente, ai contributi già concessi ed al relativo stato di attuazione delle opere.

     Le proposte di cui al precedente comma, dato conto dello stato di attuazione dei piani e programmi precedenti, dovranno fra l'altro contenere:

     a) l'indicazione delle opere di rilevante interesse sovracomunale;

     b) la suddivisione degli interventi per categorie e per province.

     Tali proposte dovranno altresì assicurare la priorità per le opere di urbanizzazione primaria nell'ambito dei piani di zona approvati.

     Un'aliquota non inferiore al 15% delle somme stanziate in ciascun capitolo del bilancio regionale, destinata agli interventi di cui al presente capo, viene riservata:

     - per le eventuali necessità di estensione dei contributi ai maggiori lavori riconosciuti indispensabili in corso di esecuzione al fine di assicurare la completa funzionalità dell'opera finanziata;

     - alle maggiori spese conseguenti a gare di appalto autorizzate dal Presente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, con accettazione di offerte in aumento;

     - alla revisione dei prezzi contrattuali ed al riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese.

     L'aliquota suddetta, o parte della stessa, qualora non venga impiegata, per le finalità di cui al precedente comma, sarà utilizzata nell'esercizio per ulteriori destinazioni di finanziamenti.

 

     Art. 8.

     Con la destinazione del finanziamento la Giunta regionale fissa il termine entro il quale l'ente interessato dovrà presentare il progetto esecutivo e la documentazione tecnico-amministrativa necessaria ai fini della formale concessione del contributo.

     Detto termine potrà essere prorogato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a quello già fissato.

     In mancanza della presentazione, entro i termini prescritti, della documentazione e degli elaborati progettuali o della richiesta di proroga di cui al precedente comma, ovvero in caso di mancato accoglimento di tale richiesta, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, dichiara la decadenza dal contributo.

 

     Art. 9.

     Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, può autorizzare, nei limiti dell'impegno assunto, la devoluzione del contributo a favore di opere pubbliche diverse da quelle finanziate, purché previste nei programmi di cui al 2° comma dell'art. 6 sempre che tale devoluzione non comporti l'imputazione della spesa su altro capitolo del bilancio regionale.

     La domanda di devoluzione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del finanziamento e deve essere corredata di deliberazione indicante i motivi comportanti l'impossibilità di realizzare l'opera già ammessa a contributo e le sopravvenute necessità di carattere urgente cui l'ente non possa far fronte con altri mezzi.

 

     Art. 10.

     Nel caso in cui l'ente destinatario del contributo debba contrarre un mutuo per fare fronte alla copertura della quota di spesa a suo carico e si trovi nella dimostrata impossibilità di potervi provvedere per insufficienza di cespiti delegabili o di garanzie, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, può intervenire prestando apposita garanzia fidejussoria, secondo le modalità che verranno stabilite in apposita legge regionale.

 

     Art. 11.

     I progetti anche di variante e suppletivi, relativi alle opere di cui al presente capo, di importo non superiore a lire 300.000.000, non sono soggetti ad alcuna approvazione salvo quella degli organi competenti degli enti interessati. Tali progetti sono sottoposti dall'ente all'esame della Commissione provinciale per le opere pubbliche di cui al successivo art. 33.

     Alla formale concessione del contributo si provvede da parte del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, in base alla presentazione, da parte dell'ente interessato, delle deliberazione divenuta esecutiva di approvazione del progetto e della relazione tecnica allo stesso, unitamente al parere favorevole della Commissione provinciale per le opere pubbliche.

     Il termine previsto dall'art. 8 viene sospeso per il periodo di tempo intercorrente tra la data di ricevimento del progetto da parte della Commissione provinciale per le opere pubbliche e quella di comunicazione del parere.

 

     Art. 12.

     I progetti, anche di variante e suppletivi, relativi alle opere di cui al presente capo, di importo superiore a lire 300.000.000 sono approvati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, previo parere favorevole della Commissione provinciale o del Comitato regionale per le opere pubbliche, secondo le rispettive attribuzioni.

     Con l'approvazione del progetto è altresì disposta la formale concessione del contributo.

 

     Art. 13.

     L'approvazione dei progetti di cui ai precedenti artt. 11 e 12 ha valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi, nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi, purché sia preceduta dall'approvazione regionale della variante allo strumento urbanistico, qualora vi sia contrasto con le previsioni dello stesso.

 

     Art. 14.

     Il Presidente della Giunta regionale provvede in merito alla erogazione del contributo in conto capitale a favore dell'ente attuatore, in base a domanda di questo corredata dell'atto di aggiudicazione dei lavori, di quello formale di consegna degli stessi o della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione in economia.

     Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì in merito alla erogazione dei contributi in annualità costanti direttamente agli enti interessati od agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di ammortamento dei mutui, in base a presentazione, da parte dell'ente attuatore, della domanda e della documentazione di cui al precedente comma.

 

     Art. 15.

     Gli enti attuatori provvedono in merito a tutti gli adempimenti successivi alla approvazione del progetto e connessi alla gestione dei lavori, ivi comprese le approvazioni dei verbali di nuovi prezzi, le concessioni di proroghe ai termini di ultimazione dei lavori, le vertenze sorte con gli imprenditori in corso d'opera, le approvazioni delle transazioni e le risoluzioni e rescissioni di contratti.

     Gli enti attuatori dispongono inoltre, con apposite perizie suppletive e di variante, nei limiti dell'importo contrattuale delle somme a disposizione per imprevisti nonché delle economie derivanti da ribasso d'asta o realizzate nell'esecuzione dei lavori, od infine con mezzi di bilancio l'esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di variante necessari ed indispensabili ad assicurare la migliore e completa funzionalità dell'opera finanziata.

     Gli atti, di cui ai commi precedenti, non sono soggetti alla approvazione degli organi della Regione e attengono completamente alla responsabilità, tecnica ed amministrativa, degli enti attuatori, ai quali è fatto obbligo di comunicare trimestralmente all'Assessore regionale incaricato la percentuale di avanzamento dei lavori, affinché lo stesso possa proporre alla Giunta regionale ogni iniziativa idonea ad assicurare la realizzazione dei programmi quanto più celermente possibile, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 7, 2° comma.

 

     Art. 16.

     Per le opere di cui al presente capo la nomina dei collaudatori è di competenza degli enti beneficiari del contributo.

     Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, ai soli fini della determinazione definitiva del contributo, provvede alla approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione, nonché del rendiconto finale delle spese, disponendo altresì il recupero delle somme non utilizzate. [1]

 

CAPO II

OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARSI CON CONCORSI O SUSSIDI DELLA REGIONE

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 20 GIUGNO 1904, N. 293 ED AL R.D. 25 LUGLIO 1904, N. 523.

 

     Art. 17.

     Fino a quando non sarà provveduto alla disciplina con legge della Regione degli interventi straordinari nelle opere di soccorso in dipendenza di calamità o di eventi naturali, non residuati alla competenza dello Stato a norma dell'art. 8, 1° comma, lettera i) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, la Regione può accordare sussidi a favore di comuni e Province per la realizzazione delle opere e l'esecuzione dei lavori previsti dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 e successive modificazioni ed integrazioni. [2]

     I sussidi di cui al precedente comma possono essere accordati, in ogni caso, in misura non superiore ai due terzi dell'opera.

     Qualora intervengano provvidenze dello Stato o di altri enti per la realizzazione dei predetti interventi, il sussidio della Regione sarà corrispondentemente diminuito in modo da non superare, con il cumulo, il costo totale degli stessi.

     Fino a quando non sarà provveduto alla disciplina con legge della Regione dei lavori riguardanti le opere idrauliche di cui all'art. 2, 2° comma, lettera e) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, la Regione accorda, agli enti obbligati, concorsi nella esecuzione di opere idrauliche di quarta e quinta categoria, di cui agli artt. 9, 10 e seguenti del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, in misura non superiore alla metà della spesa riconosciuta necessaria.

     Per gli eventuali cumuli con provvidenze diverse vale quanto disposto al 3° comma.

 

     Art. 18.

     1. (Omissis) [3].

     Gli enti obbligati alla esecuzione e manutenzione delle opere di cui al 4° comma del precedente articolo devono presentare le domande di concorso nella spesa uniformandosi a quanto disposto dall'art. 6.

 

     Art. 19.

     (Omissis) [4]

 

     Art. 20.

     In conformità con quanto disposto dall'art. 7, 1° comma, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, destina i finanziamenti relativi alla esecuzione delle opere previste dal 4° comma dell'art. 17.

 

     Art. 21.

     In relazione alle opere di cui al precedente articolo, per l'approvazione dei progetti, le declaratorie di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità, l'erogazione dei concorsi, gli atti connessi alla gestione dei lavori, la nomina dei collaudatori e l'approvazione degli atti di collaudo, si applicano le disposizioni di cui al precedente capo.

 

CAPO III

OPERE PUBBLICHE A TOTALE CARICO DELLA REGIONE [5]

 

     Art. 22.

     Fino a quando non verranno delegate agli enti locali le funzioni attribuite alla Regione, per le opere di cui al presente capo, eccetto quelle riguardanti gli immobili sedi di uffici regionali, la Regione provvede alla loro realizzazione a norma degli artt. 2, lettera b) e 3, lettera a) e secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

 

     Art. 23.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, provvede alla realizzazione delle opere di norma mediante affidamento in concessione a Province e Comuni.

     Per ottenere la concessione gli enti interessati devono presentare motivata richiesta al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di ricezione della lettera di comunicazione del finanziamento dell'opera.

     La Giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, qualora più enti presentino richiesta di affidamento, stabilisce l'ente concessionario.

     L'affidamento dei lavori in concessione avviene mediante apposita convenzione deliberata dalla Giunta regionale e stipulata tra l'ente concessionario ed il Presidente della Giunta stessa.

 

     Art. 24.

     Qualora i lavori siano eseguiti direttamente, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore incaricato, approva i progetti delle opere previo parere favorevole del competente organo regionale consultivo, qualunque ne sia l'importo, provvedendo altresì in merito a tutti gli atti successivi alla approvazione del progetto e connessi alla gestione dei lavori.

 

     Art. 25.

     I progetti delle opere affidate in concessione sono approvati, previo parere favorevole del competente organo regionale consultivo, dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, se di importo superiore a lire 100 milioni; se di importo inferiore, vengono approvati unicamente dall'organo competente dell'ente concessionario e devono riportare il parere favorevole della Commissione provinciale per le opere pubbliche di cui all'art. 33.

     Per le opere affidate in concessione è altresì riservato alla competenza esclusiva degli enti concessionari di provvedere in merito a tutti gli atti successivi alla approvazione del progetto e connessi alla gestione dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 15.

 

     Art. 26.

     L'approvazione dei progetti ha valore di declaratoria di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori da eseguirsi; per tali opere, anche se affidate in concessione, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, provvede alla nomina dei collaudatori ed alla approvazione degli atti di collaudo.

 

     Art. 27.

     Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, sentiti gli enti locali interessati, provvede alla destinazione dei finanziamenti riguardanti le opere di manutenzione dei porti e quelle di consolidamento e trasferimento degli abitanti.

 

CAPO IV

NORME RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE A TOTALE CARICO DEGLI ENTI LOCALI ED ISTITUZIONALI

 

     Art. 28.

     I pareri tecnici previsti dalle leggi vigenti, relativi ai progetti di opere pubbliche realizzate interamente a cura e spese degli enti locali ed istituzionali, sono soppressi.

     I progetti di dette opere di importo superiore a lire 200.000.000 sono sottoposti al parere non vincolante degli organi consultivi regionali di cui al titolo III della presente legge.

 

     Art. 29.

     Le approvazioni in linea tecnica, previste dalle leggi vigenti, dei progetti delle opere pubbliche realizzate interamente a cura e spese di Comuni, Province, loro consorzi e Comunità montane, sono soppresse.

     Le deliberazioni di detti enti concernenti i progetti di tali opere, di importo superiore a lire 200.000.000, devono riportare il parere favorevole degli organi consultivi regionali di cui agli artt. 31 e 33, a seconda delle rispettive competenze per valore.

 

     Art. 30.

     Le deliberazioni adottate dagli enti locali ed istituzionali divenute esecutive a norma di legge, relative alla approvazione di progetti delle opere di cui al presente capo, hanno valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi, previa approvazione regionale della variante allo strumento urbanistico, qualora vi sia contrasto con le previsioni dello stesso.

     Le deliberazioni di cui al comma precedente, unitamente alla relazione tecnica sul progetto, debbono essere inviate per conoscenza all'Assessore regionale incaricato.

 

TITOLO III

ORGANI REGIONALI CONSULTIVI

 

     Artt. 31. - 35.

     (Omissis) [6]

 

TITOLO IV

COMPETENZE DEGLI ORGANI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 E DEI D.P.R. 30 DICEMBRE 1972, NN. 1035 E 1036

 

     Artt. 36. - 38. [7]

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 39.

     Fino all'entrata in vigore delle leggi di delega agli enti locali o della legge sull'organizzazione e le competenze degli uffici regionali, i dipendenti del Ministero dei lavori pubblici trasferiti alla Regione continuano ad esercitare le funzioni svolte alla data del 31 marzo 1972 in seno a comitati, commissioni od altri organismi previsti dalla vigente legislazione, purché il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, non provveda diversamente.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 40.

     Fino a quando non sarà diversamente provveduto con legge regionale, sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 16 dicembre 1960, n. 1014 e all'art. 6 della legge 9 aprile 1971, n. 167.

     Sono fatte altresì salve le disposizioni di cui alle leggi regionali 25 giugno 1974, n. 10 e 31 luglio 1974, n. 22, restando fermo che per le modalità di erogazione dei contributi si applica quanto disposto all'art. 14.

     I contributi di cui alle leggi regionali citate nel comma precedente non sono cumulabili con quelli disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 41.

     La Giunta regionale esercita tutte le altre attribuzioni inerenti alle materie di cui all'art. 1 non attribuite dalla presente legge ad altri organi regionali.

 

     Art. 42.

     Le commissioni provinciali per l'edilizia scolastica di cui all'art. 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, cessano di svolgere le funzioni loro attribuite dalle vigenti leggi.

     I progetti di opere di edilizia scolastica, di importo superiore a lire 200.000.000, devono riportare il parere favorevole degli organi consultivi regionali, di cui agli artt. 31 e 33, a seconda delle rispettive competenze.

     Sono soppresse le attribuzioni già spettanti agli organi statali in materia di vincolo delle aree a norma dell'art. 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e successive modificazioni.

     Gli effetti già propri del vincolo di cui al comma precedente discendono, qualora si tratti di aree destinate da piano regolatore o da programma di fabbricazione del Comune interessato ad insediamento scolastico, dai provvedimenti di approvazione dei progetti delle opere secondo le competenze stabilite dalla presente legge.

     Qualora si tratti di aree non destinate a insediamento scolastico dal piano regolatore o dal programma di fabbricazione, l'approvazione del progetto dell'opera, se assistita da contributo od a totale carico della Regione, viene effettuata dopo quella relativa alla variante dello strumento urbanistico.

     Nel caso di progetti di opere non assistite da contributo, la declaratoria di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori si verifica soltanto dopo l'approvazione della variante medesima.

 

     Art. 43.

     Le commissioni per l'edilizia ospedaliera, di cui all'art. 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, cessano di svolgere le funzioni loro attribuite dalle leggi vigenti.

     Per i progetti di edilizia ospedaliera si applicano le disposizioni dei comma 4° e 5° dell'articolo precedente.

 

     Art. 44.

     Sono fatti salvi i pareri e le approvazioni in linea tecnica già emessi dagli organi centrali, decentrati o periferici dello Stato prima della entrata in vigore della presente legge.

     Sono fatti altresì salvi i provvedimenti emessi dagli organi regionali prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     La definizione dei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, riguardanti le sole opere già ammesse dalla Regione a finanziamento, continua ad essere regolata dalla normativa in base alla quale è stato disposto il finanziamento ai soli fini della misura del contributo, nonché dell'approvazione dei relativi progetti necessaria per la formale concessione del contributo stesso.

 

     Artt. 45. - 46.

     (Omissis) [9]

 

     Art. 47.

     (Omissis) [10]


[1] Vedi anche l'art. 8 della L.R. 9 gennaio 1989, n. 1.

[2] Vedi anche l'art. 32 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 9.

[3] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 9.

[4] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 9.

[5] In deroga alle disposizioni previste nel presente capo agli articoli 22, 23, 24, e 25 si veda la L.R. 9 gennaio 1989, n. 1.

[6] Titolo abrogato per effetto dell'art. 22 della L.R. 27 giugno 1979, n. 22.

[7] Titolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 28 febbraio 1983, n. 6.

[8] Gli ultimi due commi sono stati abrogati dall'art. 21 della L.R. 27 giugno 1979, n. 22.

[9] Recano disposizioni finanziarie.

[10] Reca dichiarazione d'urgenza.